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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/04/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
Dott.ssa Silvia Casarino Consigliera
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 598/2024 R.G.L. promossa da:
(CF ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Tommaso Parisi (CF
), giusta procura generale alle liti del 22.3.2024 per notaio C.F._1
di Roma ed elettivamente domiciliato in Torino al civico 9 di Via Per_1 dell'Arcivescovado presso l'Ufficio Legale Distrettuale della sede provinciale dell' Pt_1
appellante
Contro
, (c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Salvatore Morrone, presso il cui Studio legale in Torino, alla Via Cibrario n.38, ha eletto domicilio in forza di delega in calce al ricorso di primo grado appellata
Oggetto: Ripetizione di indebito.
Conclusioni
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 10.12.2024.
Per l'appellata: come da memoria depositata il 7.4.2025.
Fatti di causa
Con ricorso depositato il 29.4.2024 ha convenuto l avanti il Controparte_1 Pt_1
Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro al fine di ottenere l'accertamento e la declaratoria di non debenza, a titolo di indebito, della somma di euro 29.002,32 richiestale con lettera dell'Istituto in data 16.6.2021; di ottenere l'accertamento e la
1 condanna dell' convenuto a corrisponderle la somma di € 5.812,56, liquidata Pt_1
con comunicazione di liquidazione datata 21.2.2024 e non ancora erogata Pt_1 all'attualità; il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del difensore.
A sostegno della domanda la ricorrente ha premesso: di essere titolare di pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 e di indennità di accompagnamento;
di aver ricevuto, in data 16.6.2021, comunicazione del seguente tenore: “nel periodo che va Pt_1 dall'1.1.2016 al 31.7.2021 sono stati pagati 29.002,32 euro in più sulla sua pensione cat. IV CIV n. 01595246”; di aver proposto, in data 4.10.2021, ricorso amministrativo avverso tale comunicazione;
di aver ricevuto comunicazione che con delibera, in data
24.11.2021 n.2118548, era stato respinto il ricorso;
-di aver presentato domanda di aggravamento dopo la sospensione dell'erogazione dell'indennità di accompagna- mento, disposta soltanto in data 29.6.2022;di aver ottenuto il riconoscimento della sussistenza dei requisiti per poter fruire dell'indennità di accompagnamento dal maggio 2023, a seguito di decreto di omologa da parte del Tribunale di Torino del ricorso (r.g. 3506/2023) per ATPO proposto contro l'impugnazione del verbale in data
10.2.2023; -di aver ricevuto comunicazione dall' , datata 21.2.2024, in base alla Pt_1 quale erano quantificati arretrati in suo favore in misura di € 5.812,56, non ancora erogati all'attualità.
La ricorrente ha eccepito la totale irrepetibilità dell'indebito contestato, ritenendo trattarsi di prestazione assistenziale soggetta all'applicazione delle norme speciali riguardanti l'indebito previdenziale/assistenziale; ha ricordato che, in sede di legittimità1, la giurisprudenza, in considerazione dell'eccentricità del regime dell'indebito previdenziale/assistenziale rispetto alle regole dell'indebito di cui all'art. 2033 cod. civ., si sarebbe dovuto applicare il principio dell'irripetibilità di tali indebiti in ragione dell'affidamento dei pensionati percettori in buona fede.
Ha affermato come l'errore che aveva portato all'erogazione della prestazione non fosse a lei addebitabile, ma dovesse invece far carico all' che, pur in possesso Pt_1
di tutti i dati per appurare la non debenza della prestazione e quindi agire di conseguenza, bloccandone l'erogazione, aveva continuato a corrispondere in via continuativa l'indennità di accompagnamento, tanto da indurre l'assistita a confidare nella legittimità del trattamento percepito.
2 L' ha resistito in giudizio contestando ogni deduzione avversaria e rilevando in Pt_1
particolare come il provvedimento di revoca della prestazione fosse stato trasmesso con plico raccomandato in data 18.8.2017, avverso il quale non era stato proposto alcun ricorso.
L' ha osservato inoltre che la revoca delle prestazioni assistenziali a favore degli Pt_1
invalidi civili opera dalla data della visita di accertamento amministrativo dell'insussistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare, in mancanza di una norma che disponga in tal senso, il mancato rispetto da parte dell'amministrazione dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
la data dell'accertamento -ancorché precedente il formale atto di revoca- nel determinare la fine dell'affidamento dell'assistito, è ritenuta in linea con l'art. 38 Cost..
L' ha inoltre osservato come, solo a seguito dell'effettiva sospensione dei Pt_1
pagamenti in data 29.6.2022, la ricorrente avesse proposto domanda di aggravamento ai fini della conferma dell'indennità di accompagnamento.
Ha eccepito infine l'inesigibilità dell'avversa richiesta di restituzione della somma di €
5.812,56, di cui al provvedimento di liquidazione del 21.2.2024, essendo la stessa oggetto di compensazione impropria con il maggior credito vantato dall'ente previdenziale.
Con sentenza in data 6.11.2024, n. 2888/2024, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, ha accertato e dichiarato che nulla è dovuto da all' Controparte_1 Pt_1
con riguardo alla comunicazione di indebito in data 16.6.2021, per euro 29.002,32; ha condannato l al pagamento a favore della ricorrente della somma di € 5.812,56, Pt_1
oltre interessi a titolo di indennità ex art. L. 18/80, dal maggio 2023; ha condannato l alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 4.000,00, oltre accessori di legge Pt_1
e con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Avverso la sentenza l' ha proposto appello, cui ha resistito la . Pt_1 CP_1
All'udienza del 17 aprile 2025, all'esito della discussione la causa è stata decisa come da separato dispositivo riprodotto in calce.
Ragioni della decisione
1. La sentenza impugnata.
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato in base alle argomentazioni di seguito riassunte.
