Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 22/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1269/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
in composizione monocratica, in persona del Giudice designato dott. Antonio BELLUSCI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1269 R.G. dell'anno 2016 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, in forza di procura in atti, dall'avv. Borea Guglielmo, elettivamente domiciliato in Lagonegro (PZ) alla
Piazza IV Novembre, presso lo studio dell'avv. Michele Aldinio;
OPPONENTE
E
incorporante per fusione la in persona del legale Controparte_1 CP_2
rappresentante p.t., P. IVA: , con sede in Sanza (SA) alla Via Martina n. 10, rappresentata e P.IVA_1
difesa, in forza di procura in atti, dall'avv. Casale Umberto, cui si affiancava con comparsa depositata il
29.03.2021 l'avv. Forte Antonio, elettivamente domiciliata preso lo studio legale del primo in Padula (SA) alla via Nazionale n. 574;
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'odierno opponente proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 244/2016, pronunciato in data 11.06.2016, con il quale questo Tribunale, su istanza di gli ingiungeva il pagamento della somma di €. 43.303,33, oltre interessi, nonché spese e CP_2
competenze liquidate in decreto.
L'opponente, a sostegno della propria opposizione, eccepiva, in primo luogo, la mancanza di prova del credito azionato da controparte, non essendo a tal fine sufficiente la fattura prodotta, peraltro mai in precedenza comunicatagli, relativa al saldo lavori di ristrutturazione al fabbricato in Vibonati. Deduceva che l'importo fatturato non era dovuto, in quanto tutti i lavori effettuati dalla società opposta erano stati integralmente pagati
contabilizzati e pagati.
Chiedeva, pertanto accogliersi le seguenti conclusioni:
“
1. Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto dichiarare che nulla deve parte opponente
[...]
alla per il titolo come dedotto in giudizio, stante la palese infondatezza in punto di fatto Parte_1 CP_2
e di diritto della richiesta, nonché dell'insussistenza ed inesigibilità del preteso credito, per tutti i motivi
specificati in narrativa.
2. Conseguentemente dichiarare la nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo di
pagamento n. 244/16 emesso in data 11.06.2016 dal Giudice designato dott.ssa Laura Speranza del Tribunale
di Lagonegro, notificato in data 26.07.2016, con conseguente revoca dello stesso, per i motivi ampiamente
specificati in narrativa.
3. Rigettare, inoltre, l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione
del decreto ingiuntivo opposto, in quanto ricorrono gravi motivi in contrario, stante la comprovata e palese infondatezza in fatto e in diritto nonché l'inesigibilità del decreto illegittimamente preteso dall'opposto oltre che per l'eccepito difetto dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., e non sussistendo, altresì, pericolo di grave pregiudizio nel ritardo essendo la presente opposizione anche di rapida soluzione per la documentazione in
atti.
4. Condannare la in persona del legale rapp. p.t al pagamento delle spese e competenze del CP_2
presente giudizio ed alla condanna della ex art. 96 c.p.c. per la temerarietà della lite proposta nella consapevolezza di nulla dover avere a pretendere.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.02.2017, si costituiva in giudizio la
[...]
incorporante per fusione la rilevando, preliminarmente, la pretestuosità dell'avversa Controparte_1 CP_2
opposizione, evidenziando di aver eseguito in favore del Sig. dei lavori di ristrutturazione Parte_1 ed adeguamento funzionale dell'immobile sito in Vibonati (SA) al Corso Umberto I n. 12, destinato all'attività di fittacamere, per i quali aveva ottenuto dei pagamenti parziali del tutto insufficienti a coprire l'intero importo periziato;
deduceva, inoltre che il procedimento iscritto al n. 305/2014 RG, aveva ad oggetto la fattura n.
68/2011 di diverso importo e la dicitura “saldo” contenuta nella stessa era dovuta ad un mero errore materiale nella sua predisposizione;
infine, rilevava che la rinuncia agli atti del giudizio iscritto al n. 304/2014 RG, riguardava una vertenza in essere con una persona diversa dall'opponente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'avversa opposizione, con vittoria di spese e competenze di causa. Nel corso del processo, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. (con provvedimento del 28.03.2018), venivano prodotti ed acquisiti documenti nonchè ammessa ed espletata la prova per testi e rigettata, con ordinanza del
06.12.2021, la richiesta di procedere a consulenza tecnica di ufficio formulata dalla opposta.
