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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/07/2025, n. 4503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4503 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
6142/2019 posta in deliberazione il giorno
TRA
Parte_1
)
[...] P.IVA_1
Avv.ti MARVASI TOMMASO,SODANO MARIA LAURA e Parte_2
E
[...]
) Controparte_1 P.IVA_2
Avv.ti LOPREIATO SALVATORE, MOSCO GIAN DOMENICO e DAMIANO ANTONIO
E
CP_2
Avv. D'URGOLO FILIBERTO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza non definitiva n. 16149/2019 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale il
[...]
Tribunale aveva così statuito : ““ Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica,
NON definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione in
1 rinnovazione notificato in data 16/12/2014 dal in Parte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con la chiamata in causa del Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede: CP_3
dichiara che la convenuta era tenuta ad aderire al Controparte_2 Controparte_1 sin dal mese di luglio del 1998 ed è tenuta a formalizzare l'adesione stessa
[...]
e ad osservare i conseguenziali obblighi informativi e contributivi;
rimette la causa sul ruolo per la prosecuzione della istruttoria come da separata ordinanza;
rimette alla sentenza definitiva ogni altra decisione, anche sulle spese di lite. “
Si è costituita in giudizio aderendo all'appello. CP_2
Si è costituito in giudizio il nstando per il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda processuale si rinvia per relationem alla sentenza impugnata
2. L'appello è fondato.
La vexata quaestio è stata risolta ormai con le recenti pronunzie della Corte di Cassazione in materia.
In particolare va segnalata la sentenza 2145/2024 che in parte motiva ha affermato: “ la Corte di merito ha difatti osservato che il legislatore ha inteso limitare la nozione di «imballaggio riutilizzabile» esclusivamente a quei manufatti che, rientrando nella definizione generale di imballaggio, abbiano caratteristiche strutturali tali da renderli idonei solo a un numero minimo di «viaggi o rotazioni»: in tal senso il Giudice distrettuale ha conferito rilievo alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, la quale aveva appurato che le grandi casse in polietilene hanno una durata pluriennale: lasso di tempo, questo, in cui le stesse sono utilizzate un numero di volte non predeterminabile. Ora, la specialità del regime relativo allo smaltimento dei rifiuti in polietilene si rinviene all'interno del titolo III del d.lgs. n. 152 del 2006: segnatamente, l'art. 234 prevede, al primo comma, che al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, è istituito il Parte_1 per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'art. 218, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i relativi rifiuti, di cui agli articoli 227, comma
2 1, lettere a), b) e c), e 231. E' evidente, pertanto, che il il abbiano competenza CP_1 Pt_1 alternative con riguardo a detta tipologia di rifiuti: per quel che qui interessa l'art. 234 sottrae alle attività di raccolta e di trattamento del polietilene, per il quale è stato istituito il PolieCo,
l'imballaggio riutilizzabile di cui all'art. art. 218, lett. e), nel testo vigente ratione temporis, il quale è definito dal detto articolo come «imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo». Ciò posto, sostengono i consorzi ricorrenti che la Corte di merito avrebbe dato della richiamata norma nazionale una interpretazione contrastante con la dir. 94/62/CE. Tale affermazione non può essere condivisa.
L'art. 3, n. 5), della direttiva in parola definisce il «riutilizzo» come «qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per potere compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni, è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso;
tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato». Emerge, così, che la norma nazionale di recepimento su cui ha concentrato la propria attenzione la Corte
d'Appello ─ norma, vertente, come si è visto, sull'essere il prodotto da imballaggio studiato per sopportare «un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo»
─ risulta pienamente conforme all'indicazione della direttiva. L'una e l'altra ancorano il concetto di «riutilizzo» alla rapidità del ciclo di esaurimento di funzionalità del bene, appunto segnato dal «numero minimo di spostamenti o rotazioni» o ─ ed è lo stesso ─ al «numero minimo di viaggi o rotazioni». Entrambe le norme fanno riferimento a prodotti quali, ad esempio, i sacchetti di plastica venduti o offerti gratuitamente nei negozi (i quali rientrano nella nozione di imballaggi secondo quanto chiarito, in passato, da Corte giust. CE 29 aprile 2004,
C-341/01 ), e non, invece, a beni che sono suscettibili di un uso pluriennale, per CP_4 un numero indefinito di volte (connotazione, questa che, in base all'accertamento di fatto del
Giudice del merito, qui non sindacabile, deve ritenersi propria dei contenitori per cui è causa).
