TRIB
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/05/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1530/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Davide Sapere;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Annarita Manzo;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.3.2024, la parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della dal 01.03.2019 al 14.06.2021 presso Controparte_2 il Comune di Albanella e poi in continuità, giusto affitto di ramo di azienda, dal 14.6.2021 al
13.2.2022 alle dipendenze della società con inquadramento nel Liv. 3 A del CP_1
CCNL Fisseassoambiente;
che la società convenuta non aveva consegnato i cedolini paga, non aveva corrisposto il saldo delle retribuzioni di novembre e dicembre 2021 e gennaio febbraio 2022 né pagato il TFR maturato a gennaio e febbraio 2022, i ratei maturati di 13^
e 14^ mensilità e la indennità per 40 giorni di ferie non godute e 87,50 ore di permessi retribuiti non goduti;
che il stazione appaltante, aveva provveduto (ex Controparte_3 art. 30 co.VI Dlgs 50/2016) al pagamento dell'importo netto di € 4.759,68 (lordo € 6.046,53)
a parziale soddisfo dei crediti maturati per le retribuzioni di novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022, e che pertanto era rimasto creditore delle restanti somme dovute a titolo di retribuzione per le predette mensilità. Tanto premesso, chiedeva all'intestato Tribunale di condannare la al pagamento in suo favore di euro 665,27 a titolo di TFR, euro CP_1
1152,62 a titolo di tredicesima mensilità, euro 1146,65 a titolo di quattordicesima mensilità, euro 3122,40 a titolo di indennità per ferie non godute, euro 1050,82 a titolo di indennità per permessi retribuiti non goduti ed € 1044,54 per residue retribuzioni di novembre e dicembre
2021 e gennaio e febbraio 2022 oltre agli accessori di legge, vinte le spese di lite, da distrarsi.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta deduceva di aver consegnato i cedolini paga all' di Salerno e produceva contabile di pagamento dell'importo netto Controparte_4 di euro 3.404,73 corrisposto per i titoli richiesti in ricorso nella diversa misura quantificata dal consulente del lavoro della società; chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 30.4.2025.
La soluzione della controversia, per come quest'ultima risulta impostata dalla posizione delle parti, impone di esaminare partitamente le singole pretese della parte ricorrente alla luce dei rilievi che su ciascuna di esse ha contrapposto la società resistente.
Occorre a tal fine anzitutto dare atto che, a seguito di disposizione giudiziale ex art. 421 c.p.c., la società convenuta ha prodotto le buste paga relative alle mensilità decorrenti da novembre
2021 a febbraio 2022 da cui emerge il complessivo importo spettante al ricorrente a titolo di retribuzione per le predette mensilità che è pari ad € 11.391,14 al lordo delle ritenute di legge.
Come si evince dall'esame delle buste paga, il predetto importo è comprensivo della retribuzione dovuta al ricorrente a titolo di tredicesima anno 2021 (pari alla somma lorda di
€ 1.979,59), di rateo tredicesima anno 2022 (pari alla somma lorda di € 164,97) e di quattordicesima mensilità -7 ratei- (pari alla somma lorda di € 1.148,74).
Ciò posto, è pacifico e documentato che il ricorrente ha ricevuto dalla committente appaltante ( l'importo lordo complessivo di € 6.046,53 a titolo di quota Controparte_3 parte delle retribuzioni relative alle mensilità di novembre e dicembre 2021 e gennaio 2022 residuando pertanto ancora un credito lordo del per tali titoli di € 5.344,61 Parte_1
(11.391,14 -6.046,53).
Con riferimento a tali emolumenti, la società resistente ha provato di aver pagato al ricorrente con contabile del 23.1.2025 l'importo netto di € 878,39 corrispondente all'importo lordo di
€ 1.044,54 che è quello specificamente richiesto dal ricorrente a titolo di saldo retribuzione ordinaria per le predette mensilità decorrenti da novembre 2021 a febbraio 2022.
Rispetto a tale domanda di parte ricorrente può pertanto ritenersi in tali termini cessata la materia del contendere.
