Sentenza 29 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2004, n. 14494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14494 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. LIMONGELLI NI - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EC VA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUIRINO MAIORANA 31, presso lo studio dell'avvocato STEFANO RUGGERI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ASSITALIA S.P.A., in persona del Procuratore Speciale Avv. Marco Cavicchi, quale impresa designata per la gestione Lazio del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO TROPIANO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
ASSIMOCO S.P.A., LA AJ, HA BU, AN IO, AD EP, ORAS SOC.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2990/00 del Tribunale di ROMA, Sezione 13^ Civile, emessa il 05/10/99 e depositata il 03/02/00 (R.G. 47426/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/04 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Stefano RUGGERI;
udito l'Avvocato Maurizio TROPIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione regolarmente notificata l'ORAS s.p.a. e EL AN convenivano in giudizio,avanti il giudice di pace di Roma, gli odierni intimati e tali NE ED e KH UT, per sentirli dichiarare responsabili del sinistro occorso in Roma in data 2.3.95 e, per l'effetto,sentirli condannare al risarcimento dei danni materiali riportati dalla società ORAS alla sua autovettura e di quelli personali subiti dal EL.
Il giudice di pace con sentenza 17.2.97 rigettava la domanda della società ORAS ed accoglieva quella proposta dal EL, condannando i convenuti in solido a pagare allo stesso la complessiva somma di L. 4.340.000, oltre interessi e spese, e la ORAS alle spese di lite in favore dei convenuti costituiti.
La sentenza era impugnata da entrambi gli attori e il tribunale di Roma con sentenza n. 3881/99, depositata il i 3.2.2000, accoglieva il gravame della società Oras,condannando la Assimoco s.p.a., CI NI e AD EP, in solido fra loro, a pagare all'appellante la somma di L. 306.000; rigettava, invece, l'appello del EL, che condannava alle spese di in favore della Assimoco s.p.a. e della SAI s.p.a..
Per la cassazione della decisione ricorre il EL esponendo due motivi,cui resiste con controricorso l'Assitalia s.p.a., quale impresa designata per la regione Lazio dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione dell'art. 2056 c.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha liquidato il danno alla persona in base alle tabelle di riferimento e si sostiene al riguardo che il giudice aveva il preciso obbligo di considerare tutti gli elementi della fattispecie concreta, quali l'età del danneggiato e il grado d'invalidità, le condizioni familiari e sociali, l'attività espletata: elementi che se fossero stati presi effettivamente in considerazione, avrebbero influito diversamente sulla liquidazione del danno.
Con il secondo motivo,deducendo violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., nonché difetto assoluto di motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura la sentenza impugnata in ordine alla somma effettivamente liquidata per il danno alla persona e si sostiene che la medesima è ben lontana dai criteri di equità che avrebbero dovuto orientare il giudice nella liquidazione, perché il giudice di pace si era limitato ad applicare tout court le tabelle di riferimento e la decisione di secondo grado è solo una spiegazione empirica del metodo c.d. tabellare, essendo mancato l'esame della censure formulate al riguardo.
I due motivi,essendo sostanzialmente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e rigettati, in quanto, per la loro genericità, non consentono di cogliere attraverso il ricorso le ragioni in fatto e diritto che sono alla base delle denunciate lamentele.
Ed invero, si denuncia che il giudice non avrebbe tenuto conto degli elementi della fattispecie concreta, ma si omette in ricorso di specificarne i caratteri;
si sostiene che la liquidazione non sarebbe conforme ad equità, ma non si specifica quali avrebbero dovuto essere i criteri di liquidazione e quale la somma che avrebbe dovuto essere liquidata sulla base di tali criteri.
Si sostiene che il giudice di appello avrebbe omesso di esaminare le doglianze esposte in appello in ordine al metodo di liquidazione seguito dal giudice di pace, ma si omette di indicare sia tali doglianze sia quali sarebbero le manchevolezze in cui sarebbe incorso il primo giudice nella determinazione del danno.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in favore della controparte costituitasi.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi euro 600/00, di cui euro 100/00 per oltre accessori e spese generali come per legge.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2004