CA
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 16/05/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Cristina Fois Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 310 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Parte_1 C.F._1
Francesca Pintus, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
( ) e ( ), CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Cinzia Pastorino, come da procura in atti;
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Antonio Atzori, Parte_2 C.F._4
come da procura in atti;
( ) e Parte_3 C.F._5 Parte_4
( rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Carmelita, come da procura in C.F._6
atti;
( ) e Parte_5 C.F._7 Parte_6
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Michela Patteri, come da procura in atti;
C.F._8
APPELLATI oggetto: usucapione
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_5
convenivano in giudizio , e e, Parte_6 Parte_2 CP_1 CP_2
premesso di avere posseduto in via esclusiva, pubblicamente e pacificamente, la Parte_1 porzione di cortile identificata in catasto al mappale 329 sub 28 e e Parte_5 [...]
la porzione di cortile identificata in catasto al foglio 329 mappale 27 e, quale accesso, il Parte_6
passo carrabile identificato al sub 26, attualmente formalmente cointestate con , Parte_2
e chiedevano l'accertamento dell'intervenuta acquisizione del CP_1 CP_2
diritto di proprietà esclusiva in loro favore con riconoscimento in favore dei proprietari degli immobili con accesso da dette porzioni di cortile del diritto di utilizzare la porzione di cui al mappale 26 temporaneamente per le sole esigenze momentanee di carico e scarico merci.
si costituiva in giudizio e contestava la domanda e i motivi posti a suo fondamento, Parte_2
negando che gli attori avessero mai avuto il possesso esclusivo del cortile oggetto di domanda, da sempre in comproprietà anche con il convenuto nonché utilizzato da tutti i comproprietari ai fini del godimento della proprietà esclusiva.
Si costituivano e eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di CP_1 CP_2 citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la carenza di legittimazione attiva degli attori e quella dei convenuti, nonché nel merito l'infondatezza della domanda.
Intervenivano volontariamente e aventi causa dei Parte_3 Parte_4
, sostenendo di essere titolari di un diritto di servitù di parcheggio sul cortile oggetto di CP_1
usucapione, del quale erano in ogni caso comproprietari stante la natura condominiale, concludendo pertanto per il rigetto della domanda.
Il tribunale, istruita la causa con soli documenti, riteneva in rito integro il contraddittorio, in realtà facendo erroneo riferimento ad una vendita tra i e i , mentre nel merito Pt_5 Parte_7 rigettava la domanda sull'assunto che gli attori non avessero dato la prova di aver posseduto in via esclusiva, uti dominus e non più uti condominus, quella che era una porzione del cortile
CP_3
Avverso la sentenza ha proposto appello esclusivamente l' eccependone in via pregiudiziale Pt_2
la nullità per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di che con atto CP_4 del 28/2/2022, precedente all'instaurazione del giudizio (28/2/2022), aveva acquistato dai Pt_5
l'appartamento del primo piano. Nel merito, l'appellante insisteva per l'accoglimento della domanda di usucapione previa ammissione ed espletamento della prova testimoniale sul possesso.
Hanno resistito all'impugnazione le restanti parti fatta eccezione per i che si sono Pt_5
viceversa associati al motivo di nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di termini per il deposito di note conclusionali.
****** È fondato il motivo con il quale l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza del Tribunale per violazione dell'art. 102 c.p.c. per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario.
Il tribunale ha in realtà omesso di pronunciarsi sulla questione, pur sollevata dall'appellante, della partecipazione necessaria al giudizio di , ritenendo viceversa la legittimazione dei CP_5
rispetto ai (in realtà aventi causa dai e non dai , Pt_5 Parte_7 CP_1 Pt_5 sull'assunto che nell'atto di vendita … non sussisteva alcun riferimento esplicito, nel senso della su identificazione, in ordine all'area cortilizia oggetto della domanda.
