TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 2580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2580 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 15128/2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. DE NINA ANGELO Parte_1
contro
:
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
OS AR
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/12/2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro –
[...]
, chiedendo di: Controparte_2
Accertare e dichiarare la nullità del licenziamento, intimato con lettera del 09.07.2024 alla ricorrente, per i motivi tutti esposti nel presente ricorso e in ragione della natura discriminatoria del recesso, nonché per la violazione dei divieti previsti dal D.Lgs. n.
151/2001, Art. 54; per l'effetto:
A. condannare la in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, in applicazione dell'Art. 18, co.
1, L. n° 300/1970, alla reintegrazione della ricorrente Parte_1 nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni intercorrenti dal licenziamento alla reintegra, sulla pagina 1 di 9 base di una retribuzione mensile globale di fatto di € 1.724,98, o di quella diversa, anche maggiore, ritenuta di giustizia;
B. condannare la in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo intercorrente dal licenziamento alla effettiva reintegrazione.
In via gradata rispetto ai superiori punti A. e B.
Nella denegata e assolutamente non creduta ipotesi di ritenuta non sussistenza sia del licenziamento discriminatorio, sia della nullità per violazione dei divieti a tutela della maternità, in considerazione dei requisiti dimensionali delle società, tra loro, collegate (centro unico di imputazione con 61 dipendenti):
- condannare la in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione della Signora per manifesta insussistenza del fatto posto a base del Parte_1 licenziamento, oltre al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni intercorrenti dal licenziamento alla reintegrazione, sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto di € 1.724,98
o di quella diversa, anche maggiore, ritenuta di giustizia;
- Condannare la altresì, al Controparte_2 versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo intercorrente tra il licenziamento e l'effettiva reintegrazione, ovvero, in via alternativa alla domanda gradata ut supra, ove ritenuta sussistente soltanto la mancanza di Giusta Causa, dichiarare risolto il rapporto di lavoro e, alla luce dei requisiti dimensionali allegati, condannare la Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] pagamento di una indennità, fino a 36 mensilità, sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto di € 1.724,98 o di quella diversa, anche maggiore, ritenuta di giustizia;
pagina 2 di 9 Oltre, in ogni caso, alla rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT e agli interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dal dovuto al soddisfo.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A sostegno delle domande svolte, la ricorrente ha esposto di essere stata assunta alle dipendenze di con contratto di Controparte_2 lavoro subordinato a tempo determinato dal 18.10.2022, inquadramento al 'livello IV' C.C.N.L. Acconciatura, estetica artigianato (barbieri e parrucchieri) e mansioni di estetista;
il rapporto di lavoro veniva successivamente trasformato a tempo indeterminato in data 13.04.2023.
In data 3.5.2023 veniva riconosciuto alla ricorrente il superiore livello I, a decorrere dall'1.6.2023.
La ricorrente ha precisato che, diversamente da quanto indicato nel contratto di assunzione, la sede di lavoro è sempre stata quella di
Milano Cavour.
A seguito dell'assenza dal lavoro per malattia, con e-mail del
03/07/2024 il datore di lavoro, venuto a conoscenza dello stato di gravidanza della lavoratrice, le avrebbe comunicato la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo (g.m.o.).
La dipendente, con e-mail del 04/07/2024 alle ore 11:09, riscontrava tale comunicazione allegando la certificazione attestante lo stato di gravidanza.
Nella stessa giornata, con e-mail delle ore 14:12, il datore di lavoro trasmetteva alla dipendente una lettera di contestazione disciplinare con contestuale sospensione cautelare, addebitandole lo svolgimento di attività di estetista in concorrenza con l'azienda.
Con PEC dell'08/07/2024, la ricorrente impugnava il licenziamento per g.m.o. comunicato il 03/07/2024 e presentava le proprie giustificazioni.