Il predetto importo corrisposto dalla società resistente non copre tuttavia, come infondatamente preteso dalla resistente, anche la retribuzione richiesta dal ricorrente CP_5
a titolo di tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità. Per un verso, invero, non è affatto emerso dalle predette buste paga il dedotto frazionamento mensile dei predetti emolumenti e, per altro verso, il precedentemente rimarcato differenziale di retribuzione dovuto al ricorrente quale saldo per le mensilità di cui si discute (pari complessivamente ad € 5.344,61 e comprensivo di tredicesima e quattordicesima mensilità) rende evidente che la corrisposta somma di € 1.044,54 non vale a coprire le mensilità aggiuntive indicate nelle buste paga con la conseguenza che deve riconoscersi in favore del ricorrente la tredicesima anno 2021 e 2022, correttamente quantificata nel ricorso -anche secondo quanto risultante dalle buste paga- in € 1.152,62, e la quattordicesima mensilità, correttamente quantificata nel ricorso -anche secondo quanto risultante dalle buste paga- in
€ 1.146,65 al lordo delle ritenute di legge.
Per quanto concerne la domanda avente ad oggetto il TFR maturato nei mesi di gennaio e febbraio 2022 e quantificato dal ricorrente nell'importo lordo di € 665,27 deve rilevarsi la cessazione della materia del contendere avendo la resistente pagato a tale titolo, con contabile del 23.1.2025, l'importo di € 512,26 corrispondente al lordo richiesto dal ricorrente per tale emolumento.
Procedendo oltre ed andando ad esaminare la domanda avente ad oggetto la indennità per ferie non godute, si osserva che la società resistente, mediante produzione di contabile elaborata dal consulente del lavoro, ha quantificato in 38,58 giorni il numero delle ferie non godute dal ricorrente e con contabile del 23.1.2025 ha corrisposto al ricorrente la corrispondente somma di € 1.917,04 (pari ad un importo lordo di € 3.011,60).
La società resistente ha fornito prova del godimento di giorni di ferie da parte del ricorrente mediante le buste paga in atti da cui si evince la fruizione di 9 giorni di ferie ad agosto e settembre 2021 e a fronte di tale dato la parte ricorrente ha solo dedotto, senza chiedere di provare, di non avere di fatto fruito di alcun giorno di ferie, con conseguente infondatezza dell'ulteriore credito di € 110,8 richiesto a tale titolo.
Per quanto infine concerne la domanda avente ad oggetto i permessi retribuiti, vi è da rilevare che, come evidenziato dal ricorrente, l'art. 17 del CCNL Fiseassomabiente prevede che “ai lavoratori a tempo pieno in forza al 31.01.2017 viene riconosciuto dall'01.02.2017 un monte ore annuo procapite di permessi retribuiti pari a 27,50 ore, da godersi nell'anno solare di competenza compatibilmente con le esigenze di servizio. A decorrere dall'01.01. 2018 il predetto monte ore annuo sarà pari a 30 ore”. La parte ricorrente ha dedotto che nel periodo decorrente dal 1.3.2019 al 13.2.2022 non ha fruito di alcun permesso retribuito e a fronte di tale deduzione la parte resistente, a tanto onerata, non ha offerto una prova contraria considerato altresì che nelle buste paga in atti non risulta il godimento da parte del Parte_1 di alcuna ora di permesso retribuito (e non potendosi evidentemente ritenere prova del godimento da parte del ricorrente di permessi retribuiti la relazione del consulente del lavoro). Ne deriva la spettanza in favore del ricorrente dell'importo di € 1.050,82 correttamente quantificato (tenuto conto della retribuzione oraria di € 12,00942) a titolo di indennità per mancato godimento di 87,50 ore di permessi da cui va decurtato l'importo di
€ 97,04 corrisposto con contabile del 23.1.2025 dalla società resistente per l'inferiore numero di ore 11,66 di permessi non goduti, per un totale lordo ancora dovuto al ricorrente a tale titolo di € 953,78. Si precisa che legittimamente la società resistente è stata chiamata a rispondere anche per i crediti maturati dal lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro intercorso con la cedente tenuto conto del documentato Controparte_2 affitto di ramo d'azienda intercorso tra le società e della conseguente responsabilità solidale della cessionaria ai sensi dell'art. 2112 c.c.. CP_1
In conclusione va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande aventi ad oggetto il pagamento della somma di € 665,27 a titolo di trattamento di fine rapporto e di € 1044,54 a titolo di residuo emolumenti novembre-dicembre 2021 e gennaio-febbraio 2022.
