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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 17/04/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Verbale di udienza ex art. 127 ter c.p.c. e contestuale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Oggi 17/04/2025 il giudice, a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., prende atto che i difensori hanno depositato una nota riassuntiva congiunta, contenente le istanze e conclusioni, da intendersi qui integralmente richiamate.
All'esito dell'udienza di discussione odierna, sostituita dalla trattazione scritta, si deposita a definizione del giudizio sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti.
Il giudice dr.ssa Chiara Sandini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 439/2023 R.G. promossa da
, con l'avv. PIAZZA GIULIA, come da mandato in atti Parte_1
- PARTE ATTRICE
contro
, con l'avv. DONATI ALBERTO, come da mandato in atti CP_1
- PARTE CONVENUTA
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
1 CONCLUSIONI di parte attrice:
“Nel merito in via principale, accertata e dichiarata la responsabilità della CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art.2052 c.c. o in
[...]
subordine ai sensi dell'art.2043 c.c. nella causazione del sinistro occorso al sig.
[...]
in data 30.05.2021 in località Lentiai di Borgo Valbelluna, condannare la Parte_1
predetta al risarcimento dei danni tutti patiti dall'attore derivati dal sinistro,
patrimoniali e non patrimoniali, inclusi danni biologici, morali ed esistenziali, nessun
tipo di danno escluso, quantificati nella somma di euro 68.463,45 o nella somma
maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio, oltre a rivalutazione monetaria ed
agli interessi di legge dal dovuto all'effettivo soddisfo.
- Con vittoria delle spese di lite, compensi professionali, spese generali del 15%, spese
esenti, CPA ed IVA di legge, e successive occorrende.
Nel merito in via subordinata, accogliere la domanda attorea nei limiti di quanto
provato in corso di causa nonché ex art.1227 c.c. e/o ex artt.2052 e
2054 c.c.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle prove testimoniali dedotte a prova
diretta e contraria nelle memorie istruttorie ex art.183 comma VI 2 e 3 c.p.c., per
l'espletamento di CTU volta ad accertare la dinamica del sinistro occorso e l'andatura
del motociclo coinvolto di proprietà dell'odierno attore, nonché CTU medico-legale
volta ad accertare e quantificare i danni non patrimoniali inclusi danni biologici,
morali, estetici ed esistenziali subiti dall'attore, a causa del sinistro in oggetto con
adeguata personalizzazione.
Ci si oppone all'ordine di esibizione – richiesto dalla convenuta - a parte attrice e
all' e/o delle somme percepite e da percepire da parte del sig. , in CP_2 CP_3 Pt_1
conseguenza del sinistro per cui è causa.”
CONCLUSIONI di parte convenuta:
2 “NEL MERITO: Respingersi per le causali addotte in narrativa le domande tutte
formulate da poiché inammissibili, e/o infondate in fatto ed in Parte_1
diritto e/o indimostrate e/o eccessive.
Spese e compensi di causa oltre spese generali al 15% e C.P.A. integralmente rifusi.
NEL MERITO, IN SUBORDINE: Nella denegata e non creduta ipotesi di condanna
della , moderarsi le pretese di parte attrice secondo quanto verrà CP_1
provato in corso di causa nonché ex art. 1227 c.c. e/o ex art. 2054 c.c.
Spese e compensi di causa oltre spese generali al 15% e C.P.A. compensati.
IN VIA ISTRUTTORIA: fin d'ora si chiede disporsi ordine di esibizione a parte attrice
e all' e/o delle somme percepite e da percepire da parte dell'attore in CP_2 CP_3
conseguenza del sinistro per cui è causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione La agiva in giudizio nei confronti della Parte_1
, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito in Controparte_4
conseguenza del sinistro occorso in data 30.5.2021 nel comune di Borgo
Valbelluna, verso le ore 11.30 circa.
L'attore deduceva che in tale data, mentre stava percorrendo con andatura regolare il rettilineo della SP1, a bordo del proprio motociclo, aveva urtato un capriolo che, sbucato dalla vegetazione circostante, aveva attraversato la carreggiata, senza possibilità di evitarlo.
L'attore deduceva di essere caduto conseguentemente al suolo e di aver riportato gravi ferite;
invocava la responsabilità della ex art. CP_1
2052 c.c. e chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Con comparsa depositata in data 3.7.2023 si costituiva in giudizio la CP_1
chiedendo il rigetto delle domande attoree. La convenuta deduceva l'applicabilità dell'art. 2043 c.c., in luogo dell'art. 2052 c.c., e sosteneva l'infondatezza delle domande attoree, nel an e nel quantum. All'esito della
3 prima udienza la causa veniva ritenuta matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali.
Con sentenza non definitiva del 7.3.2024 veniva accertata la pari responsabilità
delle parti in ordine al sinistro.
La causa veniva rimessa in istruttoria ai fini della CTU medico legale.
Sulla liquidazione del danno
Le conclusioni della CTU medico legale vanno in questa sede condivise in quanto logiche e congruamente motivate, anche all'esito del contraddittorio tecnico.
