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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/09/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1646/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1
( , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. IDA DE
[...] C.F._1
ANGELIS, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti e Parte_2
( , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ITALIA SENESE, la C.F._2 quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OGGETTO: Regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 26/06/2025, modificato con note di trattazione scritta depositate in data 05/09/2025, nonché all'udienza del 12/09/2025, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti e i diritti del figlio nato il Persona_1
23/04/2022 alle seguenti condizioni:
1) Il minore resterà affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale in modo disgiunto, relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per . Per_1
2) Il minore conserverà il domicilio prevalente presso la casa familiare sita in Caserta (CE), alla via Dei Giardini n. 45/E, di esclusiva proprietà della sig.ra Pt_1
3) Il sig. a titolo di contributo al mantenimento per il figlio , verserà alla Parte_2 Per_1 sig.ra genitore convivente con il minore in regime di affidamento condiviso, entro il giorno Pt_1
16 di ogni mese, l'importo di € 300,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISAT, oltre al
50% delle spese straordinarie, come da Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di S.
1 Maria C.V.
4) L'assegno unico, in favore del minore, sarà ripartito nella misura del 50% tra i genitori.
5) Il padre preleverà dalla casa materna e terrà con sé il minore, due pomeriggi a settimana, in specie il martedì ed il giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Nella settimana in cui il weekend è di competenza della madre, il padre preleverà il venerdì invece del giovedì, salvo diversi Per_1 accordi tra le parti.
Resta inteso che qualora la sig.ra dovesse avere impegni durante la settimana in orari e Pt_1 giorni diversi da quelli stabiliti per il diritto di visita del padre, sarà facoltà della stessa interpellare preliminarmente la disponibilità del sig. ad avere con sé il figliolo minore, Pt_2 prima di affidarlo temporaneamente ai nonni, baby-sitter o terze persone. Resta inteso che qualora il padre dovesse essere irreperibile o impossibilitato la madre potrà procedere autonomamente.
6) A far data dal mese di maggio 2025, il piccolo , a week-end alterni, starà con il padre dal Per_1 sabato ore 10:30 alla domenica ore 20:30. Le parti concordano che, per impegni lavorativi del sig.
il sabato, alle ore 10:30, sarà la madre ad accompagnare il minore presso l'abitazione Pt_2 paterna. Diversamente, la domenica alle 20:30 sarà il sig. a riaccompagnare il minore Pt_2 presso la casa materna.
7) Durante le vacanze natalizie, trascorrerà con il padre il giorno del 24 dicembre dalle Per_1
16,00 alle ore 22,00 o del 25 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 19,00; ad anni alterni il 31 dicembre dalle ore 16,00 alle ore 22,00 o il 1° gennaio dalle ore 10,00 alle ore 19,00. Le parti, previo accordo tra loro, potranno regolamentare le vacanze natalizie inserendo il pernottamento settimanale, dal 24 dicembre al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, rispettando il principio annuale dell'alternanza.
8) Durante il periodo pasquale il minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il lunedì in Albis dalle ore 10:30 alle 20:30.
9) Nel periodo estivo, stante la tenera età del minore, trascorrerà con il padre una settimana Per_1 nel mese di agosto. Le parti definiranno detta settimana entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
Diversamente, dal mese di agosto 2026 il minore trascorrerà con il padre, due settimane, anche non consecutive, tra i mesi giugno - luglio - agosto.
10) Il minore trascorrerà altresì con il sig. la Festa del Papà, nonché il giorno del Pt_2 compleanno e dell'onomastico di quest'ultimo, in deroga a quanto previsto nel calendario. Gli orari saranno quelli previsti nei giorni ordinari, in cui il sig. esercita il proprio diritto di Pt_2 visita. Il minore trascorrerà parimenti con la madre, il giorno della Festa della Mamma, del di lei
2 compleanno e onomastico, in deroga al su indicato calendario. trascorrerà, ove possibile, il Per_1 giorno del proprio compleanno e del proprio onomastico, con entrambi i genitori;
diversamente festeggerà, con il padre, ad anni alterni, il pranzo o la cena. Saranno altresì ripartiti, i restanti giorni festivi indicati sul calendario, tra i genitori, nel rispetto del principio dell'alternanza.
11) Le parti hanno raggiunto nuovo accordo in merito all'autorizzazione reciproca per l'espatrio del minore che potrà avvenire a decorrere del compimento del IV anno di età di ovvero dal Per_1
23.04.2026.
