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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 18/03/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente estensore D.ssa ALESSIA D'ALESSANDRO Consigliere D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.117 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.536/2020 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione collegiale il 16.7.2020 e pubblicata il 20.7.2020, e vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Vittorio Parte_1 C.F._1
De Bonis presso il cui studio in Potenza, alla P.zza A. De Gasperi n. 10, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria Ditolve ed Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso la filiale della società sita in Potenza alla Via Grippo snc;
APPELLATA NONCHE'
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Potenza;
INTERVENTORE NECESSARIO
trattenuta in decisione il 16.4.2024 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate l'11.4.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.11.2016 il sig. adiva il Tribunale di Parte_1
Potenza affinché fosse accertato il falso ideologico consumato con l'attestazione del luogo di consegna apposta sugli avvisi di ricevimento delle notificazioni relative alle cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti da Equitalia Sud S.p.a. e meglio descritte in citazione, notificazioni effettuate a mezzo del servizio postale di Bella. Deduceva l'attore che, attraverso la documentazione acquisita a seguito dell'istanza di accesso agli atti avanzata ad Equitalia Sud S.p.A., egli aveva appreso che le cartelle di pagamento erano state dall'agente postale recapitate al suo indirizzo di residenza sito in Bella, alla Via G. Galilei n. 15, e qui erano state consegnate a mani dei sig.ri e , entrambi qualificatisi “dipendenti”. Assumeva Parte_2 Parte_3
l'attore che le attestazioni contenute nella comunicazione di avvenuta consegna non fossero veritiere in quanto i sig.ri e non erano residenti nello Parte_2 Parte_3
stabile in Bella, alla Via G. Galilei n. 15, ma esercitavano attività di lavoro dipendente in un locale sito al piano terra del suddetto stabile, mentre l'appartamento del si trovava al Parte_1
primo piano dello stesso edificio, sicché i sig.ri e giammai Parte_2 Parte_3 si sarebbero potuti trovare nell'appartamento dell'attore e giammai in tale luogo avrebbero potuto ricevere in consegna gli atti notificati.
Con comparsa depositata in cancelleria il 27.2.2017 si costituiva in giudizio la società Controparte_1
la quale eccepiva l'inammissibilità della querela di falso e, nel merito, contestava la
[...]
fondatezza della domanda sostenendo la legittimità della notificazione delle raccomandate.
Con sentenza n. 536/2020, emessa il 16.7.2020 e pubblicata il 20.7.2020, il Tribunale di Potenza in composizione collegiale dichiarava inammissibile la querela di falso proposta da , Parte_1 ordinando la restituzione dei documenti impugnati, acquisiti in originale, all' Controparte_2
, e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
[...]
Con atto di citazione notificato in data 22.2.2021 il sig. proponeva appello Parte_1 avverso la suindicata sentenza assumendo, quale motivo di impugnazione, la violazione dell'art.221
c.p.c. in combinato disposto con l'art.2700 c.c. sul rilievo dell'erronea valutazione dell'attestazione del luogo di consegna del plico postale come dichiarazione non suscettibile di contestazione nelle forme della querela di falso sotto il profilo del falso ideologico per la non corrispondenza tra il predetto luogo con quello di consegna effettivo. A sostegno del gravame, l'appellante ribadiva che i plichi raccomandati erano stati consegnati all'indirizzo in Bella, alla Via G. Galilei n.15, a mani dei sig.ri e , che conducevano in locazione una unità Parte_2 Parte_3 immobiliare sita al piano terra dell'edificio ed adibita a studio professionale, e quindi non presso la residenza del destinatario, identificata nell'appartamento al primo piano dello stesso stabile. Su tali basi, il sig. conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Potenza la società Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., affinché, previa ammissione della prova Controparte_1 testimoniale richiesta in primo grado, in riforma della sentenza impugnata fosse dichiarato il falso ideologico consumato con l'attestazione del luogo di consegna apposta sugli avvisi di ricevimento delle notificazioni relative alle cartelle di pagamento emesse da Equitalia Sud S.p.a.; il tutto con vittoria di spese di lite riferite al doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 13.7.2021 si costituiva nel giudizio di impugnazione la società
pag. 2 in persona del legale rappresentante p.t., la quale contestava la fondatezza dei Controparte_1 motivi articolati a supporto del gravame e concludeva per l'integrale rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza resa in data 5.3.2024 la Corte, preso atto della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza, quale interventore necessario, disponeva che a quest'ultimo fosse rimessa copia dell'atto di impugnazione.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 27.3.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 16.4.2024 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura della sola parte appellata le conclusioni con note scritte depositate l'11.4.2024, con provvedimento emesso il 16.4.2024 la Corte, previa sostituzione dell'originario relatore, Dott.
