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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/11/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 299/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott. Michele Prencipe Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere
Dott.ssa AR IA RT Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 299/2024, promossa da
( ) con il patrocinio dell'avv. NICOLA LA CC, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata alla VIA MELO DA BARI n. 71, 70121-BARI, presso il difensore avv.
NICOLA LA CC
Appellante contro
( ), ( ), Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
( ), ( ) Parte_2 C.F._4 Parte_3 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO BELLAFRONTE, elettivamente domiciliati alla VIA
PRINCIPE AMEDEO n. 164, 70122– BARI, presso il difensore avv. FRANCESCO
BELLAFRONTE
Appellati
pagina 1 di 15 nonché
( ) con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Controparte_3 C.F._6
BELLAFRONTE, elettivamente domiciliata alla VIA PRINCIPE AMEDEO n. 164, 70122–
BARI, presso il difensore avv. FRANCESCO BELLAFRONTE
Terzo intervenuto avverso la sentenza n. 4493/2023, pubblicata il 09.11.2023, resa dal Tribunale di Bari nella causa iscritta al R.G. n. 15567/2019.
All'udienza collegiale del 2 luglio 2024, celebrata in modalità scritta, la causa veniva rinviata all'udienza del 07 ottobre 2025 per precisazione delle conclusioni e per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
Con ordinanza pubblicata il 24.07.2024, la Corte adita sospendeva la provvisoria esecutività della sentenza n. 4493/2023, emessa dal Tribunale di Bari e pubblicata in data 09.11.2023.
All'esito dell'udienza collegiale del 07 ottobre 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) , e adivano il Tribunale di Bari Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 deducendo di essere figli di deceduta il 03.12.2017. Persona_1
Precisavano che la madre deceduta era vedova e che lasciava altresì superstite la figlia convenuta
. Parte_1
Esponevano che l'eredità relitta era rappresentata dal saldo attivo di un conto corrente acceso presso la Banca Popolare di Bari pari a circa € 13.000,00.
Lamentavano che tale saldo si era successivamente ridotto e che già prima della morte della madre la sorella , munita di delega ad operare, si era indebitamente appropriata di Parte_1 alcune somme.
Deducevano altresì che in vita, con atto pubblico del 23.11.2008, la madre aveva donato a
[...] la nuda proprietà della propria quota di dieci quindicesimi vantata sull'immobile in Bari Pt_1 pagina 2 di 15 alla Via Cavalieri di Vittorio Veneto, le cui restanti quote appartenevano a tutti i figli per un quinto ciascuno in forza della successione paterna.
Affermavano inoltre che la convenuta avesse occupato in via esclusiva l'immobile sin dal 2009, allorquando la madre fu collocata presso una casa di riposo.
Concludevano chiedendo la divisione dell'eredità previa collazione dell'immobile donato alla convenuta, il riconoscimento di una indennità di occupazione;
in subordine, la riduzione per lesione di legittima con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse domande. Parte_1
Sosteneva che l'atto pubblico del 23.11.2008 fosse un negozio misto a titolo oneroso basato sulla corrispettività delle prestazioni assistenziali a cui la convenuta si era impegnata.
Negava dal canto suo di essersi appropriata delle somme della madre sul cui conto corrente, la convenuta aveva delega ad operare.
Deduceva inoltre di aver sostenuto negli anni varie spese nell'interesse della madre per circa €
2.800,00 e che l'occupazione dell'immobile era legittima.
Specificava che con testamento olografo pubblicato il 30.10.2018 la madre aveva disposto dei propri diritti immobiliari in suo esclusivo favore.
Concludeva chiedendo il rigetto di ogni avversa domanda ed in via riconvenzionale, la somma di
€ 2.814,40, con vittoria di spese di lite.
Interveniva altresì in giudizio la , che si dichiarava titolare dei diritti pari ad 1/15 Controparte_3 sull'immobile oggetto di contenzioso in forza di una donazione del 29.03.2013.
La causa veniva istruita con le produzioni documentali delle parti e veniva svolta una consulenza tecnica per la stima dell'immobile.
Terminata l'istruttoria, il giudice istruttore rimetteva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Controparte_4
, e nei confronti di , così provvedeva: “1) CP_6 CP_7 CP_5 Parte_1
DICHIARA che l'eredità di (À: 16.07.1923 – Ω: 03.12.2017) si è devoluta per Persona_1 legge in favore dei coeredi , , , e Controparte_4 CP_6 CP_7 CP_5 [...]
in misura pari ad un quinto ciascuno;
2) ACCERTA che è tenuta al Pt_1 Parte_1 pagamento, in favore dell'eredità, della somma di € 4.600,00 oltre interessi al saggio legale dal pagina 3 di 15 11.12.2017 e sino all'effettivo adempimento;
3) DISPONE che è tenuta alla Parte_1 collazione dei diritti immobiliari ricevuti per donazione dalla de cuius, tramite imputazione del corrispondente valore di € 89.866,66 oltre interessi al saggio legale dal 03.12.2017; 4)
DISPONE procedersi alla divisione dell'intera massa ereditaria di tramite Persona_1 assegnazione a ciascuno dei cinque coeredi di una porzione pari ad un quinto dell'intero e per
l'effetto: a) DISPONE il diritto di ciascun coerede a conseguire un quinto del saldo attivo che risulti all'attualità del conto corrente n. 010/1047741 acceso presso la Banca Popolare di Bari a nome della defunta e, a tal fine, ORDINA all'istituto bancario di procedere alla Persona_1 relativa liquidazione in favore di , , , e Controparte_4 CP_6 CP_7 CP_5
; b) CONDANNA al pagamento, in favore di , Parte_1 Parte_1 Controparte_4 [...]
, , della somma di € 920,00 per ciascuno, oltre interessi al CP_6 CP_7 CP_5 saggio legale dal 11.12.2017 e sino all'effettivo adempimento;
c) CONDANNA al Parte_1 pagamento, in favore di , , , , della Controparte_4 CP_6 CP_7 CP_5 somma di € 17.973,33 per ciascuno, oltre interessi al saggio legale dal 03.12.2017 e sino all'effettivo adempimento;
5) CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 CP_4
, e della somma di € 2.052,27 per ciascuno a titolo di
[...] CP_6 CP_7 risarcimento per occupazione illegittima sino al Novembre 2023; oltre € 33,70 per ciascuno per ogni successiva mensilità in caso di ulteriore occupazione esclusiva;
6) DISPONE come da separata ordinanza la separazione della residua causa di scioglimento della comunione sull'immobile sito in Bari alla Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 7, che sarà trattata innanzi al tribunale in composizione monocratica;
7) RIGETTA ogni altra domanda, anche riconvenzionale;
8) CONDANNA alla rifusione, in favore degli attori in solido tra Parte_1 loro, di spese e compensi di giudizio che si liquidano in € 13.602,32 (di cui € 1.200,32 per esborsi) oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dell'Avv. Francesco Bellafronte dichiaratosi anticipatario;
9) DISPONE che, nel rapporto interno tra le parti, le spese di CTU restano per intero a carico esclusivo della convenuta
[...]
.” Pt_1
In via preliminare il Tribunale delibando sull'intervento in giudizio di lo Controparte_3 riteneva tardivo e pertanto considerava la costituzione tamquam non esset.
pagina 4 di 15 Sempre in via preliminare, il Giudice di prime cure disattendeva la richiesta di di Parte_1 rimessione in istruttoria per la delibazione della richiesta di interrogatorio formale ritenendola priva di alcuna giustificazione.