Argomenti di segno contrario, sul piano interpretativo, non possono del resto trarsi dalla dir.
(UE) 2018/852, dal momento che essa, al pari della disciplina nazionale di recepimento, non regola la presente fattispecie. Ove pure la richiamata direttiva marchi, con gli elementi di novità tratteggiati dai ricorrenti, la discontinuità esistente tra il vecchio e il nuovo quadro normativo, ciò risulterebbe privo di rilievo, visto che, in termini generali, «ove non sia il legislatore stesso a disporre in via retroattiva ― e ciò può avvenire espressamente (anche tramite norma di interpretazione autentica) ovvero implicitamente (la retroattività essendo
3 anche desumibile, se inequivocabile, in via interpretativa dalla disposizione interessata) ―, un tale potere non è esercitabile dal giudice, neppure per il tramite del procedimento analogico, essendo l'efficacia temporale della fonte disponibile solo per il legislatore e pure per esso in termini tali da non poterne fare uso arbitrario» (Cass. Sez. U. 28 gennaio 2021, n. 2061, in motivazione).”
Alla stregua di tale principio deve pertanto esaminarsi in fatto se i rifiuti della CP_2 fossero o meno qualificabili come imballaggi.
Dalla ctu espletata nel prosieguo del giudizio dopo la sentenza non definitiva contenuta nel fascicolo d'ufficio e che comunque è utilizzabile già in questo grado è emerso in modo inequivocabile che i rifiuti della on fossero imballaggi. CP_2
Al ctu è stato formulato il seguente quesito: “ “Accerti il CTU la natura e le finalità dei beni prodotti dalla ed, in particolare, se gli stessi rientrino nella definizione di Controparte_2
“imballaggi” ex art. 218 comma 4 d.lgs. 152/06 o se rientrino nella nozione di “rifiuti di beni in polietilene” ex art. 234 d.lgs. 152/06.
Nel caso in cui venga accertato che i beni prodotti dalla rientrino nella nozione Controparte_2 di “imballaggi” ex art. 218 comma 4 d.lgs.n 152/06, calcoli il CTU l'ammontare del Contributo
Conai evaso oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria sugli importi riconosciuti in relazione ai seguenti periodi temporali: dal 1998 all'11/11/2015; dal 25/7/2003 all'11/11/2015; dal 25/7/2008 all'11/11/2015”.
Del tutto condivisibile è l'accertamento compiuto dal ctu, che ha affermato: “ La Controparte_2
è un'azienda che produce pellicole protettive adesivizzate removibili per utilizzi industriali.
La pellicola, o film, protettivo removibile è uno strumento per preservare e proteggere le superfici di diverse tipologie di materiali dal danneggiamento, evitando il contatto delle superfici protette durante le fasi di lavorazione, ad esempio, durante le fasi di imbutitura, piegatura, profilatura, taglio, taglio laser, post-forming, ecc.. Il film protettivo non lascia nessun residuo sul supporto, permettendo all'utilizzatore di rimuoverlo con facilità lasciando la superficie perfetta e pronta all'uso finale.
Le pellicole protettive sono generalmente impiegate con i seguenti materiali:
protezione per metalli preverniciati;
protezione per alluminio;
4 protezione per laminati,
protezione per materie plastiche,
protezione per acciaio inox;
protezione per vetro.
…
preservare le superfici di diverse tipologie di materiale da danneggiamenti in fase di lavorazione (imbutitura, piegatura, profilatura, taglio, taglio laser, postforming).
Il film protettivo non lascia alcun residuo sul supporto, permettendo all'utilizzatore di rimuoverlo con facilità lasciando la superficie perfetta e pronta all'uso finale.
Le pellicole protettive sono generalmente impiegate per la protezione di diverse tipologie di materiale.
I materiali e la destinazione d'uso a cui si prestano sono:
Metalli pre-verniciati: protezione delle superfici durante il ciclo produttivo.
alluminio: protezione delle superfici durante il ciclo produttivo.
Laminati: protezione delle superfici durante il ciclo produttivo.
Plastiche: protezione delle superfici durante il ciclo produttivo.
inox: taglio laser CO2 o al plasma;
protezione delle superfici durante il ciclo produttivo;
resistenza agli agenti atmosferici.
