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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/10/2025, n. 2865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2865 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1078/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. AR ZI CI Presidente
Dott. NT TE Consigliere rel.
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 6.3.2025 da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Stiaffini Nicola e Parte_1 C.F._1
SA AR, con elezione di domicilio in Via Traversa 2, 57123 Livorno, presso e nello studio dell'avv. Stiaffini Nicola;
appellante
CONTRO società per azioni di diritto olandese (iscritta al Registro delle Imprese della CP_1
Camera di Commercio Olandese al n. ) con il patrocinio degli avv. Azzini Augusto e P.IVA_1
Signori Marina, con elezione di domicilio in Piazza della Loggia 5, 25121 Brescia, presso e nello studio dei difensori;
appellata e per essa (C.F. ); CP_2 Controparte_3 P.IVA_2
appellata contumace OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare
CONCLUSIONI per Parte_1
Voglia la TE di Appello adita, ogni diversa istanza disattesa e reietta:
- in via principale e nel merito dell'impugnazione: per tutte le ragioni sopra esposte, accogliere il presente appello sui motivi come supra tutti formulati avverso la sentenza n. 115/2025 emessa dal
Tribunale ordinario di Lodi, Sezione Civile (Giudice unico Dott.ssa Luisa Dalla Via) all'esito del procedimento rubricato al n. R.G. n. 1129/2024, pubblicata il 03.03.2025, notificata il 6 marzo
2025, e quindi in riforma della sentenza gravata, provvedere accogliendo le conclusioni già rassegnate in primo grado e precisamente in via principale: accertare e dichiarare che il bene pignorato è stato legittimamente conferito in fondo patrimoniale e che, per tutto quanto esposto in atti, il fondo patrimoniale risulta opponibile alla creditrice procedente per essere nota alla creditrice procedente l'estraneità dell'obbligazione del debitore esecutato ai bisogni della famiglia e, conseguentemente, per l'effetto accertare e dichiarare la nullità del pignoramento di cui trattasi con ogni conseguente declaratoria di legge, estinguendo la procedura ed ordinando la cancellazione del pignoramento immobiliare ex adverso trascritto, con spese esecutive tutte a carico di controparte;
in via subordinata e condizionata: in caso di vendita forzata medio tempore dell'abitazione pignorata, accertata e dichiarata, per quanto esposto in atti, la nullità del pignoramento e l'opponibilità del fondo patrimoniale al creditore procedente, ASSEGNARE il ricavato della vendita forzata all'opponente debitore esecutato (attuale appellante) al netto di quanto semmai dovuto al creditore ipoteario intervenuto e
CONDANNARE la banca convenuta al risarcimento in favore dell'esponente di tutti i danni patiti e patiendi a causa dell'incauto avvio e proseguimento sino a compimento dell'azione esecutiva malgrado l'impignorabilità del bene per le ragioni esposte in atti, condannando la banca al pagamento della differenza fra il valore di vendita forzata ed il valore di mercato del bene pignorato come accertato in sede di C.T.U. in sede esecutiva, oltre al risarcimento del conseguente danno non patrimoniale per la lesione del diritto alla conservazione e al sereno godimento dell'abitazione familiare in via equitativa, provvedendovi nella misura indicata in atti (150 mila euro) ovvero in quella diversa maggiore o minore misura che verrà dal Tribunale ritenuta di giustizia, e
CONDANNARE la controparte al pagamento di tutte le spese delle procedura esecutiva ovvero al loro rimborso in caso di preventivo loro pagamento da parte dell'esecutato o previo prelievo dal ricavato della stessa. - IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali (15%), come per legge, IVA e CPA, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. del doppio grado di giudizio.
Per Controparte_4
Voglia l'Ill.ma TE d'Appello adita: in via principale: rigettare il presente appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 115 del 3 marzo 2025 del Tribunale di Lodi.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ING AN S.V. (creditrice procedente) intraprendeva davanti il Tribunale di Lodi procedura esecutiva immobiliare (R.G.E. n. 217/2022) contro e Parte_1 Controparte_5
(debitori). Consta dagli atti che in data 22.12.2010 il legale rappresentante di
[...]
