Ordinanza collegiale 18 febbraio 2022
Sentenza 16 maggio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 18/02/2022, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/02/2022
N. 01384/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1384 del 2021, proposto da
AN AE Zizzi, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Menenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Taranto, Sezione lavoro, n. 2292/2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv. M. Menenti;
- premesso che il ricorrente ha proposto l’odierno giudizio al fine di conseguire l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Taranto, Sez. Lavoro, n. 2292/17, che ha così disposto: “ accoglie la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata dall’istante durante i periodi di supplenza, come utili ai fini della medesima progressione stipendiale riconosciuta agli omologhi dipendenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero per fasce e posizioni stipendiali ai sensi del CCNL di comparto, con conseguente condanna del MIUR ad ottemperare in tal senso ”;
- rilevato che – come emerge dalla documentazione in atti – l’Amministrazione scolastica, in ottemperanza alla suddetta pronuncia giudiziale:
a) ha emesso un primo decreto di ricostruzione di carriera, con le relative differenze retributive (decreto n. 9469/2021), che non ha superato il prescritto controllo di regolarità contabile;
b) a seguito del rilievo, ha emesso un secondo decreto (prot. n. 12283/2021), il quale non ha parimenti superato il prescritto controllo di regolarità contabile;
c) è in procinto di emettere un terzo decreto di ricostruzione di carriera, con le relative differenze retributive;
- ritenuto, per tali ragioni, di chiedere all’Amministrazione una relazione di chiarimenti, che specifichi in particolare se sia stato emesso un nuovo decreto di ricostruzione di carriera regolarmente registrato, e se in esecuzione dello stesso di sia proceduto al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme dovute in forza della predetta pronuncia giudiziale;
- ritenuto di assegnare all’Amministrazione termine di giorni 60 per il deposito della suddetta relazione, decorrente dalla data di notificazione della presente ordinanza presso la sede reale dell’Amministrazione, di cui parte ricorrente è espressamente onerata;
- ritenuto di rinviare la causa, per le ulteriori determinazioni, all’udienza camerale del 10.5.2022;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, ordina gli adempimenti istruttori descritti in narrativa, e rinvia per le ulteriori determinazioni all’udienza camerale del 10.5.2022.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO