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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1599/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Relatore
DEL GAUDIO MARCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5278/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Società_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Benevento
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1614/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720229000381911000 SPESE LITE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 629/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 s.r.l., aveva impugnato la intimazione di pagamento n. 01720229000381911/000 notificata il 3 marzo 2022 per i soli importi relativi a debiti di natura tributaria.
A sostegno del ricorso l'istante ha eccepito la nullità della intimazione:
1. per inesistenza ovvero per invalidità della notifica;
2. per omessa indicazione dei termini e dei modi per impugnare l'atto e omessa indicazione dell'Autorità
Giudiziaria contro cui ricorrere;
3. per errata determinazione dell'an e del quantum debeatur;
4. per difetto di sottoscrizione perché sottoscritto da soggetto non abilitato;
5. per omessa allegazione degli atti prodromici;
6. per carenza di motivazione dell'atto e per omessa indicazione del metodo di calcolo degli interessi anche di mora e delle sanzioni indicate nell'atto impugnato.
7. per la non debenza del compenso di riscossione o di altre spese in favore del concessionario.
L'Agenzia delle Entrate - IS aveva resistito alla domanda e ne ha chiesto il rigetto.
In primo grado il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese in favore dell'Ader liquidate in euro 1500,00.
La impugnazione in esame ha ad oggetto i soli debiti di natura tributaria meglio specificati alle cartelle di pagamento n.01720170000893207000, n.01720180000288985000, n.01720190007973402000, n.01720200001330753000,
n.01720200001330854000,
La eccezione di parte attrice di irritualità della notifica dell'atto impugnato perché proveniente da indirizzo pec non presente nei pubblici elenchi è stata respinta non avendo la contribuente prospettato le ragioni per le quali la sostenuta erronea applicazione della regola processuale abbia comportato una lesione del proprio diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito.
Tanto in conformità al consolidato orientamento del Giudice di legittimità “… Una diversa conclusione sarebbe contraria ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa” (cfr. Cass. Ord. Sez. 6 n. 982 Anno 2023).
In ogni caso, dalla lettura degli atti non sussiste incertezza soggettiva del mittente, considerato che l'azione
è stata correttamente promossa nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - IS (Cfr. 26682 del 14 ottobre 2024; Cass. n.982 del 2023; Cass.n. 6015 del 2023).
L'avviso che contiene l'intimazione di pagamento, redatto in conformità al modello previsto dalla legge e notificato dall'Agente della riscossione, non è annullabile per insufficienza della motivazione perché, per la natura vincolata che lo caratterizza, il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello che in concreto è adottato (Cfr. Corte di cassazione ord. n. 11843 del 5 maggio 2023; Cass. 4 luglio 2022 n. 21065). È sufficiente il riferimento, contenuto nell'intimazione, alla cartella di pagamento in precedenza notificata, così da consentire all'interessato di comprendere nell'an e nel quantum la pretesa tributaria e le ragioni dell'emissione dell'intimazione stessa (cfr. Cass. n. 21065 dello scorso 4 luglio del 2022).
Il generale requisito della motivazione si intende rispettato, essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, senza che occorra l'allegazione della cartella stessa (cfr. Cassazione
n. 6209 del 2022 e n.28772 del 2021).
Le cartelle indicate nell'atto opposto sono state ritualmente notificate alla società, come evincibile dalla documentazione allegata al fascicolo di parte resistente e non risultano essere state impugnate;
la omessa contestazione della cartella produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito.
Come risulta dagli estratti di ruolo e dalle relate che si producono in giudizio, le cartelle di pagamento aventi ad oggetto tributi
In definitiva, l'atto impugnato risulta compiutamente motivato essendo stato indicato l'importo da versare, gli interessi e le sanzioni nonché le ragioni e i presupposti del tributo.
La contribuente, quindi, ha avuto piena contezza del contenuto dell'atto ed è stata posta in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali quanto all'an e al quantum della imposta richiesta in pagamento;
la difesa della contribuente, del resto, si è compiutamente dispiegata, anche nel merito approntando le proprie difese con piena consapevolezza.
