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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/04/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2383/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 2383/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
(c.f. ), nato a [...] l'[...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso l'Avv. Antonio DELL'AVERSANA che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. , nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso l'Avv. Gabriella Francesca BERARDO che la rappresenta e difende per procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13 marzo 2025 le parti hanno insistito chiedendo la pronuncia della sentenza parziale sullo status come da relativo verbale. In data 14 marzo 2025 il P.M. ha rassegnato le proprie conclusioni, dichiarando che “allo stato ritiene di non modificare lo status”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 31 ottobre 2024 , premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Saluzzo (CN) il 2 luglio 2016 con e che dalla CP_1 relativa unione era nata figlia , in Cuneo (CN) in data 11 luglio 2017, chiedeva pronunciarsi Persona_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, istando, altresì, nel merito, per la conferma delle condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Cuneo in data 24 settembre 2019, e di porre a carico dello stesso ricorrente un assegno mensile di euro 200,00 a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia minore e la ripartizione delle spese straordinarie in ragione Per_1 del 50% a carico di ciascun genitore.
Radicatosi il contraddittorio, la resistente si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di divorzio chiedendo, però, di porre a carico del padre un assegno mensile in favore della figlia minore dell'importo di euro 600,00 e, in ogni caso, di rigettare tutte le domande a qualsivoglia titolo Per_1 formulate dal ricorrente.
All'udienza del 13 marzo 2025 le parti, invitate a precisare le conclusioni limitatamente alla pronunzia in ordine alla modifica dello stato, concludevano come da relativo verbale, insistendo altresì sulle ulteriori istanze articolate in atti, ed il Tribunale sulle stesse riservava la decisione.
Con ordinanza emessa in data 14 marzo 2025 a scioglimento della riserva assunta, il Tribunale provvedeva in via provvisoria ed urgente con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c confermando le condizioni della separazione e rimettendo, altresì, la causa al Collegio per la decisione sullo status, previa trasmissione degli atti al P.M. per le proprie conclusioni. In data 14 marzo 2025 il P.M. rassegnava le proprie conclusioni, dichiarando di ritenere di non modificare lo status.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, formulata da entrambe le parti, appare fondata e deve essere accolta, sebbene il P.M. abbia espresso proprio parere negativo sul punto.
Invero, premesso che con decreto di questo Tribunale pubblicato in data 24/09/2019 – nel procedimento iscritto al n. R.G. 1536/2019 – è stata omologata la separazione personale dei coniugi e , giova evidenziare che l'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato Parte_1 CP_1 negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla.
Accolta la domanda cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, la causa pertanto va rimessa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza, in ordine alle statuizioni ancora controverse.
2 Alla pronunzia accedono le statuizioni consequenziali.
La statuizione sulle spese viene, invece, rimessa alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, non definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta con ricorso depositato telematicamente il 31/10/2024, da contro , con l'intervento del Parte_1 CP_1
P.M. in Sede, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso tra , nato a Parte_1
Palermo (PA) l'01/08/1990, e , nata a [...] il [...], matrimonio CP_1 contratto in Saluzzo (CN) il 02/07/2016, trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile di quel
Comune al n. 17, Parte II, Serie A, dell'Anno 2016;
Ordina procedersi alla trascrizione ed alle annotazioni della presente sentenza ai sensi del DPR 3-11-
2000 n. 396;
Provvede con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
Rinvia alla decisione definitiva il regolamento delle spese processuali.
Così deciso in Cuneo, in data 20 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 2383/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
(c.f. ), nato a [...] l'[...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso l'Avv. Antonio DELL'AVERSANA che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. , nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso l'Avv. Gabriella Francesca BERARDO che la rappresenta e difende per procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13 marzo 2025 le parti hanno insistito chiedendo la pronuncia della sentenza parziale sullo status come da relativo verbale. In data 14 marzo 2025 il P.M. ha rassegnato le proprie conclusioni, dichiarando che “allo stato ritiene di non modificare lo status”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 31 ottobre 2024 , premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Saluzzo (CN) il 2 luglio 2016 con e che dalla CP_1 relativa unione era nata figlia , in Cuneo (CN) in data 11 luglio 2017, chiedeva pronunciarsi Persona_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, istando, altresì, nel merito, per la conferma delle condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Cuneo in data 24 settembre 2019, e di porre a carico dello stesso ricorrente un assegno mensile di euro 200,00 a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia minore e la ripartizione delle spese straordinarie in ragione Per_1 del 50% a carico di ciascun genitore.
Radicatosi il contraddittorio, la resistente si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di divorzio chiedendo, però, di porre a carico del padre un assegno mensile in favore della figlia minore dell'importo di euro 600,00 e, in ogni caso, di rigettare tutte le domande a qualsivoglia titolo Per_1 formulate dal ricorrente.
All'udienza del 13 marzo 2025 le parti, invitate a precisare le conclusioni limitatamente alla pronunzia in ordine alla modifica dello stato, concludevano come da relativo verbale, insistendo altresì sulle ulteriori istanze articolate in atti, ed il Tribunale sulle stesse riservava la decisione.
Con ordinanza emessa in data 14 marzo 2025 a scioglimento della riserva assunta, il Tribunale provvedeva in via provvisoria ed urgente con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c confermando le condizioni della separazione e rimettendo, altresì, la causa al Collegio per la decisione sullo status, previa trasmissione degli atti al P.M. per le proprie conclusioni. In data 14 marzo 2025 il P.M. rassegnava le proprie conclusioni, dichiarando di ritenere di non modificare lo status.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, formulata da entrambe le parti, appare fondata e deve essere accolta, sebbene il P.M. abbia espresso proprio parere negativo sul punto.
Invero, premesso che con decreto di questo Tribunale pubblicato in data 24/09/2019 – nel procedimento iscritto al n. R.G. 1536/2019 – è stata omologata la separazione personale dei coniugi e , giova evidenziare che l'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato Parte_1 CP_1 negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla.
Accolta la domanda cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, la causa pertanto va rimessa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza, in ordine alle statuizioni ancora controverse.
2 Alla pronunzia accedono le statuizioni consequenziali.
La statuizione sulle spese viene, invece, rimessa alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, non definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta con ricorso depositato telematicamente il 31/10/2024, da contro , con l'intervento del Parte_1 CP_1
P.M. in Sede, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso tra , nato a Parte_1
Palermo (PA) l'01/08/1990, e , nata a [...] il [...], matrimonio CP_1 contratto in Saluzzo (CN) il 02/07/2016, trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile di quel
Comune al n. 17, Parte II, Serie A, dell'Anno 2016;
Ordina procedersi alla trascrizione ed alle annotazioni della presente sentenza ai sensi del DPR 3-11-
2000 n. 396;
Provvede con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
Rinvia alla decisione definitiva il regolamento delle spese processuali.
Così deciso in Cuneo, in data 20 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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