Art. 31.
Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per limiti di eta' o per infermita' proveniente da causa di servizio spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la indennita' speciale annua lorda non riversibile prevista dalla legge 20 maggio 1960, n. 503 , nella seguente misura:
maresciallo maggiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 120.000 maresciallo capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000 maresciallo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 85.000 brigadiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 60.000
Al vice brigadiere che cessa dal servizio continuativo per eta' o per infermita' proveniente da causa di servizio spetta analoga indennita' nella misura di lire cinquantacinquemila.
((L'indennita' e' corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio e compete fino al compimento degli anni sessantacinque al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di eta' indicato dal primo comma dell'articolo 26 o per infermita' proveniente da causa di servizio e fino al compimento degli anni 60 al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per formare la vacanza nel ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio occorrente per i nuovi trasferimenti in detto ruolo))
L'indennita' stabilita dal presente articolo spetta, fino al compimento degli anni sessantacinque, al sottufficiale che si trovi nella condizione di cui al primo o secondo comma, dell'articolo 29 in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore previsti dai commi suddetti. Per il sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 29 la indennita' e' ragguagliata a tanti ventesimi della somma, annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non puo', pero', in alcun caso superare tale somma.
Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per limiti di eta' o per infermita' proveniente da causa di servizio spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la indennita' speciale annua lorda non riversibile prevista dalla legge 20 maggio 1960, n. 503 , nella seguente misura:
maresciallo maggiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 120.000 maresciallo capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000 maresciallo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 85.000 brigadiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 60.000
Al vice brigadiere che cessa dal servizio continuativo per eta' o per infermita' proveniente da causa di servizio spetta analoga indennita' nella misura di lire cinquantacinquemila.
((L'indennita' e' corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio e compete fino al compimento degli anni sessantacinque al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di eta' indicato dal primo comma dell'articolo 26 o per infermita' proveniente da causa di servizio e fino al compimento degli anni 60 al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per formare la vacanza nel ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio occorrente per i nuovi trasferimenti in detto ruolo))
L'indennita' stabilita dal presente articolo spetta, fino al compimento degli anni sessantacinque, al sottufficiale che si trovi nella condizione di cui al primo o secondo comma, dell'articolo 29 in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore previsti dai commi suddetti. Per il sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 29 la indennita' e' ragguagliata a tanti ventesimi della somma, annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non puo', pero', in alcun caso superare tale somma.