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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/11/2025, n. 3395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3395 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4465/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4465/2024 R.G. promossa da
, C.F. , difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
TA AN C.F. ; C.F._2
contro
, C.F. , difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. MONTEDURO RICCARDO C.F. . C.F._3
e contumace. Controparte_2
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come all'udienza del 19/11/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Lecce n. 1480/2024 con cui era stata rigettata l'opposizione da ella promossa ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione n. 0592022900736665000 a lei notificata da in data 25/8/2023, eccependo la prescrizione dei Controparte_1
sottostanti titoli, ossia la cartella di pagamento 05920110016557933000
notificata in data 23/5/2011 e la cartella di pagamento 05920170016278015000
notificata in data 1/12/2017; rigettata dal giudice di prime cure l'eccezione di prescrizione con riferimento ad entrambe le cartelle e rigettata dunque l'opposizione nel complesso, proponeva appello parziale con Parte_1
riferimento al solo capo della decisione che aveva escluso la prescrizione per la cartella di pagamento 05920110016557933000 notificata in data 23/5/2011,
chiedendo che, in riforma parziale della sentenza, venisse accertata la prescrizione del titolo e dunque l'insussistenza del diritto di
[...]
a procedere ad esecuzione per il relativo credito. Controparte_1
Si costituiva nel giudizio di appello che, già Controparte_1
regolarmente costituita anche nel giudizio di primo grado, si rimetteva a giustizia circa la decisione.
Restava contumace il ente creditore relativamente alla Controparte_2
cartella di pagamento di cui si chiedeva di accertare la prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Va infatti dato atto che la disciplina emergenziale di sospensione dei termini di prescrizione di cui ai d.l. 18/2021 e 41/2021, citata dal primo giudice per rigettare in toto l'opposizione, trova applicazione con riguardo alle cartelle di pagamento la cui prescrizione maturava negli anni 2020 e 2021, ossia esattamente nella fase del picco pandemico, non operando di converso come sanatoria o allungamento della prescrizione per le cartelle già prescritte prima del marzo 2020.
pagina 2 di 4 Nel caso di specie, la cartella di pagamento n. 05920110016557933000 è stata notificata in data 23/5/2011 con conseguente prescrizione quinquennale perfezionatasi in data 23/5/2016, senza alcun atto interruttivo intermedio,
evidenziandosi sul punto che la stessa ha ammesso Controparte_1
di non poter fornire prova della notificazione di un sollecito di pagamento in data 30/6/2014.
Posta l'inapplicabilità della disciplina emergenziale di sospensione dei termini di prescrizione di cui ai d.l. 18/2021 e 41/2021 con riferimento alla cartella di pagamento n. 05920110016557933000, può dunque concludersi nel senso che,
per essa, il termine di prescrizione è definitivamente spirato in data 23/5/2016 e che dunque tale cartella può dirsi prescritta.
L'appello può essere accolto con riforma parziale della sentenza di primo grado sul punto.
Le spese di lite.
Le spese di lite del primo grado sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico di e del nella Controparte_1 Controparte_2
liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 1.100,00 con esclusione della fase di istruttoria/trattazione e riduzione ai valori minimi della fase decisionale, in ragione del mancato deposito degli scritti difensivi finali da parte dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
4465/2024,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 3 di 4 così dispone:
1. Accoglie l'appello.
2. In parziale riforma della sentenza impugnata, annulla l'intimazione di pagamento n. 059202290057366650000 notificata in data 25.08.23,
relativamente alla sola cartella di pagamento n. 05920110016557933000.
3. Condanna e al pagamento Controparte_1 Controparte_2
nei confronti dell'appellante delle spese di lite che si liquidano in euro
362,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali;
euro 91,50 per spese specifiche;
infine IVA e Cassa, da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Tata
dichiaratosi antistatario.
Lecce, 20 novembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4465/2024 R.G. promossa da
, C.F. , difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
TA AN C.F. ; C.F._2
contro
, C.F. , difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. MONTEDURO RICCARDO C.F. . C.F._3
e contumace. Controparte_2
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come all'udienza del 19/11/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Lecce n. 1480/2024 con cui era stata rigettata l'opposizione da ella promossa ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione n. 0592022900736665000 a lei notificata da in data 25/8/2023, eccependo la prescrizione dei Controparte_1
sottostanti titoli, ossia la cartella di pagamento 05920110016557933000
notificata in data 23/5/2011 e la cartella di pagamento 05920170016278015000
notificata in data 1/12/2017; rigettata dal giudice di prime cure l'eccezione di prescrizione con riferimento ad entrambe le cartelle e rigettata dunque l'opposizione nel complesso, proponeva appello parziale con Parte_1
riferimento al solo capo della decisione che aveva escluso la prescrizione per la cartella di pagamento 05920110016557933000 notificata in data 23/5/2011,
chiedendo che, in riforma parziale della sentenza, venisse accertata la prescrizione del titolo e dunque l'insussistenza del diritto di
[...]
a procedere ad esecuzione per il relativo credito. Controparte_1
Si costituiva nel giudizio di appello che, già Controparte_1
regolarmente costituita anche nel giudizio di primo grado, si rimetteva a giustizia circa la decisione.
Restava contumace il ente creditore relativamente alla Controparte_2
cartella di pagamento di cui si chiedeva di accertare la prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Va infatti dato atto che la disciplina emergenziale di sospensione dei termini di prescrizione di cui ai d.l. 18/2021 e 41/2021, citata dal primo giudice per rigettare in toto l'opposizione, trova applicazione con riguardo alle cartelle di pagamento la cui prescrizione maturava negli anni 2020 e 2021, ossia esattamente nella fase del picco pandemico, non operando di converso come sanatoria o allungamento della prescrizione per le cartelle già prescritte prima del marzo 2020.
pagina 2 di 4 Nel caso di specie, la cartella di pagamento n. 05920110016557933000 è stata notificata in data 23/5/2011 con conseguente prescrizione quinquennale perfezionatasi in data 23/5/2016, senza alcun atto interruttivo intermedio,
evidenziandosi sul punto che la stessa ha ammesso Controparte_1
di non poter fornire prova della notificazione di un sollecito di pagamento in data 30/6/2014.
Posta l'inapplicabilità della disciplina emergenziale di sospensione dei termini di prescrizione di cui ai d.l. 18/2021 e 41/2021 con riferimento alla cartella di pagamento n. 05920110016557933000, può dunque concludersi nel senso che,
per essa, il termine di prescrizione è definitivamente spirato in data 23/5/2016 e che dunque tale cartella può dirsi prescritta.
L'appello può essere accolto con riforma parziale della sentenza di primo grado sul punto.
Le spese di lite.
Le spese di lite del primo grado sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico di e del nella Controparte_1 Controparte_2
liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 1.100,00 con esclusione della fase di istruttoria/trattazione e riduzione ai valori minimi della fase decisionale, in ragione del mancato deposito degli scritti difensivi finali da parte dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
4465/2024,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 3 di 4 così dispone:
1. Accoglie l'appello.
2. In parziale riforma della sentenza impugnata, annulla l'intimazione di pagamento n. 059202290057366650000 notificata in data 25.08.23,
relativamente alla sola cartella di pagamento n. 05920110016557933000.
3. Condanna e al pagamento Controparte_1 Controparte_2
nei confronti dell'appellante delle spese di lite che si liquidano in euro
362,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali;
euro 91,50 per spese specifiche;
infine IVA e Cassa, da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Tata
dichiaratosi antistatario.
Lecce, 20 novembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 4 di 4