Articolo 1 della Legge 3 dicembre 1957, n. 1198
Articolo 2
Versione
5 gennaio 1958
Art. 1.
Il primo comma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1953, n. 955 , e' sostituito dal seguente:
"L'istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 , la garanzia, relativamente al rischi indicati nell'art. 3, dei crediti dipendenti da forniture speciali, che le imprese esportatrici italiane concedono negli affari di esportazione di prodotti nazionali; nonche' la garanzia relativamente al rischio indicato al sesto comma dell'art. 3 nei casi in cui venga convenuta la clausola di " prezzo fisso " nel contratto di fornitura".
Il terzo comma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1953, n. 955 , e' sostituito dal seguente:
"Sul proposta del Comitato di cui all'art. 9, il Ministero del tesoro puo' consentire l'ammissione alla garanzia statale di operazioni subordinate a dilazioni di pagamento che oltrepassino quelle previste dal comma precedente" .
Entrata in vigore il 5 gennaio 1958