3 Il primo Giudice ha preliminarmente rilevato che la Commissione medica di Messina, nel giugno del 2009 (cfr. doc. 14 prod. ric.) aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti per la concessione delle provvidenze ex L. 118/1971 ed ex L. 18/1980, in favore della ricorrente, senza menzionare la necessità di revisione;
-che, nel marzo del
2017, la Commissione medica di Torino ha ritenuto la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dagli artt. 2 e 12 della L. 118/1971, senza far menzione alcuna in materia di requisiti ex L. 18/1980 (doc. 15 prod. ric.); -che non risulta comunicazione di alcun provvedimento formale ed espresso di revoca del beneficio dell'indennità di accompagnamento sino alla comunicazione dell'indebito oggettivo oggetto di causa.
Tanto premesso ha richiamato un arresto di legittimità (Cass. ord. 13223/2020), per il quale “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale e incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione non gli sia addebitabile.
Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente versi in dolo (…)”.
Il primo Giudice, a conforto dei principi esposti, ha richiamato altri arresti di legittimità
(Cass. ord. 24133/2021; Id. 24617/2022); in ordine all'applicazione di detti principi al caso di specie, ha osservato che:
-la ricorrente, dopo la visita del marzo 2017, una volta comunicato il relativo verbale, non aveva modo di rendersi conto che, in quella sede, era stato espresso un giudizio di insussistenza delle condizioni sanitarie ex L. 18/1980, non essendo le stesse state in alcun modo menzionate nel verbale di visita, per escluderle expressis verbis;
-il verbale nulla dice in ordine all'insussistenza delle condizioni per l'indennità di accompagnamento;
-dopo la comunicazione del verbale di visita l non ha mai comunicato alcun atto Pt_1 di revoca del beneficio, continuando ad erogare l'indennità per più di quattro anni;
-la ricorrente ha continuato a percepire l'indennità ex L. 18/1980, evidentemente senza dolo alcuno, sulla base di un errore imputabile al solo , anzi in condizioni di fatto Pt_1
obiettivamente idonee a ingenerare nella la convinzione (anzi, CP_1
l'affidamento) che l'emolumento a lei erogato mensilmente le fosse dovuto;
-sussistono quindi le condizioni per ritenere irripetibile l'indebito comunicato dall' Pt_1
nel giugno 2021;
4 -non ricorrendo il debito restitutorio vantato dall'Ente previdenziale, la compensazione
(impropria) azionata con quanto dovuto per effetto del ripristino, nel 2023, dell'indennità di accompagnamento è illegittima;
-ne consegue che - essendo pacifico l'importo dei ratei posti in compensazione (euro
5.812,56, doc. 2 ric.) - l debba esser condannato a pagare detta somma alla Pt_1
ricorrente.
2. I motivi di doglianza.
Secondo l il Tribunale sarebbe caduto in errore nel non aver colto, nella notifica Pt_1 degli esiti dell'accertamento medico del 27.9.2017, il momento della prima comunicazione di revoca della prestazione da parte dell'Istituto e nell'aver sostenuto, viceversa, la mancanza di notifica di un atto formale di revoca.
Secondo l'appellante, l'aver ritenuto l'atto di cui sopra come non intelligibile (quale presa d'atto e cognizione degli esiti della visita medico legale) e non quale comunicazione di revoca in data 1.8- 18.8.2017, integrerebbe vizio di ultrapetizione: il
Tribunale, in contrasto con i criteri valutativi esposti nel ricorso, avrebbe attribuito alla comunicazione di revoca una mancanza di chiarezza espositiva atta a ingenerare nel destinatario la convinzione di non essere nel possesso dei requisiti necessari per fruire dell'indennità di accompagnamento;
la ricorrente, infatti, si era limitata a segnalare di aver continuato a percepire per lungo tempo l'indennità di accompagnamento e non il ricevimento di un atto incomprensibile.
Il fatto che, a seguito di visita in data 21.3.2017, la ricorrente fosse stata giudicata invalida con totale e permanente inabilità lavorativa (al 100%), ma non in possesso dei requisiti per l'accompagnamento, avvalora, secondo l , la tesi della Pt_1
consapevolezza di contenuto e conseguenze del provvedimento di revoca sul trattamento in godimento.
Il provvedimento non era stato impugnato nei termini di decadenza di cui all'art. 42, co.
3, D.L. 269/2003, con gli ulteriori effetti, di dover ritenere esigibile la pretesa creditoria di cui alla revoca, ex art. 37, co. 8, della L. 448/1998 e quindi illegittima quella parte di sentenza che sancisce la condanna dell' al pagamento della somma di € Pt_1
5.812,56, relativa ai ratei per l'indennità di accompagnamento dal maggio 2023 al marzo 2024, trattenuti in compensazione come da diffida 16.6.2021.
Di qui la domanda di riforma dell'impugnata sentenza, nel senso di una pronuncia di condanna della a restituire all'Istituto l'intero importo indebitamente CP_1 percepito nel periodo 1-1-2016-31.7.2021, per la somma di € 29.002,31.
5 3. Disamina delle doglianze.
Pur evocata solamente con l'atto di appello, l'eccezione di decadenza sollevata dall' risulta infondata. Pt_1
La decadenza di cui all'art. 42, co.3, del D.L. 269/2003, riguarda i regimi di impugnazione avverso i “provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo” e, pertanto, poiché la disposizione di cui all'articolo in esame riguarda i benefici concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità, appare evidente che solo il termine di decadenza sia stato fissato dal legislatore solo in relazione a dette minorazioni.
