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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/06/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 3694/2018 R.G.
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Siracusa, alla Via Tisia n.24, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Angelo Magni, il quale li rappresenta e difende, giusta procura in atti -opponenti-
E
(C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._3
Noto alla Via A. Vespucci, n. 91, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Rametta, il quale la rappresenta e difende, giusta procura in atti -terzo intervenuto-
CONTRO
(C.F. , con sede in Milano alla Via Controparte_2 P.IVA_1
Valtellina 15/17, in persona del suo procuratore speciale pro tempore e per essa, giusta procura speciale, la con sede in San Controparte_3
Donato Milanese alla Via dell'Unione Europea n.6/A e 6/b, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Teracati,
158/C presso lo studio dell'avv. Carlo Carpinteri, il quale la rappresenta e difende, giusta procura in atti -opposta-
OGGETTO: opposizione a precetto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I SI.ri e adivano l'intestato Tribunale proponendo opposizione ex Pt_1 Parte_2 art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto con il quale la Controparte_2 aveva intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 246.253,13, esponendo che tali somme erano state precettate sia in virtù del contratto di mutuo ipotecario rep. 27785 concesso dalla Cassa di credito V.E. per le province siciliane
(CCRVE) sia in forza del decreto ingiuntivo n. 68/87, emesso dal Presidente del
Tribunale di Siracusa.
A sostegno della spiegata opposizione eccepivano, innanzitutto, l'inesistenza del credito vantato dalla società opposta, la natura usuraria dei tassi applicati e la nullità e/o invalidità del precetto. In particolare, esponevano di avere integralmente soddisfatto il creditore, nel frattempo Controparte_4 subentrato nella posizione creditizia dalla CCRVE, nel contesto di due procedure esecutive, evidenziando tuttavia che in concomitanza all'estinzione del debito, il aveva ceduto il corrispondente credito alla Island Finance 2 Controparte_4
s.r.l. senza che poi la cessionaria tenesse in considerazione l'avvenuto pagamento, precettando dunque l'intera sorte capitale oltre interessi. A supporto dell'eccezione di adempimento, allegavano ricevute di pagamento risalenti al marzo/luglio 2002 e copie di versamenti eseguiti tra il 1991 e il 1996.
Contestavano inoltre l'esorbitanza, l'indeterminatezza e la duplicazione dei tassi applicati nonché l'effettiva legittimazione di parte opposta a d agire per il recupero del credito. Infine, censuravano il precetto sotto il profilo della sua assoluta genericità, al punto da rendere non più certi, liquidi ed eSIibili i crediti risultanti dai sottostanti titoli, giudiziale e stragiudiziale, eccependone la nullità e/o inefficacia. Instavano dunque, previa sospensione dell'efficacia dei titoli, per la declaratoria di nullità o l'annullamento del precetto e l'accertamento dell'inesistenza del sottostante credito, con condanna di parte opposta anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
pag. 2/7 Si costituiva tempestivamente la n.q. di Controparte_3 procuratrice speciale della resistendo all'opposizione. Controparte_2
Rappresentava che il subentrato nella posizione creditoria Controparte_4 della verso gli opponenti, aveva ceduto il proprio credito alla Island Finance CP_5
2 s.r.l., la quale, a sua volta, lo aveva ceduto alla precettante Controparte_2
Contestava in modo energico che i pagamenti opposti dai SI.ri e Pt_1 Parte_2 fossero stati eseguiti in adempimento dei crediti risultanti dai titoli de quibus
(mutuo e decreto ingiuntivo), evidenziando comunque che essi erano stati effettuati da un soggetto diverso dagli opponenti ed in relazione ad un diverso rapporto di conto corrente, non essendovi in ogni caso prova del buon fine delle operazioni di pagamento.
Contestava inoltre i pagamenti asseritamente effettuati tra il 1991 e il 1996, non essendovi prova del fatto che essi fossero finalizzati ad adempiere le obbligazioni derivanti dai titoli in oggetto.