Inoltre, all'udienza del 28.05.2019, parte opponente depositava la sentenza n. 105/2019 pronunciata da questo
Tribunale il 18.03.2019 nell'ambito del procedimento n. 305/2014 RG, vertente tra le stesse odierne parti,
e la con la quale si accoglieva l'opposizione e si rigettava il decreto ingiuntivo n. Parte_1 CP_2
1/2014 emesso a favore sempre della CP_2
All'udienza del 16.01.2023, confermato il rigetto della richiesta di CTU reiterata da parte opposta, la causa veniva ritenuta matura per la decisione ed ancora dopo, con decreto del 24.10.2024, veniva assegnata in decisione al sottoscritto magistrato.
Infine, all'esito dell'udienza “cartolare” del 21.11.2024, ribadito, nuovamente, il rigetto della richiesta di CTU, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva ritenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione si appalesa fondata nel merito, per le ragioni di seguito esposte.
Giova sottolineare previamente, in diritto, che costituisce insegnamento ormai consolidato quello secondo il quale: “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si
svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema
di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno
della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento
di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura,
costituente titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa” (cfr., tra le tantissime, Cass. 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del
03.03.2009; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 dell'11.03.2011).
Inoltre, è noto che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per
l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza,….. mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa…” (cfr. ex multis,
Cassazione civile, sez. III, 18.02.2020, n. 3996).
Inoltre, in base al principio consacrato nell'articolo 2697 c.c. onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui
negat, l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti oppure il risarcimento del danno arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e,
nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento: mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2221 del 1984 e n. 8336 del
1990, secondo le quali l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è
limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto,
Corte di cassazione Sezioni Unite n. 13533 del 2001 e Corte di cassazione n. 3373 del 2010: in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento…. anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione della inesattezza dell'adempimento - per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione, o per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni -, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento).
È evidente, pertanto, che il “giudice è tenuto a verificare se “colui che eccepisce l'inefficacia” dei fatti invocati
dall'attore (a fondamento della propria pretesa) ha adempiuto il proprio onere probatorio con conseguente
rigetto della sua eccezione, in quanto - previamente - abbia accertato che l'attore ha adempiuto il proprio
onere probatorio. In altri termini, l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla
controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha dimostrato la esistenza “dei fatti che costituiscono il fondamento” del diritto fatto valere in giudizio” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08.06.2007).
Tanto premesso in diritto, occorre, a questo punto, verificare la fondatezza o meno della domanda del creditore-
opposto, avuto riguardo ai principi giuridici prima richiamati ed al quadro probatorio emerso all'esito della fase istruttoria;
in particolare, a fronte dell'opposizione di , occorre, in primis, appurare se Parte_1 la (ora , abbia o meno regolarmente adempiuto all'onere - sulla stessa gravante - di valida CP_2 CP_1
allegazione e di prova della intervenuta stipula di un contratto di appalto con la controparte e del contenuto dello stesso, ossia del titolo da esso posto a fondamento delle pretese creditorie azionate in via monitoria e della quantificazione di esse come dallo stesso operato.
Alla luce delle risultanze processuali acquisite, deve ritenersi che un tale onere non sia stato assolto, per le ragioni di seguito esposte. Dunque, nel caso di specie, la parte opposta deve fornire la prova del contratto di appalto, ed allegare l'inadempimento della controparte ma, viste le contestazioni sull'entità, deve altresì fornire la prova dell'esecuzione degli stessi lavori (Cass. Civ. n. 98/2019).
Dal canto suo l'opponente deve provare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione pecuniaria o il suo venir meno.
Il contratto concluso, nella fattispecie in esame, tra le parti deve essere qualificato come appalto, in quanto i lavori oggetto del presente giudizio sono stati eseguiti dall'appaltatore con organizzazione di impresa e gestione dei mezzi necessari all'esecuzione dei lavori a proprio rischio.
Nell'ambito di tale contratto può ritenersi sussistente, in quanto pacifico e non contestato, anzi ammesso dalla stessa opponente che la società opposta, ora ha effettivamente eseguito in CP_2 Controparte_1 favore dell'opponente, che li aveva in precedenza appaltati, l'esecuzione di lavori di Parte_1 ristrutturazione e adeguamento funzionale dell'immobile sito in Vibonati al Corso Umberto I n. 12, per i quali l'opponente ha corrisposto all'opposta l'importo di €. 99.000,00 mediante bonifici.