In altri termini, la disposizione sulla decadenza non riguarda affatto il recupero degli eventuali indebiti i quali, non a caso, sono presi in esame dallo stesso art. 42 con previsione a parte (v. comma 5) non certo sovrapponibile a quella dettata per le procedure in tema di riconoscimento dei benefici (cfr. in tal senso, sent. di questa Corte
23.10.2024, n. 388; Id. 933/2021; e Cass. 26845/2020, per la quale «(…) Il termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 42, comma 3, del D.L. n. 269/2003, non opera nell'ipotesi di impugnazione del provvedimento con cui, a seguito della revoca di un beneficio assistenziale, sia comunicata all'interessato la sussistenza di un indebito, dal momento che l'eventuale indebito trova una disciplina autonoma nel sistema normativo della ripetizione in materia assistenziale e che, in ogni caso, le norme sulla decadenza sono di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica»).
Nel merito il Collegio ritiene infondato l'appello proposto dall' – in conformità Pt_1 all'indirizzo tracciato con la citata sentenza n. 388/2024 e in consapevole dissenso con altri precedenti di questa Corte (cfr. sent. nn. 1256/2008 e 118/2021) – che, in tema di indebito assistenziale, hanno affermato principi analoghi a quelli della sentenza impugnata circa la mancanza di affidamento nel caso di comunicazione del verbale della commissione medica che esclude l'esistenza dei requisiti sanitari e l'irrilevanza del mancato rispetto degli adempimenti di cui all'art. 37, comma 8, della L. 448/1998
(immediata sospensione della prestazione e revoca entro i 90 giorni successivi).
Non ignora questo Collegio l'orientamento di legittimità, per il quale «(…) Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili … deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi alla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare – in mancanza di una norma che disponga in tal senso – il
6 mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro i termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38
Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (Cass. 34013/2019; Id.
248/2023)».
Come rilevato dalla pronuncia di questa Corte (388/2024), dalla quale non vi è motivo di discostarsi, le questioni di cui si tratta trovano una soluzione ben diversa da quella fatta valere dall'appellante.
Infatti, la S.C., in altre pronunce, una volta affermato che in materia previdenziale non opera integralmente il principio di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 cd. civ., ha del pari sostenuto l'importanza di indagare il legittimo affidamento dell'assistito, valorizzando, nell'ambito di tale indagine, anche la violazione del procedimento di cui all'art. 37, comma 8, della L. 448/1998.
Infatti, si è detto che, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie, risulta ormai consolidato il principio di settore per il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, deve trovare applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque connotate dal minimo comun denominatore costituito dalla non addebitabilità in capo al percepiente della erogazione non dovuta a una situazione idonea a generare affidamento (cfr. Cass.
29419/2018 e altri precedenti ivi citati).
Tale indirizzo trova solido fondamento nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al detto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero a essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (Corte cost. n. 39/1993 e n. 431/1993).
La Consulta ha affermato che, sebbene non sussista un'esigenza costituzionale che impone per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, tuttavia opera anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004, v. anche ord. n. 448/2000).
7 In particolare, in relazione alle tempistiche previste dalla legge per l'adozione del provvedimento di revoca della prestazione (allora art. 4, D.L. 323/1996, conv. in L. n.
425/1996), ha rilevato come si tratti di una disciplina che “si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale” “nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento” erogate prima della visita di verifica. Mentre, per le somme erogate dopo la visita di verifica – le uniche a porre quindi il “problema della ripetibilità”
– la stessa Corte cost. n. 448/2000 ha evidenziato che esiste pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' ; avendo evidenziato come la legge voglia evitare che la percezione Pt_1 indebita di somme dopo la visita di verifica “possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione”.
L'esclusione della ripetizione delle somme percepite indebitamente prima della data della visita di revisione e la prescrizione dell'immediata sospensione delle somme percepite dopo la visita medesima sono gli elementi che hanno consentito alla disciplina in esame di essere ritenuta complessivamente “diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38, prima comma, Cost.”.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 8 del 2023, ha nuovamente affrontato il tema dell'indebito retributivo e previdenziale non pensionistico, stabilendo che l'applicazione dell'art. 2033 può non essere giustificata quando le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato nel percettore un legittimo affidamento sulla loro spettanza. La Corte ha evidenziato che, in tali casi, la restituzione delle somme potrebbe risultare ingiusta e lesiva del diritto del singolo.
In sostanza, la Corte Costituzionale ha indicato che, in presenza di buona fede e di legittimo affidamento, l'indebito previdenziale e assistenziale non può essere sempre richiesto, e che in questi casi la restituzione delle somme potrebbe essere irripetibile. Questo principio, tuttavia, non esclude la possibilità di recupero dell'indebito in altri casi, ad esempio quando il percettore sia in mala fede o non abbia legittimamente confidato nella spettanza delle somme.
La Corte cost. ha richiamato la giurisprudenza della S.C. che riconosce, quanto alla revoca delle prestazioni assistenziali, “la sussistenza di «un principio di settore [in virtù
8 del quale] la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile» (Cass. 13223/2020) per cui, in questi casi,
l'affidamento «più che rilevare quale interesse protetto, si configura – unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate – quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione che questa Corte ha più volte ritenuto rimessa alla discrezionalità del legislatore (sentenze n. 148 del 2017 e n. 431 del
1993)”.
Val la pena di ricordare che per la ricorrente-odierna appellata, nel p.v. di verifica del
Centro medico-legale , a seguito di visita in data 30.10.2009, era stata Pt_1 confermata “la sussistenza del requisito sanitario per usufruire del beneficio in godimento, essendone stata accertata l'invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo (la stessa) in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/80) [100%]”; -che tale esito era basato sulla diagnosi di “ritardo mentale medio-grave, con epilessia in trattamento farmacologico – ritardo mentale grave” (cfr. doc. 14, prod. ric.).