La società resistente va poi condannata al pagamento nei confronti del ricorrente dell'importo di € 3.253,05 al lordo delle ritenute di legge, di cui € 1.152,62 a titolo di tredicesima mensilità anni 2021-2022, € 1146,65 a titolo di quattordicesima mensilità ed €
953,78 a titolo di indennità per 87,50 ore di permessi non goduti nel periodo di lavoro decorrente dal 1.3.2019 al 13.2.2022.
La società resistente, con riferimento agli importi di € 665,27 ed € 1044,54 pagati il 23.1.2025
a titolo di trattamento di fine rapporto e di residuo emolumenti novembre-dicembre 2021 e gennaio-febbraio 2022, va altresì condannata al pagamento degli accessori ai sensi dell'art. 429 c.p.c. decorrenti dalla maturazione dei singoli crediti all'avvenuto soddisfo. Non vi è dubbio infatti dell'inadempimento della che ha corrisposto solo il 23.1.2025, Controparte_1 in corso di causa, emolumenti dovuti al lavoratore ricorrente per le mensilità da novembre
2021 a febbraio 2022 e il TFR dovuto sin dalla cessazione del rapporto di lavoro risalente al
12.2.2022.
Le spese di lite vengono poste a carico della società resistente secondo la regola della soccombenza, anche virtuale, tenuto conto della parziale cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande aventi ad oggetto il pagamento della somma di € 665,27 a titolo di trattamento di fine rapporto e di € 1044,54 a titolo di residuo emolumenti novembre-dicembre 2021 e gennaio-febbraio
2022.
2. condanna la al pagamento in favore del ricorrente, per i titoli descritti in CP_1 motivazione, dell'importo di € 3.253,05, al lordo delle ritenute di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
3. condanna la al pagamento in favore del ricorrente degli accessori di legge ex CP_1 art. 429 c.p.c. sugli importi di € 665,27 ed € 1044,54 pagati a titolo di trattamento di fine rapporto e di residuo emolumenti novembre-dicembre 2021 e gennaio-febbraio 2022, con decorrenza dalla maturazione dei crediti all'avvenuto soddisfo;
4. condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida in € 941,00 oltre CP_1 spese generali al 15% e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Davide Sapere.
Così deciso in Salerno, il 1.5.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1530/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Davide Sapere;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Annarita Manzo;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.3.2024, la parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della dal 01.03.2019 al 14.06.2021 presso Controparte_2 il Comune di Albanella e poi in continuità, giusto affitto di ramo di azienda, dal 14.6.2021 al
13.2.2022 alle dipendenze della società con inquadramento nel Liv. 3 A del CP_1
CCNL Fisseassoambiente;
che la società convenuta non aveva consegnato i cedolini paga, non aveva corrisposto il saldo delle retribuzioni di novembre e dicembre 2021 e gennaio febbraio 2022 né pagato il TFR maturato a gennaio e febbraio 2022, i ratei maturati di 13^
e 14^ mensilità e la indennità per 40 giorni di ferie non godute e 87,50 ore di permessi retribuiti non goduti;
che il stazione appaltante, aveva provveduto (ex Controparte_3 art. 30 co.VI Dlgs 50/2016) al pagamento dell'importo netto di € 4.759,68 (lordo € 6.046,53)
a parziale soddisfo dei crediti maturati per le retribuzioni di novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022, e che pertanto era rimasto creditore delle restanti somme dovute a titolo di retribuzione per le predette mensilità. Tanto premesso, chiedeva all'intestato Tribunale di condannare la al pagamento in suo favore di euro 665,27 a titolo di TFR, euro CP_1
1152,62 a titolo di tredicesima mensilità, euro 1146,65 a titolo di quattordicesima mensilità, euro 3122,40 a titolo di indennità per ferie non godute, euro 1050,82 a titolo di indennità per permessi retribuiti non goduti ed € 1044,54 per residue retribuzioni di novembre e dicembre
2021 e gennaio e febbraio 2022 oltre agli accessori di legge, vinte le spese di lite, da distrarsi.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta deduceva di aver consegnato i cedolini paga all' di Salerno e produceva contabile di pagamento dell'importo netto Controparte_4 di euro 3.404,73 corrisposto per i titoli richiesti in ricorso nella diversa misura quantificata dal consulente del lavoro della società; chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 30.4.2025.