Alberto Iannuzzi, nelle more collocato in pensione con il Cons. Dott. Michele Videtta, assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Secondo la prospettazione dell'attore in primo grado, gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, con le quali è stata effettuata la notificazione delle cartelle di pagamento emesse da Equitalia Sud
S.p.a., sarebbero in predicato di falso quanto all'attestazione del luogo in cui la notificazione è avvenuta (perché gli atti, pur essendo stati correttamente indirizzati presso la residenza del Pt_1
insistente nello stabile in Bella, alla Via G. Galilei n.15, non sono stati recapitati presso
[...]
l'appartamento al primo piano del medesimo stabile dove effettivamente viveva il destinatario) e quanto all'attestazione della qualità dei soggetti - e – ai Parte_2 Parte_3 quali i plichi postali sono stati consegnati (perché detti soggetti non erano “dipendenti” o “addetti alla casa” del ). Parte_1
Costituisce jus receptum che la notificazione della cartella emessa per la riscossione di imposte o sanzioni possa essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con l'avviso di ricevimento (v. Cass. 4567/2015; Cass. 16949/2014).
In tale sistema è proprio l'ufficiale postale a garantire, nel menzionato avviso di ricevimento,
pag. 3 l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (Cass. 21/02/2018, n.4275; Cass. 6395/2014). Peraltro, l'avviso di ricevimento della raccomandata ordinaria è un atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale (ossia l'agente postale), come tale assistito dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., con la conseguenza che la contestazione dell'avviso di ricevimento di una raccomandata richieda la proposizione della querela di falso.
Tuttavia, l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico, a norma dell'art. 2700 c.c., concerne la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato e i fatti che questi attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti.
Con specifico riferimento al procedimento di notificazione di atti, secondo i principi costantemente affermati dalla Corte di Cassazione, l'articolo 148 c.p.c., ove impone di indicare nella relazione di notificazione il luogo della consegna dell'atto, non esige enunciazioni esplicite o formali e resta osservato quando il complessivo contenuto della relazione stessa sia idoneo a fornire notizia di detto luogo, il che si verifica in caso di effettuazione della consegna a mani di persona che si dichiari
"convivente", qualità che implica la stabile presenza nella dimora abituale del destinatario (v. Cass.
9-4-1996 n. 3281). Ove poi la notificazione venga eseguita ex articolo 139 c.p.c. nella casa di abitazione del destinatario senza esservi rinvenuto, l'ufficiale giudiziario deve indicare le generalità della persona alla quale ha consegnato la copia dell'atto con la precisazione del rapporto di tale persona con il destinatario (v. Cass. 6-6-1987 n. 4962). L'ufficiale giudiziario procedente non è tenuto a fare ricerche in ordine al rapporto di convivenza indicato dalla suddetta persona con dichiarazione di cui viene dato atto nella relata di notifica, incombendo a chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione di fornire la prova del contrario (v. Cass. 19-7-1990 n. 7364).
Infatti, la relata di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, per i fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli (limitatamente al loro contenuto estrinseco), mentre fa fede fino a prova contraria per tutte le altre attestazioni (quale, ad esempio, la dichiarazione del consegnatario di essere dipendente del destinatario), frutto non della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri (v. Cass. 11-4-1996
n. 3403; Cass. 15-6-1993 n. 6635).