Nel caso di specie, è pacifico che dopo l'esito della visita di revisione del 21 marzo del
2017 (conclusa nei seguenti termini: “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% art. 2 e 12 L. 118/71”), l non abbia ottemperato agli adempimenti Pt_1 previsti dall'art. 37, comma 8, L. 448/1998 (ossia, all'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio e revoca entro i 90 giorni successivi delle provvidenze economiche), ma abbia continuato ad erogarle l'indennità di accompagnamento per oltre quattro anni.
Sino alla data del 16.6.2021 (nella quale era contestato l'indebito pensionistico per cui
è causa2) la non ha ricevuto alcuna altra comunicazione, diversa da quella CP_1
dell'esito della visita di verifica del 21 marzo 2017.
La valutazione della disposizione di cui all'art. 37, comma 8, della L. 448/1998 è sollecitata dal fatto di essere un elemento di giudizio introdotto dallo stesso Pt_1
9 appellante, ai fini di costituire l'oggetto della valutazione del legittimo affidamento della
, condizione che è stata tempestivamente allegata nel ricorso introduttivo. CP_1
Tale affidamento non dipende, contrariamente a quanto indicato nell'impugnata sentenza e sottoposto a motivo di gravame, dalla opacità del testo recante l'esito della visita di revisione del 21.3.2017 (peraltro espressa in linguaggio tecnico e con locuzione sintetica che esclude l'indicazione della necessità per l'assistita di fruire dell'indennità di accompagnamento).
La comunicazione, da parte dell' , del verbale sanitario che indicava l'esito Pt_1
negativo di tale visita non è, tenuto conto di tutte le circostanze, di per sé idonea ad escludere l'affidamento della , fondato non soltanto sul concreto e CP_1 successivo mantenimento della provvidenza da parte dell' , unitamente Pt_1 all'erogazione della pensione di invalidità (che già era erogata insieme alla indennità di accompagnamento), ma anche sul fatto che l'esito della predetta visita (“invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% art. 2 e 12 L. 118/71”) aveva comunque confermato la sua condizione di invalida al 100% (in base alla diagnosi così indicata: “esiti di cerebropatia perinatale con residua emiparesi dx di grado lieve moderato, epilessia lesionale secondaria in attuale stabile controllo farmacologico, insufficienza mentale apparentemente lieve-moderata. Dipendenza affettiva”, doc. 15 prod. ric.).
La mancata adozione da parte dell' dei provvedimenti di sospensione e revoca Pt_1 previsti dall'art. 37, comma 8, L. 448/1998, contenenti l'inequivoco accertamento del venir meno del requisito sanitario e le determinazioni conseguenti, unitamente al protrarsi ininterrotto per oltre quattro anni delle erogazioni, integra una condotta dell'Istituto idonea a ingenerare nell'appellata una condizione di affidamento incolpevole sulla debenza delle somme versate (che si è sviluppata ben oltre il periodo in cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' ), Pt_1 suscettibile di assumere rilievo nell'ambito di una interpretazione della disciplina della ripetibilità dell'indebito previdenziale conforme ai principi costituzionali.
Tenuto conto delle circostanze sopra esposte, l'erogazione dell'indennità di accompagnamento non può, quindi, essere addebitata a dolo dell'appellante3; né è ravvisabile da parte sua alcuna violazione dei doveri di correttezza su di lei incombenti:
10 doveri che, nello specifico caso del rapporto assistenziale, non possono estendersi fino ad addossare all'invalido, un onere di attivarsi presso l'ente previdenziale per verificare la correttezza o meno delle erogazioni ricevute, a maggior ragione in presenza di un espresso obbligo di sospendere e revocare tempestivamente le prestazioni a seguito dell'esito negativo di accertamenti disposti dall'ente medesimo
(cfr. in punto, Cass. 4668/2021; v. anche Corte di Appello di Genova, 105/2024).
Nell'appellante si è anzi consolidata una condizione di “affidamento riposto da una persona comunque invalida al 100% che già godeva dell'indennità di accompagnamento, che nel corso dello stesso lungo periodo di tempo poteva subire un mutamento delle proprie condizioni di salute4” e che, pertanto, si è trovata costretta ad agire per richiedere, solo dopo la revoca della prestazione, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento – diritto che, peraltro, a riprova del perdurare delle condizioni minorate della stessa, è stato riconosciuto a seguito di ATPO svolto avanti il Tribunale di Torino dal maggio 2023.
Non sussistono quindi le condizioni di ripetibilità dell'indebito azionato dall' nei Pt_1
riguardi della . CP_1
Del pari, deve essere confermata la sentenza anche in ordine alla statuizione della condanna al pagamento degli arretrati, nella misura già quantificata dall' , in euro Pt_1
5.812,56, non ricorrendo i presupposti per far luogo a compensazione (impropria) con le somme relative all'indebito per cui è causa.
4. Le spese.
Le spese seguono la soccombenza e fanno quindi carico all' nella misura Pt_1
liquidata come da dispositivo in applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante e degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
11 Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 4.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 17 aprile 2025
Il Cons. Estensore Il Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott. Piero Rocchetti
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Rif. a Cass. 31255/2019; Id. 24180/2022. 2 La lettera del 16.6.2021 (doc. 1, prod, ric.), reca il testo che segue: «Oggetto: accertamento somme indebitamente percepite su pensione della signora n. Parte_2 01595246. Gentile Signora, a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto per il periodo dall'1.1.2016 al 31.7.2021 un pagamento non dovuto sulla pensione Cat. INVCIV n. 01595246 per un importo complessivo di € 29.002,32 per i seguenti motivi: tolto accompagno su aggravamento dal 12/2016. Dovrà provvedere al pagamento di tale somma (…)». 3 Avuto riguardo anche alla natura delle minorazioni di cui la stessa è afflitta, così come risulta dalle certificazioni in atti. 4 Cass. 29419/2019.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
Dott.ssa Silvia Casarino Consigliera
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 598/2024 R.G.L. promossa da:
(CF ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Tommaso Parisi (CF
), giusta procura generale alle liti del 22.3.2024 per notaio C.F._1
di Roma ed elettivamente domiciliato in Torino al civico 9 di Via Per_1 dell'Arcivescovado presso l'Ufficio Legale Distrettuale della sede provinciale dell' Pt_1
appellante
Contro
, (c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Salvatore Morrone, presso il cui Studio legale in Torino, alla Via Cibrario n.38, ha eletto domicilio in forza di delega in calce al ricorso di primo grado appellata
Oggetto: Ripetizione di indebito.