Esponeva che, per mero errore materiale e senza ripercussioni sulle modalità di calcolo, la data di decorrenza iniziale per il calcolo degli interessi era stata indicata quella del 1/10/1997 anziché il 1/10/2007. Sul punto, contestava l'ammissibilità dell'eccezione relativa alla natura usuraria dell'interesse applicato, stante la genericità con cui la stessa era stata formulata, argomentando in ogni caso la sua corretta determinazione, per come cristallizzato nel provvedimento giudiziale definitivo e mai opposto, trattandosi comunque di titoli formati in data antecedente all'entrata in vigore della L. 108/1996.
Contestava infine tanto l'eccezione di nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto, quanto la richiesta di condanna per responsabilità aggravata, instando per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 28/01/2019, ritenendo fondato il pericolo di grave pregiudizio per il patrimonio degli opponenti nelle more della definizione del giudizio, veniva disposta la sospensione del precetto e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c.
In occasione dello scambio di memorie e repliche così disposto, l'opponente pag. 3/7 ribadiva che il saldo del debito era avvenuto già nel 2002, in forza della corresponsione dell'importo complessivo di € 66.664,00, il quale si sarebbe andato a sommare ad € 24.273,48 corrisposti tra il 1991 e il 1996, per un totale complessivo di € 90.937,48. Allegava, a supporto, quietanza rilasciata dal CP_4
in data 10/09/2002 ed attestante l'integrale estinzione delle posizioni
[...] debitorie della (codice cliente 727022144) e dei SI.ri Parte_3 Pt_1
e (codice cliente 727030441). Parte_2
Parte opposta rilevava, dunque, di avere contabilizzato i versamenti documentati da controparte per € 66.664,00, tenendone debitamente conto nella determinazione dell'importo da precettare, imputando comunque tali pagamenti a titolo di acconto e non a saldo.
Con memoria depositata in data 23/01/2020, interveniva volontariamente nel presente giudizio la SI.ra , aderendo alle posizioni già espresse dai SI.ri CP_1
e a sostegno dell'integrale estinzione del debito, eccependo Pt_1 Parte_2 comunque l'inesistenza del titolo, stante la carenza dei requisiti di cui all'art. 474
c.p.c.
La causa veniva istruita a mezzo di CTU contabile e, concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di memorie conclusionali e repliche la causa, all'udienza del 6.05.2024, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il precetto opposto trae origine da due titoli, uno di formazione giudiziale e l'altro di formazione stragiudiziale, ossia, rispettivamente, il mutuo ipotecario erogato dalla CCRVE e il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siracusa.
Giova premettere che l'opposizione all'esecuzione è volta a contestare esclusivamente il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mediante la negazione dell'esistenza di un titolo (fin dall'origine o per ragioni sopravvenute) o mediante la negazione dell'esistenza attuale del diritto portato ad esecuzione in ragione di fatti impeditivi o estintivi sopravvenuti o in ragione della inesistenza al momento pag. 4/7 del precetto delle condizioni dell'azione esecutiva poi intervenute in seguito alla notifica del precetto stesso.
L'opposizione a precetto si sostanzia, dunque, nella contestazione del diritto del creditore a procedere esecutivamente e si configura come un accertamento negativo del credito contenuto nel titolo, con la conseguenza che sarà il debitore opponente a dover dimostrare i fatti estintivi impeditivi o modificativi del credito, fornendo la prova di fatti estintivi successivi alla formazione del titolo.
Nel caso di specie, le parti attrici eccepiscono, appunto, il fatto estintivo delle obbligazioni pecuniarie incorporate nei titoli esecutivi posti alla base del precetto, in quanto l'estinzione delle obbligazioni sarebbe avvenuta in parte, per effetto del pagamento di complessive £ 47.000.000 effettuato in favore della tra il Parte_4
1991 e il 1996. ed infine nel 2002, a ridosso delle procedure esecutive iscritte agli
RGE 205/89 e RGE 240/87, per effetto del pagamento di complessivi € 66.664.