All'udienza del 12/09/2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni sopra indicate.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 12/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1
( , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. IDA DE
[...] C.F._1
ANGELIS, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti e Parte_2
( , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ITALIA SENESE, la C.F._2 quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OGGETTO: Regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 26/06/2025, modificato con note di trattazione scritta depositate in data 05/09/2025, nonché all'udienza del 12/09/2025, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti e i diritti del figlio nato il Persona_1
23/04/2022 alle seguenti condizioni:
1) Il minore resterà affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale in modo disgiunto, relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per . Per_1
2) Il minore conserverà il domicilio prevalente presso la casa familiare sita in Caserta (CE), alla via Dei Giardini n. 45/E, di esclusiva proprietà della sig.ra Pt_1
3) Il sig. a titolo di contributo al mantenimento per il figlio , verserà alla Parte_2 Per_1 sig.ra genitore convivente con il minore in regime di affidamento condiviso, entro il giorno Pt_1
16 di ogni mese, l'importo di € 300,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISAT, oltre al
50% delle spese straordinarie, come da Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di S.
1 Maria C.V.
4) L'assegno unico, in favore del minore, sarà ripartito nella misura del 50% tra i genitori.
5) Il padre preleverà dalla casa materna e terrà con sé il minore, due pomeriggi a settimana, in specie il martedì ed il giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Nella settimana in cui il weekend è di competenza della madre, il padre preleverà il venerdì invece del giovedì, salvo diversi Per_1 accordi tra le parti.
Resta inteso che qualora la sig.ra dovesse avere impegni durante la settimana in orari e Pt_1 giorni diversi da quelli stabiliti per il diritto di visita del padre, sarà facoltà della stessa interpellare preliminarmente la disponibilità del sig. ad avere con sé il figliolo minore, Pt_2 prima di affidarlo temporaneamente ai nonni, baby-sitter o terze persone. Resta inteso che qualora il padre dovesse essere irreperibile o impossibilitato la madre potrà procedere autonomamente.
6) A far data dal mese di maggio 2025, il piccolo , a week-end alterni, starà con il padre dal Per_1 sabato ore 10:30 alla domenica ore 20:30. Le parti concordano che, per impegni lavorativi del sig.
il sabato, alle ore 10:30, sarà la madre ad accompagnare il minore presso l'abitazione Pt_2 paterna. Diversamente, la domenica alle 20:30 sarà il sig. a riaccompagnare il minore Pt_2 presso la casa materna.
7) Durante le vacanze natalizie, trascorrerà con il padre il giorno del 24 dicembre dalle Per_1
16,00 alle ore 22,00 o del 25 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 19,00; ad anni alterni il 31 dicembre dalle ore 16,00 alle ore 22,00 o il 1° gennaio dalle ore 10,00 alle ore 19,00. Le parti, previo accordo tra loro, potranno regolamentare le vacanze natalizie inserendo il pernottamento settimanale, dal 24 dicembre al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, rispettando il principio annuale dell'alternanza.
8) Durante il periodo pasquale il minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il lunedì in Albis dalle ore 10:30 alle 20:30.
9) Nel periodo estivo, stante la tenera età del minore, trascorrerà con il padre una settimana Per_1 nel mese di agosto. Le parti definiranno detta settimana entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
Diversamente, dal mese di agosto 2026 il minore trascorrerà con il padre, due settimane, anche non consecutive, tra i mesi giugno - luglio - agosto.
10) Il minore trascorrerà altresì con il sig. la Festa del Papà, nonché il giorno del Pt_2 compleanno e dell'onomastico di quest'ultimo, in deroga a quanto previsto nel calendario. Gli orari saranno quelli previsti nei giorni ordinari, in cui il sig. esercita il proprio diritto di Pt_2 visita. Il minore trascorrerà parimenti con la madre, il giorno della Festa della Mamma, del di lei
2 compleanno e onomastico, in deroga al su indicato calendario. trascorrerà, ove possibile, il Per_1 giorno del proprio compleanno e del proprio onomastico, con entrambi i genitori;
diversamente festeggerà, con il padre, ad anni alterni, il pranzo o la cena. Saranno altresì ripartiti, i restanti giorni festivi indicati sul calendario, tra i genitori, nel rispetto del principio dell'alternanza.
11) Le parti hanno raggiunto nuovo accordo in merito all'autorizzazione reciproca per l'espatrio del minore che potrà avvenire a decorrere del compimento del IV anno di età di ovvero dal Per_1
23.04.2026.
All'udienza del 12/09/2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni sopra indicate.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 12/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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