Riteneva invece meritevole di accoglimento la domanda di accertamento della natura legittima della successione di poiché il testamento olografo a giudizio del Tribunale Persona_1 difettava dell'elemento naturale del negozio testamentario e cioè della volontà del testatore di disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui avrebbe cessato di vivere.
Con riguardo alla domanda di condanna della convenuta, finalizzata alla restituzione da parte di quest'ultima di somme di denaro in favore dell'eredità, il Tribunale adito riteneva la stessa non fondata poiché a suo giudizio non sarebbe sorto in capo alla convenuta alcun obbligo di rendiconto ex art. 1713 c.c. con la conseguenza che giammai potevano gravare sulla convenuta le conseguenze del mancato assolvimento della prova relativa ai giustificativi di tutte le spese;
pertanto i prelievi dovevano considerarsi tutti autorizzati dalla madre delegante.
Al contrario il Tribunale, riteneva fondata la domanda relativa alle somme prelevate dalla
[...] in data successiva alla morte poiché “Tali prelievi sono certamente indebiti atteso che, Pt_1 con la morte della delegante, cessa ogni autorizzazione in favore della delegata che non aveva più quindi titolo per operare sul conto corrente della madre.” (cfr. testualmente dalla sentenza impugnata), al contempo esprimeva un verdetto di infondatezza dell'eccezione sollevata dalla convenuta tesa alla restituzione delle somme versate per sostenere le spese funerarie della madre in virtù della donazione del 23.11.2008.
Rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta perché le spese di cui chiedeva il rimborso per il saldo della retta di marzo 2015 e quelle per l'acquisto del loculo presso il cimitero di Trani erano state sostenute in epoca precedente al decesso;
inoltre, le spese sostenute per la pubblicazione del testamento olografo non potevano essere poste a carico di tutti gli eredi non potendosi considerare il documento quale testamento olografo;
la stessa sorte seguiva la richiesta di rimborso della cartella esattoriale pari ad € 313,00 in quanto rimasta priva di riscontro probatorio.
Veniva accolta invece la domanda proposta dagli attori relativa al riconoscimento dell'indennità per l'occupazione esclusiva da parte di dell'immobile comune ma solo a decorrere Parte_1 dal 08.11.2018, data a partire dalla quale, a giudizio del Tribunale, vi era la prova che i fratelli pagina 5 di 15 avessero contestato l'uso esclusivo da parte della convenuta invitando quest'ultima a rilasciare l'immobile e a regolamentare l'utilizzo nel rispetto dei diritti di tutti i partecipanti.
A tal proposito, il Giudice di prime cure, ai fini della quantificazione dell'indennità, non si discostava dalla stima effettuata dal CTU.
Accoglieva la domanda di collazione dell'immobile donato dalla de cuius “a fronte della oggettiva chiarezza del tenore letterale dell'atto pubblico, il negozio de quo non può che essere qualificato in termini di donazione e, come tale, soggetto a collazione.”.
Con riguardo alla modalità della collazione riteneva che essa potesse avvenire solo per imputazione e il valore doveva essere rapportato a quello della piena proprietà alla data dell'apertura della successione.
Procedeva quindi alla divisione della massa ereditaria.
Infine, sulla domanda di scioglimento della comunione dell'immobile sito in Bari alla Via
Cavalieri di Vittorio Veneto n. 7, riteneva di non poter decidere vista la dedotta esistenza di un'ulteriore condividente, deduzione fatta dagli attori solamente in sede di comparsa conclusionale, ragion per cui riteneva necessario procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di che avrebbe dovuto rinnovare la sua costituzione in giudizio Controparte_3 attesa l'inammissibilità di quella effettuata in data 26.06.2023.
2) Avverso la suddetta pronuncia interponeva appello che rassegnava le seguenti Parte_1 conclusioni: “- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito, - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4493/2023 emessa dal Tribunale di Bari, Prima Sezione
Civile in composizione Collegiale, Giudici: Dott. S.U. De Simone (presidente), Dott. C. Fasano
(componente) e Dott. E. Pinto (relatore ed estensore), nell'ambito del giudizio N.R.G.
15567/2019, depositata in cancelleria in data 7.11.2023, notificata l'1.2.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “1. rigettare integralmente tutte le domanda attoree formulate, poiche' inammissibili, prescritte, infondate, in diritto, e comunque non provate;
2. in accoglimento della domanda riconvenzìonale, condannare gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore della convenuta della somma di CP_8
€. 2.814/40, o di quell'altra maggiore o minore ritenuta equa e/o comunque provata, oltre pagina 6 di 15 interessi di legge e svalutazione monetaria;
3. Con vittoria di spese e e addizionali di legge.” - disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto - Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Si costituivano nel giudizio di appello i sigg.ri , e Controparte_4 CP_5 CP_6 [...]
invocando il rigetto del gravame e pedissequa condanna alle spese di lite del grado. CP_7
Interveniva nel giudizio di appello la sig.ra , dichiarando di accettare senza Controparte_3 riserve la causa e il contenuto della sentenza di primo grado ciò al fine di sanare ogni eventuale violazione delle norme sul litisconsorzio necessario nel giudizio di prime cure.
All'udienza collegiale del 2 luglio 2024, celebrata in modalità scritta, la causa veniva rinviata all'udienza del 07 ottobre 2025 per precisazione delle conclusioni e per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
Con ordinanza pubblicata il 24.07.2024, la Corte adita sospendeva la provvisoria esecutività della sentenza n. 4493/2023, emessa dal Tribunale di Bari e pubblicata in data 09.11.2023.
All'esito dell'udienza collegiale del 07 ottobre 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3) ha impugnato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: Parte_1
- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 112 C.P.C. E 602 C. C.;
- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e 752 c.c.;
- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e 587 c.c.;
- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e 737 c.c.;
- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e 91 c.p.c.;
4) La Corte, prima di procedere alla disamina dei diversi motivi di appello, come innanzi sintetizzati limitatamente alle denunziate violazioni in diritto, ritiene necessario per evidenti ragioni di precedenza logico giuridica risolvere la questione inerente alla posizione processuale di
. Controparte_3
pagina 7 di 15 Il Tribunale ha liquidato la costituzione della sig.ra come tamquam non esset, poiché CP_3
l'intervento era stato spiegato tardivamente in quanto avvenuto in data successiva alla precisazione delle conclusioni.
Come già rilevato in sede cautelare, questa Corte ribadisce che l'intervento spiegato dalla comproprietaria (per una quota pari ad 1/15) dell'immobile da dividere, , quale Controparte_3 litisconsorte necessario, non soggiace alle preclusioni e non incorre nelle decadenze già verificatesi per le parti originarie e può, quindi, anche ad istruttoria ultimata, compiere atti che alle altre parti non sarebbero più consentiti.
A mente dell'art. 784 c.c., il giudizio di divisione deve svolgersi a pena di nullità, con la partecipazione di tutti i condividenti, la cui qualità di litisconsorti necessari permane in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento processuale di ciascuna parte, ed anche se oggetto del giudizio di impugnazione siano esclusivamente i conguagli (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23511 del 02/08/2023, Rv. 668714 - 01).
Contestualizzando la questione giuridica nella giudizio di appello, in caso di mancata partecipazione al giudizio di primo grado del litisconsorte necessario, l'art. 354 c.p.c. predispone, quale rimedio necessario per la mancata integrazione del contraddittorio, la rimessione del giudizio al primo grado.
La ratio della norma risiede nella esigenza di tutelare il diritto di difesa della parte che, pur avendone diritto, non è stata chiamata a partecipare al giudizio e nei cui confronti la decisione dovrebbe produrre effetti (art. 102 c.p.c.).
