Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2949 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 9555/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 9555/2024 R.G.,
e vertente
tra
(p.iva , Parte_1 P.IVA_1
con sede in Avellino, alla Via Terminio n. 11, in persona del legale rappresentan- te pro tempore, elett.te dom.ta in Avellino alla Via Carmine n. 15, presso lo stu- dio dell'Avv.to Gerardo PERRILLO che la rappresenta e difende in virtù di pro- cura alle liti allegata atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- Opponente
contro
(p.iva , con sede in Avellino, alla Via Largo Controparte_1 P.IVA_2
De Luca di Montefusco n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.ta in Nocera Inferiore (SA) alla Via Lorenzo Fava, presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe ALFANO (c.f.: che la rappresenta C.F._1
e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Opposta
Conclusioni:
Per parte opposta:
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pito, dedotto e prodotto. Insiste per il rigetto dell'opposizione a decreto ingiunti- vo n. 1642/2024 stante l'infondatezza e la dilatorietà della stessa e chiede che
l'opponente venga condannata al pagamento di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per parte opponente:
- Accogliere l'opposizione e per l'effetto dichiarare la nullità e/o inefficacia del
D.I. n. 1642/2024 emesso dal Tribunale di Napoli in persona del Giudice dott.
Diego Ragozini, in data 25.03.2024 e pubblicato pari data 26.03.2024 per asso- luta carenza dei presupposti di legge richiesti dall'art. 633 cpc;
- Revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto gli importi richiesti non sono dovuti per quanto argomentato nel corpo dell'atto.
- In via subordinata, nel caso in cui, in seguito alla fase istruttoria, dovesse emergere un residuo ancora da corrispondere, si chiede all'adito Giudice di vo- ler accertare il minor importo da dare. - Con vittoria di diritti, diritti ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Veniva opposto il decreto ingiuntivo n. 1642/2024 emesso dal Tribunale di Na- poli, in data 26.3.2024, e notificato nella stessa data, su ricorso di Controparte_1
con il quale veniva ingiunto a (nel pro- Parte_2
sieguo “ ”) di pagare entro 40 giorni dalla notifica la Parte_1 somma di € 12.708,01, oltre interessi al tasso legale e sino al soddisfo, nonché spese della procedura liquidate in € 145,50, ed € 567,00 per compenso, nonché rimborso di spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge, quale credito residuo dovuto a fronte dell'inadempimento al contratto di noleggio, montaggio e smontaggio ponteggi necessario per l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Montoro (AV) alla Via Nicola Spiniello n. 18, sottoscritto in data 7.10.2023 (doc. n. 2 fascicolo monitorio).
In particolare, la emetteva n. 2 fatture elettroniche (fattura n. 19 Controparte_1
del 23.10.23023 per la residua somma di € 8.920,00 e fattura n. 30 dell'1.02.2024
2
pari all'importo di € 3.788,10) e sollecitava il pagamento delle stesse (doc. n. 9 fascicolo monitorio), che, tuttavia, rimanevano insolute.
Nell'opporsi all'ingiunzione, la eccepiva la inam- Parte_1
missibilità del decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti di cui all'art. 633
c.p.c. nonché, e nel merito, rappresentava la inefficacia probatoria delle fatture prodotte dalla società ingiungente contestando l'esecuzione della prestazione svolta dalla Controparte_1
Conseguentemente, l'odierna opponente, alla luce delle suesposte motivazioni, chiedeva di accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata chiedeva, nel caso in cui, in seguito alla fase istrutto- ria, dovesse emergere un residuo ancora da corrispondere, di voler accertare il minor importo da dare. Il tutto con vittoria di spese del presente giudizio.
Costituitasi in giudizio, la società opposta chiedeva di dichiararsi provvisoria- mente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 1642/2024, insistendo sulla effi- cacia probatoria delle fatture elettroniche prodotte e contestando il riferito ina- dempimento sulle modalità e tempistiche di montaggio e smontaggio del ponteg- gio. Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fat- to ed in diritto;
chiedeva, altresì, di condannare l'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Il tutto con vittoria delle spese del presente giudizio, da li- quidarsi in favore del procuratore antistatario.
Nel corso del giudizio, veniva ed assegnato il termine per l'avvio della proce- dura di mediazione (ud. del 6.9.2024) e all'udienza del 18.2.2025, a seguito di rinvio per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione.
L'opposizione è infondata e, dunque, non ha pregio di essere accolta.