, sottoscriveva con (poi Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 incorporata da un contratto di locazione finanziaria di un immobile da edificare, CP_1
Con del valore stimato di € 172.300,00; in pari data otteneva un finanziamento da Parte_1 per l'importo di € 175.000,00 e prestava personalmente una fideiussione a garanzia, fino a concorrenza di € 203.058,90; in data 11.2.2013 costituiva, assieme alla moglie Pt_1 CP_6
un fondo patrimoniale nel quale sono confluiti diversi beni, tra i quali gli immobili siti in
[...]
Pieve Fissiraga, via Firenze n. 37, oggetto di pignoramento nella procedura esecutiva di cui trattasi;
con missive del 17.4.2014 e del 24.2.2015 ha comunicato la risoluzione del Controparte_7 contratto di leasing diffidando la debitrice a corrispondere € 115.714,19; su ricorso di
[...]
con decreto ingiuntivo n. 2207/2015 del 26.3.2015 (RG 4972/2015), il Tribunale di CP_7
Brescia ha ingiunto a “ e a in solido tra loro, il Controparte_5 Parte_1 pagamento in favore della ricorrente di € 115.714,19 oltre interessi e spese della procedura monitoria (€ 95.342,59, quale risarcimento del danno per risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria e € 20.371,60 per fatture non saldate); con sentenza n. 1241/2020 del
29.6.2020 il Tribunale di Brescia ha rigettato l'opposizione promossa da Controparte_5
e da confermando il decreto ingiuntivo;
il decreto ingiuntivo è divenuto
[...] Parte_1 definitivo il 13.7.2020 ed è stato munito di formula esecutiva il 24.7.2020; con atti di precetto del
24.2.2021 e 8.8.2022 ING AN S.V. ha intimato a fideiussore della società Parte_2 debitrice– il pagamento di € 147.206,67, somma comprensiva del decreto ingiuntivo, delle spese di lite liquidate in sentenza e degli ulteriori oneri e spese;
con atto datato 7.11.2022 ING AN S.V. sottoponeva a pignoramento gli immobili di proprietà di siti nel Comune di Pieve Parte_1
Fissiraga, via Firenze n. 37 (beni censiti al N.C.E.U. del predetto Comune al Fg. 4, part. 393 sub. 1
e sub. 2 e part. 226); in data 8.5.2003 proponeva con ricorso in opposizione ex art. Parte_1
615 c.p.c., deducendo l'illegittimità del pignoramento effettuato sui beni facenti parte del fondo patrimoniale;
con ordinanza del 24.7.2023 il G.E. respingeva l'istanza di sospensione dell'esecuzione, condannava il ricorrente al pagamento delle spese della fase sommaria e, con successivo provvedimento del 10.5.2024, assegnato alla parte interessata termine perentorio fino al
15.7.2024 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 4.6.2024 ha chiesto l'accertamento Parte_1 dell'opponibilità ai creditori procedenti e intervenuti nella procedura esecutiva n. 217/2022 della costituzione del fondo patrimoniale e l'impignorabilità dei beni in esso ricompresi rispetto ai debiti sorti per esigenze societarie, domandando altresì la condanna di al risarcimento del CP_1 danno in suo favore.
Si costituiva chiedendo, per quanto ancora rileva in questa sede di impugnazione, il CP_1 rigetto delle pretese di parte ricorrente.
Interveniva in giudizio ma in questa sede basti dire che la sua chiamata nel Controparte_2 giudizio di appello è stata formulata solo a fini di denuntiatio litis, ed è rimasta contumace.
Con sentenza n. 115 resa in data 3 marzo 2025 il Tribunale di Lodi definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni altra domanda ed eccezione, rigettava il ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di ING AN S.V.; condannava alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di ING AN S.V..
Osservava in particolare il Tribunale che nella nozione di debiti inerenti ai bisogni della famiglia erano ricompresi –oltre a quelli contratti per le esigenze connesse con il ménage domestico- familiare in senso stretto– anche quelli per le esigenze di potenziamento della capacità lavorativa familiare e al miglioramento del suo benessere economico.
Avverso la sentenza proponeva appello lamentando, con un primo motivo, Parte_1 violazione e falsa applicazione degli artt. 167, 170, 2727 e 2729 cc.; insufficienza, contraddittorietà, apoditticità della motivazione e violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cpc;
con un secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cc.; con un terzo motivo, illogicità, perplessità ed apoditticità della motivazione e violazione e falsa applicazione dell'art.132 cpc;
violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc ed erroneo apprezzamento delle prove oltre che violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cc;
con un quarto motivo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cc.