Bene, per effetto della rimessione (artt. 354 c.p.c.), infatti, si determina la parziale nullità del giudizio di primo grado, limitato dalla mancata partecipazione di un contraddittore necessario.
A quest'ultimo, si deve infatti assicurare la parità di armi difensive consentendogli, con la riapertura del giudizio di primo grado, di articolare le proprie difese mettendolo sullo stesso piano delle controparti.
Va da sé che il rimedio concesso ex art. 354 c.p.c., con specifico riferimento all'ipotesi del litisconsorte pretermesso, è da intendersi ad esclusiva protezione della parte.
Inoltre v'è da dire che la fattispecie in commento soddisfa la duplice necessità di garantire il contraddittorio ed anche la ragionevole durata del processo.
pagina 8 di 15 Ciò detto, sul punto, è granitico l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il giudice non pouò rilevare d'ufficio il difetto di contraddittorio né rimettere la causa al giudice di primo grado, nell'ipotesi di intervento volontario in appello del litisconsorte necessario pretermesso qualora questi accetti la causa nello stato in cui si trova.
La tesi trova il suo fondamento nel principio fondamentale della ragionevole durata del processo
(espresso all'art. 111 co. 2 Cost. e all'art. 6 CEDU), principio che verrebbe altrimenti compromesso da comportamenti ostativi ad una celere definizione della controversia, come nel caso in cui, per espressa accettazione della parte pretermessa, debba decidersi la causa in conformità con quanto statuito in primo grado.
Tale indirizzo, costante da oltre trent'anni (ex plurimis Cass. 4883/1993; Cass. 5674/1997; Cass.
16504/2005; Cass. 9117/2015), trova conferma, da ultimo, nelle più recenti pronunce di legittimità (si veda Cass. 26631/2018; Cass. 10660/2020).
Pertanto, a giudizio della Corte adita, nella fattispecie in esame occorre applicare il principio di ragionevole durata del processo al fine di evitare di seguire percorsi che si possano concretizzare in un dispendio di attività processuale e inconcludenti formalità.
Preso atto quindi che la signora è intervenuta nel presente giudizio di Controparte_3 appello dichiarando di accettare senza riserve la causa nello stato in cui si trovava e il contenuto della sentenza di primo grado, anche al fine di sanare ogni eventuale violazione delle norme sul litisconsorzio necessario nel giudizio di prime cure (cfr. atto di costituzione nel giudizio di appello , la Corte ritiene che l'intervento volontario nel giudizio di Controparte_3 impugnazione con pedissequa accettazione dello stato della causa abbia sanato la precedente irregolarità.
La parte pretermessa ha così recuperato la garanzia del diritto di difesa, precludendo l'applicazione del rimedio di cui all'art. 354 c.p.c., divenuto ormai superfluo.
4) Ciò detto, il primo motivo e il terzo motivo di appello saranno esaminati congiuntamente in virtù della loro connessione.
Coi detti motivi, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che non si poteva ravvisare, nel caso di specie, una delazione testamentaria regolata dal testamento olografo datato 07.12.2004. Secondo l'appellante il primo pagina 9 di 15 Giudice sarebbe giunto a conclusioni erronee travisando il contenuto della scheda non qualificabile come testamento.
Ebbene, la sentenza oggetto di impugnazione ha negato che tale scrittura valesse come atto di ultima volontà proprio perché in essa mancava l'intenzione di disporre nel caso di morte.
La statuizione di primo grado poggia su un apprezzamento di fatto del contenuto della dichiarazione della de cuius, basato sulle coordinate fornite dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui, per decidere se un documento abbia i requisiti intrinseci di un testamento olografo, occorre accertare se l'estensore abbia avuto la volontà di creare quel documento, che si qualifica come testamento, nel senso che risulti con certezza che con esso si sia inteso porre in essere una disposizione di ultima volontà (cfr. Cass. Sez. 2, 02/02/2016, n. 1993; Cass. Sez. 2, 08/01/2014,
n. 150; Cass. Sez. 2, 28/05/2012, n. 8490; Cass. Sez. 2, 24/08/1990, n. 8668).
Rileva la Corte che, affinchè si possa individuare un testamento in senso formale, occorre rinvenire il “tocco specifico” dell'atto di ultima volontà e cioè la espressa disposizione del disponente «per il tempo in cui avrà cessato di vivere» come riporta testualmente il dettato di cui all' art. 587 c.c. L'atto deve esprimere un'intenzione negoziale destinata a produrre effetti dopo la morte di colui che lo ha disposto.
I requisiti necessari del testamento, come è noto, sono la formalità e la solennità dell'atto al fine di garantire la libertà di testare, la certezza e la serietà della manifestazione di volontà dell'autore nonché la sicurezza delle determinazioni contenute nelle singole disposizioni di volontà.
Nella specie, nella scrittura in esame, come evidenziato dal Tribunale, non vi è alcun riferimento di alle proprie volontà post mortem limitandosi lo scritto al seguente inciso Persona_1
“dichiara una sua precisa volontà” e cioè quella di donare alla figlia i diritti di Pt_1 comproprietà vantati sulla casa sita in Bari alla Via Cavalieri di Vittorio Veneto ivi compresi i relativi arredi.
Come peraltro rimarcato dal Giudice di prime cure il manoscritto si chiude con l'augurio “che tale mia volontà sia eseguita rigorosamente”, senza quindi fare riferimento alcuno alla causa
“morte”.
La interpretazione del Tribunale pertanto risulta corretta a maggior ragione se si tiene conto che la dichiarazione di volontà fu eseguita, quando la disponente era in vita attraverso l'atto pubblico pagina 10 di 15 del 23.11.2008. Ciò ha svuotato di ogni significato avente valore giuridico il documento del
07.12.2004.
Ne deriva quindi l'infondatezza del primo e terzo motivo di appello che devono per l'effetto ritenersi respinti.
5) Con il secondo motivo di appello l'odierna appellante invoca la revisione della sentenza gravata per aver il Giudice di primo grado ritenuto l'obbligo in capo alla medesima di provvedere alle spese funerarie della madre a titolo di modus della donazione del 23.11.2008.
In definitiva l'appellante ritiene che le spese relative al funerale della de cuius dovevano essere giuridicamente qualificate come debiti dell'asse ereditario, ai sensi dell'articolo 752 del codice civile.
Ebbene, rileva la Corte che le censure prospettate non sono condivisibili, poichè l'art. 793 c.c.
(donazione modale) e l'art. 752 c.c. (imputazione dei debiti ereditari) sebbene correlati perché entrambi disciplinano la ripartizione di oneri e debiti, devono tuttavia essere confinati nei propri contesti giuridici poiché hanno natura diversa: il primo riguarda le donazioni con un onere imposto al donatario (art. 793 cod. civ.), mentre il secondo stabilisce che i debiti ereditari si imputano ai figli e ai loro discendenti in proporzione alle loro quote ereditarie, e i debiti del defunto vanno pagati prima che venga divisa l'eredità (art. 752 cod. civ.).
Dunque, sebbene le spese funebri siano da ricomprendere tra i pesi ereditari e quindi tra quelli che gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità, nel caso di specie non trova comunque applicazione l'art. 752 cod civ. a tenore del quale chi ha anticipato le spese ha diritto di ottenere il rimborso. Nella specie, infatti, “…l'obbligo di provvedere alle spese funerarie…” è stato espressamente previsto nell'atto di donazione quale modus della liberalità di talché le spese sostenute per il funerale della genitrice non possono essere imputate all'eredità dal momento che la clausola di salvezza dell'art. 752 c.c., che consente al testatore di disporre diversamente rispetto ad esse, permette di ritenere che tale onere faccia capo ad un diritto dispositivo di cui il de cuius può disporre come crede, anche mediante imposizione di modus, come nella specie.