Conclusioni
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 10.12.2024.
Per l'appellata: come da memoria depositata il 7.4.2025.
Fatti di causa
Con ricorso depositato il 29.4.2024 ha convenuto l avanti il Controparte_1 Pt_1
Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro al fine di ottenere l'accertamento e la declaratoria di non debenza, a titolo di indebito, della somma di euro 29.002,32 richiestale con lettera dell'Istituto in data 16.6.2021; di ottenere l'accertamento e la
1 condanna dell' convenuto a corrisponderle la somma di € 5.812,56, liquidata Pt_1
con comunicazione di liquidazione datata 21.2.2024 e non ancora erogata Pt_1 all'attualità; il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del difensore.
A sostegno della domanda la ricorrente ha premesso: di essere titolare di pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 e di indennità di accompagnamento;
di aver ricevuto, in data 16.6.2021, comunicazione del seguente tenore: “nel periodo che va Pt_1 dall'1.1.2016 al 31.7.2021 sono stati pagati 29.002,32 euro in più sulla sua pensione cat. IV CIV n. 01595246”; di aver proposto, in data 4.10.2021, ricorso amministrativo avverso tale comunicazione;
di aver ricevuto comunicazione che con delibera, in data
24.11.2021 n.2118548, era stato respinto il ricorso;
-di aver presentato domanda di aggravamento dopo la sospensione dell'erogazione dell'indennità di accompagna- mento, disposta soltanto in data 29.6.2022;di aver ottenuto il riconoscimento della sussistenza dei requisiti per poter fruire dell'indennità di accompagnamento dal maggio 2023, a seguito di decreto di omologa da parte del Tribunale di Torino del ricorso (r.g. 3506/2023) per ATPO proposto contro l'impugnazione del verbale in data
10.2.2023; -di aver ricevuto comunicazione dall' , datata 21.2.2024, in base alla Pt_1 quale erano quantificati arretrati in suo favore in misura di € 5.812,56, non ancora erogati all'attualità.
La ricorrente ha eccepito la totale irrepetibilità dell'indebito contestato, ritenendo trattarsi di prestazione assistenziale soggetta all'applicazione delle norme speciali riguardanti l'indebito previdenziale/assistenziale; ha ricordato che, in sede di legittimità1, la giurisprudenza, in considerazione dell'eccentricità del regime dell'indebito previdenziale/assistenziale rispetto alle regole dell'indebito di cui all'art. 2033 cod. civ., si sarebbe dovuto applicare il principio dell'irripetibilità di tali indebiti in ragione dell'affidamento dei pensionati percettori in buona fede.
Ha affermato come l'errore che aveva portato all'erogazione della prestazione non fosse a lei addebitabile, ma dovesse invece far carico all' che, pur in possesso Pt_1
di tutti i dati per appurare la non debenza della prestazione e quindi agire di conseguenza, bloccandone l'erogazione, aveva continuato a corrispondere in via continuativa l'indennità di accompagnamento, tanto da indurre l'assistita a confidare nella legittimità del trattamento percepito.
2 L' ha resistito in giudizio contestando ogni deduzione avversaria e rilevando in Pt_1
particolare come il provvedimento di revoca della prestazione fosse stato trasmesso con plico raccomandato in data 18.8.2017, avverso il quale non era stato proposto alcun ricorso.
L' ha osservato inoltre che la revoca delle prestazioni assistenziali a favore degli Pt_1
invalidi civili opera dalla data della visita di accertamento amministrativo dell'insussistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare, in mancanza di una norma che disponga in tal senso, il mancato rispetto da parte dell'amministrazione dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
la data dell'accertamento -ancorché precedente il formale atto di revoca- nel determinare la fine dell'affidamento dell'assistito, è ritenuta in linea con l'art. 38 Cost..
L' ha inoltre osservato come, solo a seguito dell'effettiva sospensione dei Pt_1
pagamenti in data 29.6.2022, la ricorrente avesse proposto domanda di aggravamento ai fini della conferma dell'indennità di accompagnamento.
Ha eccepito infine l'inesigibilità dell'avversa richiesta di restituzione della somma di €
5.812,56, di cui al provvedimento di liquidazione del 21.2.2024, essendo la stessa oggetto di compensazione impropria con il maggior credito vantato dall'ente previdenziale.
Con sentenza in data 6.11.2024, n. 2888/2024, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, ha accertato e dichiarato che nulla è dovuto da all' Controparte_1 Pt_1
con riguardo alla comunicazione di indebito in data 16.6.2021, per euro 29.002,32; ha condannato l al pagamento a favore della ricorrente della somma di € 5.812,56, Pt_1
oltre interessi a titolo di indennità ex art. L. 18/80, dal maggio 2023; ha condannato l alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 4.000,00, oltre accessori di legge Pt_1
e con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Avverso la sentenza l' ha proposto appello, cui ha resistito la . Pt_1 CP_1
All'udienza del 17 aprile 2025, all'esito della discussione la causa è stata decisa come da separato dispositivo riprodotto in calce.
Ragioni della decisione
1. La sentenza impugnata.
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato in base alle argomentazioni di seguito riassunte.