A fronte delle superiori eccezioni, la società opposta ha innanzitutto illustrato la catena di cessioni che legittimerebbe la propria pretesa creditoria. In secondo luogo, ha riconosciuto (cfr. seconda memoria ex art. 183 cpc) l'avvenuto pagamento dell'importo di € 66.664,00, affermando di aver contabilizzato lo stesso ai fini della determinazione del credito precettato, limitandosi a contestare che detti pagamenti fossero effettivamente imputabili ad entrambi i titoli di cui al precetto e che tale imputazione fosse avvenuta a saldo piuttosto che a deconto del credito complessivo.
Effettuata tale debita premessa, assume rilievo determinante ai fini decisori l'esito dell'istruttoria svolta e dalla esperita CTU, dalle cui risultanze, anche alla luce delle osservazioni delle parti, codesto Giudice ritiene di non discostarsi. Dalla espletata
CTU è infatti emersa la totale assenza di documentazione atta a dimostrare l'avvenuto pagamento delle rate del mutuo.
D'altronde, la prova dell'estinzione del debito è affidata esclusivamente ai pagamenti effettuati in esecuzione dell'accordo transattivo. Sul punto è il caso di pag. 5/7 chiarire che l'esatto contenuto dell'accordo è di fatto rimasto assolutamente incerto, essendosi le parti opponenti limitate ad allegare dei pagamenti, asseritamente eseguiti a saldo, in esecuzione dell'accordo stesso.
Invero, la corretta imputazione dei pagamenti effettuati può dirsi rimasta assolutamente incerta. Infatti, aderendo alle considerazioni effettuate dal CTU in sede peritale, la quietanza datata 10/09/2002 riporta dei codici cliente che non sono univocamente riconducibili ad alcuno dei rapporti oggetti di causa, risultando pertanto inidonea a provare l'estinzione della corrispondente esposizione debitoria. Né può sottacersi il fatto che al momento del rilascio della quietanza, il avesse già ceduto i rapporti de quibus. Controparte_4
In definitiva, deve concludersi che le parti opponenti non abbiano adeguatamente assolto l'onere di provare il fatto estintivo del proprio debito a fronte degli importi precettati dalla Controparte_2
Considerazioni simili, si impongono logicamente nei confronti della prova dell'usura, la quale deve ritenersi non raggiunta.
Tuttavia, per quanto attiene all'esatta determinazione dell'importo precettato, in specifico riferimento al contratto di mutuo ipotecario, dall'istruttoria svolta è emerso che gli interessi sono stati calcolati sull'importo di € 98.496,75, ossia la somma tra sorte capitale ed interessi al 30/09/2007. Pertanto, il corretto computo degli interessi avrebbe dovuto portare alla determinazione di un importo da precettare pari a € 100.941,59, così distinto: € 25.119,77 per sorte capitale all'
1/2/1986 ed € 67.594,40 per sommatoria interessi corrispettivi e € 8.227,42 per sommatoria interessi di mora.
L'atto di precetto deve, conseguenzialmente essere parzialmente annullato, limitatamente all'importo di € 63.799,36 risultante dalla differenza tra la somma richiesta da parte opposta di € 164.740,95 e l'importo di € 100.941,59 come correttamente determinato dalla perizia contabile effettuata.
pag. 6/7 La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. Le spese di CTU vanno definitivamente poste, in via solidale, a carico di tutte le parti in causa.
P.Q.M
.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3694/2018, così provvede:
1) Annulla il precetto limitatamente all'importo di € 63.799,36, confermandolo per la restante parte pari ad € 100.941,59;
2) Rigetta le ulteriori domande, eccezioni e difese;
3) Spese compensate integralmente tra tutte le parti in causa,
4) Le spese di CTU vanno definitivamente poste, in via solidale, a carico di tutte le parti in causa.
Così deciso in Siracusa il 31.05.2025
Il Giudice onorario
Dott. Gianfranco Todaro
pag. 7/7
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 3694/2018 R.G.