A tanto consegue il rigetto del secondo motivo di appello.
6) Con il quarto motivo di appello invoca la riforma della sentenza di primo grado Parte_1 poiché a suo dire il dato testuale dell'atto pubblico è inequivocabile apparendo chiaro il nesso pagina 11 di 15 funzionale tra i servizi resi e a rendersi da parte dell'appellante in favore della de cuius e la donazione.
A tal proposito sostiene che “Si è certamente in presenza di un “negotium mixtum cum donatione”, in virtù del quale l'attribuzione dei diritti di nuda proprietà dei 10/15 dell'immobile in favore della concludente è stata fatta con il prevalente (se non unico) intento di dare il corrispettivo per il servizio reso e a rendersi per il futuro (assistenza morale, materiale e cure mediche, da parte di fino a quando la donante avrebbe cessato di vivere). A CP_8 testimonianza di quanto appena affermato, vi è anche la giurisprudenza di legittimità che con la pronuncia di Cass. 5265/99, afferma il c.d. “criterio della prevalenza””.
Va subito chiarito che le censure formulate non sono pregnanti e idonee a scardinare l'impianto motivazionale della sentenza impugnata in quanto si limitano a contrapporre ad essa una tesi non convincente poiché limitata a prospettare una diversa valutazione del contenuto dell'atto di donazione che a giudizio di questa Corte appare piuttosto chiaro. Ed infatti, come rilevato anche dal Tribunale, nella parte dell'atto in cui si menziona la prestazione di assistenza si fa riferimento ad un mero “auspicio” della donante senza che l'obbligo possa ritenersi coercibile e tanto meno integrativo della causa negoziale, il che è sufficiente ad escludere la sussistenza di un “negotium mixtum cum donatione”.
La motivazione della sentenza impugnata, seppur sintetica sul punto, risulta adeguatamente soddisfacente, poiché idonea a dare conto delle ragioni fondanti il dictum.
Passando invece alle contestazioni sollevate dall'appellante in ordine alla modalità della collazione per imputazione, preme a questa Corte precisare che l'espressione “non può essere comodamente divisibile e/o frazionabile" utilizzata dal consulente di prime cure nell'elaborato peritale sta a significare che il bene immobile non può essere suddiviso in parti separate senza che ciò possa compromettere la sua funzionalità, il suo valore economico o comporti costi eccessivi o complessi per il frazionamento. A ciò si aggiunga quanto rilevato dal Tribunale e cioè che nel caso di specie l'oggetto della donazione è la nuda proprietà di dieci quindicesimi dell'intero, il che rende il conferimento in natura oggettivamente impossibile.
Anche il quarto motivo di appello è quindi respinto.
7) Il quinto motivo di appello è parzialmente fondato.
pagina 12 di 15 Esso viene articolato in due parti, di cui, una relativa alla condanna alle spese di lite del giudizio di primo grado e l'altra inerente alla condanna alle spese di C.T.U.
Circa il primo dei due, l'appellante a sostegno delle proprie ragioni cita l'orientamento della
Suprema Corte di Cassazione e precisamente la sentenza delle Sezioni Unite n. 32061/2022 secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Osserva la Corte che il richiamo al principio fissato dalla S.C. non appare pertinente perché, tutt'al più, potevano dolersi del regolamento delle spese di lite gli odierni appellati qualora avessero subito una condanna alle spese nonostante l'accoglimento parziale della domanda. Non poteva invece dolersene in gran parte soccombente rispetto alle domande ex Parte_1 adverso articolate in primo grado e integralmente soccombente rispetto alla spiegata domanda riconvenzionale.
Diverso ragionamento va fatto per le spese di C.T.U. Invero, a mente dell'intervento del Giudice delle Leggi che con la Sentenza n. 217/2019 ha dichiarato illegittimo “l'art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito,
a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario” (cfr. dispositivo sentenza cit.), si deve concludere che se a soccombere è la parte ammessa al patrocinio, la stessa, fermo il suo obbligo alla rifusione del compenso del difensore della controparte e di tutti gli esborsi processuali da questa sostenuti, non potrà vedersi condannata direttamente al pagamento delle spese liquidate al c.t.u. dal momento che si tratta di spese anticipabili dall'RA (con il c.t.u. che trova così già soddisfatte le sue pretese creditorie), al pari di quelle riconosciute al difensore patrocinante (ex art. 131, co. 4, lett. a) che sono pagina 13 di 15 successivamente recuperate dallo Stato al ricorrere delle condizioni fissate all'art. 134 d.P.R. cit.
Sul punto la Cassazione, di recente, ha ribadito che nel processo in cui una delle parti sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari del c.t.u. sono direttamente anticipati dallo
Stato, stante la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115 del
2002, applicabile anche ai processi in corso alla data della sua pronuncia, con la conseguenza che il consulente non può più agire in giudizio per il loro recupero nei confronti della parte gravata delle spese processuali o della parte ammessa, ove non sia disposta la revoca del beneficio, perché, venuta meno la precedente disciplina della prenotazione a debito, non è più configurabile l'interesse ad agire (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 24331 del 10/09/2024 (Rv. 672366 - 01). E, in parte motiva, ha chiarito che deve ritenersi “…superato l'indirizzo che consentiva al giudice, all'esito della causa, di far gravare gli onorari del c.t.u. a carico della parte ammessa, risultata soccombente in giudizio, in mancanza di revoca (in tal senso Cass. 1705/2017), non essendo più corretto disporre tale addebito, in via esclusiva o solidale, neppure con il decreto di liquidazione dell'onorario che ne regoli il carico in via provvisoria.” (cfr. testualmente cit.).
Ne deriva che l'impugnata sentenza non poteva porre definitivamente le spese di C.T.U. a carico della parte ammessa senza precisare che esse andavano anticipate dall'RA. In tal senso, pertanto, va riformato il capo della sentenza ove si dispone sugli oneri dell'espletata consulenza come da dispositivo che segue.
8) L'esito generale del presente giudizio giustifica la compensazione delle spese del grado in ragione di 1/5. I restanti 4/5, liquidati nei valori minimi, secondo lo scaglione indeterminabile- complessità bassa, in ossequio alle prescrizioni di cui al D.M. n. 127 del 13/08/2022, sono posti a carico dell'appellante attesa la soccombenza sul resto del gravame. Circa l'entità dei compensi dovuti per la difesa di plurime parti appellate, trattasi di parti aventi identica posizione processuale e che hanno espletato identiche e coincidenti difese;
ad essi si applica pertanto la riduzione di cui all'art. art. 4, comma 4, d.m. 55/14 e le maggiorazioni di cui al co. 21 della medesima norma. Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 4493/2023, pubblicata il 09.11.2023, resa dal Tribunale di Pt_1
Bari nella causa iscritta al R.G. n. 15567/2019, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma del capo 9) della sentenza impugnata, dispone che le spese di C.T.U., poste definitivamente a carico di
[...]
siano anticipate dall'RA; CP_8
2) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) condanna al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente Parte_1 grado che, già compensate di 1/5, si liquidano per compensi in € 3.695,27, oltre IVA e CAP come per legge e rsf 15%.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Michele Prencipe
AR IA RT
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.; b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14; d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.; g) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata.>> (cfr. testualmente da parte motiva sent. cit.). pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367, Rv. 670780 - 02 secondo cui:
<<… a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
pagina 14 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott. Michele Prencipe Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere
Dott.ssa AR IA RT Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 299/2024, promossa da
( ) con il patrocinio dell'avv. NICOLA LA CC, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata alla VIA MELO DA BARI n. 71, 70121-BARI, presso il difensore avv.