Vetro: protezione delle superfici durante il ciclo produttivo.
A valle del loro ciclo di vita, i prodotti della sono “rifiuti prodotti dalla Controparte_2 lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica”, come specificato dal numero CER5 nelle schede di sicurezza …. Viste le caratteristiche tecniche dei materiali prodotti dalla questi sono dei beni in polietilene. Controparte_2
Un bene in polietilene, in quanto tale, non è un composto di materiali, ovvero non è un materiale risultante dall'unione di più elementi, quindi ciò lo esclude dalla definizione di imballaggio specificata nell'ex articolo 218 comma quattro del Decreto Legislativo 152/06.
Per tale motivo, ma anche per le loro caratteristiche intrinseche, i beni prodotti della CP_2 non rientrano
[...] nelle definizioni dei commi successivi specificate nel medesimo articolo, più precisamente, nell'articolo 218 commi: b); c); d); e); dd). Di conseguenza, questi prodotti rientrano nella nozione di “rifiuti di beni in propilene” dell'ex articolo 234 del Decreto Legislativo 152/06…..
I prodotti della infatti, hanno una destinazione d'uso differente rispetto a quanto Controparte_2 indicato nel punto a) dell'art. 218 del D.Lgs. 152/2006, perché la loro finalità non è quella di
5 proteggere i beni al fine della loro manipolazione durante il trasporto dal produttore all'utilizzatore o consumatore finale e, tanto meno, a contenere determinate merci o assicurare la loro presentazione. La loro finalità è quella di proteggere le superfici dei materiali durante la loro trasformazione nella fase di lavorazione.
Analizzando poi l'aspetto tecnologico dei prodotti della vista la natura di questi, Controparte_2 come descritto nel paragrafo 2.1.1.1, gli stessi non trovano riscontro nella definizione di cui al punto a) dell'articolo in questione, perché “il prodotto” non possiede la caratteristica come definita nella definizione stessa. Pertanto il CTU ritiene che non vi sia stata nessuna errata lettura della norma e dunque nessuna compromissione delle conclusioni. Inoltre, la sentenza a cui si fa riferimento (cfr. Trib. Roma Sent. 21623/2008) è fuori luogo, perché riguarda una categoria di prodotti la cui destinazione d'uso è propriamente quella di imballaggio. Nella sentenza citata, infatti, l'oggetto del contendere riguardava i film per la copertura dei pallets, ovvero di prodotti utilizzati per la protezione di beni e l'agevolazione del trasporto degli stessi.
Infine, l'assunto del CTP secondo il quale i beni in polietilene, in quanto tali, rientrano nella definizione di imballaggio, è infondato. Questo perché il CTP si è soffermato solamente su alcuni degli impieghi per i quali il polietilene è utilizzato, ovvero quelli che possono essere definiti imballaggi. In effetti, il sottoscritto riconosce che esistono molteplici campi di applicazione del polietilene, anche nel campo degli imballaggi. I materiali della però, non Controparte_2 possono essere inseriti fra questi ultimi;
infatti basta vedere l'allegato “A1 Catalogo prodotti” della per verificare che nella produzione della non vi sono prodotti Controparte_2 CP_2 finalizzati all'applicazione di cui all'art. 218 del D.Lgs. 152/2006 di cui al quesito. La caratteristica di “protezione della superficie durante lo stoccaggio e la consegna”, come riportato nel sito web, altro non è che la proprietà dei prodotti ivi presentati intesa come utilizzo del “residuo della produzione” per preservare la superficie del bene ma non per contenerlo, proteggerlo, manipolarlo, durante le successive fasi di vita del prodotto.”
Dalla CTU risulta assolutamente evidente la forzatura nel considerare i materiali prodotti come imballaggi sol perché possano essere utilizzati anche per realizzare imballaggi.
Ne deriva la radicale l 'infondatezza della pretesa del CP_1
3. Le spese del grado di appello avverso la sentenza non definitiva seguono la soccombenza.
6 Non vi è invece luogo a provvedere sulle spese del primo grado di giudizio in quanto rimesse alla sentenza definitiva di quel grado.
