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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/12/2024, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 337 bis e ss. c.c., iscritto al n. 1864 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Laura Astori, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentato difeso dall'avv. Stefano Paniccia, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 31 luglio 2024 i Sig.ri e Parte_1 [...] hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento, CP_1 collocamento e mantenimento dei figli (27.12.2019) e (23.09.2022) Per_1 Per_2 riconosciuti da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse primario dei figli.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con decreto del 06.09.2024 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, lette quindi le note del 25.10.24 con cui i procuratori delle parti hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto, ha rimesso la causa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte dalle parti possano essere recepite in quanto conformi agli interessi dei figli e . Per_1 Per_2
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto ricorso in via congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e Parte_1 Controparte_1 per l'effetto dispone:
1) La signora ed il signor vivranno separati con Parte_1 Controparte_1 obbligo del mutuo rispetto;
2) Casa familiare: La signora si è allontanata dalla casa familiare, sita Parte_1 in Via Atrani n. 20, Scala F, interno 10,– 00054 Fregene/Fiumicino (RM), di proprietà dei ricorrenti, in data 13.07.2024 ed adesso vive in Via delle Fissurelle 96
– Focene (RM), presso l'abitazione dei suoi genitori.
Il signor attualmente è rimasto a vivere presso la casa familiare. Controparte_1
Dal mese di settembre 2024 la ricorrente ed i figli minori torneranno ad abitare
2 presso la casa familiare dove resteranno in via esclusiva e la ricorrente si farà carico del pagamento delle rate di mutuo residue oltre le spese.
Il signor si allontanerà dalla casa familiare, ben consapevole dei Controparte_1 propri obblighi di legge, nei confronti dei figli minori nonché dell'impossibilità per la signora allo stato attuale, di sostenere i costi di una nuova abitazione così Pt_1 come di restituire al le somme dallo stato pagate per l'acquisto CP_1 dell'immobile, il quale quest'ultimo si impegna a trasferire la piena proprietà dell'immobile alla ricorrente oppure a terzi, previo accordo delle parti e nell'interesse dei minori, al netto dei pagamenti medio tempore eseguiti dalla ricorrente.
La casa familiare sita in Via Atrani n. 20, Scala F, interno 10,– 00054
Fregene/Fiumicino (RM), in comproprietà dei ricorrenti, pertanto, verrà abitata unicamente dalla ricorrente ed i figli minori;
il ricorrente come Parte_1 prestazione una tantum effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo familiare, si impegna a trasferire la piena proprietà dell'immobile alla ricorrente oppure a terzi, previo accordo delle parti e nell'interesse dei minori, al netto dei pagamenti medio tempore eseguiti dalla ricorrente.
3) Affidamento dei figli minori: Il figlio minore di anni 4 ed il Persona_3 figlio di anni 1, verranno affidati ad entrambi i genitori e Persona_4 continueranno ad abitare con la madre;
4) Modalità di visita e frequentazione dei figli minori da parte del padre.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori liberamente, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di studio e/o di salute degli stessi e, comunque:
a) Durante la settimana: il padre trascorrerà con i figli minori il mercoledì ed il venerdì con pernottamento, prelevandoli alle ore 16.00 all'uscita dell'asilo nido e riaccompagnandoli ivi il successivo giovedì entro le ore 9.00 e sabato entro le ore 17.00, nonché un ulteriore pomeriggio infrasettimanale, previo accordo dei genitori e compatibilmente con gli impegni degli stessi, prelevandoli alle ore 16.00 all'uscita dell'asilo nido e riaccompagnandoli presso la madre entro le ore 19.00.
3 b) Durante i fine settimana: il padre trascorrerà con i figli minori, a week end alterni, dalla domenica alle ore 16.00 del sabato prelevandoli dalla casa familiare con pernottamento e riaccompagnandoli ivi entro le ore 19.00 della domenica successiva, secondo gli impegni dei genitori, da concordarsi preventivamente.
c) Durante le festività natalizie: il padre trascorrerà con i figli minori un anno il 24 dicembre con pernottamento, prelevandoli dalla casa familiare alle ore 16
e riconducendoli ivi il successivo 25 dicembre, alle ore 11.00, e, l'anno seguente, il 31 dicembre con pernottamento, prelevandoli dalla casa familiare alle ore 16.00 e riconducendoli ivi il successivo 1^ gennaio alle ore 11.00. Ad anni alterni il giorno 26 dicembre, ovvero, il 6 gennaio.