La soluzione della controversia, per come quest'ultima risulta impostata dalla posizione delle parti, impone di esaminare partitamente le singole pretese della parte ricorrente alla luce dei rilievi che su ciascuna di esse ha contrapposto la società resistente.
Occorre a tal fine anzitutto dare atto che, a seguito di disposizione giudiziale ex art. 421 c.p.c., la società convenuta ha prodotto le buste paga relative alle mensilità decorrenti da novembre
2021 a febbraio 2022 da cui emerge il complessivo importo spettante al ricorrente a titolo di retribuzione per le predette mensilità che è pari ad € 11.391,14 al lordo delle ritenute di legge.
Come si evince dall'esame delle buste paga, il predetto importo è comprensivo della retribuzione dovuta al ricorrente a titolo di tredicesima anno 2021 (pari alla somma lorda di
€ 1.979,59), di rateo tredicesima anno 2022 (pari alla somma lorda di € 164,97) e di quattordicesima mensilità -7 ratei- (pari alla somma lorda di € 1.148,74).
Ciò posto, è pacifico e documentato che il ricorrente ha ricevuto dalla committente appaltante ( l'importo lordo complessivo di € 6.046,53 a titolo di quota Controparte_3 parte delle retribuzioni relative alle mensilità di novembre e dicembre 2021 e gennaio 2022 residuando pertanto ancora un credito lordo del per tali titoli di € 5.344,61 Parte_1
(11.391,14 -6.046,53).
Con riferimento a tali emolumenti, la società resistente ha provato di aver pagato al ricorrente con contabile del 23.1.2025 l'importo netto di € 878,39 corrispondente all'importo lordo di
€ 1.044,54 che è quello specificamente richiesto dal ricorrente a titolo di saldo retribuzione ordinaria per le predette mensilità decorrenti da novembre 2021 a febbraio 2022.
Rispetto a tale domanda di parte ricorrente può pertanto ritenersi in tali termini cessata la materia del contendere.
Il predetto importo corrisposto dalla società resistente non copre tuttavia, come infondatamente preteso dalla resistente, anche la retribuzione richiesta dal ricorrente CP_5
a titolo di tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità. Per un verso, invero, non è affatto emerso dalle predette buste paga il dedotto frazionamento mensile dei predetti emolumenti e, per altro verso, il precedentemente rimarcato differenziale di retribuzione dovuto al ricorrente quale saldo per le mensilità di cui si discute (pari complessivamente ad € 5.344,61 e comprensivo di tredicesima e quattordicesima mensilità) rende evidente che la corrisposta somma di € 1.044,54 non vale a coprire le mensilità aggiuntive indicate nelle buste paga con la conseguenza che deve riconoscersi in favore del ricorrente la tredicesima anno 2021 e 2022, correttamente quantificata nel ricorso -anche secondo quanto risultante dalle buste paga- in € 1.152,62, e la quattordicesima mensilità, correttamente quantificata nel ricorso -anche secondo quanto risultante dalle buste paga- in
€ 1.146,65 al lordo delle ritenute di legge.
Per quanto concerne la domanda avente ad oggetto il TFR maturato nei mesi di gennaio e febbraio 2022 e quantificato dal ricorrente nell'importo lordo di € 665,27 deve rilevarsi la cessazione della materia del contendere avendo la resistente pagato a tale titolo, con contabile del 23.1.2025, l'importo di € 512,26 corrispondente al lordo richiesto dal ricorrente per tale emolumento.
Procedendo oltre ed andando ad esaminare la domanda avente ad oggetto la indennità per ferie non godute, si osserva che la società resistente, mediante produzione di contabile elaborata dal consulente del lavoro, ha quantificato in 38,58 giorni il numero delle ferie non godute dal ricorrente e con contabile del 23.1.2025 ha corrisposto al ricorrente la corrispondente somma di € 1.917,04 (pari ad un importo lordo di € 3.011,60).
La società resistente ha fornito prova del godimento di giorni di ferie da parte del ricorrente mediante le buste paga in atti da cui si evince la fruizione di 9 giorni di ferie ad agosto e settembre 2021 e a fronte di tale dato la parte ricorrente ha solo dedotto, senza chiedere di provare, di non avere di fatto fruito di alcun giorno di ferie, con conseguente infondatezza dell'ulteriore credito di € 110,8 richiesto a tale titolo.
