Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I°
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 40986/2024
R.A.C.C.
TRA
con gli avv.ti Luigi Di Felice e Gianluca Bonolis, presso il cui Parte_1 studio domicilia in Roma, via Carlo Alberto Racchia, n. 2
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, con il funzionario delegato, elettivamente domiciliato in Roma, via Giulio
Romano, n. 46
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 11.11.2024- ricorso (iscritto a ruolo in pari Parte_1 data) poi notificato, con il quale ha domandato quanto segue:
“…condanni l , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, atteso l'accertato e dichiarato diritto della ricorrente alla indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge 18/1980 con decorrenza dal 24.03.2023, giusto decreto di omologa R.G. n. 36819/2023 del 01.07.2024, a corrispondere in favore della ricorrente medesima i ratei mensili maturati del diritto di cui sopra a far data dal 24.03.2023, gli interessi legali su ciascun rateo scaduto con decorrenza successiva al termine di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda amministrativa, la rivalutazione monetaria ex art. 429 terzo comma, c.p.c., con condanna, altresì, della parte resistente alle spese e compensi del presente giudizio aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, (atto dotato di link ipertestuali), oltre spese generali 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha dedotto che “In data 14/11/2024 ha CP_1 CP_1 provveduto alla liquidazione della prestazione contestata, i cui arretrati sono stati corrisposti con valuta 09/12/2024 ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese processuali. Nel corso dell'odierna udienza, acquisita la documentazione, comparso e sentito il difensore della ricorrente, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. L' ha depositato prospetto di liquidazione di data 14.11.2024 e relativo cedolino di CP_1 pagamento (con valuta al 9.12.2024). Nel corso dell'odierna udienza il difensore della ricorrente ha confermato che i pagamento è intervenuto in data 9.12.2024 ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese.
La documentazione in atti, nonché le attuali conformi conclusioni delle parti (come sopra riportate), evidenziano che nel corso del procedimento sono cessate le ragioni di contrasto tra le medesime, sicché va pronunciata la relativa declaratoria.
3. Le spese di lite seguono la (virtuale) soccombenza (atteso che il pagamento è intervenuto in corso di causa e successivamente alle notifiche del ricorso, di data
14.11.2024, come in atti) e si liquidano come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00, esclusi il compenso per la fase istruttoria che non ha trovato luogo e la maggiorazione ex art. 4, co. 1 bis, D. M. n. 55/14 non essendo funzionanti i collegamenti ipertestuali), da distrarsi ex art. 93
c.p.c..
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento delle spese processuali delle ricorrenti, liquidate in € CP_1
1.864,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore dei procuratori costituiti.
Roma, 7 gennaio 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia