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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei magistrati
Dott.ssa CE Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 859/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], Parte_1
e da
, nata a [...] il [...], Parte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to MASI MARIA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1 1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto Parte_1 Parte_2
a ruolo in data 31/03/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in SO ES (NA) il 02/08/2003, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Pomigliano d'CO (al N. 106, Parte II, serie B, anno 2003).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio è nato un figlio, (il 14/11/2005 in Acerra), Persona_1 maggiorenne, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli
473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 20/05/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale. Di conseguenza, la domanda di separazione personale è fondata e merita accoglimento.
5. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 16/05/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto della famiglia;
2. Dichiarare la separazione dei coniugi e il cui matrimonio è stato contratto Parte_1 Parte_2 in data data 2/8/2003 nel comune di SO ES con atto N. 89 parte 2 serie B anno 2003 del Comune di SO ES (NA)
3. Assegnare la casa familiare di proprietà del SI. sita in Pomigliano d'CO alla via Nino Parte_1
Bixio 7 alla SI. che l'abiterà unitamente al figlio, con ogni arredo e pertinenza. Parte_2
4. Disporre che il SI. corrisponda, a titolo di mantenimento del figlio l'importo di euro Pt_1 Persona_1
800,00 mensili che verserà entro il giorno 10 di ogni mese alla SI.ra . Il predetto importo di Parte_2 euro 800,00 è soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat. All'importo degli ottocento mensili dovrà aggiungersi l'intero importo dell'assegno unico se richiesto e percepito;
2 5) Disporre che il SI. contribuirà nella misura del 60% alle spese straordinarie (come regolamentate dal Pt_1 protocollo di intesa stipulato tra il Tribunale di Nola e il ConSIlio dell'Ordine degli avvocati di Nola) che saranno sostenute nell'interesse del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Dette spese dovranno essere concordate tra i genitori e laddove fossero impreviste ed improrogabili, saranno rimborsate soltanto previa esibizione del documento fiscale.
8. Disporre che l'assegno unico familiare se richiesto sarà percepito interamente e nella misura del 100% dalla SI.ra
, ad integrazione dell'assegno di mantenimento. Parte_2
9. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Sant'Anastasia, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
6. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
12/12/1979, e , nata a [...] il Parte_2
14/04/1980, che hanno contratto matrimonio a SO ES (NA) il 02/08/2003, regolarmente trascritto presso il Comune di Pomigliano d'CO (atto n. 106, Parte II, Serie B, anno 2003);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pomigliano d'CO (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di ConSIlio del 26/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa CE Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei magistrati
Dott.ssa CE Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 859/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], Parte_1
e da
, nata a [...] il [...], Parte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to MASI MARIA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1 1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto Parte_1 Parte_2
a ruolo in data 31/03/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in SO ES (NA) il 02/08/2003, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Pomigliano d'CO (al N. 106, Parte II, serie B, anno 2003).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio è nato un figlio, (il 14/11/2005 in Acerra), Persona_1 maggiorenne, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli
473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 20/05/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale. Di conseguenza, la domanda di separazione personale è fondata e merita accoglimento.
5. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 16/05/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto della famiglia;
2. Dichiarare la separazione dei coniugi e il cui matrimonio è stato contratto Parte_1 Parte_2 in data data 2/8/2003 nel comune di SO ES con atto N. 89 parte 2 serie B anno 2003 del Comune di SO ES (NA)
3. Assegnare la casa familiare di proprietà del SI. sita in Pomigliano d'CO alla via Nino Parte_1
Bixio 7 alla SI. che l'abiterà unitamente al figlio, con ogni arredo e pertinenza. Parte_2
4. Disporre che il SI. corrisponda, a titolo di mantenimento del figlio l'importo di euro Pt_1 Persona_1
800,00 mensili che verserà entro il giorno 10 di ogni mese alla SI.ra . Il predetto importo di Parte_2 euro 800,00 è soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat. All'importo degli ottocento mensili dovrà aggiungersi l'intero importo dell'assegno unico se richiesto e percepito;
2 5) Disporre che il SI. contribuirà nella misura del 60% alle spese straordinarie (come regolamentate dal Pt_1 protocollo di intesa stipulato tra il Tribunale di Nola e il ConSIlio dell'Ordine degli avvocati di Nola) che saranno sostenute nell'interesse del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Dette spese dovranno essere concordate tra i genitori e laddove fossero impreviste ed improrogabili, saranno rimborsate soltanto previa esibizione del documento fiscale.
8. Disporre che l'assegno unico familiare se richiesto sarà percepito interamente e nella misura del 100% dalla SI.ra
, ad integrazione dell'assegno di mantenimento. Parte_2
9. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Sant'Anastasia, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
6. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
12/12/1979, e , nata a [...] il Parte_2
14/04/1980, che hanno contratto matrimonio a SO ES (NA) il 02/08/2003, regolarmente trascritto presso il Comune di Pomigliano d'CO (atto n. 106, Parte II, Serie B, anno 2003);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pomigliano d'CO (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di ConSIlio del 26/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa CE Barbalucca
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