Successivamente, con comunicazione datata 08/06/2024 e trasmessa via
PEC il 09/07/2024, la parte resistente le comunicava il licenziamento per giusta causa.
pagina 3 di 9 Il licenziamento è stato impugnato dalla ricorrente con PEC dell'11/07/2024.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha eccepito la nullità del licenziamento per carattere discriminatorio, nonché per l'illiceità del motivo determinante. In ogni caso, ne ha contestato l'illegittimità per insussistenza del fatto contestato, nonché per assenza di giusta causa o giustificato motivo.
Si è costituita ritualmente in giudizio Controparte_1
, chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché infondate
[...] in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 3.6.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente si osserva che, ai sensi dell'art. 1 comma I d.lgs.
23/2015, il rapporto di lavoro in analisi rientra nell'ambito di applicazione del d.lgs. 23/2015 (cfr. Art. 1, Campo di applicazione:
1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto.).
Conseguentemente, e per le ragioni che di seguito si espongono, trova applicazione al caso di specie l'art. 2 d.lgs. 23/2015. in forza del quale:
“1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
pagina 4 di 9 ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non
è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore pagina 5 di 9 di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.”
Tanto premesso, si evidenzia quanto segue.
E' documentale che, a mezzo email in data 4.7.2024, la ricorrente abbia inoltrato al datore di lavoro il certificato di gravidanza
(doc. 26 fasc. ric.).
Giova dunque richiamare il disposto dell'art. 54 d.lgs. 151/2001, secondo il quale:
“1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova;
resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'art. 4 l.125/1991, e successive modificazioni. (…)
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo.”.
Tanto rammentato in linea generale, nel caso in analisi la cronologia degli eventi appare il primo elemento sintomatico della carenza di giusta causa del licenziamento di in data 3.7.2024 viene Parte_1
Part inoltrata alla ricorrente la comunicazione di licenziamento per pagina 6 di 9 in data 4.7.2024 il datore di lavoro riceve il certificato di gravidanza;
nella stessa giornata, a distanza di poche ore, alla ricorrente è inviata comunicazione di licenziamento per giusta causa, per essere stata “solita effettuare l'attività di estetista al di fuori del centro beauty ed in totale concorrenza”.
Oltre a ciò, occorre effettuare i seguenti rilievi in merito alla contestazione disciplinare formulata nei confronti di parte attrice.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di licenziamento disciplinare, nell'apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della contestazione il giudice di merito deve verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offre le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati tenuto conto del loro contesto e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa. (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n.
6889 del 20/03/2018).
Nel caso di specie, la ricorrente ha ricevuto una lettera di contestazione disciplinare del seguente tenore: “A seguito delle segnalazioni pervenute alla Società e riscontrate dalla stessa in merito a taluni episodi che La riguardano, abbiamo svolto alcune ulteriori verifiche, nel corso delle quali abbiamo appreso i seguenti gravi fatti che con la presente Le contestiamo ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 Statuto dei Lavoratori e del CCNL applicabile.
In particolare, dall'analisi della Sua agenda lavorativa, è stato riscontrato che Lei è solita effettuare l'attività di estetista al di fuori del centro beauty cd in totale concorrenza con la Società.
Infatti, abbiamo avuto conferma anche da alcuni clienti abituali della Società che Lei è solita effettuare la Sua attività di estetista anche privatamente offrendo la Sua prestazione lavorativa alla clientela abituale della Società.”
pagina 7 di 9 Dalla lettura di tale comunicazione appare evidente la genericità della contestazione disciplinare, inidonea ad integrare l'ipotesi di deroga al divieto di licenziamento della lavoratrice in stato di gravidanza, e tale da precludere ogni accertamento istruttorio sui motivi addotti.
Infine, risulta irrilevante l'accertamento della sussistenza del requisito dimensionale in capo alla convenuta, posto che, come chiarito dall'art. 9 d.lgs. 23/2015, “1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.”.
Per tutte le ragioni esposte, la domanda principale merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera del 9.07.2024; ordina a la reintegrazione della Controparte_2 ricorrente nel posto di lavoro e condanna Controparte_2
, a titolo di risarcimento del danno, al versamento di
[...] un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal 9.7.2024 sino al giorno dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto eventualmente percepito dalla ricorrente, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
pagina 8 di 9 condanna infine la società convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 3.6.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 15128/2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. DE NINA ANGELO Parte_1
contro
:
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
OS AR
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/12/2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro –
[...]