PQM
In riforma dell'impugnata sentenza , rigetta le domande proposte dal Parte_1
e la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore delle controparti che liquida, per ciascuna di esse, per il presente grado in € 40.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Roma, 14.5.2025
IL PRESIDENTE EST,
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
6142/2019 posta in deliberazione il giorno
TRA
Parte_1
)
[...] P.IVA_1
Avv.ti MARVASI TOMMASO,SODANO MARIA LAURA e Parte_2
E
[...]
) Controparte_1 P.IVA_2
Avv.ti LOPREIATO SALVATORE, MOSCO GIAN DOMENICO e DAMIANO ANTONIO
E
CP_2
Avv. D'URGOLO FILIBERTO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza non definitiva n. 16149/2019 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale il
[...]
Tribunale aveva così statuito : ““ Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica,
NON definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione in
1 rinnovazione notificato in data 16/12/2014 dal in Parte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con la chiamata in causa del Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede: CP_3
dichiara che la convenuta era tenuta ad aderire al Controparte_2 Controparte_1 sin dal mese di luglio del 1998 ed è tenuta a formalizzare l'adesione stessa
[...]
e ad osservare i conseguenziali obblighi informativi e contributivi;
rimette la causa sul ruolo per la prosecuzione della istruttoria come da separata ordinanza;
rimette alla sentenza definitiva ogni altra decisione, anche sulle spese di lite. “
Si è costituita in giudizio aderendo all'appello. CP_2
Si è costituito in giudizio il nstando per il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda processuale si rinvia per relationem alla sentenza impugnata
2. L'appello è fondato.
La vexata quaestio è stata risolta ormai con le recenti pronunzie della Corte di Cassazione in materia.
In particolare va segnalata la sentenza 2145/2024 che in parte motiva ha affermato: “ la Corte di merito ha difatti osservato che il legislatore ha inteso limitare la nozione di «imballaggio riutilizzabile» esclusivamente a quei manufatti che, rientrando nella definizione generale di imballaggio, abbiano caratteristiche strutturali tali da renderli idonei solo a un numero minimo di «viaggi o rotazioni»: in tal senso il Giudice distrettuale ha conferito rilievo alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, la quale aveva appurato che le grandi casse in polietilene hanno una durata pluriennale: lasso di tempo, questo, in cui le stesse sono utilizzate un numero di volte non predeterminabile. Ora, la specialità del regime relativo allo smaltimento dei rifiuti in polietilene si rinviene all'interno del titolo III del d.lgs. n. 152 del 2006: segnatamente, l'art. 234 prevede, al primo comma, che al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, è istituito il Parte_1 per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'art. 218, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i relativi rifiuti, di cui agli articoli 227, comma
2 1, lettere a), b) e c), e 231. E' evidente, pertanto, che il il abbiano competenza CP_1 Pt_1 alternative con riguardo a detta tipologia di rifiuti: per quel che qui interessa l'art. 234 sottrae alle attività di raccolta e di trattamento del polietilene, per il quale è stato istituito il PolieCo,
l'imballaggio riutilizzabile di cui all'art. art. 218, lett. e), nel testo vigente ratione temporis, il quale è definito dal detto articolo come «imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo». Ciò posto, sostengono i consorzi ricorrenti che la Corte di merito avrebbe dato della richiamata norma nazionale una interpretazione contrastante con la dir. 94/62/CE. Tale affermazione non può essere condivisa.
L'art. 3, n. 5), della direttiva in parola definisce il «riutilizzo» come «qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per potere compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni, è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso;
tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato». Emerge, così, che la norma nazionale di recepimento su cui ha concentrato la propria attenzione la Corte
d'Appello ─ norma, vertente, come si è visto, sull'essere il prodotto da imballaggio studiato per sopportare «un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo»
─ risulta pienamente conforme all'indicazione della direttiva. L'una e l'altra ancorano il concetto di «riutilizzo» alla rapidità del ciclo di esaurimento di funzionalità del bene, appunto segnato dal «numero minimo di spostamenti o rotazioni» o ─ ed è lo stesso ─ al «numero minimo di viaggi o rotazioni». Entrambe le norme fanno riferimento a prodotti quali, ad esempio, i sacchetti di plastica venduti o offerti gratuitamente nei negozi (i quali rientrano nella nozione di imballaggi secondo quanto chiarito, in passato, da Corte giust. CE 29 aprile 2004,
C-341/01 ), e non, invece, a beni che sono suscettibili di un uso pluriennale, per CP_4 un numero indefinito di volte (connotazione, questa che, in base all'accertamento di fatto del
Giudice del merito, qui non sindacabile, deve ritenersi propria dei contenitori per cui è causa).
