Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3091 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 537/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 537/2022 R.G.,
e vertente
tra
(già ) - C.F. e P. Parte_1 Parte_2
IVA in persona del lrpt, con sede legale in Napoli alla Piazza P.IVA_1
Vanvitelli n. 5, rappresentata e difesa, giusta procura come in atti, dall'Avv.
Alessio CITTADINI ( ) e con questi elettivamente domici- C.F._1
liata presso il Suo studio in Napoli al Viale A. Gramsci n. 21;
- attrice
contro
(so- Controparte_1
cietà con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordina- CP_2 mento di quest'ultima) iscritta all'Albo delle Banche al n. 74762.60, Registro delle Imprese di Roma C.F. e P. I. con sede in Ro- P.IVA_2 P.IVA_3 ma al Viale America, 351, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rap- presentante p.t. , in virtù dei poteri di delega conferiti giusta Controparte_3
delibera del C. di A. del 01/03/2021, depositata in atto pubblico di cui al verbale del 20 maggio 2021 redatto dal notaio dr. di Roma rep. n. 85263 e Persona_1
racc. n. 24433, rappresentata e difesa in virtù di procura da intendersi apposta in
1
) con studio in Napoli alla Via Andrea d'Isernia 24 presso C.F._2
il cui studio è elettivamente domiciliata;
- convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE Part
(già – nel prosieguo “ ) Parte_1 Parte_2
ha convenuto in giudizio Controparte_1
(nel prosieguo “ ”) esponendo quanto segue. CP_4
Part In data 23.05.2018, (poi stipulava un contratto di mutuo Parte_2
chirografario a medio termine con la Controparte_5
dell'importo di € 1.000.000,00 garantito per l'80% del finanziamento dal Fondo Part di Garanzia per le PMI costituito presso la . In data 7.10.19, in- CP_4
staurava procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, sesto com- ma, l. fall. (RG. n. 33/19); piano omologato in data 30.6.21. Giusto quanto previ- sto dal piano, – escussa la garanzia e surrogatasi alla creditrice – CP_4
avrebbe ottenuto il pagamento dell'importo di € 796.359,37. In considerazione della natura pubblica del soggetto garante e della possibilità che il credito potesse esser considerato privilegiato in forza di quanto previsto dall'art. 9, comma cin- que, dlgs n. 123/1998 ed art. 8bis, comma tre, l. n. 33/2015 che riconoscono tale natura ai crediti sorti nell'ambito degli interventi di sostegno pubblico alle PMI, il piano prevedeva altresì la costituzione di un apposito fondo per far fronte al pagamento.
Al fine di sciogliere i dubbi relativi alla natura chirografaria o privilegiata del credito, tenuto conto della necessità di procedere al pagamento nel rispetto del Part principio della par condicio creditorum, ha agito nel presente giudizio chie- dendone l'accertamento e concludendo per la natura chirografaria dello stesso. In particolare, l'istante ha prospettato un'interpretazione restrittiva dell'art. 9 dlgs
123/1998, escludendo che il privilegio possa sopravvenire al verificarsi di una circostanza di fatto (l'inadempimento), essendo piuttosto legato alla causa del credito. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Regolarmente costituito, ha concluso per la natura privilegiata del CP_4
credito, prospettando una diversa interpretazione dell'art. 9 d.lgs. 123/1998. Se-
2
condo quanto esposto dal convenuto, nonostante la natura chirografaria del credi- to garantito e la surroga conseguente all'escussione della garanzia, deve applicar- si l'art. 9 che espressamente riconosce natura privilegiata ai “finanziamenti” con- cessi nell'ambito degli interventi di sostegno pubblico alle PMI, nel quale deve essere certamente ricondotta la garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le
PMI costituito presso la . A conferma di ciò, ha altresì fat- CP_4 CP_4
to notare la possibilità di agire coattivamente mediante iscrizione a ruolo (art. 17
d.lgs. n. 46/1999). Il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Concessi i termini per l'introduzione della procedura di mediazione, la causa veniva istruita con scambio di memorie. Part In data 26.1.24 a mezzo del nuovo difensore costituito, ha depositato istanza di rinuncia all'azione.
All'udienza del 5.11.24, le parti hanno riferito del pagamento avvenuto in sede concorsuale in favore di e concluso come in udienza ed in comparsa CP_4
conclusionale. Part Per “pur rimarcando l'avvenuta cessata materia del contendere, stante il pagamento in sede concordataria dell'importo a titolo di capitale per cui si agi- sce in questa sede, in merito alle spese processuali richieste da controparte e di cui è stata fornita specifica nota spese, queste devono essere statuite in questa sede e poi pagate in sede concordataria all'esito della procedura”.
Per : “e si chiede che l'adito tribunale voglia rigettare la domanda CP_4
in quanto infondata o comunque cessata la materia del contendere e condannare controparte, anche alla luce del contegno processuale ex adverso richiamato, al
Contro pagamento in favore di delle spese e competenze di lite”.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come noto, la cessazione della materia del contendere è una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che risolve il giudi- zio mediante sentenza dichiarativa dell'impossibilità di procedere alla sua defini- zione nel merito per il venir meno dell'interesse delle parti (Cass. n. 1047/20048;
Cass. n. 26351/2005; Cass. n. 4714/2006). Tale situazione si verifica allorquando sia venuta meno ogni ragione di contrasto, a ciò non ostando la perdurante esi-
3
stenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese – come nel caso in esame.