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Siracusa, alla Via Tisia n.24, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Angelo Magni, il quale li rappresenta e difende, giusta procura in atti -opponenti-
E
(C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._3
Noto alla Via A. Vespucci, n. 91, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Rametta, il quale la rappresenta e difende, giusta procura in atti -terzo intervenuto-
CONTRO
(C.F. , con sede in Milano alla Via Controparte_2 P.IVA_1
Valtellina 15/17, in persona del suo procuratore speciale pro tempore e per essa, giusta procura speciale, la con sede in San Controparte_3
Donato Milanese alla Via dell'Unione Europea n.6/A e 6/b, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Teracati,
158/C presso lo studio dell'avv. Carlo Carpinteri, il quale la rappresenta e difende, giusta procura in atti -opposta-
OGGETTO: opposizione a precetto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I SI.ri e adivano l'intestato Tribunale proponendo opposizione ex Pt_1 Parte_2 art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto con il quale la Controparte_2 aveva intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 246.253,13, esponendo che tali somme erano state precettate sia in virtù del contratto di mutuo ipotecario rep. 27785 concesso dalla Cassa di credito V.E. per le province siciliane
(CCRVE) sia in forza del decreto ingiuntivo n. 68/87, emesso dal Presidente del
Tribunale di Siracusa.
A sostegno della spiegata opposizione eccepivano, innanzitutto, l'inesistenza del credito vantato dalla società opposta, la natura usuraria dei tassi applicati e la nullità e/o invalidità del precetto. In particolare, esponevano di avere integralmente soddisfatto il creditore, nel frattempo Controparte_4 subentrato nella posizione creditizia dalla CCRVE, nel contesto di due procedure esecutive, evidenziando tuttavia che in concomitanza all'estinzione del debito, il aveva ceduto il corrispondente credito alla Island Finance 2 Controparte_4
s.r.l. senza che poi la cessionaria tenesse in considerazione l'avvenuto pagamento, precettando dunque l'intera sorte capitale oltre interessi. A supporto dell'eccezione di adempimento, allegavano ricevute di pagamento risalenti al marzo/luglio 2002 e copie di versamenti eseguiti tra il 1991 e il 1996.
Contestavano inoltre l'esorbitanza, l'indeterminatezza e la duplicazione dei tassi applicati nonché l'effettiva legittimazione di parte opposta a d agire per il recupero del credito. Infine, censuravano il precetto sotto il profilo della sua assoluta genericità, al punto da rendere non più certi, liquidi ed eSIibili i crediti risultanti dai sottostanti titoli, giudiziale e stragiudiziale, eccependone la nullità e/o inefficacia. Instavano dunque, previa sospensione dell'efficacia dei titoli, per la declaratoria di nullità o l'annullamento del precetto e l'accertamento dell'inesistenza del sottostante credito, con condanna di parte opposta anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
pag. 2/7 Si costituiva tempestivamente la n.q. di Controparte_3 procuratrice speciale della resistendo all'opposizione. Controparte_2
Rappresentava che il subentrato nella posizione creditoria Controparte_4 della verso gli opponenti, aveva ceduto il proprio credito alla Island Finance CP_5
2 s.r.l., la quale, a sua volta, lo aveva ceduto alla precettante Controparte_2
Contestava in modo energico che i pagamenti opposti dai SI.ri e Pt_1 Parte_2 fossero stati eseguiti in adempimento dei crediti risultanti dai titoli de quibus
(mutuo e decreto ingiuntivo), evidenziando comunque che essi erano stati effettuati da un soggetto diverso dagli opponenti ed in relazione ad un diverso rapporto di conto corrente, non essendovi in ogni caso prova del buon fine delle operazioni di pagamento.
Contestava inoltre i pagamenti asseritamente effettuati tra il 1991 e il 1996, non essendovi prova del fatto che essi fossero finalizzati ad adempiere le obbligazioni derivanti dai titoli in oggetto.