d) Durante le festività pasquali: il padre trascorrerà con i figli, ad anni alterni, il giorno di Pasqua, ovvero, il lunedì dell'Angelo;
e) Durante le vacanze estive:
- nei mesi di giugno, luglio e settembre si seguiranno le modalità di cui ai punti a) e b) del presente atto;
- nel mese di agosto i minori trascorreranno 15 gg. con il padre e 15 gg. con la madre, anche non consecutivi;
in ogni caso, il periodo di frequentazione durante le vacanze estive dovrà essere concordato dai genitori entro il 31/5 di ogni anno. La signora ed il signor i impegnano a comunicare Pt_1 CP_1 sempre, anticipatamente, dove porteranno i minori ed a rendere possibile le comunicazioni quotidiane con l'altro genitore;
f) Durante le altre festività: I minori trascorreranno le altre festività alternatamente con l'uno o l'altro genitore g) Compleanni: I minori trascorreranno i loro compleanni con entrambi i genitori, con il padre e con la madre i rispettivi compleanni degli stessi e preferibilmente, ove possibile, con gli altri parenti più prossimi le festività e le ricorrenze familiari.
5) Mantenimento dei figli minori: Il signor corrisponderà alla Controparte_1
a titolo di contribuzione per il mantenimento di entrambi i figli Parte_1 minori, l'importo mensile di Euro 200,00 (duecento/00), a mezzo bonifico, da effettuarsi entro il giorno 7 (sette) di ogni mese, detta somma andrà rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT.
4 6) Assegno unico e universale o altro beneficio economico equipollente:
L'assegno unico e universale pari ad Euro 450,00= mensili o altro beneficio economico equipollente sarà percepito integralmente dalla signora Parte_1
7) Spese straordinarie: le spese straordinarie individuate sulla scorta del protocollo del Tribunale di Civitavecchia saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
8) Passaporti: Gli odierni istanti si danno il reciproco consenso al rilascio dei passaporti.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 29 novembre 2024
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 337 bis e ss. c.c., iscritto al n. 1864 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Laura Astori, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentato difeso dall'avv. Stefano Paniccia, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 31 luglio 2024 i Sig.ri e Parte_1 [...] hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento, CP_1 collocamento e mantenimento dei figli (27.12.2019) e (23.09.2022) Per_1 Per_2 riconosciuti da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse primario dei figli.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con decreto del 06.09.2024 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, lette quindi le note del 25.10.24 con cui i procuratori delle parti hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto, ha rimesso la causa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte dalle parti possano essere recepite in quanto conformi agli interessi dei figli e . Per_1 Per_2
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto ricorso in via congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e Parte_1 Controparte_1 per l'effetto dispone:
1) La signora ed il signor vivranno separati con Parte_1 Controparte_1 obbligo del mutuo rispetto;
2) Casa familiare: La signora si è allontanata dalla casa familiare, sita Parte_1 in Via Atrani n. 20, Scala F, interno 10,– 00054 Fregene/Fiumicino (RM), di proprietà dei ricorrenti, in data 13.07.2024 ed adesso vive in Via delle Fissurelle 96
– Focene (RM), presso l'abitazione dei suoi genitori.
Il signor attualmente è rimasto a vivere presso la casa familiare. Controparte_1
Dal mese di settembre 2024 la ricorrente ed i figli minori torneranno ad abitare
2 presso la casa familiare dove resteranno in via esclusiva e la ricorrente si farà carico del pagamento delle rate di mutuo residue oltre le spese.
Il signor si allontanerà dalla casa familiare, ben consapevole dei Controparte_1 propri obblighi di legge, nei confronti dei figli minori nonché dell'impossibilità per la signora allo stato attuale, di sostenere i costi di una nuova abitazione così Pt_1 come di restituire al le somme dallo stato pagate per l'acquisto CP_1 dell'immobile, il quale quest'ultimo si impegna a trasferire la piena proprietà dell'immobile alla ricorrente oppure a terzi, previo accordo delle parti e nell'interesse dei minori, al netto dei pagamenti medio tempore eseguiti dalla ricorrente.
