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Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/01/2024, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2225/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2225/2023 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Paola Carino
e
(cf.: ), con il patrocinio dell'Avv. Matteo CP_1 C.F._2
Brogioni
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 19/12/2023 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 03/08/2023, i sig.ri e Parte_1 CP_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.,
1 introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022,
n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in
Castagneto DU il 30.9.2012 essendo dalla loro unione nata in [...]
22/05/2010 la figlia minore . Persona_1
Con provvedimento in data 5.8.2023 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 19.12.2023, disponendo la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 19/12/2023, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alla figlia minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
2 il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Pt_1 CP_1
Castagneto DU di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Castagneto DU il giorno 30.9.2012 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune Atto n. 21 – Parte 2 – Serie A
– Anno 2012.
DISPONE CHE
1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2)La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 che ne cureranno l'educazione, gli indirizzi scolastici e le attività ricreative che essa dovrà o vorrà affrontare.- I genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia relativamente alla sua istruzione, educazione, salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione quando la figlia sarà presso lo stesso.- I genitori si impegnano a darsi tempestiva comunicazione di ogni circostanza rilevante inerente la minore.- La figlia sarà anagraficamente residente con la madre, ma potrà Per_1 frequentare liberamente il padre, previo accordo con la madre e compatibilmente con i suoi impegni scolastici, ricreativi e sportivi.- In ogni caso potrà frequentare il padre per almeno due pomeriggi la settimana, Per_1 preferibilmente il martedì e il venerdì dall'uscita dalla scuola fino a dopo cena, quando il padre la riaccompagnerà presso l'abitazione materna oltre, a settimane alterne, il sabato o la domenica, con facoltà di pernotto sulla base della volontà della figlia tenuto conto che, all'attualità, il ha trasferito la CP_1 propria residenza presso l'abitazione della zia ed al momento non Per_1 dispone di una propria stanza.
3)I coniugi stabiliscono che per quanto concerne le festività natalizie, la figlia starà sette giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore e precisamente dal 24 al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio ad anni alterni, salvo i giorni di Natale e Santo Stefano, in cui starà alternativamente con l'uno Per_1
o l'altro genitore;
durante le festività pasquali, la figlia starà Per_1 alternativamente i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo con l'uno o l'altro genitore.- Durante le vacanze estive trascorrerà con entrambi i genitori Per_1 un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, da comunicare con
3 almeno un mese di preavviso.- In caso di vacanze all'estero, i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare per iscritto all'altro la destinazione delle ferie e la durata del soggiorno.- Il tutto salvo diversi accordi tra le parti e tenendo conto della volontà e desideri della figlia.-
4)La casa coniugale sita in Donoratico, Via L. Da Vinci n.11, di esclusiva proprietà della sig.ra rimarrà nella sua disponibilità e la figlia Pt_1 Per_1 manterrà la sua residenza abituale nella predetta abitazione.