Pertanto, nella fattispecie in esame, il rapporto contrattuale può ritenersi provato, ed in particolare risulta pacifico ed incontestato che le parti hanno stipulato un contratto verbale di appalto, senza, tuttavia, determinare il corrispettivo all'appaltatore per le lavorazioni da eseguire.
Spetta alla parte opposta fornire la prova dell'esatto adempimento del contratto, ovvero dell'esecuzione a regola d'arte delle opere di cui chiede il corrispettivo. Al riguardo va precisato che quest'ultima non ha contestato, anzi ha ammesso di avere ricevuto la suddetta somma da (cfr. pag.
2-3 memoria Parte_1
ex art. 183 n. 2, nonché pag.
1-2 repliche), ma ha chiesto la corresponsione dell'ulteriore somma indicata nel decreto ingiuntivo, in forza della fattura n. 20/2015 del 30.11.2015.
Sul punto, si osserva che le tesi sostenute dall'opposta secondo cui i lavori eseguiti in favore dell'opponente corrisponderebbero a tutti quelli analiticamente elencati e quantificati nel computo metrico redatto dal geometra e datato 21 luglio 2014 (all. n. 5 produzione opposta) ed i prezzi concordati dalle Controparte_4
parti sarebbero quelli indicati nel suddetto computo metrico, sono rimaste sfornite di adeguata prova.
Infatti, va anzitutto evidenziato che l'opponente ha eccepito l'inadempimento contrattuale dell'opposta ed in particolare l'insussistenza dell'obbligazione in questione, dal momento che la non avrebbe mai CP_2
eseguito i lavori oggetto della fattura n. 20/2015, per aver abbandonato, nell'ottobre 2011, il cantiere immotivatamente, costringendo la committente a rivolgersi ad altra ditta.
Al riguardo, si rileva che, parte opposta non ha controdedotto alcunché. Pertanto, tale abbandono, oltre che essere stato confermato da alcuni dei testi esaminati, risulta pacifico ed incontestato.
Altrettanto pacifico è che, in seguito all'abbandono del cantiere da parte dell'opposta e dell'emissione della fattura n. 68/2011 del novembre 2011 (il cui mancato pagamento era oggetto del giudizio n. 305/2014, al quale
CP_ si accennerà in seguito), è sorta tra le parti contestazione in ordine ai lavori effettivamente eseguiti dalla Da tale contestazione è scaturita la necessità di verifica in contraddittorio degli stessi, all'esito della quale,
secondo i testi e , è emerso che nulla era dovuto alla società opposta. Pt_1 Tes_1
Al riguardo, il teste di parte attrice, , padre dell'opponente, ha dichiarato che: “nel novembre del Tes_2
2011, vi fu una verifica in contraddittorio promossa dal direttore dei lavori arch. , alla Persona_1
CP_ quale partecipò anche l'arch. , ed il tecnico della geometra . Adr: Persona_2 Controparte_4
CP_
“dall'incontro emerse che nulla era più dovuto alla e che anzi residuava un credito a favore della committenza”.
Analogamente, il teste , progettista e direttore dei lavori in questione, ha riferito: “confermo Persona_1 di aver verificato io personalmente in contraddittorio con l'arch. la contabilità predisposta Persona_2
del geometra verificando che alcuni quantitativi e lavorazioni non corrispondevano ai lavori CP_4
effettivamente eseguiti”.
Anche il teste arch. , esaminato all'udienza del 12.04.2021 (cfr, relativo verbale), nel rispondere Persona_2
sul capitolo 8 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2, di parte opponente ha confermato la presenza di contestazioni
CP_ tra le parti in relazione ai lavori effettivamente eseguiti dalla infatti, ha ricordato di essersi incontrato due volte con l'arch. , direttore dei lavori e con i geometri e o entrambi in Tes_1 CP_4 CP_5 Per_3 rappresentanza dell'opposta, “al fine di addivenire ad un possibile accordo tra le parti, preciso che non sono mai entrato nel dettaglio della contabilità ma di aver assistito a discussioni sulla quantità e qualità dei lavori
eseguiti”.