La casa familiare sita in Via Atrani n. 20, Scala F, interno 10,– 00054
Fregene/Fiumicino (RM), in comproprietà dei ricorrenti, pertanto, verrà abitata unicamente dalla ricorrente ed i figli minori;
il ricorrente come Parte_1 prestazione una tantum effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo familiare, si impegna a trasferire la piena proprietà dell'immobile alla ricorrente oppure a terzi, previo accordo delle parti e nell'interesse dei minori, al netto dei pagamenti medio tempore eseguiti dalla ricorrente.
3) Affidamento dei figli minori: Il figlio minore di anni 4 ed il Persona_3 figlio di anni 1, verranno affidati ad entrambi i genitori e Persona_4 continueranno ad abitare con la madre;
4) Modalità di visita e frequentazione dei figli minori da parte del padre.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori liberamente, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di studio e/o di salute degli stessi e, comunque:
a) Durante la settimana: il padre trascorrerà con i figli minori il mercoledì ed il venerdì con pernottamento, prelevandoli alle ore 16.00 all'uscita dell'asilo nido e riaccompagnandoli ivi il successivo giovedì entro le ore 9.00 e sabato entro le ore 17.00, nonché un ulteriore pomeriggio infrasettimanale, previo accordo dei genitori e compatibilmente con gli impegni degli stessi, prelevandoli alle ore 16.00 all'uscita dell'asilo nido e riaccompagnandoli presso la madre entro le ore 19.00.
3 b) Durante i fine settimana: il padre trascorrerà con i figli minori, a week end alterni, dalla domenica alle ore 16.00 del sabato prelevandoli dalla casa familiare con pernottamento e riaccompagnandoli ivi entro le ore 19.00 della domenica successiva, secondo gli impegni dei genitori, da concordarsi preventivamente.
c) Durante le festività natalizie: il padre trascorrerà con i figli minori un anno il 24 dicembre con pernottamento, prelevandoli dalla casa familiare alle ore 16
e riconducendoli ivi il successivo 25 dicembre, alle ore 11.00, e, l'anno seguente, il 31 dicembre con pernottamento, prelevandoli dalla casa familiare alle ore 16.00 e riconducendoli ivi il successivo 1^ gennaio alle ore 11.00. Ad anni alterni il giorno 26 dicembre, ovvero, il 6 gennaio.
d) Durante le festività pasquali: il padre trascorrerà con i figli, ad anni alterni, il giorno di Pasqua, ovvero, il lunedì dell'Angelo;
e) Durante le vacanze estive:
- nei mesi di giugno, luglio e settembre si seguiranno le modalità di cui ai punti a) e b) del presente atto;
- nel mese di agosto i minori trascorreranno 15 gg. con il padre e 15 gg. con la madre, anche non consecutivi;
in ogni caso, il periodo di frequentazione durante le vacanze estive dovrà essere concordato dai genitori entro il 31/5 di ogni anno. La signora ed il signor i impegnano a comunicare Pt_1 CP_1 sempre, anticipatamente, dove porteranno i minori ed a rendere possibile le comunicazioni quotidiane con l'altro genitore;
f) Durante le altre festività: I minori trascorreranno le altre festività alternatamente con l'uno o l'altro genitore g) Compleanni: I minori trascorreranno i loro compleanni con entrambi i genitori, con il padre e con la madre i rispettivi compleanni degli stessi e preferibilmente, ove possibile, con gli altri parenti più prossimi le festività e le ricorrenze familiari.
5) Mantenimento dei figli minori: Il signor corrisponderà alla Controparte_1
a titolo di contribuzione per il mantenimento di entrambi i figli Parte_1 minori, l'importo mensile di Euro 200,00 (duecento/00), a mezzo bonifico, da effettuarsi entro il giorno 7 (sette) di ogni mese, detta somma andrà rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT.
4 6) Assegno unico e universale o altro beneficio economico equipollente:
L'assegno unico e universale pari ad Euro 450,00= mensili o altro beneficio economico equipollente sarà percepito integralmente dalla signora Parte_1
7) Spese straordinarie: le spese straordinarie individuate sulla scorta del protocollo del Tribunale di Civitavecchia saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
8) Passaporti: Gli odierni istanti si danno il reciproco consenso al rilascio dei passaporti.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 29 novembre 2024
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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