Argomenti di segno contrario, sul piano interpretativo, non possono del resto trarsi dalla dir.
(UE) 2018/852, dal momento che essa, al pari della disciplina nazionale di recepimento, non regola la presente fattispecie. Ove pure la richiamata direttiva marchi, con gli elementi di novità tratteggiati dai ricorrenti, la discontinuità esistente tra il vecchio e il nuovo quadro normativo, ciò risulterebbe privo di rilievo, visto che, in termini generali, «ove non sia il legislatore stesso a disporre in via retroattiva ― e ciò può avvenire espressamente (anche tramite norma di interpretazione autentica) ovvero implicitamente (la retroattività essendo
3 anche desumibile, se inequivocabile, in via interpretativa dalla disposizione interessata) ―, un tale potere non è esercitabile dal giudice, neppure per il tramite del procedimento analogico, essendo l'efficacia temporale della fonte disponibile solo per il legislatore e pure per esso in termini tali da non poterne fare uso arbitrario» (Cass. Sez. U. 28 gennaio 2021, n. 2061, in motivazione).”
Alla stregua di tale principio deve pertanto esaminarsi in fatto se i rifiuti della CP_2 fossero o meno qualificabili come imballaggi.
Dalla ctu espletata nel prosieguo del giudizio dopo la sentenza non definitiva contenuta nel fascicolo d'ufficio e che comunque è utilizzabile già in questo grado è emerso in modo inequivocabile che i rifiuti della on fossero imballaggi. CP_2
Al ctu è stato formulato il seguente quesito: “ “Accerti il CTU la natura e le finalità dei beni prodotti dalla ed, in particolare, se gli stessi rientrino nella definizione di Controparte_2
“imballaggi” ex art. 218 comma 4 d.lgs. 152/06 o se rientrino nella nozione di “rifiuti di beni in polietilene” ex art. 234 d.lgs. 152/06.
Nel caso in cui venga accertato che i beni prodotti dalla rientrino nella nozione Controparte_2 di “imballaggi” ex art. 218 comma 4 d.lgs.n 152/06, calcoli il CTU l'ammontare del Contributo
Conai evaso oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria sugli importi riconosciuti in relazione ai seguenti periodi temporali: dal 1998 all'11/11/2015; dal 25/7/2003 all'11/11/2015; dal 25/7/2008 all'11/11/2015”.
Del tutto condivisibile è l'accertamento compiuto dal ctu, che ha affermato: “ La Controparte_2
è un'azienda che produce pellicole protettive adesivizzate removibili per utilizzi industriali.
La pellicola, o film, protettivo removibile è uno strumento per preservare e proteggere le superfici di diverse tipologie di materiali dal danneggiamento, evitando il contatto delle superfici protette durante le fasi di lavorazione, ad esempio, durante le fasi di imbutitura, piegatura, profilatura, taglio, taglio laser, post-forming, ecc.. Il film protettivo non lascia nessun residuo sul supporto, permettendo all'utilizzatore di rimuoverlo con facilità lasciando la superficie perfetta e pronta all'uso finale.
Le pellicole protettive sono generalmente impiegate con i seguenti materiali:
protezione per metalli preverniciati;
protezione per alluminio;
4 protezione per laminati,
protezione per materie plastiche,
protezione per acciaio inox;
protezione per vetro.
…
preservare le superfici di diverse tipologie di materiale da danneggiamenti in fase di lavorazione (imbutitura, piegatura, profilatura, taglio, taglio laser, postforming).
Il film protettivo non lascia alcun residuo sul supporto, permettendo all'utilizzatore di rimuoverlo con facilità lasciando la superficie perfetta e pronta all'uso finale.
Le pellicole protettive sono generalmente impiegate per la protezione di diverse tipologie di materiale.
I materiali e la destinazione d'uso a cui si prestano sono:
Metalli pre-verniciati: protezione delle superfici durante il ciclo produttivo.
alluminio: protezione delle superfici durante il ciclo produttivo.
Laminati: protezione delle superfici durante il ciclo produttivo.
Plastiche: protezione delle superfici durante il ciclo produttivo.
inox: taglio laser CO2 o al plasma;
protezione delle superfici durante il ciclo produttivo;
resistenza agli agenti atmosferici.