Si costituiva ING AN SV chiedendo respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata.
All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 7.10.2025, il consigliere istruttore, accertata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di , ed invitava le parti alla CP_2 precisazione delle conclusioni;
le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e di costituzione;
il Consigliere Istruttore rinviava all'udienza odierna per la discussione davanti al
Collegio, con termine intermedio per eventuali note. All'udienza, sentite le parti, che insistevano nelle rispettive domande, la TE si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non può essere accolta.
I motivi dedotti possono essere valutati congiuntamente -posto che attengono tutti alla opponibilità al creditore procedente del fondo patrimoniale, ed all'onere della prova delle circostanze a tal fine rilevanti- e non sono fondati.
Prospetta parte appellante l'origine professionale delle somme ingiunte ne comporterebbe l'esclusione dalla nozione di debiti contratti per i bisogni della famiglia, posta quale limite all'esecuzione sul fondo patrimoniale dall'art. 170 c.c..
Ai sensi dell'art. 167 c.c., mediante la costituzione di un fondo patrimoniale i coniugi (o un terzo soggetto) possono destinare determinati beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
Ratio dell'istituto è di costituire un patrimonio destinato, sul quale i creditori non possano procedere ad esecuzione forzata, se non per debiti puntualmente contratti per esigenze familiari. Il fondo patrimoniale introduce una deroga parziale alla regola generale di cui all'art. 2740 c.c., in base alla quale il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri: mediante la costituzione del fondo, infatti, viene generato un vincolo di segregazione patrimoniale dei beni in esso confluiti, riservati al perseguimento di scopi specifici.
L'esecuzione sui beni del fondo non può avere luogo, a norma dell'art. 170 c.c., in caso di estraneità del debito per il quale si procede al novero di quelli contratti per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Per poter ammettere l'esecuzione su un fondo patrimoniale, risulta dunque dirimente comprendere in primo luogo se in concreto un determinato debito sia sorto per soddisfare esigenze familiari o meno;
rileva poi la consapevolezza del creditore. La giurisprudenza ha interpretato restrittivamente il presupposto oggettivo dell'estraneità, ammettendo una generale presunzione di inerenza ai bisogni della famiglia dei debiti contratti dai coniugi (Cass. Sez. VI, ord. n. 16176 del 19.6.2018), riconoscendo al debitore che si opponga all'esecuzione la possibilità di dimostrare la sussistenza del requisito soggettivo anche mediante presunzioni (Cass. Sez. III, sent. n. 15886 dell'11.7.2014, secondo cui “ai fini dell'applicazione del divieto di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale ex art. 170 c.c., a livello soggettivo ed ai fini del riparto dell'onere probatorio, spetta al debitore provare che il creditore conosceva l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia, essendovi una presunzione di inerenza dei debiti alle esigenze famigliari, anche in ragione del disposto dell'art. 143 comma 3 c.c.; a livello oggettivo, va fornita un'interpretazione estremamente ampia della categoria dei bisogni della famiglia che giustificano
l'esecuzione anche sul fondo patrimoniale, corrispondentemente riducendo la portata del divieto dell'articolo 170 c.c., che deroga alla regola della piena responsabilità patrimoniale ex art. 2740
c.c.”).
In ordine al primo profilo, prevale una nozione di bisogni della famiglia comprensiva anche di esigenze indirettamente connesse al nucleo, purché il loro soddisfacimento sia funzionale alla vita della famiglia: pertanto, devono considerarsi debiti inerenti ai bisogni della famiglia non solo
“quelli contratti per le esigenze connesse con il ménage domestico-familiare secondo le condizioni economiche e sociali della famiglia stessa, ma anche per quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa ed al miglioramento del suo benessere economico, restando escluse ragioni voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi” (Cass. Sez. III, ord. n. 2904 dell'8.2.2021; id. n.