Il CTU dr. ha confermato la sussistenza di un nesso di causa Persona_1
tra il sinistro stradale e le lesioni subite dal danneggiato (sul punto la relazione del CTU evidenzia quanto segue:“si ritiene chiaro il nesso di causalità, trattandosi
di lesività di natura traumatico/fratturativa a carico dell'arto superiore destro e delle
ginocchia compatibili con l'essersi prodotte all'interno di una dinamica incidentale con
un meccanismo così come descritto in anamnesi, ovvero caduta da motocicletta con
impatto su superficie stradale dura”).
In relazione al danno biologico temporaneo il CTU ha ravvisato, per il danneggiato, 3 giorni di inabilità al 100%, 60 giorni al 75%, 60 giorni al 50% e
15 giorni al 25%, con un grado di sofferenza medio-lieve.
Il danno biologico permanente è stato stimato dal CTU nella misura del
13/14%, con un grado di sofferenza lieve.
Il livello di sofferenza è stato ritenuto lieve nel corso della malattia.
Le spese sanitarie sono state ritenute congrue dal CTU..
***
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea del bene salute occorre preliminarmente considerare che il “valore
standard”, corrispondente ad un giorno di inabilità temporanea assoluta, è
previsto dalle più recenti Tabelle milanesi, con i valori aggiornati al 2024, nella
4 misura di € 115,00, aumentabile fino ad un massimo del 50%, in presenza di allegate e comprovate peculiarità.
Sulla scorta delle risultanze peritali, nel caso in esame, il predetto valore va considerato nella misura standard di € 115,00, tenuto conto del livello medio-
lieve di sofferenza ravvisato dal CTU nel corso della malattia e dell'assenza di comprovate peculiarità che ne giustifichino l'aumento.
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea del bene salute va pertanto liquidato, sulla base dei valori tabellari, nella misura complessiva di € 9401,25 secondo valori già attuali (di cui € 345,00 per i primi 3 giorni al
100%, € 5175,00 per 60 giorni al 75%, € 3450,00 per 60 giorni al 50%, € 431,25
per 15 giorni al 25%).
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione permanente all'integrità
psico-fisica, indicato dalla CTU in misura pari al 13/14%, da arrotondarsi al
14%, risulta invece di valore pari ad € 41.915,00 sulla scorta dei valori indicati dalle tabelle di Milano 2024, considerando l'età del danneggiato di 52 anni al momento del sinistro e la duplice componente del predetto danno non patrimoniale, ossia il danno biologico/dinamico relazionale e la sofferenza soggettiva interiore (con un valore del punto complessivamente pari ad €
4018,74).
In assenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, va escluso l'aumento dei valori tabellari a titolo di personalizzazione del danno (v. Cassazione civile
, sez. III , 07/02/2025 , n. 3114 secondo cui “In tema di danno non patrimoniale da
lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal
criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le
tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non
stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze
5 ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della
stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento.”).
Concludendo, il danno non patrimoniale subito dall'attore in conseguenza del sinistro, comprensivo sia del danno biologico/dinamico relazionale che del danno da sofferenza soggettiva interiore, sotto il profilo temporaneo e permanente, ammonta complessivamente ad € 51316,25 secondo valori già
attuali.
Va inoltre riconosciuto in favore del danneggiato il risarcimento del danno patrimoniale, nella misura complessiva di € 1975,95 indicata dall'attore in atti,
non specificamente contestata.
Tale importo rappresenta un debito di valore e, rivalutato dal sinistro sino all'attualità, è pari ad € 2309,89.
Le spese di assistenza stragiudiziale indicate in atti dall'attore per un importo di € 6100,00 non possono essere riconosciute a titolo di danno emergente, non risultando opponibili alla convenuta le condizioni di un contratto rispetto al quale la stessa è estranea, e non avendo detta assistenza determinato una più
pronta definizione del contenzioso, né risolto questioni tecniche complesse,
secondo i principi enucleati dalla giurisprudenza (Cassazione civile sez. III,
13/04/2017, n.9548 “In caso di sinistro stradale, ove il danneggiato abbia dato incarico
ad uno studio di assistenza infortunistica di svolgere di attività stragiudiziale volta a
richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto, la corrispondente spesa
sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere
riversata sul danneggiante o sulla sua compagnia di assicurazione quando sia stata
superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in
concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo
problemi tecnici di qualche complessità.”).
Il danno ammonta pertanto ad un valore complessivo di € 53626,14; per determinare il credito risarcitorio in favore dell'attore va detratto dal predetto
6 importo il 50%, in ragione della accertata corresponsabilità al 50% in capo al danneggiato.
Il credito risarcitorio in favore dell'attore ammonta pertanto ad € 26.813,07.
Vanno ulteriormente riconosciuti, in favore del danneggiato, gli interessi legali dal sinistro al saldo, da calcolarsi sul credito risarcitorio devalutato alla data del sinistro, via via annualmente rivalutato sino all'attualità (cfr. Cass. Sez. U,
Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).
Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce interessi legali fino al pagamento.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. 55/2014, aggiornati al
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda accolta in giudizio.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico della parte soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) condanna la convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attore nella misura di € 26.813,07, oltre interessi legali dal sinistro al saldo, da calcolarsi sul credito risarcitorio devalutato alla data del sinistro, via via annualmente rivalutato sino all'attualità;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano nell'importo di € 5000,00 per compensi ed € 786,00 per spese, oltre al
15% per spese generali, CPA e IVA come per legge;
3) pone le spese di CTU in via definitiva a carico della parte convenuta.
Così deciso il 17/04/2025
Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
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