Vetro: protezione delle superfici durante il ciclo produttivo.
A valle del loro ciclo di vita, i prodotti della sono “rifiuti prodotti dalla Controparte_2 lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica”, come specificato dal numero CER5 nelle schede di sicurezza …. Viste le caratteristiche tecniche dei materiali prodotti dalla questi sono dei beni in polietilene. Controparte_2
Un bene in polietilene, in quanto tale, non è un composto di materiali, ovvero non è un materiale risultante dall'unione di più elementi, quindi ciò lo esclude dalla definizione di imballaggio specificata nell'ex articolo 218 comma quattro del Decreto Legislativo 152/06.
Per tale motivo, ma anche per le loro caratteristiche intrinseche, i beni prodotti della CP_2 non rientrano
[...] nelle definizioni dei commi successivi specificate nel medesimo articolo, più precisamente, nell'articolo 218 commi: b); c); d); e); dd). Di conseguenza, questi prodotti rientrano nella nozione di “rifiuti di beni in propilene” dell'ex articolo 234 del Decreto Legislativo 152/06…..
I prodotti della infatti, hanno una destinazione d'uso differente rispetto a quanto Controparte_2 indicato nel punto a) dell'art. 218 del D.Lgs. 152/2006, perché la loro finalità non è quella di
5 proteggere i beni al fine della loro manipolazione durante il trasporto dal produttore all'utilizzatore o consumatore finale e, tanto meno, a contenere determinate merci o assicurare la loro presentazione. La loro finalità è quella di proteggere le superfici dei materiali durante la loro trasformazione nella fase di lavorazione.
Analizzando poi l'aspetto tecnologico dei prodotti della vista la natura di questi, Controparte_2 come descritto nel paragrafo 2.1.1.1, gli stessi non trovano riscontro nella definizione di cui al punto a) dell'articolo in questione, perché “il prodotto” non possiede la caratteristica come definita nella definizione stessa. Pertanto il CTU ritiene che non vi sia stata nessuna errata lettura della norma e dunque nessuna compromissione delle conclusioni. Inoltre, la sentenza a cui si fa riferimento (cfr. Trib. Roma Sent. 21623/2008) è fuori luogo, perché riguarda una categoria di prodotti la cui destinazione d'uso è propriamente quella di imballaggio. Nella sentenza citata, infatti, l'oggetto del contendere riguardava i film per la copertura dei pallets, ovvero di prodotti utilizzati per la protezione di beni e l'agevolazione del trasporto degli stessi.
Infine, l'assunto del CTP secondo il quale i beni in polietilene, in quanto tali, rientrano nella definizione di imballaggio, è infondato. Questo perché il CTP si è soffermato solamente su alcuni degli impieghi per i quali il polietilene è utilizzato, ovvero quelli che possono essere definiti imballaggi. In effetti, il sottoscritto riconosce che esistono molteplici campi di applicazione del polietilene, anche nel campo degli imballaggi. I materiali della però, non Controparte_2 possono essere inseriti fra questi ultimi;
infatti basta vedere l'allegato “A1 Catalogo prodotti” della per verificare che nella produzione della non vi sono prodotti Controparte_2 CP_2 finalizzati all'applicazione di cui all'art. 218 del D.Lgs. 152/2006 di cui al quesito. La caratteristica di “protezione della superficie durante lo stoccaggio e la consegna”, come riportato nel sito web, altro non è che la proprietà dei prodotti ivi presentati intesa come utilizzo del “residuo della produzione” per preservare la superficie del bene ma non per contenerlo, proteggerlo, manipolarlo, durante le successive fasi di vita del prodotto.”
Dalla CTU risulta assolutamente evidente la forzatura nel considerare i materiali prodotti come imballaggi sol perché possano essere utilizzati anche per realizzare imballaggi.
Ne deriva la radicale l 'infondatezza della pretesa del CP_1
3. Le spese del grado di appello avverso la sentenza non definitiva seguono la soccombenza.
6 Non vi è invece luogo a provvedere sulle spese del primo grado di giudizio in quanto rimesse alla sentenza definitiva di quel grado.
PQM
In riforma dell'impugnata sentenza , rigetta le domande proposte dal Parte_1
e la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore delle controparti che liquida, per ciascuna di esse, per il presente grado in € 40.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Roma, 14.5.2025
IL PRESIDENTE EST,
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