Orbene, in tale situazione di assoluta incertezza in relazione ai lavori effettivamente eseguiti dalla CP_2 quest'ultima ritiene di aver provato la sussistenza del proprio credito mediante la produzione del compito metrico predisposto il 21.07.2014 dal geom. Più specificamente, ritiene di aver dimostrato che i CP_4
lavori dettagliatamente elencati in tale computo metrico corrispondono a quelli realmente eseguiti.
Tuttavia, tale computo metrico non è assolutamente idoneo a fornire siffatta prova.
Infatti, in primo luogo, va evidenziato come il suddetto computo metrico estimativo, non risulta sottoscritto dal committente né dal direttore dei lavori, recando esclusivamente la firma dell'impresa, e risultando, oltretutto, predisposto nel 2014, ossia a distanza di diversi anni dall'abbandono del cantiere da parte dell'opposta, risalente ad ottobre 2011.
Inoltre, anche la sentenza n. 105/2019 pronunciata da questo Tribunale a definizione del giudizio iscritto al n.
R.G. n. 305/14 vertente tra le stesse odierne parti ed avente ad oggetto il mancato pagamento della precitata fattura n. 68 del 29.11.11 recante la dicitura “Saldo su lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale di affittacamere del fabbricato sito nel Comune di Vibonati alla via Umberto I n. 12”, relativa, quindi, allo stesso contratto di appalto, dà atto che sono stati depositati due computi metrici, diversi e tra loro contraddittori. Il
primo datato 03.01.2012 (posto a corredo della richiesta monitoria) e il secondo 21.07.2014.
In secondo luogo, il teste geom. all'epoca dei fatti dipendente della ha dichiarato Controparte_4 CP_2 (cfr. verbale ud. 28.05.2019) che “Ho provveduto a redigere personalmente il computo metrico delle operecommissionate (d)al sig. alla in riferimento al permesso di costruire n…”, senza Parte_1 CP_2 mai precisare se le suddette opere, si ribadisce “commissionate”, corrispondevano a quelle, poi, realizzate.
In terzo luogo, occorre sottolineare, che all'esito dell'istruttoria sono emerse diverse incongruenze nel computo metrico in questione. Al riguardo il teste ha dichiarato: “In riferimento al capitolo di prova n. 11 Tes_2
di cui alla memoria secondo termine depositata da parte opponente, posso rilevare anche a seguito di computo
metrico allegato alla produzione di parte opposta che nello stesso vi sono molteplici errori e vengono indicate
forniture e lavori mai effettuati. Sul punto posso evidenziare che non venivano utilizzati profilati in ferro IPE né sono installate le porte scorrevoli indicate”.
Tali incongruenze sono state confermate anche dal teste arch. , progettista e direttore dei lavori, il Tes_1
quale sul capitolo di prova n. 8 della memoria di parte opponente depositata il 30.10.2017, ha sostenuto:
“confermo di aver verificato io personalmente in contraddittorio con l'arch. la contabilità Persona_2
predisposta del geometra verificando che alcuni quantitativi e lavorazioni non corrispondevano ai CP_4 lavori effettivamente eseguiti. ADR: “Confermo la circostanza di cui al capo 11 della prova articolata da parte opponente precisando che in luogo degli architravi in ferro e mattoni pieni furono utilizzati dei travetti in laterocemento prefabbricato con notevole risparmio da parte dell'impresa, confermando tutte le altre mancanze evidenziate nel capitolo di prova”.
Parimenti, pure il geometra , in qualità di tecnico dipendente della ditta ha Controparte_4 CP_2 confermato la presenza di errori nel computo metrico. A tal proposito ha dichiarato che: “Sulla contabilità sono state riportate erroneamente il numero delle porte scorrevoli scrigno che sono effettivamente in numero complessivo di otto”.
Come se non bastasse, oltre all'incongruenza del computo metrico ed alla mancata fornitura ed esecuzione, rispettivamente, di parte del materiale elencati nel computo metrico e dei lavori pattuiti, è altresì emerso che l'opponente ha estinto l'intera posizione debitoria, dimostrando l'esistenza di un accordo per il ribasso del prezzo. Invero, a tale proposito, il teste , progettista e direttore dei lavori, nel confermare Persona_1
il capitolo 17 della memoria di parte opponente, riguardo alle porte scorrevoli, ha dapprima dichiarato che: “Ci furono contestazioni in fase di verifica, della contabilità alla presenza dell'arch. , incaricato Persona_2
CP_ della ditta e poi precisato che: “il calcolo finale delle opere effettivamente eseguite e i pagamenti
CP_ effettuati non registravano alcuna debitoria nei confronti dell'impresa anzi applicando alla cifra finale il ribasso del 13% in fase di affidamento dell'incarico, si registrava un credito a vantaggio dell'opponente, in quanto i lavori venivano contabilizzati in base al prezziario Regione Campania 2008, anch' esso concordato tra le parti”.