21800/2016). L'orientamento giurisprudenziale citato è stato recentemente confermato in tre successive decisioni del supremo collegio: è stato infatti chiarito che “in tema di beni costituiti in fondo patrimoniale, il debitore che intenda sottrarli all'espropriazione forzata sugli stessi intrapresa è onerato di dimostrare che il creditore era consapevole dell'estraneità ai bisogni della famiglia -da intendersi non limitati al suo sostentamento ma estesi al suo benessere, all'incremento della sua posizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell'attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno, o più armonico possibile, sviluppo della loro personalità- del debito contratto, anche se questo è sorto nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge, perché la disciplina della famiglia (artt. 2 e 29 Cost.; artt. 143 e
144 c.c.) indica una situazione di normalità in cui sono ordinariamente ad essa destinati, in via principale e non solo in via residuale, i proventi dell'attività di ciascuno dei coniugi, i quali, in posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenza anche materiale, hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro professionale (o casalingo) alla contribuzione alle esigenze familiari, ferma restando la possibilità, per i medesimi coniugi, di regolare diversamente l'indirizzo della vita familiare con un accordo ex art. 144 c.c., la prova della cui esistenza grava sul debitore che invoca il divieto, a lui favorevole, ex art.170 c.c., integrante eccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 32146 del 12/12/2024,
Rv. 673161; id. Sez. 1, Ordinanza n. 16909 del 24/6/2025, Rv. 675015; id. 31575 del 2023).
In questa prospettiva, si deve conclusivamente ritenere che restano escluse dall'ambito dei debiti ricollegabili ai bisogni della famiglia solo quelli assunti per soddisfare esigenze pacificamente individuali o connotate da veri e propri intenti speculativi.
Nel caso in esame si deve osservare come il contratto che ha originato il debito sia stato stipulato per procurarsi un immobile da adibire a sede espositiva della società , Controparte_5 della quale è socio unico, ed amministratrice unica. Parte_1 CP_8
Posto quindi che tra i debiti inerenti ai bisogni della famiglia sono ricompresi – oltre a quelli contratti per le esigenze connesse con il ménage domestico-familiare– anche quelli per le esigenze di potenziamento della capacità lavorativa familiare e al miglioramento del suo benessere economico, si deve ritenere che l'operazione complessiva tale fine avesse.
è esercente attività di vendita e produzione di serramenti, ed è gestita Controparte_5 dai due coniugi, nelle vesti sopra citate, come già le precedenti compagini “TFC” (di cui era Pt_1 socio lavoratore e la moglie amministratrice unica) e “ICT” (i cui era socio al 98% ed CP_6 Pt_1 amministratore unico); la stipula di un contratto di locazione finanziaria e l'utilizzo dell'immobile in leasing quale sede della società fanno ritenere che l'obbligazione sia stata contratta per scopi non estranei ai bisogni della famiglia, né voluttuari, bensì riconducibili alla necessità di dotare la propria impresa di un'adeguata sede sociale, così potenziandone l'attività professionale e, di riflesso, lo sviluppo e il benessere familiare.
Che poi in concreto l'operazione si sia in ipotesi rivelata poco produttiva non vale a sminuire le ragioni per le quali è stata intrapresa.
Irrilevante che il sostentamento del nucleo familiare sia derivato in passato, in parte, anche da altre attività lavorative (agente di commercio). Si veda sul punto la decisione sopra citata (Cass. n.
16909 del 24/6/2025) che valorizza come anche operazione finalizzata a procurarsi “risorse superiori alle effettive necessità della famiglia” debba considerarsi inerente i bisogni della stessa, perché “i bisogni della famiglia non sono solo quelli basilari e può, invero, presumersi che anche l'eventuale ulteriore attività professionale o imprenditoriale assunta dal singolo coniuge valga ad incrementare i guadagni o ad accrescere il patrimonio per garantire alla famiglia un benessere complessivo superiore a quello già assicurato dai redditi normalmente percepiti”.
Il tribunale ha conseguentemente fatto anche corretto governo degli oneri probatori. Si deve quindi conclusivamente escludere che l'obbligazione assunta da possa Parte_1 qualificarsi come estranea ai bisogni della famiglia e, quindi, che il bene destinato al fondo patrimoniale non sia aggredibile dai creditori.
S'impongono quindi la reiezione dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss, sulla scorta dello scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di studio, introduzione, decisione, minimi per la fase di trattazione.
P.Q.M.
La TE d'Appello, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
- condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore di Parte_1 CP_4
che liquida per compensi defensionali in € 12.154 ,00, oltre spese generali 15%, IVA e cpa.
[...]