5)Il sig. a titolo di mantenimento della figlia verserà alla sig.ra CP_1 Per_1 la somma mensile di € 350,00 entro il giorno 10 di ogni mese a partire Pt_1 dal mese di luglio 2023. L'assegno di cui sopra, a partire dall'anno prossimo, sarà annualmente adeguato agli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di luglio 2024.- Il sig. provvederà a versare in numero due soluzioni entro e CP_1 non oltre la data del 15.11.2023 la somma complessiva di € 1.000,00 sulla
Polizza Postafuturo Da Grande n.50009938737 con beneficiaria la figlia .- Per_1
Per provvedere a tali versamenti aggiuntivi il sig. consegnerà il denaro CP_1 alla sig.ra che effettuerà al versamento.- La sig.ra riscuoterà Pt_1 Pt_1 per intero l'assegno unico per i figli, che sarà integralmente e direttamente a lei versato.- Entrambi i genitori saranno tenuti al pagamento del 50 % ciascuno delle spese straordinarie mediche, compresi i medicinali, scolastiche, sportive e didattico/ricreative secondo le seguenti specifiche: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo : a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN qualora prescritti dal medico curante;
d) quanto ai ticket sanitari il pagamento dei ticket dei medicinali sarà ad esclusivo carico del genitore che effettuerà l'acquisto ; spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo : a) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN qualora non prescritti dal medico curante;
c) farmaci particolari;
d) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso professionisti privati;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo : a) rette scolastiche e tasse universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo : a) rette scolastiche e tasse universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; e) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
f) la frequentazione di uno sport compreso il relativo abbigliamento o materiale;
spese extra-scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo : a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, in aggiunta al precedente punto;
b) spese di custodia (baby sitter) ; c) viaggi e vacanze;
d) corredo di abbigliamento di inizio stagione invernale e primaverile.- Il genitore che avrà sostenuto le predette spese dovrà presentare all'altro il giustificativo di spesa e
4 avrà diritto al rimborso dall'altro genitore entro il giorno 15 del mese successivo al loro pagamento.-
6) I coniugi dichiarano, la sig.ra di essere impiegata presso Pt_1 [...]
, con sede di lavoro in San Vincenzo, Via Biserno, il sig. di essere CP_2 CP_1 lavoratore autonomo. Entrambi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare all'assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
7)I coniugi dichiarano di aver già in precedenza provveduto a regolare i loro rapporti economici e di non aver nulla a pretendere a tale titolo l'uno dall'altro fatta eccezione per il conto corrente postale cointestato (numero 94178415 acceso presso ) ove sono depositati i di (n.3 CP_2 Org_1 Per_1
BFP3x4 emessi rispettivamente il 2.3.2013 , il 4.3.2013 Organizzazione_2 ed il 26.3.2013 – doc.11), che le parti concordemente dichiarano che non potranno essere riscossi fino alla scadenza da nessuno dei due genitori.
Successivamente le somme ivi depositate saranno reinvestite sempre ed esclusivamente in favore di . Per_1
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 09/01/2024.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2225/2023 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Paola Carino
e
(cf.: ), con il patrocinio dell'Avv. Matteo CP_1 C.F._2
Brogioni
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 19/12/2023 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 03/08/2023, i sig.ri e Parte_1 CP_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.,
1 introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022,
n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in
Castagneto DU il 30.9.2012 essendo dalla loro unione nata in [...]
22/05/2010 la figlia minore . Persona_1
Con provvedimento in data 5.8.2023 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 19.12.2023, disponendo la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 19/12/2023, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alla figlia minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
2 il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Pt_1 CP_1
Castagneto DU di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Castagneto DU il giorno 30.9.2012 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune Atto n. 21 – Parte 2 – Serie A
– Anno 2012.
DISPONE CHE
1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2)La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 che ne cureranno l'educazione, gli indirizzi scolastici e le attività ricreative che essa dovrà o vorrà affrontare.- I genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia relativamente alla sua istruzione, educazione, salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione quando la figlia sarà presso lo stesso.- I genitori si impegnano a darsi tempestiva comunicazione di ogni circostanza rilevante inerente la minore.- La figlia sarà anagraficamente residente con la madre, ma potrà Per_1 frequentare liberamente il padre, previo accordo con la madre e compatibilmente con i suoi impegni scolastici, ricreativi e sportivi.- In ogni caso potrà frequentare il padre per almeno due pomeriggi la settimana, Per_1 preferibilmente il martedì e il venerdì dall'uscita dalla scuola fino a dopo cena, quando il padre la riaccompagnerà presso l'abitazione materna oltre, a settimane alterne, il sabato o la domenica, con facoltà di pernotto sulla base della volontà della figlia tenuto conto che, all'attualità, il ha trasferito la CP_1 propria residenza presso l'abitazione della zia ed al momento non Per_1 dispone di una propria stanza.