NICOLA LA CC
Appellante contro
( ), ( ), Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
( ), ( ) Parte_2 C.F._4 Parte_3 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO BELLAFRONTE, elettivamente domiciliati alla VIA
PRINCIPE AMEDEO n. 164, 70122– BARI, presso il difensore avv. FRANCESCO
BELLAFRONTE
Appellati
pagina 1 di 15 nonché
( ) con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Controparte_3 C.F._6
BELLAFRONTE, elettivamente domiciliata alla VIA PRINCIPE AMEDEO n. 164, 70122–
BARI, presso il difensore avv. FRANCESCO BELLAFRONTE
Terzo intervenuto avverso la sentenza n. 4493/2023, pubblicata il 09.11.2023, resa dal Tribunale di Bari nella causa iscritta al R.G. n. 15567/2019.
All'udienza collegiale del 2 luglio 2024, celebrata in modalità scritta, la causa veniva rinviata all'udienza del 07 ottobre 2025 per precisazione delle conclusioni e per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
Con ordinanza pubblicata il 24.07.2024, la Corte adita sospendeva la provvisoria esecutività della sentenza n. 4493/2023, emessa dal Tribunale di Bari e pubblicata in data 09.11.2023.
All'esito dell'udienza collegiale del 07 ottobre 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) , e adivano il Tribunale di Bari Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 deducendo di essere figli di deceduta il 03.12.2017. Persona_1
Precisavano che la madre deceduta era vedova e che lasciava altresì superstite la figlia convenuta
. Parte_1
Esponevano che l'eredità relitta era rappresentata dal saldo attivo di un conto corrente acceso presso la Banca Popolare di Bari pari a circa € 13.000,00.
Lamentavano che tale saldo si era successivamente ridotto e che già prima della morte della madre la sorella , munita di delega ad operare, si era indebitamente appropriata di Parte_1 alcune somme.
Deducevano altresì che in vita, con atto pubblico del 23.11.2008, la madre aveva donato a
[...] la nuda proprietà della propria quota di dieci quindicesimi vantata sull'immobile in Bari Pt_1 pagina 2 di 15 alla Via Cavalieri di Vittorio Veneto, le cui restanti quote appartenevano a tutti i figli per un quinto ciascuno in forza della successione paterna.
Affermavano inoltre che la convenuta avesse occupato in via esclusiva l'immobile sin dal 2009, allorquando la madre fu collocata presso una casa di riposo.
Concludevano chiedendo la divisione dell'eredità previa collazione dell'immobile donato alla convenuta, il riconoscimento di una indennità di occupazione;
in subordine, la riduzione per lesione di legittima con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse domande. Parte_1
Sosteneva che l'atto pubblico del 23.11.2008 fosse un negozio misto a titolo oneroso basato sulla corrispettività delle prestazioni assistenziali a cui la convenuta si era impegnata.
Negava dal canto suo di essersi appropriata delle somme della madre sul cui conto corrente, la convenuta aveva delega ad operare.
Deduceva inoltre di aver sostenuto negli anni varie spese nell'interesse della madre per circa €
2.800,00 e che l'occupazione dell'immobile era legittima.
Specificava che con testamento olografo pubblicato il 30.10.2018 la madre aveva disposto dei propri diritti immobiliari in suo esclusivo favore.
Concludeva chiedendo il rigetto di ogni avversa domanda ed in via riconvenzionale, la somma di
€ 2.814,40, con vittoria di spese di lite.
Interveniva altresì in giudizio la , che si dichiarava titolare dei diritti pari ad 1/15 Controparte_3 sull'immobile oggetto di contenzioso in forza di una donazione del 29.03.2013.
La causa veniva istruita con le produzioni documentali delle parti e veniva svolta una consulenza tecnica per la stima dell'immobile.
Terminata l'istruttoria, il giudice istruttore rimetteva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Controparte_4
, e nei confronti di , così provvedeva: “1) CP_6 CP_7 CP_5 Parte_1
DICHIARA che l'eredità di (À: 16.07.1923 – Ω: 03.12.2017) si è devoluta per Persona_1 legge in favore dei coeredi , , , e Controparte_4 CP_6 CP_7 CP_5 [...]
in misura pari ad un quinto ciascuno;
2) ACCERTA che è tenuta al Pt_1 Parte_1 pagamento, in favore dell'eredità, della somma di € 4.600,00 oltre interessi al saggio legale dal pagina 3 di 15 11.12.2017 e sino all'effettivo adempimento;
3) DISPONE che è tenuta alla Parte_1 collazione dei diritti immobiliari ricevuti per donazione dalla de cuius, tramite imputazione del corrispondente valore di € 89.866,66 oltre interessi al saggio legale dal 03.12.2017; 4)
DISPONE procedersi alla divisione dell'intera massa ereditaria di tramite Persona_1 assegnazione a ciascuno dei cinque coeredi di una porzione pari ad un quinto dell'intero e per
l'effetto: a) DISPONE il diritto di ciascun coerede a conseguire un quinto del saldo attivo che risulti all'attualità del conto corrente n. 010/1047741 acceso presso la Banca Popolare di Bari a nome della defunta e, a tal fine, ORDINA all'istituto bancario di procedere alla Persona_1 relativa liquidazione in favore di , , , e Controparte_4 CP_6 CP_7 CP_5
; b) CONDANNA al pagamento, in favore di , Parte_1 Parte_1 Controparte_4 [...]
, , della somma di € 920,00 per ciascuno, oltre interessi al CP_6 CP_7 CP_5 saggio legale dal 11.12.2017 e sino all'effettivo adempimento;
c) CONDANNA al Parte_1 pagamento, in favore di , , , , della Controparte_4 CP_6 CP_7 CP_5 somma di € 17.973,33 per ciascuno, oltre interessi al saggio legale dal 03.12.2017 e sino all'effettivo adempimento;
5) CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 CP_4
, e della somma di € 2.052,27 per ciascuno a titolo di
[...] CP_6 CP_7 risarcimento per occupazione illegittima sino al Novembre 2023; oltre € 33,70 per ciascuno per ogni successiva mensilità in caso di ulteriore occupazione esclusiva;
6) DISPONE come da separata ordinanza la separazione della residua causa di scioglimento della comunione sull'immobile sito in Bari alla Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 7, che sarà trattata innanzi al tribunale in composizione monocratica;
7) RIGETTA ogni altra domanda, anche riconvenzionale;
8) CONDANNA alla rifusione, in favore degli attori in solido tra Parte_1 loro, di spese e compensi di giudizio che si liquidano in € 13.602,32 (di cui € 1.200,32 per esborsi) oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dell'Avv. Francesco Bellafronte dichiaratosi anticipatario;
9) DISPONE che, nel rapporto interno tra le parti, le spese di CTU restano per intero a carico esclusivo della convenuta
[...]
.” Pt_1
In via preliminare il Tribunale delibando sull'intervento in giudizio di lo Controparte_3 riteneva tardivo e pertanto considerava la costituzione tamquam non esset.
pagina 4 di 15 Sempre in via preliminare, il Giudice di prime cure disattendeva la richiesta di di Parte_1 rimessione in istruttoria per la delibazione della richiesta di interrogatorio formale ritenendola priva di alcuna giustificazione.
