Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 19587/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 19587 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2011, vertente
TRA
(C.F. , residente in [...] C.F._1
Paderna n. 33, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Rugghia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Portuense n. 792 D/E.
- ATTRICE -
E
, nato a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Annalisa Cetrano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, Via Isabella d'Este n. 13.
- CONVENUTI -
Oggetto: divisione.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale civile di Roma i sig.ri Controparte_1
e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Parte_2
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo accertamento, a mezzo consulenza tecnica d'ufficio, dei beni ricadenti nella comunione pro indiviso tra le parti in causa 1) dichiarare lo scioglimento della comunione dei beni di cui in narrativa, 2) procedere, laddove possibile, alla ripartizione in natura delle cose comuni (area giardinata e locale garage) attribuendo alla sig.ra la proprietà Parte_1
esclusiva del 50% dei beni dividendi ed operando le eventuali compensazioni in denaro;
3) ritenere e dichiarare i sig.ri e solidalmente tenuti a Controparte_1 CP_2 corrispondere all'attrice a titolo di indennizzo per l'occupazione in via esclusiva del terreno comune la somma di € 30.000,00 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. 4) ritenere e dichiarare i sig.ri e solidalmente tenuti al risarcimento di Controparte_1 CP_2 tutti i danni derivati dall'attrice dalla non autorizzata edificazione dei manufatti sopra individuati mediante la corresponsione della somma di € 60.000,00 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. 5) ordinare ai convenuti la rimozione della tettoia e del ballatoio costruiti a ridosso della facciata anteriore della palazzina, il ripristino dell'accesso carrabile e pedonale al locale garage comune nonché l'abbattimento della recinzione della porzione di terreno compresa tra il secondo manufatto ed il muro di confine di destra;
6) condannare i convenuti, previo accertamento a mezzo espletanda ctu che il fabbricato, a seguito delle abusive edificazioni ha subito danni strutturali e che queste ultime sono prive di adeguate fondamenta, all'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere che saranno ritenute necessarie per la loro eliminazione e per l'eventuale consolidamento del fabbricato.
7)individuare le parti condominiali comuni e, ai fini della ripartizione delle spese di manutenzione, conservazione ed uso delle stesse, redigere le relative tabelle millesimali.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre I.V.A., C.P.A e 12,5 ex lege da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
I convenuti si costituivano in giudizio precisando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale: - in via pregiudiziale, fissare termine per esperire il tentativo di mediazione;
- nel merito: 1) dichiarare lo scioglimento della comunione dei beni descritti al punto 2) della premessa dell'atto di citazione attribuendo ai convenuti la proprietà esclusiva del
50% dei beni dividendi ed operando le eventuali compensazioni in denaro;
2) dichiarare inammissibili, improcedibili e/o comunque rigettare le domande di parte attrice di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) delle conclusioni dell'atto di citazione, in quanto infondate in fatto e in diritto e per prescrizione dell'azione; 3) in via riconvenzionale, condannare la Sig.ra a pagare ai Signori e la complessiva Parte_1 Controparte_1 Parte_2 somma di € 5.500,00 (di cui € 2.500,00 relativi alla realizzazione della corsia pavimentata in cemento ed 3.000,00 relativi al portico posteriore di esclusiva pertinenza dell'attrice) per i motivi e titoli di cui ai punti 1) e 2) della narrativa, con interessi legali dal
16.03.2006; 4) in via riconvenzionale, condannare la Sig.ra a pagare Parte_1 alla Sig.ra la complessiva somma di € 3.356,96 (di cui € 3.098,74 Parte_2 anticipate dalla alla Tecnocasa ed € 258,22 anticipate dalla al notaio Pt_2 Pt_2
, per i motivi e titoli di cui al punto 6) della narrativa, con interessi legali dal Per_1
16.03.2006. Con vittoria di spese competenze e onorari di causa”.
Venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., disposta una CTU estimativa e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
20.12.2023; veniva, quindi, trattenuta in decisione, con concessione, alle parti, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Successivamente in data 26.02.2024 le parti depositavano, in via telematica, un atto di rinuncia congiunta e reciproca agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. e relativa accettazione, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
Ciò posto, occorre rilevare che, a norma dell'art. 306 c.p.c., il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla relativa prosecuzione.
La medesima norma prevede, poi, che le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti, e che il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.
Peraltro, come pure precisato dalla Suprema Corte, “la rinuncia agli atti del giudizio non deve necessariamente avere le forme di un atto processuale, ma può essere contenuta in qualsiasi atto scritto sottoscritto dalle parti, anche stragiudiziale, che dimostri sicuramente la loro volontà di porre fine al giudizio” (Cass. Civ., Sez. Lavoro, 13 agosto 1997, n.
7565).
Nel caso di specie, dunque, sono senz'altro ravvisabili i presupposti per la declaratoria della estinzione del giudizio, atteso che la rinuncia agli atti del giudizio risulta rassegnata con dichiarazione congiunta di tutte le parti del presente giudizio, trasfusa in uno scritto depositato in via telematica e recante la sottoscrizione sia delle parti personalmente che dei rispettivi procuratori.
Infine, occorre osservare che le parti, nell'indicata dichiarazione di rinuncia congiunta agli atti del giudizio, hanno chiesto, altresì, disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
Le parti in causa rimangono obbligate in solido al pagamento delle spese di CTU come disposto nel decreto giudiziale di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-dichiara l'estinzione del processo;
-spese compensate, con oneri di CTU definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
Roma, 27/12/2024.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Mariangela Dinoi, Funzionario addetto all'Ufficio per il processo.