3)I coniugi stabiliscono che per quanto concerne le festività natalizie, la figlia starà sette giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore e precisamente dal 24 al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio ad anni alterni, salvo i giorni di Natale e Santo Stefano, in cui starà alternativamente con l'uno Per_1
o l'altro genitore;
durante le festività pasquali, la figlia starà Per_1 alternativamente i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo con l'uno o l'altro genitore.- Durante le vacanze estive trascorrerà con entrambi i genitori Per_1 un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, da comunicare con
3 almeno un mese di preavviso.- In caso di vacanze all'estero, i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare per iscritto all'altro la destinazione delle ferie e la durata del soggiorno.- Il tutto salvo diversi accordi tra le parti e tenendo conto della volontà e desideri della figlia.-
4)La casa coniugale sita in Donoratico, Via L. Da Vinci n.11, di esclusiva proprietà della sig.ra rimarrà nella sua disponibilità e la figlia Pt_1 Per_1 manterrà la sua residenza abituale nella predetta abitazione.
5)Il sig. a titolo di mantenimento della figlia verserà alla sig.ra CP_1 Per_1 la somma mensile di € 350,00 entro il giorno 10 di ogni mese a partire Pt_1 dal mese di luglio 2023. L'assegno di cui sopra, a partire dall'anno prossimo, sarà annualmente adeguato agli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di luglio 2024.- Il sig. provvederà a versare in numero due soluzioni entro e CP_1 non oltre la data del 15.11.2023 la somma complessiva di € 1.000,00 sulla
Polizza Postafuturo Da Grande n.50009938737 con beneficiaria la figlia .- Per_1
Per provvedere a tali versamenti aggiuntivi il sig. consegnerà il denaro CP_1 alla sig.ra che effettuerà al versamento.- La sig.ra riscuoterà Pt_1 Pt_1 per intero l'assegno unico per i figli, che sarà integralmente e direttamente a lei versato.- Entrambi i genitori saranno tenuti al pagamento del 50 % ciascuno delle spese straordinarie mediche, compresi i medicinali, scolastiche, sportive e didattico/ricreative secondo le seguenti specifiche: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo : a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN qualora prescritti dal medico curante;
d) quanto ai ticket sanitari il pagamento dei ticket dei medicinali sarà ad esclusivo carico del genitore che effettuerà l'acquisto ; spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo : a) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN qualora non prescritti dal medico curante;
c) farmaci particolari;
d) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso professionisti privati;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo : a) rette scolastiche e tasse universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo : a) rette scolastiche e tasse universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; e) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
f) la frequentazione di uno sport compreso il relativo abbigliamento o materiale;
spese extra-scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo : a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, in aggiunta al precedente punto;
b) spese di custodia (baby sitter) ; c) viaggi e vacanze;
d) corredo di abbigliamento di inizio stagione invernale e primaverile.- Il genitore che avrà sostenuto le predette spese dovrà presentare all'altro il giustificativo di spesa e
4 avrà diritto al rimborso dall'altro genitore entro il giorno 15 del mese successivo al loro pagamento.-
6) I coniugi dichiarano, la sig.ra di essere impiegata presso Pt_1 [...]
, con sede di lavoro in San Vincenzo, Via Biserno, il sig. di essere CP_2 CP_1 lavoratore autonomo. Entrambi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare all'assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
7)I coniugi dichiarano di aver già in precedenza provveduto a regolare i loro rapporti economici e di non aver nulla a pretendere a tale titolo l'uno dall'altro fatta eccezione per il conto corrente postale cointestato (numero 94178415 acceso presso ) ove sono depositati i di (n.3 CP_2 Org_1 Per_1
BFP3x4 emessi rispettivamente il 2.3.2013 , il 4.3.2013 Organizzazione_2 ed il 26.3.2013 – doc.11), che le parti concordemente dichiarano che non potranno essere riscossi fino alla scadenza da nessuno dei due genitori.
Successivamente le somme ivi depositate saranno reinvestite sempre ed esclusivamente in favore di . Per_1
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 09/01/2024.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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