3 Il primo Giudice ha preliminarmente rilevato che la Commissione medica di Messina, nel giugno del 2009 (cfr. doc. 14 prod. ric.) aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti per la concessione delle provvidenze ex L. 118/1971 ed ex L. 18/1980, in favore della ricorrente, senza menzionare la necessità di revisione;
-che, nel marzo del
2017, la Commissione medica di Torino ha ritenuto la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dagli artt. 2 e 12 della L. 118/1971, senza far menzione alcuna in materia di requisiti ex L. 18/1980 (doc. 15 prod. ric.); -che non risulta comunicazione di alcun provvedimento formale ed espresso di revoca del beneficio dell'indennità di accompagnamento sino alla comunicazione dell'indebito oggettivo oggetto di causa.
Tanto premesso ha richiamato un arresto di legittimità (Cass. ord. 13223/2020), per il quale “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale e incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione non gli sia addebitabile.
Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente versi in dolo (…)”.
Il primo Giudice, a conforto dei principi esposti, ha richiamato altri arresti di legittimità
(Cass. ord. 24133/2021; Id. 24617/2022); in ordine all'applicazione di detti principi al caso di specie, ha osservato che:
-la ricorrente, dopo la visita del marzo 2017, una volta comunicato il relativo verbale, non aveva modo di rendersi conto che, in quella sede, era stato espresso un giudizio di insussistenza delle condizioni sanitarie ex L. 18/1980, non essendo le stesse state in alcun modo menzionate nel verbale di visita, per escluderle expressis verbis;
-il verbale nulla dice in ordine all'insussistenza delle condizioni per l'indennità di accompagnamento;
-dopo la comunicazione del verbale di visita l non ha mai comunicato alcun atto Pt_1 di revoca del beneficio, continuando ad erogare l'indennità per più di quattro anni;
-la ricorrente ha continuato a percepire l'indennità ex L. 18/1980, evidentemente senza dolo alcuno, sulla base di un errore imputabile al solo , anzi in condizioni di fatto Pt_1
obiettivamente idonee a ingenerare nella la convinzione (anzi, CP_1
l'affidamento) che l'emolumento a lei erogato mensilmente le fosse dovuto;
-sussistono quindi le condizioni per ritenere irripetibile l'indebito comunicato dall' Pt_1
nel giugno 2021;
4 -non ricorrendo il debito restitutorio vantato dall'Ente previdenziale, la compensazione
(impropria) azionata con quanto dovuto per effetto del ripristino, nel 2023, dell'indennità di accompagnamento è illegittima;
-ne consegue che - essendo pacifico l'importo dei ratei posti in compensazione (euro
5.812,56, doc. 2 ric.) - l debba esser condannato a pagare detta somma alla Pt_1
ricorrente.
2. I motivi di doglianza.
Secondo l il Tribunale sarebbe caduto in errore nel non aver colto, nella notifica Pt_1 degli esiti dell'accertamento medico del 27.9.2017, il momento della prima comunicazione di revoca della prestazione da parte dell'Istituto e nell'aver sostenuto, viceversa, la mancanza di notifica di un atto formale di revoca.
Secondo l'appellante, l'aver ritenuto l'atto di cui sopra come non intelligibile (quale presa d'atto e cognizione degli esiti della visita medico legale) e non quale comunicazione di revoca in data 1.8- 18.8.2017, integrerebbe vizio di ultrapetizione: il
Tribunale, in contrasto con i criteri valutativi esposti nel ricorso, avrebbe attribuito alla comunicazione di revoca una mancanza di chiarezza espositiva atta a ingenerare nel destinatario la convinzione di non essere nel possesso dei requisiti necessari per fruire dell'indennità di accompagnamento;
la ricorrente, infatti, si era limitata a segnalare di aver continuato a percepire per lungo tempo l'indennità di accompagnamento e non il ricevimento di un atto incomprensibile.
Il fatto che, a seguito di visita in data 21.3.2017, la ricorrente fosse stata giudicata invalida con totale e permanente inabilità lavorativa (al 100%), ma non in possesso dei requisiti per l'accompagnamento, avvalora, secondo l , la tesi della Pt_1
consapevolezza di contenuto e conseguenze del provvedimento di revoca sul trattamento in godimento.
Il provvedimento non era stato impugnato nei termini di decadenza di cui all'art. 42, co.
3, D.L. 269/2003, con gli ulteriori effetti, di dover ritenere esigibile la pretesa creditoria di cui alla revoca, ex art. 37, co. 8, della L. 448/1998 e quindi illegittima quella parte di sentenza che sancisce la condanna dell' al pagamento della somma di € Pt_1
5.812,56, relativa ai ratei per l'indennità di accompagnamento dal maggio 2023 al marzo 2024, trattenuti in compensazione come da diffida 16.6.2021.
Di qui la domanda di riforma dell'impugnata sentenza, nel senso di una pronuncia di condanna della a restituire all'Istituto l'intero importo indebitamente CP_1 percepito nel periodo 1-1-2016-31.7.2021, per la somma di € 29.002,31.
5 3. Disamina delle doglianze.
Pur evocata solamente con l'atto di appello, l'eccezione di decadenza sollevata dall' risulta infondata. Pt_1
La decadenza di cui all'art. 42, co.3, del D.L. 269/2003, riguarda i regimi di impugnazione avverso i “provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo” e, pertanto, poiché la disposizione di cui all'articolo in esame riguarda i benefici concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità, appare evidente che solo il termine di decadenza sia stato fissato dal legislatore solo in relazione a dette minorazioni.