Riteneva invece meritevole di accoglimento la domanda di accertamento della natura legittima della successione di poiché il testamento olografo a giudizio del Tribunale Persona_1 difettava dell'elemento naturale del negozio testamentario e cioè della volontà del testatore di disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui avrebbe cessato di vivere.
Con riguardo alla domanda di condanna della convenuta, finalizzata alla restituzione da parte di quest'ultima di somme di denaro in favore dell'eredità, il Tribunale adito riteneva la stessa non fondata poiché a suo giudizio non sarebbe sorto in capo alla convenuta alcun obbligo di rendiconto ex art. 1713 c.c. con la conseguenza che giammai potevano gravare sulla convenuta le conseguenze del mancato assolvimento della prova relativa ai giustificativi di tutte le spese;
pertanto i prelievi dovevano considerarsi tutti autorizzati dalla madre delegante.
Al contrario il Tribunale, riteneva fondata la domanda relativa alle somme prelevate dalla
[...] in data successiva alla morte poiché “Tali prelievi sono certamente indebiti atteso che, Pt_1 con la morte della delegante, cessa ogni autorizzazione in favore della delegata che non aveva più quindi titolo per operare sul conto corrente della madre.” (cfr. testualmente dalla sentenza impugnata), al contempo esprimeva un verdetto di infondatezza dell'eccezione sollevata dalla convenuta tesa alla restituzione delle somme versate per sostenere le spese funerarie della madre in virtù della donazione del 23.11.2008.
Rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta perché le spese di cui chiedeva il rimborso per il saldo della retta di marzo 2015 e quelle per l'acquisto del loculo presso il cimitero di Trani erano state sostenute in epoca precedente al decesso;
inoltre, le spese sostenute per la pubblicazione del testamento olografo non potevano essere poste a carico di tutti gli eredi non potendosi considerare il documento quale testamento olografo;
la stessa sorte seguiva la richiesta di rimborso della cartella esattoriale pari ad € 313,00 in quanto rimasta priva di riscontro probatorio.
Veniva accolta invece la domanda proposta dagli attori relativa al riconoscimento dell'indennità per l'occupazione esclusiva da parte di dell'immobile comune ma solo a decorrere Parte_1 dal 08.11.2018, data a partire dalla quale, a giudizio del Tribunale, vi era la prova che i fratelli pagina 5 di 15 avessero contestato l'uso esclusivo da parte della convenuta invitando quest'ultima a rilasciare l'immobile e a regolamentare l'utilizzo nel rispetto dei diritti di tutti i partecipanti.
A tal proposito, il Giudice di prime cure, ai fini della quantificazione dell'indennità, non si discostava dalla stima effettuata dal CTU.
Accoglieva la domanda di collazione dell'immobile donato dalla de cuius “a fronte della oggettiva chiarezza del tenore letterale dell'atto pubblico, il negozio de quo non può che essere qualificato in termini di donazione e, come tale, soggetto a collazione.”.
Con riguardo alla modalità della collazione riteneva che essa potesse avvenire solo per imputazione e il valore doveva essere rapportato a quello della piena proprietà alla data dell'apertura della successione.
Procedeva quindi alla divisione della massa ereditaria.
Infine, sulla domanda di scioglimento della comunione dell'immobile sito in Bari alla Via
Cavalieri di Vittorio Veneto n. 7, riteneva di non poter decidere vista la dedotta esistenza di un'ulteriore condividente, deduzione fatta dagli attori solamente in sede di comparsa conclusionale, ragion per cui riteneva necessario procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di che avrebbe dovuto rinnovare la sua costituzione in giudizio Controparte_3 attesa l'inammissibilità di quella effettuata in data 26.06.2023.
2) Avverso la suddetta pronuncia interponeva appello che rassegnava le seguenti Parte_1 conclusioni: “- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito, - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4493/2023 emessa dal Tribunale di Bari, Prima Sezione
Civile in composizione Collegiale, Giudici: Dott. S.U. De Simone (presidente), Dott. C. Fasano
(componente) e Dott. E. Pinto (relatore ed estensore), nell'ambito del giudizio N.R.G.
15567/2019, depositata in cancelleria in data 7.11.2023, notificata l'1.2.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “1. rigettare integralmente tutte le domanda attoree formulate, poiche' inammissibili, prescritte, infondate, in diritto, e comunque non provate;
2. in accoglimento della domanda riconvenzìonale, condannare gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore della convenuta della somma di CP_8
€. 2.814/40, o di quell'altra maggiore o minore ritenuta equa e/o comunque provata, oltre pagina 6 di 15 interessi di legge e svalutazione monetaria;
3. Con vittoria di spese e e addizionali di legge.” - disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto - Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Si costituivano nel giudizio di appello i sigg.ri , e Controparte_4 CP_5 CP_6 [...]
invocando il rigetto del gravame e pedissequa condanna alle spese di lite del grado. CP_7
Interveniva nel giudizio di appello la sig.ra , dichiarando di accettare senza Controparte_3 riserve la causa e il contenuto della sentenza di primo grado ciò al fine di sanare ogni eventuale violazione delle norme sul litisconsorzio necessario nel giudizio di prime cure.
All'udienza collegiale del 2 luglio 2024, celebrata in modalità scritta, la causa veniva rinviata all'udienza del 07 ottobre 2025 per precisazione delle conclusioni e per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
Con ordinanza pubblicata il 24.07.2024, la Corte adita sospendeva la provvisoria esecutività della sentenza n. 4493/2023, emessa dal Tribunale di Bari e pubblicata in data 09.11.2023.
All'esito dell'udienza collegiale del 07 ottobre 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3) ha impugnato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: Parte_1
- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 112 C.P.C. E 602 C. C.;
- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e 752 c.c.;
- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e 587 c.c.;
- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e 737 c.c.;
- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e 91 c.p.c.;
4) La Corte, prima di procedere alla disamina dei diversi motivi di appello, come innanzi sintetizzati limitatamente alle denunziate violazioni in diritto, ritiene necessario per evidenti ragioni di precedenza logico giuridica risolvere la questione inerente alla posizione processuale di
. Controparte_3
pagina 7 di 15 Il Tribunale ha liquidato la costituzione della sig.ra come tamquam non esset, poiché CP_3
l'intervento era stato spiegato tardivamente in quanto avvenuto in data successiva alla precisazione delle conclusioni.
Come già rilevato in sede cautelare, questa Corte ribadisce che l'intervento spiegato dalla comproprietaria (per una quota pari ad 1/15) dell'immobile da dividere, , quale Controparte_3 litisconsorte necessario, non soggiace alle preclusioni e non incorre nelle decadenze già verificatesi per le parti originarie e può, quindi, anche ad istruttoria ultimata, compiere atti che alle altre parti non sarebbero più consentiti.
A mente dell'art. 784 c.c., il giudizio di divisione deve svolgersi a pena di nullità, con la partecipazione di tutti i condividenti, la cui qualità di litisconsorti necessari permane in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento processuale di ciascuna parte, ed anche se oggetto del giudizio di impugnazione siano esclusivamente i conguagli (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23511 del 02/08/2023, Rv. 668714 - 01).
Contestualizzando la questione giuridica nella giudizio di appello, in caso di mancata partecipazione al giudizio di primo grado del litisconsorte necessario, l'art. 354 c.p.c. predispone, quale rimedio necessario per la mancata integrazione del contraddittorio, la rimessione del giudizio al primo grado.
La ratio della norma risiede nella esigenza di tutelare il diritto di difesa della parte che, pur avendone diritto, non è stata chiamata a partecipare al giudizio e nei cui confronti la decisione dovrebbe produrre effetti (art. 102 c.p.c.).
Bene, per effetto della rimessione (artt. 354 c.p.c.), infatti, si determina la parziale nullità del giudizio di primo grado, limitato dalla mancata partecipazione di un contraddittore necessario.
A quest'ultimo, si deve infatti assicurare la parità di armi difensive consentendogli, con la riapertura del giudizio di primo grado, di articolare le proprie difese mettendolo sullo stesso piano delle controparti.
Va da sé che il rimedio concesso ex art. 354 c.p.c., con specifico riferimento all'ipotesi del litisconsorte pretermesso, è da intendersi ad esclusiva protezione della parte.
Inoltre v'è da dire che la fattispecie in commento soddisfa la duplice necessità di garantire il contraddittorio ed anche la ragionevole durata del processo.
pagina 8 di 15 Ciò detto, sul punto, è granitico l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il giudice non pouò rilevare d'ufficio il difetto di contraddittorio né rimettere la causa al giudice di primo grado, nell'ipotesi di intervento volontario in appello del litisconsorte necessario pretermesso qualora questi accetti la causa nello stato in cui si trova.
La tesi trova il suo fondamento nel principio fondamentale della ragionevole durata del processo
(espresso all'art. 111 co. 2 Cost. e all'art. 6 CEDU), principio che verrebbe altrimenti compromesso da comportamenti ostativi ad una celere definizione della controversia, come nel caso in cui, per espressa accettazione della parte pretermessa, debba decidersi la causa in conformità con quanto statuito in primo grado.
Tale indirizzo, costante da oltre trent'anni (ex plurimis Cass. 4883/1993; Cass. 5674/1997; Cass.
16504/2005; Cass. 9117/2015), trova conferma, da ultimo, nelle più recenti pronunce di legittimità (si veda Cass. 26631/2018; Cass. 10660/2020).
Pertanto, a giudizio della Corte adita, nella fattispecie in esame occorre applicare il principio di ragionevole durata del processo al fine di evitare di seguire percorsi che si possano concretizzare in un dispendio di attività processuale e inconcludenti formalità.
Preso atto quindi che la signora è intervenuta nel presente giudizio di Controparte_3 appello dichiarando di accettare senza riserve la causa nello stato in cui si trovava e il contenuto della sentenza di primo grado, anche al fine di sanare ogni eventuale violazione delle norme sul litisconsorzio necessario nel giudizio di prime cure (cfr. atto di costituzione nel giudizio di appello , la Corte ritiene che l'intervento volontario nel giudizio di Controparte_3 impugnazione con pedissequa accettazione dello stato della causa abbia sanato la precedente irregolarità.
La parte pretermessa ha così recuperato la garanzia del diritto di difesa, precludendo l'applicazione del rimedio di cui all'art. 354 c.p.c., divenuto ormai superfluo.
4) Ciò detto, il primo motivo e il terzo motivo di appello saranno esaminati congiuntamente in virtù della loro connessione.
Coi detti motivi, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che non si poteva ravvisare, nel caso di specie, una delazione testamentaria regolata dal testamento olografo datato 07.12.2004. Secondo l'appellante il primo pagina 9 di 15 Giudice sarebbe giunto a conclusioni erronee travisando il contenuto della scheda non qualificabile come testamento.
Ebbene, la sentenza oggetto di impugnazione ha negato che tale scrittura valesse come atto di ultima volontà proprio perché in essa mancava l'intenzione di disporre nel caso di morte.
La statuizione di primo grado poggia su un apprezzamento di fatto del contenuto della dichiarazione della de cuius, basato sulle coordinate fornite dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui, per decidere se un documento abbia i requisiti intrinseci di un testamento olografo, occorre accertare se l'estensore abbia avuto la volontà di creare quel documento, che si qualifica come testamento, nel senso che risulti con certezza che con esso si sia inteso porre in essere una disposizione di ultima volontà (cfr. Cass. Sez. 2, 02/02/2016, n. 1993; Cass. Sez. 2, 08/01/2014,
n. 150; Cass. Sez. 2, 28/05/2012, n. 8490; Cass. Sez. 2, 24/08/1990, n. 8668).
Rileva la Corte che, affinchè si possa individuare un testamento in senso formale, occorre rinvenire il “tocco specifico” dell'atto di ultima volontà e cioè la espressa disposizione del disponente «per il tempo in cui avrà cessato di vivere» come riporta testualmente il dettato di cui all' art. 587 c.c. L'atto deve esprimere un'intenzione negoziale destinata a produrre effetti dopo la morte di colui che lo ha disposto.
I requisiti necessari del testamento, come è noto, sono la formalità e la solennità dell'atto al fine di garantire la libertà di testare, la certezza e la serietà della manifestazione di volontà dell'autore nonché la sicurezza delle determinazioni contenute nelle singole disposizioni di volontà.
Nella specie, nella scrittura in esame, come evidenziato dal Tribunale, non vi è alcun riferimento di alle proprie volontà post mortem limitandosi lo scritto al seguente inciso Persona_1
“dichiara una sua precisa volontà” e cioè quella di donare alla figlia i diritti di Pt_1 comproprietà vantati sulla casa sita in Bari alla Via Cavalieri di Vittorio Veneto ivi compresi i relativi arredi.
Come peraltro rimarcato dal Giudice di prime cure il manoscritto si chiude con l'augurio “che tale mia volontà sia eseguita rigorosamente”, senza quindi fare riferimento alcuno alla causa
“morte”.
La interpretazione del Tribunale pertanto risulta corretta a maggior ragione se si tiene conto che la dichiarazione di volontà fu eseguita, quando la disponente era in vita attraverso l'atto pubblico pagina 10 di 15 del 23.11.2008. Ciò ha svuotato di ogni significato avente valore giuridico il documento del
07.12.2004.
Ne deriva quindi l'infondatezza del primo e terzo motivo di appello che devono per l'effetto ritenersi respinti.
5) Con il secondo motivo di appello l'odierna appellante invoca la revisione della sentenza gravata per aver il Giudice di primo grado ritenuto l'obbligo in capo alla medesima di provvedere alle spese funerarie della madre a titolo di modus della donazione del 23.11.2008.
In definitiva l'appellante ritiene che le spese relative al funerale della de cuius dovevano essere giuridicamente qualificate come debiti dell'asse ereditario, ai sensi dell'articolo 752 del codice civile.
Ebbene, rileva la Corte che le censure prospettate non sono condivisibili, poichè l'art. 793 c.c.
(donazione modale) e l'art. 752 c.c. (imputazione dei debiti ereditari) sebbene correlati perché entrambi disciplinano la ripartizione di oneri e debiti, devono tuttavia essere confinati nei propri contesti giuridici poiché hanno natura diversa: il primo riguarda le donazioni con un onere imposto al donatario (art. 793 cod. civ.), mentre il secondo stabilisce che i debiti ereditari si imputano ai figli e ai loro discendenti in proporzione alle loro quote ereditarie, e i debiti del defunto vanno pagati prima che venga divisa l'eredità (art. 752 cod. civ.).
Dunque, sebbene le spese funebri siano da ricomprendere tra i pesi ereditari e quindi tra quelli che gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità, nel caso di specie non trova comunque applicazione l'art. 752 cod civ. a tenore del quale chi ha anticipato le spese ha diritto di ottenere il rimborso. Nella specie, infatti, “…l'obbligo di provvedere alle spese funerarie…” è stato espressamente previsto nell'atto di donazione quale modus della liberalità di talché le spese sostenute per il funerale della genitrice non possono essere imputate all'eredità dal momento che la clausola di salvezza dell'art. 752 c.c., che consente al testatore di disporre diversamente rispetto ad esse, permette di ritenere che tale onere faccia capo ad un diritto dispositivo di cui il de cuius può disporre come crede, anche mediante imposizione di modus, come nella specie.