Per quanto infine concerne la domanda avente ad oggetto i permessi retribuiti, vi è da rilevare che, come evidenziato dal ricorrente, l'art. 17 del CCNL Fiseassomabiente prevede che “ai lavoratori a tempo pieno in forza al 31.01.2017 viene riconosciuto dall'01.02.2017 un monte ore annuo procapite di permessi retribuiti pari a 27,50 ore, da godersi nell'anno solare di competenza compatibilmente con le esigenze di servizio. A decorrere dall'01.01. 2018 il predetto monte ore annuo sarà pari a 30 ore”. La parte ricorrente ha dedotto che nel periodo decorrente dal 1.3.2019 al 13.2.2022 non ha fruito di alcun permesso retribuito e a fronte di tale deduzione la parte resistente, a tanto onerata, non ha offerto una prova contraria considerato altresì che nelle buste paga in atti non risulta il godimento da parte del Parte_1 di alcuna ora di permesso retribuito (e non potendosi evidentemente ritenere prova del godimento da parte del ricorrente di permessi retribuiti la relazione del consulente del lavoro). Ne deriva la spettanza in favore del ricorrente dell'importo di € 1.050,82 correttamente quantificato (tenuto conto della retribuzione oraria di € 12,00942) a titolo di indennità per mancato godimento di 87,50 ore di permessi da cui va decurtato l'importo di
€ 97,04 corrisposto con contabile del 23.1.2025 dalla società resistente per l'inferiore numero di ore 11,66 di permessi non goduti, per un totale lordo ancora dovuto al ricorrente a tale titolo di € 953,78. Si precisa che legittimamente la società resistente è stata chiamata a rispondere anche per i crediti maturati dal lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro intercorso con la cedente tenuto conto del documentato Controparte_2 affitto di ramo d'azienda intercorso tra le società e della conseguente responsabilità solidale della cessionaria ai sensi dell'art. 2112 c.c.. CP_1
In conclusione va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande aventi ad oggetto il pagamento della somma di € 665,27 a titolo di trattamento di fine rapporto e di € 1044,54 a titolo di residuo emolumenti novembre-dicembre 2021 e gennaio-febbraio 2022.
La società resistente va poi condannata al pagamento nei confronti del ricorrente dell'importo di € 3.253,05 al lordo delle ritenute di legge, di cui € 1.152,62 a titolo di tredicesima mensilità anni 2021-2022, € 1146,65 a titolo di quattordicesima mensilità ed €
953,78 a titolo di indennità per 87,50 ore di permessi non goduti nel periodo di lavoro decorrente dal 1.3.2019 al 13.2.2022.
La società resistente, con riferimento agli importi di € 665,27 ed € 1044,54 pagati il 23.1.2025
a titolo di trattamento di fine rapporto e di residuo emolumenti novembre-dicembre 2021 e gennaio-febbraio 2022, va altresì condannata al pagamento degli accessori ai sensi dell'art. 429 c.p.c. decorrenti dalla maturazione dei singoli crediti all'avvenuto soddisfo. Non vi è dubbio infatti dell'inadempimento della che ha corrisposto solo il 23.1.2025, Controparte_1 in corso di causa, emolumenti dovuti al lavoratore ricorrente per le mensilità da novembre
2021 a febbraio 2022 e il TFR dovuto sin dalla cessazione del rapporto di lavoro risalente al
12.2.2022.
Le spese di lite vengono poste a carico della società resistente secondo la regola della soccombenza, anche virtuale, tenuto conto della parziale cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande aventi ad oggetto il pagamento della somma di € 665,27 a titolo di trattamento di fine rapporto e di € 1044,54 a titolo di residuo emolumenti novembre-dicembre 2021 e gennaio-febbraio
2022.
2. condanna la al pagamento in favore del ricorrente, per i titoli descritti in CP_1 motivazione, dell'importo di € 3.253,05, al lordo delle ritenute di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
3. condanna la al pagamento in favore del ricorrente degli accessori di legge ex CP_1 art. 429 c.p.c. sugli importi di € 665,27 ed € 1044,54 pagati a titolo di trattamento di fine rapporto e di residuo emolumenti novembre-dicembre 2021 e gennaio-febbraio 2022, con decorrenza dalla maturazione dei crediti all'avvenuto soddisfo;
4. condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida in € 941,00 oltre CP_1 spese generali al 15% e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Davide Sapere.
Così deciso in Salerno, il 1.5.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio