Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel.
Dott.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 37/2024 del R.G.V.G. di questa Corte di
Appello, vertente in questo grado
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Palermo, via C.F._1
Marchese di Roccaforte n. 46 presso lo studio dell'Avv. Patrizia
Satariano che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv.to Rosaria Augugliaro per mandato in atti.
– parte appellante –
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata a Palermo, in via C.F._2
Ausonia n. 83 presso lo studio dell'avv.to Laura Firinu, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Cattano del Foro di Sciacca per mandato in atti;
appellata ed appellante incidentale
E
(C.F. Controparte_2
, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avvocato Adriana Giovanna
Rizzo e dall'Avvocato Maria Grazia Sparacino, in forza della procura generale alle liti conferita con atto del Notaio , rep.n. Persona_1
37875, raccolta n . 7313 del 22.03.2024, elettivamente domiciliati c/o l'Avvocatura Inps sita in Palermo alla Via Laurana n. 59
– parte appellata –
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE
– interveniente necessario –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante – come in atto di appello;
per gli appellati – come nelle rispettive
comparse di costituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 30/2023, emessa in data
21.7.2023, in parziale accoglimento della domanda avanzata da
, indicò, nella misura del 40% e del 60% il criterio di Parte_1
ripartizione della quota disponibile della pensione di reversibilità del defunto rispettivamente spettante a Persona_2 Pt_1
, n.q. di coniuge divorziato, e a , n.q. di
[...] Controparte_1
coniuge superstite;
ordinò, di conseguenza, all' di corrispondere CP_2
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Palermo sez. II civile R.G. n. 37/2024
a la quota disponibile della pensione di reversibilità del Parte_1
defunto ripartita nella misura indicata al punto a) Persona_2
del dispositivo con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso di quest'ultimo; compensò interamente tra le parti del giudizio.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello , Parte_1
chiedendone la parziale riforma, nella parte in cui il Tribunale non aveva incluso, nella percentuale alla medesima riconosciuta, anche la pensione erogata all'ex coniuge quale dipendente bancario (c.d.
SOBANC n. 03301645) a carico della gestione privata dell' CP_2
riconoscendo tale diritto solo per la pensione n 17389755 a carico della gestione pubblica dell' erogata al per l'attività CP_2 CP_3
svolta come docente universitario.
Si costituiva nel giudizio di secondo grado l'
[...]
(di seguito solo , chiedendo Controparte_2 CP_2
dichiararsi la carenza di interesse avendo l' provveduto ad CP_2
erogare la quota del 40% rispetto ad entrambe le pensioni di reversibilità come inteso dallo stesso Tribunale.
Si costituiva parimenti contestando il Controparte_1
gravame proposto e proponeva appello incidentale condizionato chiedendo, nel caso di accoglimento dell'impugnazione principale, la modifica delle percentuali nella misura del 75% a suo vantaggio stante la lunga durata del matrimonio con il de cuius, di circa 40 anni, imputando anche il periodo di convivenza more uxorio dopo la separazione con l'appellante e l'assistente erogata a vantaggio del
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Palermo sez. II civile R.G. n. 37/2024
marito fino all'intervenuto suo decesso.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in data
11.03.2025 la causa è stata posta in decisione dal collegio.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO PRINCIPALE
1. Con un unico motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui, riconoscendo il suo diritto ad ottenere dall' una quota del trattamento pensionistico CP_2
disponibile, erogato in precedenza all'ex coniuge, ai sensi dell'art. 9
Legge 898/1970, pari al 40%, non ha tenuto conto che tale quota dovesse applicarsi ad entrambe le pensioni erogate a vantaggio di
, escludendo quella fruita per l'attività Persona_2 Pt_2
lavorativa svolta di bancario, a carico della gestione privata dell' CP_2
XXXXX
E' bene premettere che non è contestato tale diritto a vantaggio dell'appellante né i parametri valorizzati dal Tribunale per individuare la quota di pertinenza dell'ex coniuge e quella del coniuge superstite, riconosciuta nella misura rispettivamente del 40% e del 60%, sicchè tale capo della sentenza forma oggetto di appello incidentale condizionato dall'accoglimento di quello principale, promosso dalla
. CP_1
Ciò posto, la ripartizione della quota di reversibilità del trattamento pensionistico, deve conformarsi ai criteri dettati dall'art. 9 comma 3, l.