, chiedendo di: Controparte_2
Accertare e dichiarare la nullità del licenziamento, intimato con lettera del 09.07.2024 alla ricorrente, per i motivi tutti esposti nel presente ricorso e in ragione della natura discriminatoria del recesso, nonché per la violazione dei divieti previsti dal D.Lgs. n.
151/2001, Art. 54; per l'effetto:
A. condannare la in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, in applicazione dell'Art. 18, co.
1, L. n° 300/1970, alla reintegrazione della ricorrente Parte_1 nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni intercorrenti dal licenziamento alla reintegra, sulla pagina 1 di 9 base di una retribuzione mensile globale di fatto di € 1.724,98, o di quella diversa, anche maggiore, ritenuta di giustizia;
B. condannare la in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo intercorrente dal licenziamento alla effettiva reintegrazione.
In via gradata rispetto ai superiori punti A. e B.
Nella denegata e assolutamente non creduta ipotesi di ritenuta non sussistenza sia del licenziamento discriminatorio, sia della nullità per violazione dei divieti a tutela della maternità, in considerazione dei requisiti dimensionali delle società, tra loro, collegate (centro unico di imputazione con 61 dipendenti):
- condannare la in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione della Signora per manifesta insussistenza del fatto posto a base del Parte_1 licenziamento, oltre al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni intercorrenti dal licenziamento alla reintegrazione, sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto di € 1.724,98
o di quella diversa, anche maggiore, ritenuta di giustizia;
- Condannare la altresì, al Controparte_2 versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo intercorrente tra il licenziamento e l'effettiva reintegrazione, ovvero, in via alternativa alla domanda gradata ut supra, ove ritenuta sussistente soltanto la mancanza di Giusta Causa, dichiarare risolto il rapporto di lavoro e, alla luce dei requisiti dimensionali allegati, condannare la Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] pagamento di una indennità, fino a 36 mensilità, sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto di € 1.724,98 o di quella diversa, anche maggiore, ritenuta di giustizia;
pagina 2 di 9 Oltre, in ogni caso, alla rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT e agli interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dal dovuto al soddisfo.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A sostegno delle domande svolte, la ricorrente ha esposto di essere stata assunta alle dipendenze di con contratto di Controparte_2 lavoro subordinato a tempo determinato dal 18.10.2022, inquadramento al 'livello IV' C.C.N.L. Acconciatura, estetica artigianato (barbieri e parrucchieri) e mansioni di estetista;
il rapporto di lavoro veniva successivamente trasformato a tempo indeterminato in data 13.04.2023.
In data 3.5.2023 veniva riconosciuto alla ricorrente il superiore livello I, a decorrere dall'1.6.2023.
La ricorrente ha precisato che, diversamente da quanto indicato nel contratto di assunzione, la sede di lavoro è sempre stata quella di
Milano Cavour.
A seguito dell'assenza dal lavoro per malattia, con e-mail del
03/07/2024 il datore di lavoro, venuto a conoscenza dello stato di gravidanza della lavoratrice, le avrebbe comunicato la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo (g.m.o.).
La dipendente, con e-mail del 04/07/2024 alle ore 11:09, riscontrava tale comunicazione allegando la certificazione attestante lo stato di gravidanza.
Nella stessa giornata, con e-mail delle ore 14:12, il datore di lavoro trasmetteva alla dipendente una lettera di contestazione disciplinare con contestuale sospensione cautelare, addebitandole lo svolgimento di attività di estetista in concorrenza con l'azienda.
Con PEC dell'08/07/2024, la ricorrente impugnava il licenziamento per g.m.o. comunicato il 03/07/2024 e presentava le proprie giustificazioni.
Successivamente, con comunicazione datata 08/06/2024 e trasmessa via
PEC il 09/07/2024, la parte resistente le comunicava il licenziamento per giusta causa.
pagina 3 di 9 Il licenziamento è stato impugnato dalla ricorrente con PEC dell'11/07/2024.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha eccepito la nullità del licenziamento per carattere discriminatorio, nonché per l'illiceità del motivo determinante. In ogni caso, ne ha contestato l'illegittimità per insussistenza del fatto contestato, nonché per assenza di giusta causa o giustificato motivo.