Esponeva che, per mero errore materiale e senza ripercussioni sulle modalità di calcolo, la data di decorrenza iniziale per il calcolo degli interessi era stata indicata quella del 1/10/1997 anziché il 1/10/2007. Sul punto, contestava l'ammissibilità dell'eccezione relativa alla natura usuraria dell'interesse applicato, stante la genericità con cui la stessa era stata formulata, argomentando in ogni caso la sua corretta determinazione, per come cristallizzato nel provvedimento giudiziale definitivo e mai opposto, trattandosi comunque di titoli formati in data antecedente all'entrata in vigore della L. 108/1996.
Contestava infine tanto l'eccezione di nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto, quanto la richiesta di condanna per responsabilità aggravata, instando per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 28/01/2019, ritenendo fondato il pericolo di grave pregiudizio per il patrimonio degli opponenti nelle more della definizione del giudizio, veniva disposta la sospensione del precetto e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c.
In occasione dello scambio di memorie e repliche così disposto, l'opponente pag. 3/7 ribadiva che il saldo del debito era avvenuto già nel 2002, in forza della corresponsione dell'importo complessivo di € 66.664,00, il quale si sarebbe andato a sommare ad € 24.273,48 corrisposti tra il 1991 e il 1996, per un totale complessivo di € 90.937,48. Allegava, a supporto, quietanza rilasciata dal CP_4
in data 10/09/2002 ed attestante l'integrale estinzione delle posizioni
[...] debitorie della (codice cliente 727022144) e dei SI.ri Parte_3 Pt_1
e (codice cliente 727030441). Parte_2
Parte opposta rilevava, dunque, di avere contabilizzato i versamenti documentati da controparte per € 66.664,00, tenendone debitamente conto nella determinazione dell'importo da precettare, imputando comunque tali pagamenti a titolo di acconto e non a saldo.
Con memoria depositata in data 23/01/2020, interveniva volontariamente nel presente giudizio la SI.ra , aderendo alle posizioni già espresse dai SI.ri CP_1
e a sostegno dell'integrale estinzione del debito, eccependo Pt_1 Parte_2 comunque l'inesistenza del titolo, stante la carenza dei requisiti di cui all'art. 474
c.p.c.
La causa veniva istruita a mezzo di CTU contabile e, concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di memorie conclusionali e repliche la causa, all'udienza del 6.05.2024, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il precetto opposto trae origine da due titoli, uno di formazione giudiziale e l'altro di formazione stragiudiziale, ossia, rispettivamente, il mutuo ipotecario erogato dalla CCRVE e il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siracusa.
Giova premettere che l'opposizione all'esecuzione è volta a contestare esclusivamente il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mediante la negazione dell'esistenza di un titolo (fin dall'origine o per ragioni sopravvenute) o mediante la negazione dell'esistenza attuale del diritto portato ad esecuzione in ragione di fatti impeditivi o estintivi sopravvenuti o in ragione della inesistenza al momento pag. 4/7 del precetto delle condizioni dell'azione esecutiva poi intervenute in seguito alla notifica del precetto stesso.
L'opposizione a precetto si sostanzia, dunque, nella contestazione del diritto del creditore a procedere esecutivamente e si configura come un accertamento negativo del credito contenuto nel titolo, con la conseguenza che sarà il debitore opponente a dover dimostrare i fatti estintivi impeditivi o modificativi del credito, fornendo la prova di fatti estintivi successivi alla formazione del titolo.
Nel caso di specie, le parti attrici eccepiscono, appunto, il fatto estintivo delle obbligazioni pecuniarie incorporate nei titoli esecutivi posti alla base del precetto, in quanto l'estinzione delle obbligazioni sarebbe avvenuta in parte, per effetto del pagamento di complessive £ 47.000.000 effettuato in favore della tra il Parte_4
1991 e il 1996. ed infine nel 2002, a ridosso delle procedure esecutive iscritte agli
RGE 205/89 e RGE 240/87, per effetto del pagamento di complessivi € 66.664.