n. 898/70 nella consolidata interpretazione offerta dalla Suprema
Corte, che in primo luogo valorizza ed attribuisce portata significativa
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Palermo sez. II civile R.G. n. 37/2024
alla durata del rapporto matrimoniale del coniuge divorziato e del coniuge superstite, ma si apre, in funzione correttiva, alla ponderazione di altri elementi di valutazione da individuare nell'ambito dell'art. 5 della medesima legge, quali l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato, le condizioni economiche di ciascuna delle parti, la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali (cfr., tra le tante, Cass. civ., n. 8734/09; Cass. civ., n.
23879/08; Cass. civ., Sez. lavoro, n. 10669/07; Cass. civ., n. 2092/07;
Cass. civ., n. 5060/06; Cass. civ., n. 28478/05).
E così, in particolare, è stato osservato: “L'art. 9, comma terzo, della legge n. 898 del 1970, nel testo novellato dall'art. 13 della legge n. 74 del
1987, prevede che, nella ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge, occorre tener conto della durata del matrimonio, nel senso che non è possibile prescindere dall'elemento temporale, e che ad esso può essere attribuito, secondo le circostanze, valore preponderante e anche decisivo. Ma tale criterio, nel contesto normativo, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.
419 del 1999, non si pone come unico ed esclusivo parametro cui conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matematico, potendo essere corretto da altri criteri, da individuare nell'ambito dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, in relazione alle particolarità del caso concreto, nella misura in cui ciò sia necessario per evitare, per quanto possibile, che l'ex coniuge sia privato dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare
(o contribuire ad assicurare) nel tempo l'assegno di divorzio, ed il
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secondo coniuge del tenore di vita che il "de cuius" gli assicurava (o contribuiva ad assicurargli) in vita. Peraltro, i predetti elementi desumibili dall'art. 5 costituiscono anche il limite giuridico all'aspettativa del coniuge divorziato o del coniuge superstite, la quale può restare parzialmente insoddisfatta a causa del concreto ammontare della pensione di reversibilità, sia in relazione alla esigua durata del matrimonio dell'uno rispetto a quello dell'altro, sia sulla base degli elementi di valutazione complessiva, fra i quali il contributo dato da un coniuge rispetto all'altro nella conduzione familiare” (Cass. civ., Sez. I,
09/05/2007, n. 10638).
Il criterio ispiratore della prospettata soluzione ermeneutica si riconnette al “carattere solidaristico della pensione di reversibilità ed ai precetti costituzionali di uguaglianza sostanziale e solidarietà sociale” e si ispira ai precetti “della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale 4 novembre 1999, n. 419” (Cass. civ., Sez. I, 07/03/2006,
n. 4868).
Tanto premesso, l' ha dedotto, nel costituirsi in giudizio, CP_2
l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse avendo inteso, il primo giudice, attribuire entrambi i trattamenti pensionistici goduti dal tant'è che l' ha liquidato alla gli Per_2 CP_2 Pt_1
arretrati fin dall'intervenuto decesso del beneficiario (26.10.2021), e con le note scritte depositate telematicamente in data 4.6.2024, ha depositato nota di preavviso del recupero, disposto a carico della
, delle somme alla medesima indebitamente erogate, per i ratei CP_1
pensionistici cat. spettanti al coniuge divorziato, richiamando Pt_2
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specificamente la sentenza del Tribunale di Palermo, oggetto di appello.