A tanto consegue il rigetto del secondo motivo di appello.
6) Con il quarto motivo di appello invoca la riforma della sentenza di primo grado Parte_1 poiché a suo dire il dato testuale dell'atto pubblico è inequivocabile apparendo chiaro il nesso pagina 11 di 15 funzionale tra i servizi resi e a rendersi da parte dell'appellante in favore della de cuius e la donazione.
A tal proposito sostiene che “Si è certamente in presenza di un “negotium mixtum cum donatione”, in virtù del quale l'attribuzione dei diritti di nuda proprietà dei 10/15 dell'immobile in favore della concludente è stata fatta con il prevalente (se non unico) intento di dare il corrispettivo per il servizio reso e a rendersi per il futuro (assistenza morale, materiale e cure mediche, da parte di fino a quando la donante avrebbe cessato di vivere). A CP_8 testimonianza di quanto appena affermato, vi è anche la giurisprudenza di legittimità che con la pronuncia di Cass. 5265/99, afferma il c.d. “criterio della prevalenza””.
Va subito chiarito che le censure formulate non sono pregnanti e idonee a scardinare l'impianto motivazionale della sentenza impugnata in quanto si limitano a contrapporre ad essa una tesi non convincente poiché limitata a prospettare una diversa valutazione del contenuto dell'atto di donazione che a giudizio di questa Corte appare piuttosto chiaro. Ed infatti, come rilevato anche dal Tribunale, nella parte dell'atto in cui si menziona la prestazione di assistenza si fa riferimento ad un mero “auspicio” della donante senza che l'obbligo possa ritenersi coercibile e tanto meno integrativo della causa negoziale, il che è sufficiente ad escludere la sussistenza di un “negotium mixtum cum donatione”.
La motivazione della sentenza impugnata, seppur sintetica sul punto, risulta adeguatamente soddisfacente, poiché idonea a dare conto delle ragioni fondanti il dictum.
Passando invece alle contestazioni sollevate dall'appellante in ordine alla modalità della collazione per imputazione, preme a questa Corte precisare che l'espressione “non può essere comodamente divisibile e/o frazionabile" utilizzata dal consulente di prime cure nell'elaborato peritale sta a significare che il bene immobile non può essere suddiviso in parti separate senza che ciò possa compromettere la sua funzionalità, il suo valore economico o comporti costi eccessivi o complessi per il frazionamento. A ciò si aggiunga quanto rilevato dal Tribunale e cioè che nel caso di specie l'oggetto della donazione è la nuda proprietà di dieci quindicesimi dell'intero, il che rende il conferimento in natura oggettivamente impossibile.
Anche il quarto motivo di appello è quindi respinto.
7) Il quinto motivo di appello è parzialmente fondato.
pagina 12 di 15 Esso viene articolato in due parti, di cui, una relativa alla condanna alle spese di lite del giudizio di primo grado e l'altra inerente alla condanna alle spese di C.T.U.
Circa il primo dei due, l'appellante a sostegno delle proprie ragioni cita l'orientamento della
Suprema Corte di Cassazione e precisamente la sentenza delle Sezioni Unite n. 32061/2022 secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Osserva la Corte che il richiamo al principio fissato dalla S.C. non appare pertinente perché, tutt'al più, potevano dolersi del regolamento delle spese di lite gli odierni appellati qualora avessero subito una condanna alle spese nonostante l'accoglimento parziale della domanda. Non poteva invece dolersene in gran parte soccombente rispetto alle domande ex Parte_1 adverso articolate in primo grado e integralmente soccombente rispetto alla spiegata domanda riconvenzionale.
Diverso ragionamento va fatto per le spese di C.T.U. Invero, a mente dell'intervento del Giudice delle Leggi che con la Sentenza n. 217/2019 ha dichiarato illegittimo “l'art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito,
a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario” (cfr. dispositivo sentenza cit.), si deve concludere che se a soccombere è la parte ammessa al patrocinio, la stessa, fermo il suo obbligo alla rifusione del compenso del difensore della controparte e di tutti gli esborsi processuali da questa sostenuti, non potrà vedersi condannata direttamente al pagamento delle spese liquidate al c.t.u. dal momento che si tratta di spese anticipabili dall'RA (con il c.t.u. che trova così già soddisfatte le sue pretese creditorie), al pari di quelle riconosciute al difensore patrocinante (ex art. 131, co. 4, lett. a) che sono pagina 13 di 15 successivamente recuperate dallo Stato al ricorrere delle condizioni fissate all'art. 134 d.P.R. cit.
Sul punto la Cassazione, di recente, ha ribadito che nel processo in cui una delle parti sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari del c.t.u. sono direttamente anticipati dallo
Stato, stante la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115 del
2002, applicabile anche ai processi in corso alla data della sua pronuncia, con la conseguenza che il consulente non può più agire in giudizio per il loro recupero nei confronti della parte gravata delle spese processuali o della parte ammessa, ove non sia disposta la revoca del beneficio, perché, venuta meno la precedente disciplina della prenotazione a debito, non è più configurabile l'interesse ad agire (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 24331 del 10/09/2024 (Rv. 672366 - 01). E, in parte motiva, ha chiarito che deve ritenersi “…superato l'indirizzo che consentiva al giudice, all'esito della causa, di far gravare gli onorari del c.t.u. a carico della parte ammessa, risultata soccombente in giudizio, in mancanza di revoca (in tal senso Cass. 1705/2017), non essendo più corretto disporre tale addebito, in via esclusiva o solidale, neppure con il decreto di liquidazione dell'onorario che ne regoli il carico in via provvisoria.” (cfr. testualmente cit.).
Ne deriva che l'impugnata sentenza non poteva porre definitivamente le spese di C.T.U. a carico della parte ammessa senza precisare che esse andavano anticipate dall'RA. In tal senso, pertanto, va riformato il capo della sentenza ove si dispone sugli oneri dell'espletata consulenza come da dispositivo che segue.
8) L'esito generale del presente giudizio giustifica la compensazione delle spese del grado in ragione di 1/5. I restanti 4/5, liquidati nei valori minimi, secondo lo scaglione indeterminabile- complessità bassa, in ossequio alle prescrizioni di cui al D.M. n. 127 del 13/08/2022, sono posti a carico dell'appellante attesa la soccombenza sul resto del gravame. Circa l'entità dei compensi dovuti per la difesa di plurime parti appellate, trattasi di parti aventi identica posizione processuale e che hanno espletato identiche e coincidenti difese;
ad essi si applica pertanto la riduzione di cui all'art. art. 4, comma 4, d.m. 55/14 e le maggiorazioni di cui al co. 21 della medesima norma. Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 4493/2023, pubblicata il 09.11.2023, resa dal Tribunale di Pt_1
Bari nella causa iscritta al R.G. n. 15567/2019, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma del capo 9) della sentenza impugnata, dispone che le spese di C.T.U., poste definitivamente a carico di
[...]
siano anticipate dall'RA; CP_8
2) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) condanna al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente Parte_1 grado che, già compensate di 1/5, si liquidano per compensi in € 3.695,27, oltre IVA e CAP come per legge e rsf 15%.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Michele Prencipe
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la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.; b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14; d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.; g) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata.>> (cfr. testualmente da parte motiva sent. cit.). pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367, Rv. 670780 - 02 secondo cui:
<<… a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
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