A fronte delle superiori eccezioni, la società opposta ha innanzitutto illustrato la catena di cessioni che legittimerebbe la propria pretesa creditoria. In secondo luogo, ha riconosciuto (cfr. seconda memoria ex art. 183 cpc) l'avvenuto pagamento dell'importo di € 66.664,00, affermando di aver contabilizzato lo stesso ai fini della determinazione del credito precettato, limitandosi a contestare che detti pagamenti fossero effettivamente imputabili ad entrambi i titoli di cui al precetto e che tale imputazione fosse avvenuta a saldo piuttosto che a deconto del credito complessivo.
Effettuata tale debita premessa, assume rilievo determinante ai fini decisori l'esito dell'istruttoria svolta e dalla esperita CTU, dalle cui risultanze, anche alla luce delle osservazioni delle parti, codesto Giudice ritiene di non discostarsi. Dalla espletata
CTU è infatti emersa la totale assenza di documentazione atta a dimostrare l'avvenuto pagamento delle rate del mutuo.
D'altronde, la prova dell'estinzione del debito è affidata esclusivamente ai pagamenti effettuati in esecuzione dell'accordo transattivo. Sul punto è il caso di pag. 5/7 chiarire che l'esatto contenuto dell'accordo è di fatto rimasto assolutamente incerto, essendosi le parti opponenti limitate ad allegare dei pagamenti, asseritamente eseguiti a saldo, in esecuzione dell'accordo stesso.
Invero, la corretta imputazione dei pagamenti effettuati può dirsi rimasta assolutamente incerta. Infatti, aderendo alle considerazioni effettuate dal CTU in sede peritale, la quietanza datata 10/09/2002 riporta dei codici cliente che non sono univocamente riconducibili ad alcuno dei rapporti oggetti di causa, risultando pertanto inidonea a provare l'estinzione della corrispondente esposizione debitoria. Né può sottacersi il fatto che al momento del rilascio della quietanza, il avesse già ceduto i rapporti de quibus. Controparte_4
In definitiva, deve concludersi che le parti opponenti non abbiano adeguatamente assolto l'onere di provare il fatto estintivo del proprio debito a fronte degli importi precettati dalla Controparte_2
Considerazioni simili, si impongono logicamente nei confronti della prova dell'usura, la quale deve ritenersi non raggiunta.
Tuttavia, per quanto attiene all'esatta determinazione dell'importo precettato, in specifico riferimento al contratto di mutuo ipotecario, dall'istruttoria svolta è emerso che gli interessi sono stati calcolati sull'importo di € 98.496,75, ossia la somma tra sorte capitale ed interessi al 30/09/2007. Pertanto, il corretto computo degli interessi avrebbe dovuto portare alla determinazione di un importo da precettare pari a € 100.941,59, così distinto: € 25.119,77 per sorte capitale all'
1/2/1986 ed € 67.594,40 per sommatoria interessi corrispettivi e € 8.227,42 per sommatoria interessi di mora.
L'atto di precetto deve, conseguenzialmente essere parzialmente annullato, limitatamente all'importo di € 63.799,36 risultante dalla differenza tra la somma richiesta da parte opposta di € 164.740,95 e l'importo di € 100.941,59 come correttamente determinato dalla perizia contabile effettuata.
pag. 6/7 La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. Le spese di CTU vanno definitivamente poste, in via solidale, a carico di tutte le parti in causa.
P.Q.M
.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3694/2018, così provvede:
1) Annulla il precetto limitatamente all'importo di € 63.799,36, confermandolo per la restante parte pari ad € 100.941,59;
2) Rigetta le ulteriori domande, eccezioni e difese;
3) Spese compensate integralmente tra tutte le parti in causa,
4) Le spese di CTU vanno definitivamente poste, in via solidale, a carico di tutte le parti in causa.
Così deciso in Siracusa il 31.05.2025
Il Giudice onorario
Dott. Gianfranco Todaro
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