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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 975/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
PATANIA ELVIRA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2462/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00048200 92 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 644/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate – IO e alla società A.T.O. ME 1 s.p.a. in liquidazione e depositato telematicamente in data 08.04.2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento meglio in epigrafe identificata che era stata notificata il 12.02.2025 con la quale si chiedeva il pagamento della complessiva somma di €.548,88 a titolo di “omesso pagamento Raccolta Rifiuti TIA
TARSU anni 2006/2007”.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per la omessa notifica degli atti presupposti (insoluto cartella n. 347233 del 14.10.2018)) nonché la maturata prescrizione del diritto fatto valere.
Agenzia delle Entrate – IO non si costituiva in giudizio ma restava contumace.
La società ATO ME 1 s.p.a. in Liquidazione si costituiva depositando memoria datata 13.01.2026 con la quale rilevava che era stato emesso provvedimento di sgravio delle somme richieste e chiedeva che il giudizio venisse dichiarato estinto.
La difesa della ricorrente nulla osservava..
All'esito dell'odierna udienza, la Corte decideva come da dispositivo di cui si effettuava il deposito in segreteria e la comunicazione ai difensori nei termini di cui all'art. 35 d.lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società d'ambito convenuta, titolare della pretesa tributaria fatta valere, ha depositato il provvedimento prot. 1763303 n. 237/2024 con il quale le somme ingiunte sono state sgravate sicché ricorrono le condizioni perché il giudizio sia dichiarato estinto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
In assenza di contestazione sul punto, le spese di causa possono essere dichiarate compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese di causa compensate tra le parti. Così deciso in Messina il 3.02.2026 Il Giudice monocratico dr.ssa Elvira Patania
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
PATANIA ELVIRA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2462/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00048200 92 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 644/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate – IO e alla società A.T.O. ME 1 s.p.a. in liquidazione e depositato telematicamente in data 08.04.2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento meglio in epigrafe identificata che era stata notificata il 12.02.2025 con la quale si chiedeva il pagamento della complessiva somma di €.548,88 a titolo di “omesso pagamento Raccolta Rifiuti TIA
TARSU anni 2006/2007”.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per la omessa notifica degli atti presupposti (insoluto cartella n. 347233 del 14.10.2018)) nonché la maturata prescrizione del diritto fatto valere.
Agenzia delle Entrate – IO non si costituiva in giudizio ma restava contumace.
La società ATO ME 1 s.p.a. in Liquidazione si costituiva depositando memoria datata 13.01.2026 con la quale rilevava che era stato emesso provvedimento di sgravio delle somme richieste e chiedeva che il giudizio venisse dichiarato estinto.
La difesa della ricorrente nulla osservava..
All'esito dell'odierna udienza, la Corte decideva come da dispositivo di cui si effettuava il deposito in segreteria e la comunicazione ai difensori nei termini di cui all'art. 35 d.lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società d'ambito convenuta, titolare della pretesa tributaria fatta valere, ha depositato il provvedimento prot. 1763303 n. 237/2024 con il quale le somme ingiunte sono state sgravate sicché ricorrono le condizioni perché il giudizio sia dichiarato estinto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
In assenza di contestazione sul punto, le spese di causa possono essere dichiarate compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese di causa compensate tra le parti. Così deciso in Messina il 3.02.2026 Il Giudice monocratico dr.ssa Elvira Patania