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 21/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NT TE AR ZI CI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. AR ZI CI Presidente
Dott. NT TE Consigliere rel.
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 6.3.2025 da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Stiaffini Nicola e Parte_1 C.F._1
SA AR, con elezione di domicilio in Via Traversa 2, 57123 Livorno, presso e nello studio dell'avv. Stiaffini Nicola;
appellante
CONTRO società per azioni di diritto olandese (iscritta al Registro delle Imprese della CP_1
Camera di Commercio Olandese al n. ) con il patrocinio degli avv. Azzini Augusto e P.IVA_1
Signori Marina, con elezione di domicilio in Piazza della Loggia 5, 25121 Brescia, presso e nello studio dei difensori;
appellata e per essa (C.F. ); CP_2 Controparte_3 P.IVA_2
appellata contumace OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare
CONCLUSIONI per Parte_1
Voglia la TE di Appello adita, ogni diversa istanza disattesa e reietta:
- in via principale e nel merito dell'impugnazione: per tutte le ragioni sopra esposte, accogliere il presente appello sui motivi come supra tutti formulati avverso la sentenza n. 115/2025 emessa dal
Tribunale ordinario di Lodi, Sezione Civile (Giudice unico Dott.ssa Luisa Dalla Via) all'esito del procedimento rubricato al n. R.G. n. 1129/2024, pubblicata il 03.03.2025, notificata il 6 marzo
2025, e quindi in riforma della sentenza gravata, provvedere accogliendo le conclusioni già rassegnate in primo grado e precisamente in via principale: accertare e dichiarare che il bene pignorato è stato legittimamente conferito in fondo patrimoniale e che, per tutto quanto esposto in atti, il fondo patrimoniale risulta opponibile alla creditrice procedente per essere nota alla creditrice procedente l'estraneità dell'obbligazione del debitore esecutato ai bisogni della famiglia e, conseguentemente, per l'effetto accertare e dichiarare la nullità del pignoramento di cui trattasi con ogni conseguente declaratoria di legge, estinguendo la procedura ed ordinando la cancellazione del pignoramento immobiliare ex adverso trascritto, con spese esecutive tutte a carico di controparte;
in via subordinata e condizionata: in caso di vendita forzata medio tempore dell'abitazione pignorata, accertata e dichiarata, per quanto esposto in atti, la nullità del pignoramento e l'opponibilità del fondo patrimoniale al creditore procedente, ASSEGNARE il ricavato della vendita forzata all'opponente debitore esecutato (attuale appellante) al netto di quanto semmai dovuto al creditore ipoteario intervenuto e
CONDANNARE la banca convenuta al risarcimento in favore dell'esponente di tutti i danni patiti e patiendi a causa dell'incauto avvio e proseguimento sino a compimento dell'azione esecutiva malgrado l'impignorabilità del bene per le ragioni esposte in atti, condannando la banca al pagamento della differenza fra il valore di vendita forzata ed il valore di mercato del bene pignorato come accertato in sede di C.T.U. in sede esecutiva, oltre al risarcimento del conseguente danno non patrimoniale per la lesione del diritto alla conservazione e al sereno godimento dell'abitazione familiare in via equitativa, provvedendovi nella misura indicata in atti (150 mila euro) ovvero in quella diversa maggiore o minore misura che verrà dal Tribunale ritenuta di giustizia, e
CONDANNARE la controparte al pagamento di tutte le spese delle procedura esecutiva ovvero al loro rimborso in caso di preventivo loro pagamento da parte dell'esecutato o previo prelievo dal ricavato della stessa. - IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali (15%), come per legge, IVA e CPA, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. del doppio grado di giudizio.
Per Controparte_4
Voglia l'Ill.ma TE d'Appello adita: in via principale: rigettare il presente appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 115 del 3 marzo 2025 del Tribunale di Lodi.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ING AN S.V. (creditrice procedente) intraprendeva davanti il Tribunale di Lodi procedura esecutiva immobiliare (R.G.E. n. 217/2022) contro e Parte_1 Controparte_5
(debitori). Consta dagli atti che in data 22.12.2010 il legale rappresentante di
[...]