L'esistenza di un patto sul ribasso del prezzo è stata, altresì, confermata dal teste , il quale ha Tes_2
affermato testualmente che: “Vi fu contratto orale che prevedeva il pagamento a stati di avanzamento dei lavori e si stabilì di accordarsi sulla base del prezziario del Genio civile Regione Campania anno 2008, con un ribasso concordato del 13%”.
Infine, nemmeno le fatture emesse dalla nei confronti del aiutano a comprendere quali e quanti CP_2 Pt_1
lavori sono stati eseguiti. Invero, le stesse (cfr. n. 6 fatture dal 28.05.2011 al 20.10.2011, all. n. 2 di parte opponente) lungi dal descrivere, per l'appunto, i lavori eseguiti e fatturati, si limitano soltanto a dire molto genericamente e laconicamente che si trattava di acconti su lavori di ristrutturazione.
In definitiva, quindi, l'esito dell'istruttoria espletata in giudizio consente di escludere la fondatezza della pretesa creditoria azionata dall'impresa, stante la prova dell'inesatto inadempimento della società opposta e dell'estinzione della pretesa creditoria anche a seguito della sussistenza di un accordo sul ribasso del 13% del prezzo pattuito.
Va, da ultimo, respinta la domanda di condanna dell'opposta, richiesta dall'opponente ai sensi dell'art. 96
c.p.c., per difetto di prova del danno, non essendo stato neppure allegato il pregiudizio ulteriore, rispetto a quello riconosciuto con la eventuale vittoria delle spese di lite (cfr. C. Cass., SS.UU. n. 7583/2004; n.
21798/2015), da esso subito. La Suprema Corte, infatti, afferma che in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, l'art. 96 cod. proc. civ. prevede, nel caso di accoglimento della domanda, il risarcimento dei danni, da intendersi, quindi, come ampia formulazione letterale comprensiva sia del danno patrimoniale, che del danno non patrimoniale, quest'ultimo trovando giustificazione anche in ragione della qualificazione del diritto di azione e difesa in giudizio in termini di diritto fondamentale. Ne consegue che, sotto il profilo del danno patrimoniale, in assenza di dimostrazione di specifici e concreti pregiudizi derivati dallo svolgimento della lite, è legittima una liquidazione equitativa che abbia riguardo allo scarto tra le spese determinate dal giudice secondo le tariffe e quanto dovuto dal cliente in base al rapporto di mandato professionale;
mentre,
sotto il profilo del danno non patrimoniale, la liquidazione equitativa deve avere riguardo alla lesione dell'equilibrio psico-fisico che, secondo nozioni di comune esperienza (anche in forza del principio della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost. ed alla legge 24 marzo 2001, n. 89), si verifichi a causa di ingiustificate condotte processuali.
Ebbene, parte opponente non ha indicato quale diverso esborso avrebbe sostenuto per la difesa in giudizio al fine di parametrare la differenza tra il detto esborso e le spese liquidate in sentenza, né ha allegato ulteriori pregiudizi a tal fine.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori previsti dal D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra € 26.001,00 e € 52.000,00, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in misura prossima a quella minima, stante l'assenza di questioni, fattuali e giuridiche, complesse.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del giudice dott. Antonio Bellusci, ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, nei confronti di Parte_1
(ora ), nella rappresentanza organica di legge, ogni diversa e contraria CP_2 Controparte_1
domanda, istanza, eccezione e deduzione, disattesa e respinta, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 244/2016 emesso dal Tribunale di
Lagonegro in data 11.06.2016, mandando altresì assolta l'opponente da ogni avversa pretesa creditoria azionata nel presente giudizio;
b) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'opponente nei confronti dell'opposta;
c) condanna l'opposta, nella rappresentanza organica di legge, al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore dell'opponente che liquida in €. 556,50 per esborsi ed €. 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti nella misura di legge.
Così deciso in Lagonegro il 22.03.2025.
IL GIUDICE
Dott. Antonio BELLUSCI