Preliminarmente, va ritenuta procedibile la domanda essendo stata espletata la mediazione, sebbene con esito negativo (v. doc. verbale procedimento di media- zione n. 225/2024 agli atti).
Quanto all'eccezione di inammissibilità del decreto opposto per mancanza dei requisiti formali è infondata;
il credito azionato in via monitoria, alla luce della documentazione agli atti (doc. 3, 4 fasc. monitorio parte opposta), presenta i ca- ratteri della certezza, liquidità ed esigibilità.
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Venendo al merito, l'opponente eccepisce che gli atti prodotti dalla società in- giungente non esplichino l'adeguato effetto probatorio, determinando insussi- stenza della pretesa creditoria.
Tutte le contestazioni, tuttavia, si traducono in mere affermazioni di principio.
Ebbene, se da un lato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modifi- cativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospetta- ta dal creditore – ma configurano altrettante eccezioni (Cass. n. 6421/2003; Cass.
n. 11368/2006; Cass. n. 8423/2006; Cass. n. 5415/2019; Cass. n. 6091/2020); dall'altro lato, tale principio non altera la normale ripartizione dell'onere proba- torio in punto di adempimento contrattuale: provata ad opera del creditore che agisca per la risoluzione, il risarcimento o l'adempimento di una obbligazione la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ed allegato l'inadempimento di controparte, è onere del debitore convenuto dare prova dell'esistenza di fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un.
13533/2001; nonché, più di recente, Cass. n. 826/2015).
La ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante avendo Controparte_1
provveduto al deposito del contratto del 7.10.2023, lettera di messa in mora del
14.11.2023, fatture elettroniche inviate al sistema “SDI” e regolarmente ricevute dalla società debitrice (doc. nn. 5, 6, 7 e 8 fascicolo monitorio).
A fronte della documentazione prodotta, l'opponente non soltanto non offre la prova dell'intervento di fatti estintivi o modificativi del credito azionato, ma muove contestazioni generiche, in quanto tali inammissibili.
In riferimento, poi, all'asserita esecuzione della prestazione contrattuale non è stata specificamente contestata avendo l'opponente dedotto solo la mancata ese- cuzione a regola d'arte.
La prestazione deve quindi ritenersi eseguita.
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Depone in questo senso il rilascio di un titolo cambiario (per l'importo di €
8.920,00 a saldo della fattura n. 19 del 23.10.2023, non addivenuto all'incasso per erronea indicazione della denominazione della (v. doc. n. 5 Controparte_1
fascicolo parte opposta), nonché l'esplicita autorizzazione allo smontaggio del ponteggio per intervenuto inadempimento della a se- Parte_1
guito del mancato pagamento (v. pec. del 5.2.2024).
In conclusione, l'opposizione proposta dalla va riget- Parte_1
tata.
Quanto al riconoscimento degli interessi moratori sulla sorta capitale su istanza di parte opponente, gli stessi vanno corrisposti ai sensi del d. lgs. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti (portati dalle fatture nn. 19 e 30) sino al soddisfo.
Da ciò discende la revoca il decreto ingiuntivo n. 1642/2024; ogni ulteriore que- stione, domanda ed eccezione è assorbita.
Non sussistono i presupposti per condannare l'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura inferiore ai valori medi, attesa la natura documentale della
contro
- versia.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provve- de:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1642/2024 emesso in data 26.3.2024 nei con- fronti di Parte_1
al pagamento in favore di Controparte_2
di € 8.920,00, oltre interessi moratori al tasso legale ai sensi del Controparte_1
d. lgs. 231/2002, dal 23.10.2023 e sino al soddisfo, per il credito di cui alla fattu- ra n. 19 per cui è causa;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 di € 3.788,10, oltre interessi moratori al tasso legale ai sensi del Controparte_1
d. lgs. 231/2002, dall'1.02.2024 e sino al soddisfo, per il credito di cui alla fattura n. 30 per cui è causa;
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- condanna alla rifusione delle spese Parte_1
del procedimento monitorio in favore di che si liquidano nella Controparte_1
misura € 145,50 per spese ed € 567,00 per compenso, oltre rimborso di spese ge- nerali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
- condanna alla rifusione delle spese Parte_1
del presente giudizio in favore di che si liquidano nella misura di Controparte_1
€ 3.500,00 per compensi oltre IVA e C.P.A. se dovute e spese generali da attri- buirsi al procuratore antistatario Avv.to Giuseppe Alfano.
Napoli 22.3.25
Il Giudice
Diego Ragozini
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