Quanto all'obbligo di motivazione per il metodo di calcolo degli interessi, è stato osservato che, in conformità alle prescrizioni dettate dal modello ministeriale, la semplice indicazione dell'importo complessivo degli interessi moratori e delle spese di riscossione è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'intimazione di pagamento, anche in coerenza all'orientamento delle Sezioni Unite sentenza n. 22281 del 14 luglio 2022 che - sia pure in relazione alla menzione degli interessi moratori nella cartella di pagamento, ma con argomentazioni valevoli anche per l'intimazione di pagamento - hanno ritenuto che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della legge
27 luglio 2000, n. 212, e dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. Cass. Sez. 5 n. 34416 del 2023).
L'omessa indicazione nell'atto impositivo del termine per la contestazione e dell'organo innanzi al quale può essere proposto ricorso, non inficia la validità dell'atto (cfr. Cass. n. 25161 del 2021 e Cass. n. 8082 del 2018).
Il difetto di sottoscrizione dell'intimazione di pagamento per vizio di rappresentanza del sottoscrittore dell'atto, pure eccepita da parte ricorrente, non vizia l'atto stesso, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'autorità da cui promana.
Non risulta in atti che la ricorrente, nelle spiegate difese, abbia in alcun modo dubitato della provenienza dell'atto impugnato (cfr. Cass. Sez. 5 n. 34416 del 2023).
Legittima è stata ritenuta la richiesta di pagamento degli oneri di riscossione;
per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione continueranno ad essere dovuti nella misura e secondo le ripartizioni previste dalle disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della legge (c.d. Legge di Bilancio per il 2022).
Ha proposto appello la Società_1 SRL per le sole spese di lite. In particolare, si fa rilevare che con la costituzione in giudizio, così come si evince dal fascicolo processuale telematico, il resistente ha prodotto copiosa documentazione probatoria.
Sarebbe del tutto evidente, quindi, che il resistente è risultato vittorioso sulla base di documenti decisivi che lo stesso ha prodotto solo nel corso del giudizio.
I primi giudici avrebbero dovuto compensare le spese di giudizio, in relazione a quanto disposto dal comma
2 dell'art.15 del D.Lgs. n.546/92, che così recita: “2. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.”.
Si è costituita ADER rilevando l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per l'omessa indicazione dei motivi specifici ex art. 53, d.lgs. 546/1992, che non possono essere ricavati neppure per implicito dall'atto di impugnazione nel suo complesso.
Si eccepisce, in ogni caso, l'infondatezza dell'appello e la corretta regolamentazione delle spese operata dal primo giudice.
In particolare, si evidenzia che parte appellante a fondamento dell'appello invoca il disposto previsto dal comma 2 dell'art. 15 del D. Lgs. n.546/92, (modificato dall'art. 1, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 30
Sul punto si fa rilevare l'inapplicabilità al presente giudizio della norma citata.
Solo per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 5 gennaio 2024, può essere dichiarata la compensazione delle spese anche quando la parte sia risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio (art. 1, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n° 220).
Tuttavia, nel merito l'eccezione è infondata poiché ADER si è costituita tempestivamente nel giudizio di primo grado, con controdeduzioni depositate il 22.8.2022.
La sentenza appellata è stata pronunciata in data 19.11.2024 e depositata il giorno 23.12.2024.
Nella motivazione della sentenza appellata il Giudice di prime cure ha dato adeguate ragioni del suo convincimento deducendo: -le spese di lite sono a carico della parte soccombente.
A tal riguardo, la resistente richiama il dispositivo dell'art. 15 (D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) il quale al comma 1 prevede che: - la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.
La norma ricalca la formulazione dell'art.91 cpc secondo cui la parte soccombente e' condannata a rimborsare le spese di lite sostenute dalla parte vittoriosa salvo il potere di compensazione rimesso al giudice in base alla regola dell'art.92 cpc cui la disposizione tributaria fa espresso rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza impugnata, in quanto immune da vizi logici, incensurabile nel fatto e correttamente motivata in diritto, saldamente allegata al materiale probatorio acquisito, merita di essere integralmente confermata sul punto della regolamentazione delle spese. In primo luogo, la Corte Tributaria di primo grado ha dato adeguate ragioni del suo convincimento.