Indi, dalla documentazione prodotta emerge l'inclusione anche della pensione SOBANC nella quota riconosciuta all'appellante, avendo l' dato esecuzione alla decisione nei termini documentati. CP_2
Ora, la motivazione e il dispositivo della sentenza indicano in maniera generica le due percentuali da applicarsi sulla quota disponibile della pensione di reversibilità ed emerge che il Tribunale ha tenuto conto della liquidazione complessiva come risultante dalla comunicazione del 23.2.2022, senza operare una precisa CP_2
distinzione tra le due tipologie di trattamenti così chiarendo: “dalla documentazione depositata in atti dall risulta che il trattamento CP_2
pensionistico di cui godeva al momento del decesso Persona_2
ammontava ad € 57.068,64 lordi annui e che a titolo di pensione di reversibilità spetta in linea generale il 60% di detto importo che equivale ad una pensione lorda annua di € 34.241,18 (cfr. all.3, memoria di costituzione del 27.3.2023, pari a un netto mensile di circa € 2000,00)”.
Le due tipologie di pensioni vengono indicate separatamente solo nella nota del 9.2.2022 di liquidazione degli arretrati a vantaggio della
. CP_1
Pertanto, dovendosi confermare il principio, chiaramente desumibile dall'art. 9 L. Div. (una quota della pensione e degli altri assegni), per il quale a vantaggio del coniuge divorziato, titolare dell'assegno divorzile, debba essere riconosciuta una quota disponibile della pensione di reversibilità complessivamente considerata,
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comprensiva di ogni trattamento pensionistico a tale titolo erogato al de cuius, l'appello è rigettato avendo il Tribunale correttamente indicato, nella parte dispositiva, la misura del diritto da riconoscersi alla , sulla pensione complessivamente considerata, Pt_1
comprensiva sia di quella SOBANC a carico della gestione privata sia quella VOCTPS a carico della gestione pubblica, come correttamente inteso dall' che vi ha dato esecuzione. CP_2
***
Quanto all'appello incidentale condizionato, nessun elemento viene dedotto a sostegno del gravame, tale da censurare i criteri ed i parametri valutati dal Tribunale per pervenire alla determinazione della percentuale spettante al coniuge divorziato, avendo congruamente il primo giudice temperato la cospicua differenza di durata dei due matrimoni – circa 20 quello con la e circa 40 Pt_1
quello con la – con altri criteri altrettanto significativi quali la CP_1
consistente differenza di condizioni economiche, di gran lunga più agiate quelle del coniuge superstite, l'ammontare dell'assegno divorzile, pari ad € 700, in qualche modo corrispondente a quanto l'appellante ottiene dal riconoscimento della pensione di reversibilità,
l'assenza di patrimoni in capo alla su cui poter contare, Pt_1
percependo la stessa solo un canone di locazione per un bivani di sua proprietà e una rata di pensione sociale particolarmente modesta (€
410,11).
Ne consegue che l'appello incidentale è rigettato.
In ossequio alle regole della soccombenza, in ragione del
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complessivo esito del giudizio, della proposizione dell'appello principale, indotto dall'incertezza delle note di risposta dell' alla CP_2
richieste avanzate in via amministrativa dalla e di quello Pt_1
incidentale, condizionato all'accoglimento del primo, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti anche in questo grado del giudizio.
In ragione del rigetto degli appelli principale ed incidentale, si da atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti dell'appellante principale ed incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte
d'Appello di Palermo, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
30/2023 emessa dal Tribunale di Palermo il 21.7.2023; rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
compensa tra tutte le parti le spese di lite;
da atto che sussistono i presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti dell'appellante principale ed incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di
Palermo del 14.3 2025.
- 9 - Corte di Appello di
Palermo sez. II civile Il Consigliere Estensore Dott.ssa Sebastiana Ciardo
R.G. n. 37/2024
Dott. Giovanni D'Antoni
- 10 - Corte di Appello di
Palermo sez. II civile