Art. 24.
L'articolo 85 e' sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nominati posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 gennaio 1942, n. 39 , che sono stati collocati a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati, secondo le norme di cui agli articoli successivi, nell'ausiliaria, nella, riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'eta' e della idoneita', se hanno cessato dal servizio di autorita' o a domanda per raggiunti limiti di eta' e di servizio.
Gli ufficiali che hanno cessato dal servizio per altre cause sono, collocati, a seconda dell'eta' e della idoneita', nella riserva o in congedo, assoluto. Agli stessi non compete l'indennita' speciale annua di cui all'articolo 48".
L'articolo 85 e' sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nominati posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 gennaio 1942, n. 39 , che sono stati collocati a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati, secondo le norme di cui agli articoli successivi, nell'ausiliaria, nella, riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'eta' e della idoneita', se hanno cessato dal servizio di autorita' o a domanda per raggiunti limiti di eta' e di servizio.
Gli ufficiali che hanno cessato dal servizio per altre cause sono, collocati, a seconda dell'eta' e della idoneita', nella riserva o in congedo, assoluto. Agli stessi non compete l'indennita' speciale annua di cui all'articolo 48".