, sottoscriveva con (poi Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 incorporata da un contratto di locazione finanziaria di un immobile da edificare, CP_1
Con del valore stimato di € 172.300,00; in pari data otteneva un finanziamento da Parte_1 per l'importo di € 175.000,00 e prestava personalmente una fideiussione a garanzia, fino a concorrenza di € 203.058,90; in data 11.2.2013 costituiva, assieme alla moglie Pt_1 CP_6
un fondo patrimoniale nel quale sono confluiti diversi beni, tra i quali gli immobili siti in
[...]
Pieve Fissiraga, via Firenze n. 37, oggetto di pignoramento nella procedura esecutiva di cui trattasi;
con missive del 17.4.2014 e del 24.2.2015 ha comunicato la risoluzione del Controparte_7 contratto di leasing diffidando la debitrice a corrispondere € 115.714,19; su ricorso di
[...]
con decreto ingiuntivo n. 2207/2015 del 26.3.2015 (RG 4972/2015), il Tribunale di CP_7
Brescia ha ingiunto a “ e a in solido tra loro, il Controparte_5 Parte_1 pagamento in favore della ricorrente di € 115.714,19 oltre interessi e spese della procedura monitoria (€ 95.342,59, quale risarcimento del danno per risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria e € 20.371,60 per fatture non saldate); con sentenza n. 1241/2020 del
29.6.2020 il Tribunale di Brescia ha rigettato l'opposizione promossa da Controparte_5
e da confermando il decreto ingiuntivo;
il decreto ingiuntivo è divenuto
[...] Parte_1 definitivo il 13.7.2020 ed è stato munito di formula esecutiva il 24.7.2020; con atti di precetto del
24.2.2021 e 8.8.2022 ING AN S.V. ha intimato a fideiussore della società Parte_2 debitrice– il pagamento di € 147.206,67, somma comprensiva del decreto ingiuntivo, delle spese di lite liquidate in sentenza e degli ulteriori oneri e spese;
con atto datato 7.11.2022 ING AN S.V. sottoponeva a pignoramento gli immobili di proprietà di siti nel Comune di Pieve Parte_1
Fissiraga, via Firenze n. 37 (beni censiti al N.C.E.U. del predetto Comune al Fg. 4, part. 393 sub. 1
e sub. 2 e part. 226); in data 8.5.2003 proponeva con ricorso in opposizione ex art. Parte_1
615 c.p.c., deducendo l'illegittimità del pignoramento effettuato sui beni facenti parte del fondo patrimoniale;
con ordinanza del 24.7.2023 il G.E. respingeva l'istanza di sospensione dell'esecuzione, condannava il ricorrente al pagamento delle spese della fase sommaria e, con successivo provvedimento del 10.5.2024, assegnato alla parte interessata termine perentorio fino al
15.7.2024 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 4.6.2024 ha chiesto l'accertamento Parte_1 dell'opponibilità ai creditori procedenti e intervenuti nella procedura esecutiva n. 217/2022 della costituzione del fondo patrimoniale e l'impignorabilità dei beni in esso ricompresi rispetto ai debiti sorti per esigenze societarie, domandando altresì la condanna di al risarcimento del CP_1 danno in suo favore.
Si costituiva chiedendo, per quanto ancora rileva in questa sede di impugnazione, il CP_1 rigetto delle pretese di parte ricorrente.
Interveniva in giudizio ma in questa sede basti dire che la sua chiamata nel Controparte_2 giudizio di appello è stata formulata solo a fini di denuntiatio litis, ed è rimasta contumace.
Con sentenza n. 115 resa in data 3 marzo 2025 il Tribunale di Lodi definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni altra domanda ed eccezione, rigettava il ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di ING AN S.V.; condannava alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di ING AN S.V..
Osservava in particolare il Tribunale che nella nozione di debiti inerenti ai bisogni della famiglia erano ricompresi –oltre a quelli contratti per le esigenze connesse con il ménage domestico- familiare in senso stretto– anche quelli per le esigenze di potenziamento della capacità lavorativa familiare e al miglioramento del suo benessere economico.
Avverso la sentenza proponeva appello lamentando, con un primo motivo, Parte_1 violazione e falsa applicazione degli artt. 167, 170, 2727 e 2729 cc.; insufficienza, contraddittorietà, apoditticità della motivazione e violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cpc;
con un secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cc.; con un terzo motivo, illogicità, perplessità ed apoditticità della motivazione e violazione e falsa applicazione dell'art.132 cpc;
violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc ed erroneo apprezzamento delle prove oltre che violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cc;
con un quarto motivo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cc.