Si tratta di un'affermazione di principio che la Corte, evidentemente con riferimento alla diversa vicenda traslativa , non intende condividere. Parte_8
Non è infatti indicativo il fatto che i peraltro ormai privi della legittimazione e Pt_5 dell'interesse per aver venduto l'appartamento al primo piano (mapp. 329 sub 14) cui la porzione di cortile accedeva, avessero a lor volta domandato il riconoscimento della proprietà esclusiva per usucapione di una diversa porzione del cortile (sub 27) rispetto a quella oggetto della domanda proposta dall' (sub 26 e sub 28), poiché l'oggetto della controversia, anche laddove limitato Pt_2 alla porzione “rivendicata” dal solo (attuali sub 26 e 27), è la natura condominiale ovvero Pt_2
personale/esclusiva di una porzione del cortile annesso al fabbricato dove si trovano le unità immobiliare delle parti in causa e anche della , viceversa rimasta estranea al giudizio. Cortile CP_4 che sino al frazionamento fatto eseguire dall' (peraltro correttamente liquidato dal tribunale Pt_2 come atto ininfluente ai fini dell'effettivo acquisto della proprietà) era contraddistinto con l'unico mappale 329. Ciò a dimostrazione del fatto che si tratta di un bene unitario, salvo che alcuno dei condomini non ne abbia usucapito la proprietà possedendolo in via esclusiva in danno dei restanti comproprietari. Che è poi la situazione dedotta in giudizio dall' e dai i quali Pt_2 Pt_5
sostengono di aver posseduto in via esclusiva una porzione del cortile, oggi contraddistinta con i sub 26, 27 e 28, da attribuirsi tra loro (una volta riconosciuti proprietari esclusivi) come segue: il sub 27 ai (oggi ), il sub 28 ad e il sub 26 in comune, di accesso alle rispettive Pt_5 CP_4 Pt_2 porzioni. Ciò sul presupposto di aver posseduto in via esclusiva da oltre vent'anni tali porzioni del cortile comune, evidentemente in danno di tutti i restanti condomini.
Dunque, la , in quanto proprietaria di un appartamento e quindi astrattamente comproprietaria CP_4
pro quota del cortile comune (dunque anche della porzione oggetto della domanda di ) è parte Pt_2
necessaria del giudizio.
In sintesi, la causa con la quale uno dei condomini intende far accertare la sua proprietà esclusiva di una porzione del cortile, altrimenti comune per il fatto di accedere ad un edificio condominiale
(1117 c.c.), come peraltro sostenuto anche da , dai e dai , non Parte_2 CP_1 Parte_7 può che svolgersi contro tutti i proprietari di unità immobiliari poste nel fabbricato cui il cortile accede, dunque anche contro la , che per il solo fatto di avere acquistato l'unità immobiliare CP_4 del primo piano dai prima dell'instaurazione del giudizio (con conseguente non operatività Pt_5 dell'art. 111 c.p.c.), è formalmente comproprietaria pro quota del cortile comune, anche della porzione oggetto della domanda dell' , dunque è controinteressata rispetto alla domanda di Pt_2
usucapione.
D'altronde è orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità che “la domanda diretta all'accertamento della usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti
i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata perché comporta
l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contradditorio di ogni interessato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15619 del 14/06/2018).
Nel caso di specie l'attore aveva sollecitato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
, la cui legittimazione già emergeva dalla relazione notarile, dimostrando di avere interesse CP_4
alla pronuncia di una sentenza opponibile nei confronti di tutti i condomini.
La non integrità del litisconsorzio necessario ha determinato la nullità della sentenza ex art. 354
c.p.c. con conseguente rimessione della causa al Tribunale.
Ora, nonostante il processo si sia arrestato in rito per omesso coinvolgimento di tutte le parti del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, dunque a causa di un mancato adempimento che normalmente fa carico a chi assume l'iniziativa del processo, nel caso di specie il comportamento dell'attore, che sin dalle prime battute del processo ha sollecitato, inascoltato, l'integrazione del contraddittorio nei confronti della , può essere valutato ai fini dell'integrale compensazione CP_4
delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, con conseguente assorbimento dello specifico motivo di appello sui criteri utilizzati dal primo giudice ai fini della liquidazione.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto Parte_1
1) accerta la nullità della sentenza del Tribunale di Sassari n. 817/2024 pubblicata il 30/6/2024 per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di e rimette gli atti CP_4
al Tribunale di Sassari ex art. 354 c.p.c..
2) compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Sassari, all'udienza del 16 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Cristina Fois Dr.ssa Maria Grixoni
Sezione Distaccata di Sassari
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Cristina Fois Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 310 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Parte_1 C.F._1
Francesca Pintus, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
( ) e ( ), CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Cinzia Pastorino, come da procura in atti;
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Antonio Atzori, Parte_2 C.F._4
come da procura in atti;
( ) e Parte_3 C.F._5 Parte_4
( rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Carmelita, come da procura in C.F._6
atti;
( ) e Parte_5 C.F._7 Parte_6
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Michela Patteri, come da procura in atti;
C.F._8
APPELLATI oggetto: usucapione
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_5
convenivano in giudizio , e e, Parte_6 Parte_2 CP_1 CP_2
premesso di avere posseduto in via esclusiva, pubblicamente e pacificamente, la Parte_1 porzione di cortile identificata in catasto al mappale 329 sub 28 e e Parte_5 [...]
la porzione di cortile identificata in catasto al foglio 329 mappale 27 e, quale accesso, il Parte_6
passo carrabile identificato al sub 26, attualmente formalmente cointestate con , Parte_2
e chiedevano l'accertamento dell'intervenuta acquisizione del CP_1 CP_2
diritto di proprietà esclusiva in loro favore con riconoscimento in favore dei proprietari degli immobili con accesso da dette porzioni di cortile del diritto di utilizzare la porzione di cui al mappale 26 temporaneamente per le sole esigenze momentanee di carico e scarico merci.
si costituiva in giudizio e contestava la domanda e i motivi posti a suo fondamento, Parte_2
negando che gli attori avessero mai avuto il possesso esclusivo del cortile oggetto di domanda, da sempre in comproprietà anche con il convenuto nonché utilizzato da tutti i comproprietari ai fini del godimento della proprietà esclusiva.
Si costituivano e eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di CP_1 CP_2 citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la carenza di legittimazione attiva degli attori e quella dei convenuti, nonché nel merito l'infondatezza della domanda.
Intervenivano volontariamente e aventi causa dei Parte_3 Parte_4
, sostenendo di essere titolari di un diritto di servitù di parcheggio sul cortile oggetto di CP_1
usucapione, del quale erano in ogni caso comproprietari stante la natura condominiale, concludendo pertanto per il rigetto della domanda.
Il tribunale, istruita la causa con soli documenti, riteneva in rito integro il contraddittorio, in realtà facendo erroneo riferimento ad una vendita tra i e i , mentre nel merito Pt_5 Parte_7 rigettava la domanda sull'assunto che gli attori non avessero dato la prova di aver posseduto in via esclusiva, uti dominus e non più uti condominus, quella che era una porzione del cortile
CP_3
Avverso la sentenza ha proposto appello esclusivamente l' eccependone in via pregiudiziale Pt_2
la nullità per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di che con atto CP_4 del 28/2/2022, precedente all'instaurazione del giudizio (28/2/2022), aveva acquistato dai Pt_5
l'appartamento del primo piano. Nel merito, l'appellante insisteva per l'accoglimento della domanda di usucapione previa ammissione ed espletamento della prova testimoniale sul possesso.
Hanno resistito all'impugnazione le restanti parti fatta eccezione per i che si sono Pt_5
viceversa associati al motivo di nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di termini per il deposito di note conclusionali.
****** È fondato il motivo con il quale l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza del Tribunale per violazione dell'art. 102 c.p.c. per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario.
Il tribunale ha in realtà omesso di pronunciarsi sulla questione, pur sollevata dall'appellante, della partecipazione necessaria al giudizio di , ritenendo viceversa la legittimazione dei CP_5
rispetto ai (in realtà aventi causa dai e non dai , Pt_5 Parte_7 CP_1 Pt_5 sull'assunto che nell'atto di vendita … non sussisteva alcun riferimento esplicito, nel senso della su identificazione, in ordine all'area cortilizia oggetto della domanda.
Si tratta di un'affermazione di principio che la Corte, evidentemente con riferimento alla diversa vicenda traslativa , non intende condividere. Parte_8
Non è infatti indicativo il fatto che i peraltro ormai privi della legittimazione e Pt_5 dell'interesse per aver venduto l'appartamento al primo piano (mapp. 329 sub 14) cui la porzione di cortile accedeva, avessero a lor volta domandato il riconoscimento della proprietà esclusiva per usucapione di una diversa porzione del cortile (sub 27) rispetto a quella oggetto della domanda proposta dall' (sub 26 e sub 28), poiché l'oggetto della controversia, anche laddove limitato Pt_2 alla porzione “rivendicata” dal solo (attuali sub 26 e 27), è la natura condominiale ovvero Pt_2
personale/esclusiva di una porzione del cortile annesso al fabbricato dove si trovano le unità immobiliare delle parti in causa e anche della , viceversa rimasta estranea al giudizio. Cortile CP_4 che sino al frazionamento fatto eseguire dall' (peraltro correttamente liquidato dal tribunale Pt_2 come atto ininfluente ai fini dell'effettivo acquisto della proprietà) era contraddistinto con l'unico mappale 329. Ciò a dimostrazione del fatto che si tratta di un bene unitario, salvo che alcuno dei condomini non ne abbia usucapito la proprietà possedendolo in via esclusiva in danno dei restanti comproprietari. Che è poi la situazione dedotta in giudizio dall' e dai i quali Pt_2 Pt_5
sostengono di aver posseduto in via esclusiva una porzione del cortile, oggi contraddistinta con i sub 26, 27 e 28, da attribuirsi tra loro (una volta riconosciuti proprietari esclusivi) come segue: il sub 27 ai (oggi ), il sub 28 ad e il sub 26 in comune, di accesso alle rispettive Pt_5 CP_4 Pt_2 porzioni. Ciò sul presupposto di aver posseduto in via esclusiva da oltre vent'anni tali porzioni del cortile comune, evidentemente in danno di tutti i restanti condomini.
Dunque, la , in quanto proprietaria di un appartamento e quindi astrattamente comproprietaria CP_4
pro quota del cortile comune (dunque anche della porzione oggetto della domanda di ) è parte Pt_2
necessaria del giudizio.
In sintesi, la causa con la quale uno dei condomini intende far accertare la sua proprietà esclusiva di una porzione del cortile, altrimenti comune per il fatto di accedere ad un edificio condominiale
(1117 c.c.), come peraltro sostenuto anche da , dai e dai , non Parte_2 CP_1 Parte_7 può che svolgersi contro tutti i proprietari di unità immobiliari poste nel fabbricato cui il cortile accede, dunque anche contro la , che per il solo fatto di avere acquistato l'unità immobiliare CP_4 del primo piano dai prima dell'instaurazione del giudizio (con conseguente non operatività Pt_5 dell'art. 111 c.p.c.), è formalmente comproprietaria pro quota del cortile comune, anche della porzione oggetto della domanda dell' , dunque è controinteressata rispetto alla domanda di Pt_2
usucapione.
D'altronde è orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità che “la domanda diretta all'accertamento della usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti
i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata perché comporta
l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contradditorio di ogni interessato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15619 del 14/06/2018).
Nel caso di specie l'attore aveva sollecitato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
, la cui legittimazione già emergeva dalla relazione notarile, dimostrando di avere interesse CP_4
alla pronuncia di una sentenza opponibile nei confronti di tutti i condomini.
La non integrità del litisconsorzio necessario ha determinato la nullità della sentenza ex art. 354
c.p.c. con conseguente rimessione della causa al Tribunale.
Ora, nonostante il processo si sia arrestato in rito per omesso coinvolgimento di tutte le parti del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, dunque a causa di un mancato adempimento che normalmente fa carico a chi assume l'iniziativa del processo, nel caso di specie il comportamento dell'attore, che sin dalle prime battute del processo ha sollecitato, inascoltato, l'integrazione del contraddittorio nei confronti della , può essere valutato ai fini dell'integrale compensazione CP_4
delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, con conseguente assorbimento dello specifico motivo di appello sui criteri utilizzati dal primo giudice ai fini della liquidazione.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto Parte_1
1) accerta la nullità della sentenza del Tribunale di Sassari n. 817/2024 pubblicata il 30/6/2024 per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di e rimette gli atti CP_4
al Tribunale di Sassari ex art. 354 c.p.c..
2) compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Sassari, all'udienza del 16 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Cristina Fois Dr.ssa Maria Grixoni