In secondo luogo, prescindendo dall'applicabilità al caso che ci occupa della norma invocata dall'appellante, va rilevato che il rigetto del ricorso è stato fondato non solo sulla documentazione prodotta solo in giudizio dall'Ufficio attestante la regolare notifica contestata dal ricorrente, avendo i primi giudici ampiamente motivato, respingendoli, su tutti i motivi di cui al ricorso, ovvero sul difetto di motivazione dell'atto impugnato e sulla richiesta di pagamento degli oneri di riscossione, sicché non può affermarsi che il resistente sia risultato vittorioso solo sulla base di documenti decisivi che lo stesso ha prodotto nel corso del giudizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante in favore della controparte costituita al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liuqidate in complessivi
€ 400,00 oltre accessori.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Relatore
DEL GAUDIO MARCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5278/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Società_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Benevento
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1614/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720229000381911000 SPESE LITE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 629/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 s.r.l., aveva impugnato la intimazione di pagamento n. 01720229000381911/000 notificata il 3 marzo 2022 per i soli importi relativi a debiti di natura tributaria.
A sostegno del ricorso l'istante ha eccepito la nullità della intimazione:
1. per inesistenza ovvero per invalidità della notifica;
2. per omessa indicazione dei termini e dei modi per impugnare l'atto e omessa indicazione dell'Autorità
Giudiziaria contro cui ricorrere;
3. per errata determinazione dell'an e del quantum debeatur;
4. per difetto di sottoscrizione perché sottoscritto da soggetto non abilitato;
5. per omessa allegazione degli atti prodromici;
6. per carenza di motivazione dell'atto e per omessa indicazione del metodo di calcolo degli interessi anche di mora e delle sanzioni indicate nell'atto impugnato.
7. per la non debenza del compenso di riscossione o di altre spese in favore del concessionario.
L'Agenzia delle Entrate - IS aveva resistito alla domanda e ne ha chiesto il rigetto.
In primo grado il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese in favore dell'Ader liquidate in euro 1500,00.
La impugnazione in esame ha ad oggetto i soli debiti di natura tributaria meglio specificati alle cartelle di pagamento n.01720170000893207000, n.01720180000288985000, n.01720190007973402000, n.01720200001330753000,
n.01720200001330854000,
La eccezione di parte attrice di irritualità della notifica dell'atto impugnato perché proveniente da indirizzo pec non presente nei pubblici elenchi è stata respinta non avendo la contribuente prospettato le ragioni per le quali la sostenuta erronea applicazione della regola processuale abbia comportato una lesione del proprio diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito.
Tanto in conformità al consolidato orientamento del Giudice di legittimità “… Una diversa conclusione sarebbe contraria ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa” (cfr. Cass. Ord. Sez. 6 n. 982 Anno 2023).
In ogni caso, dalla lettura degli atti non sussiste incertezza soggettiva del mittente, considerato che l'azione
è stata correttamente promossa nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - IS (Cfr. 26682 del 14 ottobre 2024; Cass. n.982 del 2023; Cass.n. 6015 del 2023).
L'avviso che contiene l'intimazione di pagamento, redatto in conformità al modello previsto dalla legge e notificato dall'Agente della riscossione, non è annullabile per insufficienza della motivazione perché, per la natura vincolata che lo caratterizza, il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello che in concreto è adottato (Cfr. Corte di cassazione ord. n. 11843 del 5 maggio 2023; Cass. 4 luglio 2022 n. 21065). È sufficiente il riferimento, contenuto nell'intimazione, alla cartella di pagamento in precedenza notificata, così da consentire all'interessato di comprendere nell'an e nel quantum la pretesa tributaria e le ragioni dell'emissione dell'intimazione stessa (cfr. Cass. n. 21065 dello scorso 4 luglio del 2022).