Nel caso di specie, è pacifico che il credito per il quale è stata spiegata azione di accertamento ha trovato soddisfazione nell'ambito della procedura concorsua- Part le. Di conseguenza, stante anche la rinuncia all'azione depositata da in data
15.4.24, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio, essendo venuto meno ogni in- teresse ad una sua definizione nel merito, dovendosi procedendosi esclusivamen- te alla liquidazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza vir- tuale. La sopravvenuta carenza d'interesse, infatti, non esenta il giudice dal prov- vedere sulle spese, da risolversi, giusto il principio di soccombenza virtuale, se- condo il principio di causalità, considerando l'intera vicenda processuale (Cass.
n. 30857/2018).
L'esame delle questioni di diritto prospettate dalle parti conduce a ritenere che parte virtualmente soccombente sia l'attrice, dovendo darsi seguito all'orientamento che riconosce natura privilegiata al credito vantato dal garante in quanto anch'esso riconducibile ai “finanziamenti” di cui all'art. 9, comma 5, dlgs 123/1998 (Cass. n. 14915/2019: Cass. n. 3017/2019; Cass. n. 2664/2019;
Cass. n. 11878/2018) per i quali è previsto che “[…] sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. […]”; e ciò nonostante la natura chirografaria del credito in titolarità del creditore originario garantito dal Fondo, nella cui po- sizione il garante si è surrogato.
L'orientamento restrittivo prospettato dall'attrice, che fa leva sull'inciso per cui il privilegio sarebbe legato alle “restituzioni di cui al comma 4” ed all'utilizzo dell'espressione “finanziamenti”, con ciò volendosi intendere solo quelli aventi natura diretta, è stato ritenuto dalla giurisprudenza frutto di un'errata interpreta- zione. Come più volte chiarito, infatti, la parola «finanziamento» di cui all'art. 9, comma cinque, dlgs 123/1998 non indica in via esclusiva la tipologia negoziale dei cd. contratti di credito, così intendendo solo finanziamenti pubblici diretti
(Cass. n. 14915/2019). Al contrario, si è da tempo rilevato che il termine «finan- ziamento» non risulta assumere un significato unico e costante;
soprattutto, non
4
viene senz'altro a ridursi a formula equivalente di quella di "contratti di credito"
(Cass. n. 3017/2019; Cass. n. 2664/2019; Cass. n. 11878/2018). In quest'ottica, deve notarsi come il dlgs 123/1998 preveda una pluralità di forme di intervento pubblico di sostegno, espressione di un disegno unitario, tra le quali, accanto ai finanziamenti diretti, rientrano le garanzie concesse dal Fondo di Garanzia per le
PMI. Di conseguenza, non si giustifica un trattamento differenziato ove il finan- ziamento sia concesso – come nel caso in esame – in via indiretta mediante la prestazione di garanzia. In tutti i casi, infatti, si tratta di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma 6 del medesimo art. 9, do- vendosene concludere che la peculiare natura del credito, proveniente da fondi pubblici, impone di considerare il procedimento di irrogazione del contributo come il vero presupposto abilitante al sorgere del privilegio (Cass. n. 2664/2019;
Cass. n. 17101/2019; Cass. n. 14915/2019; Cass. n. 9926/2018; Cass. n.
17111/2015). In altre parole, il privilegio trova fonte nella legge ed in ragione della peculiare «causa» che lo viene a sorreggere. Il legislatore ha assunto una data ragione di credito come portatrice di interessi particolarmente meritevoli di tutela e protezione.
Quanto alla possibilità che tale natura privilegiata sopravvenga – aspetto mes- so in evidenza dall'attrice - la giurisprudenza ha chiarito che la natura sopravve- nuta del privilegio si giustifica in considerazione della volontà di garantire in ogni caso il recupero delle somme pubbliche. Non deve apparire fuor luogo la circostanza per cui il credito del creditore originario non goda della stessa natura privilegiata, potendo la garanzia essere prestata anche a fronte di creditore chiro- grafario. Anche in tale ultimo caso, escussa la garanzia, il diritto di surroga del garante sarà ciononostante assistito dal privilegio ex lege previsto dall'art. 9, comma 5, dlgs 123/1998, essendosi verificato, al momento di irrogazione del contributo, il presupposto previsto dalla norma.
Ne consegue che le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di In considerazione dell'oggetto della controversia, relati- Parte_1 va a questione di puro diritto, e dell'assenza di attività istruttoria, le spese si li- quidano facendo applicazione dei valori minimi della tabella allegata al D.M. n.
5
147 del 13.8.22 in € 14.598,00, per compensi, oltre IVA e CPA se dovuti e come per legge.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in € 14.598,00, Controparte_1
per compensi oltre IVA e CPA se dovuti e come per legge.
Napoli 26/03/2025
Il Giudice
(dott. Diego Ragozini)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
6