Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 1599
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Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità per inesistenza ovvero invalidità della notifica

    La eccezione di irritualità della notifica dell'atto impugnato perché proveniente da indirizzo pec non presente nei pubblici elenchi è stata respinta non avendo la contribuente prospettato le ragioni per le quali la sostenuta erronea applicazione della regola processuale abbia comportato una lesione del proprio diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito. In ogni caso, non sussiste incertezza soggettiva del mittente.

  • Rigettato
    Nullità per omessa indicazione dei termini e dei modi per impugnare l'atto e omessa indicazione dell'Autorità Giudiziaria contro cui ricorrere

    L'omessa indicazione nell'atto impositivo del termine per la contestazione e dell'organo innanzi al quale può essere proposto ricorso, non inficia la validità dell'atto.

  • Rigettato
    Nullità per errata determinazione dell'an e del quantum debeatur

    L'avviso che contiene l'intimazione di pagamento, redatto in conformità al modello previsto dalla legge e notificato dall'Agente della riscossione, non è annullabile per insufficienza della motivazione perché, per la natura vincolata che lo caratterizza, il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello che in concreto è adottato. È sufficiente il riferimento, contenuto nell'intimazione, alla cartella di pagamento in precedenza notificata, così da consentire all'interessato di comprendere nell'an e nel quantum la pretesa tributaria e le ragioni dell'emissione dell'intimazione stessa. Il generale requisito della motivazione si intende rispettato, essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, senza che occorra l'allegazione della cartella stessa. Le cartelle indicate nell'atto opposto sono state ritualmente notificate alla società e non risultano essere state impugnate; la omessa contestazione della cartella produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito.

  • Rigettato
    Nullità per difetto di sottoscrizione perché sottoscritto da soggetto non abilitato

    Il difetto di sottoscrizione dell'intimazione di pagamento per vizio di rappresentanza del sottoscrittore dell'atto, pure eccepita da parte ricorrente, non vizia l'atto stesso, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'autorità da cui promana.

  • Rigettato
    Nullità per omessa allegazione degli atti prodromici

    Il generale requisito della motivazione si intende rispettato, essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, senza che occorra l'allegazione della cartella stessa.

  • Rigettato
    Nullità per carenza di motivazione dell'atto e per omessa indicazione del metodo di calcolo degli interessi anche di mora e delle sanzioni indicate nell'atto impugnato

    L'avviso che contiene l'intimazione di pagamento, redatto in conformità al modello previsto dalla legge e notificato dall'Agente della riscossione, non è annullabile per insufficienza della motivazione perché, per la natura vincolata che lo caratterizza, il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello che in concreto è adottato. È sufficiente il riferimento, contenuto nell'intimazione, alla cartella di pagamento in precedenza notificata, così da consentire all'interessato di comprendere nell'an e nel quantum la pretesa tributaria e le ragioni dell'emissione dell'intimazione stessa. Il generale requisito della motivazione si intende rispettato, essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, senza che occorra l'allegazione della cartella stessa. Quanto all'obbligo di motivazione per il metodo di calcolo degli interessi, è stato osservato che, in conformità alle prescrizioni dettate dal modello ministeriale, la semplice indicazione dell'importo complessivo degli interessi moratori e delle spese di riscossione è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Non debenza del compenso di riscossione o di altre spese in favore del concessionario

    Legittima è stata ritenuta la richiesta di pagamento degli oneri di riscossione; per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione continueranno ad essere dovuti nella misura e secondo le ripartizioni previste dalle disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della legge (c.d. Legge di Bilancio per il 2022).

  • Rigettato
    Compensazione delle spese di giudizio

    L'appello è infondato. La sentenza impugnata, in quanto immune da vizi logici, incensurabile nel fatto e correttamente motivata in diritto, saldamente allegata al materiale probatorio acquisito, merita di essere integralmente confermata sul punto della regolamentazione delle spese. In primo luogo, la Corte Tributaria di primo grado ha dato adeguate ragioni del suo convincimento. In secondo luogo, prescindendo dall'applicabilità al caso che ci occupa della norma invocata dall'appellante, va rilevato che il rigetto del ricorso è stato fondato non solo sulla documentazione prodotta solo in giudizio dall'Ufficio attestante la regolare notifica contestata dal ricorrente, avendo i primi giudici ampiamente motivato, respingendoli, su tutti i motivi di cui al ricorso, ovvero sul difetto di motivazione dell'atto impugnato e sulla richiesta di pagamento degli oneri di riscossione, sicché non può affermarsi che il resistente sia risultato vittorioso solo sulla base di documenti decisivi che lo stesso ha prodotto nel corso del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 1599
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1599
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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