In altri termini, la disposizione sulla decadenza non riguarda affatto il recupero degli eventuali indebiti i quali, non a caso, sono presi in esame dallo stesso art. 42 con previsione a parte (v. comma 5) non certo sovrapponibile a quella dettata per le procedure in tema di riconoscimento dei benefici (cfr. in tal senso, sent. di questa Corte
23.10.2024, n. 388; Id. 933/2021; e Cass. 26845/2020, per la quale «(…) Il termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 42, comma 3, del D.L. n. 269/2003, non opera nell'ipotesi di impugnazione del provvedimento con cui, a seguito della revoca di un beneficio assistenziale, sia comunicata all'interessato la sussistenza di un indebito, dal momento che l'eventuale indebito trova una disciplina autonoma nel sistema normativo della ripetizione in materia assistenziale e che, in ogni caso, le norme sulla decadenza sono di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica»).
Nel merito il Collegio ritiene infondato l'appello proposto dall' – in conformità Pt_1 all'indirizzo tracciato con la citata sentenza n. 388/2024 e in consapevole dissenso con altri precedenti di questa Corte (cfr. sent. nn. 1256/2008 e 118/2021) – che, in tema di indebito assistenziale, hanno affermato principi analoghi a quelli della sentenza impugnata circa la mancanza di affidamento nel caso di comunicazione del verbale della commissione medica che esclude l'esistenza dei requisiti sanitari e l'irrilevanza del mancato rispetto degli adempimenti di cui all'art. 37, comma 8, della L. 448/1998
(immediata sospensione della prestazione e revoca entro i 90 giorni successivi).
Non ignora questo Collegio l'orientamento di legittimità, per il quale «(…) Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili … deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi alla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare – in mancanza di una norma che disponga in tal senso – il
6 mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro i termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38
Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (Cass. 34013/2019; Id.
248/2023)».
Come rilevato dalla pronuncia di questa Corte (388/2024), dalla quale non vi è motivo di discostarsi, le questioni di cui si tratta trovano una soluzione ben diversa da quella fatta valere dall'appellante.
Infatti, la S.C., in altre pronunce, una volta affermato che in materia previdenziale non opera integralmente il principio di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 cd. civ., ha del pari sostenuto l'importanza di indagare il legittimo affidamento dell'assistito, valorizzando, nell'ambito di tale indagine, anche la violazione del procedimento di cui all'art. 37, comma 8, della L. 448/1998.
Infatti, si è detto che, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie, risulta ormai consolidato il principio di settore per il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, deve trovare applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque connotate dal minimo comun denominatore costituito dalla non addebitabilità in capo al percepiente della erogazione non dovuta a una situazione idonea a generare affidamento (cfr. Cass.
29419/2018 e altri precedenti ivi citati).
Tale indirizzo trova solido fondamento nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al detto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero a essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (Corte cost. n. 39/1993 e n. 431/1993).
La Consulta ha affermato che, sebbene non sussista un'esigenza costituzionale che impone per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, tuttavia opera anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004, v. anche ord. n. 448/2000).
7 In particolare, in relazione alle tempistiche previste dalla legge per l'adozione del provvedimento di revoca della prestazione (allora art. 4, D.L. 323/1996, conv. in L. n.
425/1996), ha rilevato come si tratti di una disciplina che “si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale” “nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento” erogate prima della visita di verifica. Mentre, per le somme erogate dopo la visita di verifica – le uniche a porre quindi il “problema della ripetibilità”
– la stessa Corte cost. n. 448/2000 ha evidenziato che esiste pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' ; avendo evidenziato come la legge voglia evitare che la percezione Pt_1 indebita di somme dopo la visita di verifica “possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione”.
L'esclusione della ripetizione delle somme percepite indebitamente prima della data della visita di revisione e la prescrizione dell'immediata sospensione delle somme percepite dopo la visita medesima sono gli elementi che hanno consentito alla disciplina in esame di essere ritenuta complessivamente “diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38, prima comma, Cost.”.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 8 del 2023, ha nuovamente affrontato il tema dell'indebito retributivo e previdenziale non pensionistico, stabilendo che l'applicazione dell'art. 2033 può non essere giustificata quando le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato nel percettore un legittimo affidamento sulla loro spettanza. La Corte ha evidenziato che, in tali casi, la restituzione delle somme potrebbe risultare ingiusta e lesiva del diritto del singolo.
In sostanza, la Corte Costituzionale ha indicato che, in presenza di buona fede e di legittimo affidamento, l'indebito previdenziale e assistenziale non può essere sempre richiesto, e che in questi casi la restituzione delle somme potrebbe essere irripetibile. Questo principio, tuttavia, non esclude la possibilità di recupero dell'indebito in altri casi, ad esempio quando il percettore sia in mala fede o non abbia legittimamente confidato nella spettanza delle somme.
La Corte cost. ha richiamato la giurisprudenza della S.C. che riconosce, quanto alla revoca delle prestazioni assistenziali, “la sussistenza di «un principio di settore [in virtù
8 del quale] la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile» (Cass. 13223/2020) per cui, in questi casi,
l'affidamento «più che rilevare quale interesse protetto, si configura – unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate – quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione che questa Corte ha più volte ritenuto rimessa alla discrezionalità del legislatore (sentenze n. 148 del 2017 e n. 431 del
1993)”.
Val la pena di ricordare che per la ricorrente-odierna appellata, nel p.v. di verifica del
Centro medico-legale , a seguito di visita in data 30.10.2009, era stata Pt_1 confermata “la sussistenza del requisito sanitario per usufruire del beneficio in godimento, essendone stata accertata l'invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo (la stessa) in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/80) [100%]”; -che tale esito era basato sulla diagnosi di “ritardo mentale medio-grave, con epilessia in trattamento farmacologico – ritardo mentale grave” (cfr. doc. 14, prod. ric.).