Orbene, il Tribunale di Potenza con argomentazioni puntuali e corrette ha riconosciuto la inammissibilità della querela di falso sul rilievo – assistito dalla evocata consolidata giurisprudenza
– che l'attestazione resa dall'ufficiale notificante sulla relazione di notificazione e riguardante la corrispondenza del luogo di consegna dell'atto con quello di residenza del destinatario e/o la qualità
(persona di famiglia o addetta alla casa o all'ufficio, ecc.) di colui che abbia ricevuto l'atto non sia pag. 4 assistita da pubblica fede, di tal ché l'accertamento della intrinseca inesattezza di detta attestazione non deve essere fatta valere con la querela di falso.
Avverso le argomentazioni spese dal primo giudice a sostegno della decisione impugnata l'appellante non ha articolato motivi pregnanti e specifici che valgano ad incidere sul nucleo essenziale delle argomentazioni medesime confutandole e contrastandole, ma si è limitato a ribadire nella sostanza quanto già sostenuto nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado.
Sennonché occorre ancora una volta rimarcare – come già fatto dal giudice di prime cure – che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass.
8.8.2013 n.19021;
Cass. 24.4.93 n.4844; Cass. 20.4.89 n. 1854; Cass.
9.6.87 n. 5040; Cass. 26.6.87 n. 5638; Cass.
22.12.83 n. 7573; Cass.
7.7.80 n. 4333), la relazione di notificazione, costituendo atto pubblico, fa fede fino a querela di falso sia delle attestazioni concernenti le attività svolte direttamente dall'ufficiale giudiziario, sia del contenuto estrinseco delle dichiarazioni da lui ricevute, mentre l'attestazione che il luogo di notifica corrisponda a quello di residenza del destinatario e quella relativa a circostanze non direttamente dall'ufficiale giudiziario percepite - quali le notizie frutto di attività informative - fanno fede fino a prova contraria, che può essere fornita con qualunque mezzo dalla parte interessata al fine di dimostrare l'inesistenza dell'elemento fattuale attestato.
Nel caso di specie, non è contestato dall'appellante che le (numerose) raccomandate, con le quali è stata effettuata la notificazione delle cartelle di pagamento emesse da Equitalia Sud S.p.a., siano state dall'ufficiale postale recapitate proprio all'indirizzo presso il quale il aveva Parte_1
la residenza, vale a dire in Bella, alla Via G. Galilei n.15. Pertanto, non può riconoscersi falsa l'attestazione - sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate - che il luogo della notificazione fosse proprio il luogo di residenza del destinatario.
Invece, l'appellante ha sostenuto che l'ufficiale postale non abbia mai consegnato i plichi presso l'appartamento al primo piano dello stabile dove effettivamente viveva il destinatario, di tal ché sarebbe ideologicamente falsa l'attestazione sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate relativa alla consegna dei plichi “in Bella (PZ) alla via G. Galilei n.15 presso l'appartamento di residenza del Sig. ” (v. pagg. 5 e 6 dell'atto di impugnazione). Parte_1
In sostanza, l'appellante non ha messo in discussione che l'ufficiale postale, in occasione della notificazione a mezzo del servizio postale delle cartelle di pagamento, si fosse effettivamente portato all'indirizzo esatto del destinatario, cioè in Bella, alla Via G. Galilei n.15, ma ha assunto come falsa l'attestazione – sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate - che i plichi siano stati consegnati presso l'appartamento al primo piano dell'edificio in Bella, alla Via G. Galilei n.15, appartamento in cui aveva la propria residenza il (“Pertanto, l'Agente postale Parte_1
attesta falsamente di essersi recato al primo piano dell'edificio sito in Bella (PZ) alla via G.
pag. 5 Galilei n.15…”: v. pag.6 dell'atto di appello).
Sennonché sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate figura senz'altro l'indirizzo di consegna, non anche la precisazione che la consegna stessa sia avvenuta presso l'appartamento al primo piano dell'edificio in Bella, alla Via G. Galilei n.15. Pertanto, non può sostenersi la falsità di una attestazione che non è mai avvenuta, cioè che l'agente postale si sia portato all'ingresso dell'appartamento al primo piano del predetto edificio e qui abbia proceduto alla consegna dei plichi.