Si è costituita ritualmente in giudizio Controparte_1
, chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché infondate
[...] in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 3.6.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente si osserva che, ai sensi dell'art. 1 comma I d.lgs.
23/2015, il rapporto di lavoro in analisi rientra nell'ambito di applicazione del d.lgs. 23/2015 (cfr. Art. 1, Campo di applicazione:
1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto.).
Conseguentemente, e per le ragioni che di seguito si espongono, trova applicazione al caso di specie l'art. 2 d.lgs. 23/2015. in forza del quale:
“1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
pagina 4 di 9 ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non
è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore pagina 5 di 9 di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.”
Tanto premesso, si evidenzia quanto segue.
E' documentale che, a mezzo email in data 4.7.2024, la ricorrente abbia inoltrato al datore di lavoro il certificato di gravidanza
(doc. 26 fasc. ric.).
Giova dunque richiamare il disposto dell'art. 54 d.lgs. 151/2001, secondo il quale:
“1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova;
resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'art. 4 l.125/1991, e successive modificazioni. (…)
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo.”.
Tanto rammentato in linea generale, nel caso in analisi la cronologia degli eventi appare il primo elemento sintomatico della carenza di giusta causa del licenziamento di in data 3.7.2024 viene Parte_1
Part inoltrata alla ricorrente la comunicazione di licenziamento per pagina 6 di 9 in data 4.7.2024 il datore di lavoro riceve il certificato di gravidanza;
nella stessa giornata, a distanza di poche ore, alla ricorrente è inviata comunicazione di licenziamento per giusta causa, per essere stata “solita effettuare l'attività di estetista al di fuori del centro beauty ed in totale concorrenza”.
Oltre a ciò, occorre effettuare i seguenti rilievi in merito alla contestazione disciplinare formulata nei confronti di parte attrice.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di licenziamento disciplinare, nell'apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della contestazione il giudice di merito deve verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offre le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati tenuto conto del loro contesto e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa. (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n.
6889 del 20/03/2018).
Nel caso di specie, la ricorrente ha ricevuto una lettera di contestazione disciplinare del seguente tenore: “A seguito delle segnalazioni pervenute alla Società e riscontrate dalla stessa in merito a taluni episodi che La riguardano, abbiamo svolto alcune ulteriori verifiche, nel corso delle quali abbiamo appreso i seguenti gravi fatti che con la presente Le contestiamo ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 Statuto dei Lavoratori e del CCNL applicabile.
In particolare, dall'analisi della Sua agenda lavorativa, è stato riscontrato che Lei è solita effettuare l'attività di estetista al di fuori del centro beauty cd in totale concorrenza con la Società.
Infatti, abbiamo avuto conferma anche da alcuni clienti abituali della Società che Lei è solita effettuare la Sua attività di estetista anche privatamente offrendo la Sua prestazione lavorativa alla clientela abituale della Società.”
pagina 7 di 9 Dalla lettura di tale comunicazione appare evidente la genericità della contestazione disciplinare, inidonea ad integrare l'ipotesi di deroga al divieto di licenziamento della lavoratrice in stato di gravidanza, e tale da precludere ogni accertamento istruttorio sui motivi addotti.
Infine, risulta irrilevante l'accertamento della sussistenza del requisito dimensionale in capo alla convenuta, posto che, come chiarito dall'art. 9 d.lgs. 23/2015, “1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.”.
Per tutte le ragioni esposte, la domanda principale merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera del 9.07.2024; ordina a la reintegrazione della Controparte_2 ricorrente nel posto di lavoro e condanna Controparte_2
, a titolo di risarcimento del danno, al versamento di
[...] un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal 9.7.2024 sino al giorno dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto eventualmente percepito dalla ricorrente, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
pagina 8 di 9 condanna infine la società convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 3.6.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
pagina 9 di 9