Nel caso di specie, è pacifico che dopo l'esito della visita di revisione del 21 marzo del
2017 (conclusa nei seguenti termini: “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% art. 2 e 12 L. 118/71”), l non abbia ottemperato agli adempimenti Pt_1 previsti dall'art. 37, comma 8, L. 448/1998 (ossia, all'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio e revoca entro i 90 giorni successivi delle provvidenze economiche), ma abbia continuato ad erogarle l'indennità di accompagnamento per oltre quattro anni.
Sino alla data del 16.6.2021 (nella quale era contestato l'indebito pensionistico per cui
è causa2) la non ha ricevuto alcuna altra comunicazione, diversa da quella CP_1
dell'esito della visita di verifica del 21 marzo 2017.
La valutazione della disposizione di cui all'art. 37, comma 8, della L. 448/1998 è sollecitata dal fatto di essere un elemento di giudizio introdotto dallo stesso Pt_1
9 appellante, ai fini di costituire l'oggetto della valutazione del legittimo affidamento della
, condizione che è stata tempestivamente allegata nel ricorso introduttivo. CP_1
Tale affidamento non dipende, contrariamente a quanto indicato nell'impugnata sentenza e sottoposto a motivo di gravame, dalla opacità del testo recante l'esito della visita di revisione del 21.3.2017 (peraltro espressa in linguaggio tecnico e con locuzione sintetica che esclude l'indicazione della necessità per l'assistita di fruire dell'indennità di accompagnamento).
La comunicazione, da parte dell' , del verbale sanitario che indicava l'esito Pt_1
negativo di tale visita non è, tenuto conto di tutte le circostanze, di per sé idonea ad escludere l'affidamento della , fondato non soltanto sul concreto e CP_1 successivo mantenimento della provvidenza da parte dell' , unitamente Pt_1 all'erogazione della pensione di invalidità (che già era erogata insieme alla indennità di accompagnamento), ma anche sul fatto che l'esito della predetta visita (“invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% art. 2 e 12 L. 118/71”) aveva comunque confermato la sua condizione di invalida al 100% (in base alla diagnosi così indicata: “esiti di cerebropatia perinatale con residua emiparesi dx di grado lieve moderato, epilessia lesionale secondaria in attuale stabile controllo farmacologico, insufficienza mentale apparentemente lieve-moderata. Dipendenza affettiva”, doc. 15 prod. ric.).
La mancata adozione da parte dell' dei provvedimenti di sospensione e revoca Pt_1 previsti dall'art. 37, comma 8, L. 448/1998, contenenti l'inequivoco accertamento del venir meno del requisito sanitario e le determinazioni conseguenti, unitamente al protrarsi ininterrotto per oltre quattro anni delle erogazioni, integra una condotta dell'Istituto idonea a ingenerare nell'appellata una condizione di affidamento incolpevole sulla debenza delle somme versate (che si è sviluppata ben oltre il periodo in cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' ), Pt_1 suscettibile di assumere rilievo nell'ambito di una interpretazione della disciplina della ripetibilità dell'indebito previdenziale conforme ai principi costituzionali.
Tenuto conto delle circostanze sopra esposte, l'erogazione dell'indennità di accompagnamento non può, quindi, essere addebitata a dolo dell'appellante3; né è ravvisabile da parte sua alcuna violazione dei doveri di correttezza su di lei incombenti:
10 doveri che, nello specifico caso del rapporto assistenziale, non possono estendersi fino ad addossare all'invalido, un onere di attivarsi presso l'ente previdenziale per verificare la correttezza o meno delle erogazioni ricevute, a maggior ragione in presenza di un espresso obbligo di sospendere e revocare tempestivamente le prestazioni a seguito dell'esito negativo di accertamenti disposti dall'ente medesimo
(cfr. in punto, Cass. 4668/2021; v. anche Corte di Appello di Genova, 105/2024).
Nell'appellante si è anzi consolidata una condizione di “affidamento riposto da una persona comunque invalida al 100% che già godeva dell'indennità di accompagnamento, che nel corso dello stesso lungo periodo di tempo poteva subire un mutamento delle proprie condizioni di salute4” e che, pertanto, si è trovata costretta ad agire per richiedere, solo dopo la revoca della prestazione, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento – diritto che, peraltro, a riprova del perdurare delle condizioni minorate della stessa, è stato riconosciuto a seguito di ATPO svolto avanti il Tribunale di Torino dal maggio 2023.
Non sussistono quindi le condizioni di ripetibilità dell'indebito azionato dall' nei Pt_1
riguardi della . CP_1
Del pari, deve essere confermata la sentenza anche in ordine alla statuizione della condanna al pagamento degli arretrati, nella misura già quantificata dall' , in euro Pt_1
5.812,56, non ricorrendo i presupposti per far luogo a compensazione (impropria) con le somme relative all'indebito per cui è causa.
4. Le spese.
Le spese seguono la soccombenza e fanno quindi carico all' nella misura Pt_1
liquidata come da dispositivo in applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante e degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
11 Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 4.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 17 aprile 2025
Il Cons. Estensore Il Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott. Piero Rocchetti
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Rif. a Cass. 31255/2019; Id. 24180/2022. 2 La lettera del 16.6.2021 (doc. 1, prod, ric.), reca il testo che segue: «Oggetto: accertamento somme indebitamente percepite su pensione della signora n. Parte_2 01595246. Gentile Signora, a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto per il periodo dall'1.1.2016 al 31.7.2021 un pagamento non dovuto sulla pensione Cat. INVCIV n. 01595246 per un importo complessivo di € 29.002,32 per i seguenti motivi: tolto accompagno su aggravamento dal 12/2016. Dovrà provvedere al pagamento di tale somma (…)». 3 Avuto riguardo anche alla natura delle minorazioni di cui la stessa è afflitta, così come risulta dalle certificazioni in atti. 4 Cass. 29419/2019.