Si costituiva ING AN SV chiedendo respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata.
All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 7.10.2025, il consigliere istruttore, accertata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di , ed invitava le parti alla CP_2 precisazione delle conclusioni;
le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e di costituzione;
il Consigliere Istruttore rinviava all'udienza odierna per la discussione davanti al
Collegio, con termine intermedio per eventuali note. All'udienza, sentite le parti, che insistevano nelle rispettive domande, la TE si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non può essere accolta.
I motivi dedotti possono essere valutati congiuntamente -posto che attengono tutti alla opponibilità al creditore procedente del fondo patrimoniale, ed all'onere della prova delle circostanze a tal fine rilevanti- e non sono fondati.
Prospetta parte appellante l'origine professionale delle somme ingiunte ne comporterebbe l'esclusione dalla nozione di debiti contratti per i bisogni della famiglia, posta quale limite all'esecuzione sul fondo patrimoniale dall'art. 170 c.c..
Ai sensi dell'art. 167 c.c., mediante la costituzione di un fondo patrimoniale i coniugi (o un terzo soggetto) possono destinare determinati beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
Ratio dell'istituto è di costituire un patrimonio destinato, sul quale i creditori non possano procedere ad esecuzione forzata, se non per debiti puntualmente contratti per esigenze familiari. Il fondo patrimoniale introduce una deroga parziale alla regola generale di cui all'art. 2740 c.c., in base alla quale il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri: mediante la costituzione del fondo, infatti, viene generato un vincolo di segregazione patrimoniale dei beni in esso confluiti, riservati al perseguimento di scopi specifici.
L'esecuzione sui beni del fondo non può avere luogo, a norma dell'art. 170 c.c., in caso di estraneità del debito per il quale si procede al novero di quelli contratti per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Per poter ammettere l'esecuzione su un fondo patrimoniale, risulta dunque dirimente comprendere in primo luogo se in concreto un determinato debito sia sorto per soddisfare esigenze familiari o meno;
rileva poi la consapevolezza del creditore. La giurisprudenza ha interpretato restrittivamente il presupposto oggettivo dell'estraneità, ammettendo una generale presunzione di inerenza ai bisogni della famiglia dei debiti contratti dai coniugi (Cass. Sez. VI, ord. n. 16176 del 19.6.2018), riconoscendo al debitore che si opponga all'esecuzione la possibilità di dimostrare la sussistenza del requisito soggettivo anche mediante presunzioni (Cass. Sez. III, sent. n. 15886 dell'11.7.2014, secondo cui “ai fini dell'applicazione del divieto di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale ex art. 170 c.c., a livello soggettivo ed ai fini del riparto dell'onere probatorio, spetta al debitore provare che il creditore conosceva l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia, essendovi una presunzione di inerenza dei debiti alle esigenze famigliari, anche in ragione del disposto dell'art. 143 comma 3 c.c.; a livello oggettivo, va fornita un'interpretazione estremamente ampia della categoria dei bisogni della famiglia che giustificano
l'esecuzione anche sul fondo patrimoniale, corrispondentemente riducendo la portata del divieto dell'articolo 170 c.c., che deroga alla regola della piena responsabilità patrimoniale ex art. 2740
c.c.”).
In ordine al primo profilo, prevale una nozione di bisogni della famiglia comprensiva anche di esigenze indirettamente connesse al nucleo, purché il loro soddisfacimento sia funzionale alla vita della famiglia: pertanto, devono considerarsi debiti inerenti ai bisogni della famiglia non solo
“quelli contratti per le esigenze connesse con il ménage domestico-familiare secondo le condizioni economiche e sociali della famiglia stessa, ma anche per quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa ed al miglioramento del suo benessere economico, restando escluse ragioni voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi” (Cass. Sez. III, ord. n. 2904 dell'8.2.2021; id. n.
21800/2016). L'orientamento giurisprudenziale citato è stato recentemente confermato in tre successive decisioni del supremo collegio: è stato infatti chiarito che “in tema di beni costituiti in fondo patrimoniale, il debitore che intenda sottrarli all'espropriazione forzata sugli stessi intrapresa è onerato di dimostrare che il creditore era consapevole dell'estraneità ai bisogni della famiglia -da intendersi non limitati al suo sostentamento ma estesi al suo benessere, all'incremento della sua posizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell'attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno, o più armonico possibile, sviluppo della loro personalità- del debito contratto, anche se questo è sorto nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge, perché la disciplina della famiglia (artt. 2 e 29 Cost.; artt. 143 e
144 c.c.) indica una situazione di normalità in cui sono ordinariamente ad essa destinati, in via principale e non solo in via residuale, i proventi dell'attività di ciascuno dei coniugi, i quali, in posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenza anche materiale, hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro professionale (o casalingo) alla contribuzione alle esigenze familiari, ferma restando la possibilità, per i medesimi coniugi, di regolare diversamente l'indirizzo della vita familiare con un accordo ex art. 144 c.c., la prova della cui esistenza grava sul debitore che invoca il divieto, a lui favorevole, ex art.170 c.c., integrante eccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 32146 del 12/12/2024,
Rv. 673161; id. Sez. 1, Ordinanza n. 16909 del 24/6/2025, Rv. 675015; id. 31575 del 2023).
In questa prospettiva, si deve conclusivamente ritenere che restano escluse dall'ambito dei debiti ricollegabili ai bisogni della famiglia solo quelli assunti per soddisfare esigenze pacificamente individuali o connotate da veri e propri intenti speculativi.
Nel caso in esame si deve osservare come il contratto che ha originato il debito sia stato stipulato per procurarsi un immobile da adibire a sede espositiva della società , Controparte_5 della quale è socio unico, ed amministratrice unica. Parte_1 CP_8
Posto quindi che tra i debiti inerenti ai bisogni della famiglia sono ricompresi – oltre a quelli contratti per le esigenze connesse con il ménage domestico-familiare– anche quelli per le esigenze di potenziamento della capacità lavorativa familiare e al miglioramento del suo benessere economico, si deve ritenere che l'operazione complessiva tale fine avesse.
è esercente attività di vendita e produzione di serramenti, ed è gestita Controparte_5 dai due coniugi, nelle vesti sopra citate, come già le precedenti compagini “TFC” (di cui era Pt_1 socio lavoratore e la moglie amministratrice unica) e “ICT” (i cui era socio al 98% ed CP_6 Pt_1 amministratore unico); la stipula di un contratto di locazione finanziaria e l'utilizzo dell'immobile in leasing quale sede della società fanno ritenere che l'obbligazione sia stata contratta per scopi non estranei ai bisogni della famiglia, né voluttuari, bensì riconducibili alla necessità di dotare la propria impresa di un'adeguata sede sociale, così potenziandone l'attività professionale e, di riflesso, lo sviluppo e il benessere familiare.
Che poi in concreto l'operazione si sia in ipotesi rivelata poco produttiva non vale a sminuire le ragioni per le quali è stata intrapresa.
Irrilevante che il sostentamento del nucleo familiare sia derivato in passato, in parte, anche da altre attività lavorative (agente di commercio). Si veda sul punto la decisione sopra citata (Cass. n.
16909 del 24/6/2025) che valorizza come anche operazione finalizzata a procurarsi “risorse superiori alle effettive necessità della famiglia” debba considerarsi inerente i bisogni della stessa, perché “i bisogni della famiglia non sono solo quelli basilari e può, invero, presumersi che anche l'eventuale ulteriore attività professionale o imprenditoriale assunta dal singolo coniuge valga ad incrementare i guadagni o ad accrescere il patrimonio per garantire alla famiglia un benessere complessivo superiore a quello già assicurato dai redditi normalmente percepiti”.
Il tribunale ha conseguentemente fatto anche corretto governo degli oneri probatori. Si deve quindi conclusivamente escludere che l'obbligazione assunta da possa Parte_1 qualificarsi come estranea ai bisogni della famiglia e, quindi, che il bene destinato al fondo patrimoniale non sia aggredibile dai creditori.
S'impongono quindi la reiezione dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss, sulla scorta dello scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di studio, introduzione, decisione, minimi per la fase di trattazione.
P.Q.M.
La TE d'Appello, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
- condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore di Parte_1 CP_4
che liquida per compensi defensionali in € 12.154 ,00, oltre spese generali 15%, IVA e cpa.
[...]
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 21/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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