Quanto all'attestazione della qualità (“dipendenti” o “addetti alla casa”) dei soggetti - Parte_2
e – ai quali i plichi postali sono stati consegnati dall'ufficiale postale,
[...] Parte_3
attestazione che figura sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate, vale ribadire la corretta osservazione operata dal Tribunale di Potenza nella sentenza impugnata, osservazione che è in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Poiché non sono assistite da pubblica fede tutte le attestazioni (come la dichiarazione del consegnatario di essere “dipendente” o “addetto alla casa” del destinatario) che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli dalla stessa persona che ha ricevuto in consegna il plico, la mancanza di detta qualità, pur attribuita dall'ufficiale postale al consegnatario, non può essere fatta valere mediante la querela di falso, giacché detto strumento processuale non è esperibile avverso il documento che venga impugnato al fine di contestare non già la (sola) attività immediatamente richiesta, percepita e constatata dal pubblico ufficiale nello svolgimento del potere di documentazione e della speciale funzione di certificazione, ma altri aspetti del contenuto ideologico del documento stesso estranei ai limiti segnati dal richiamato art.2700 c.c., come l'intrinseca verità delle dichiarazioni al pubblico ufficiale rese da terzi, nella specie dalla persona a cui i plichi sono stati consegnati (v. Cass.
28.6.2000 n.8799; Cass. 10219/96; Cass. 5013/96; Cass. 23 aprile 1993, n. 4773).
In conclusione, l'appello è infondato e va respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Segue per legge la condanna di , in quanto parte soccombente, al pagamento, in Parte_1
favore della parte appellata, delle spese processuali relative al presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al Decreto 13.8.2022 n.147 in riferimento al valore della causa (valore indeterminato;
scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00).
A tale proposito, ritiene la Corte che trovino applicazione le ultimissime tariffe di cui al D.M.
n.147/2022, giacché l'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 (pubblicato su G.U. n.236 dell'8.10.2022) prevede espressamente che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", entrata in vigore che pag. 6 è fissata nel 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vale a dire in data
23.10.2022. La presente causa è stata trattenuta in decisione il 16.4.2024 e le ultime attività processuali rese dal procuratore della parte appellata consistono nella redazione della comparsa conclusionale, depositata il 4.6.2024.
La norma appena evocata va interpretata alla luce del consolidato principio, stabilito da
Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez.
6-2, 11 febbraio 2016 n.2748, a tenore del quale i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio
2012 n.140 e dai successivi D.M. siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto ministeriale e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
Infine, va rilevato che, per effetto dell'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, è stato introdotto il comma 1 – quater all'art.13 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: “1
– quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”.
Ai sensi dell'art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.n.228/12, sicchè, risalendo all'1.1.2013 l'entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione mede-sima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno
31 gennaio 2013.
Pertanto, essendo stato il presente giudizio di impugnazione iscritto a ruolo il 3.3.2021 ed essendo stato l'appello integralmente respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 – quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge
24.12.2012 n.228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.536/2020 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione collegiale il
16.7.2020 e pubblicata il 20.7.2020, proposto da con atto di citazione notificato Parte_1
in data 22.2.2021 nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., lette Controparte_1
pag. 7 le note depositate dai procuratori delle parti costituite, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Rigetta integralmente l'appello proposto da con atto di citazione Parte_1 notificato in data 22.2.2021 e, per l'effetto, conferma la sentenza n.536/2020 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione collegiale il 16.7.2020 e pubblicata il 20.7.2020;
- Condanna al pagamento, in favore di in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante p.t., delle spese processuali relative al presente grado di giudizio che liquida nella somma complessiva di € 9.991,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché parte appellante,
, sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1
quello dovuto per la impugnazione dalla stessa parte proposta.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025.
Il Presidente estensore
(Dott. Michele Videtta)
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