Il generale requisito della motivazione si intende rispettato, essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, senza che occorra l'allegazione della cartella stessa (cfr. Cassazione
n. 6209 del 2022 e n.28772 del 2021).
Le cartelle indicate nell'atto opposto sono state ritualmente notificate alla società, come evincibile dalla documentazione allegata al fascicolo di parte resistente e non risultano essere state impugnate;
la omessa contestazione della cartella produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito.
Come risulta dagli estratti di ruolo e dalle relate che si producono in giudizio, le cartelle di pagamento aventi ad oggetto tributi
In definitiva, l'atto impugnato risulta compiutamente motivato essendo stato indicato l'importo da versare, gli interessi e le sanzioni nonché le ragioni e i presupposti del tributo.
La contribuente, quindi, ha avuto piena contezza del contenuto dell'atto ed è stata posta in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali quanto all'an e al quantum della imposta richiesta in pagamento;
la difesa della contribuente, del resto, si è compiutamente dispiegata, anche nel merito approntando le proprie difese con piena consapevolezza.
Quanto all'obbligo di motivazione per il metodo di calcolo degli interessi, è stato osservato che, in conformità alle prescrizioni dettate dal modello ministeriale, la semplice indicazione dell'importo complessivo degli interessi moratori e delle spese di riscossione è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'intimazione di pagamento, anche in coerenza all'orientamento delle Sezioni Unite sentenza n. 22281 del 14 luglio 2022 che - sia pure in relazione alla menzione degli interessi moratori nella cartella di pagamento, ma con argomentazioni valevoli anche per l'intimazione di pagamento - hanno ritenuto che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della legge
27 luglio 2000, n. 212, e dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. Cass. Sez. 5 n. 34416 del 2023).
L'omessa indicazione nell'atto impositivo del termine per la contestazione e dell'organo innanzi al quale può essere proposto ricorso, non inficia la validità dell'atto (cfr. Cass. n. 25161 del 2021 e Cass. n. 8082 del 2018).
Il difetto di sottoscrizione dell'intimazione di pagamento per vizio di rappresentanza del sottoscrittore dell'atto, pure eccepita da parte ricorrente, non vizia l'atto stesso, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'autorità da cui promana.
Non risulta in atti che la ricorrente, nelle spiegate difese, abbia in alcun modo dubitato della provenienza dell'atto impugnato (cfr. Cass. Sez. 5 n. 34416 del 2023).
Legittima è stata ritenuta la richiesta di pagamento degli oneri di riscossione;
per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione continueranno ad essere dovuti nella misura e secondo le ripartizioni previste dalle disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della legge (c.d. Legge di Bilancio per il 2022).
Ha proposto appello la Società_1 SRL per le sole spese di lite. In particolare, si fa rilevare che con la costituzione in giudizio, così come si evince dal fascicolo processuale telematico, il resistente ha prodotto copiosa documentazione probatoria.
Sarebbe del tutto evidente, quindi, che il resistente è risultato vittorioso sulla base di documenti decisivi che lo stesso ha prodotto solo nel corso del giudizio.
I primi giudici avrebbero dovuto compensare le spese di giudizio, in relazione a quanto disposto dal comma
2 dell'art.15 del D.Lgs. n.546/92, che così recita: “2. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.”.
Si è costituita ADER rilevando l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per l'omessa indicazione dei motivi specifici ex art. 53, d.lgs. 546/1992, che non possono essere ricavati neppure per implicito dall'atto di impugnazione nel suo complesso.
Si eccepisce, in ogni caso, l'infondatezza dell'appello e la corretta regolamentazione delle spese operata dal primo giudice.
In particolare, si evidenzia che parte appellante a fondamento dell'appello invoca il disposto previsto dal comma 2 dell'art. 15 del D. Lgs. n.546/92, (modificato dall'art. 1, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 30
Sul punto si fa rilevare l'inapplicabilità al presente giudizio della norma citata.
Solo per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 5 gennaio 2024, può essere dichiarata la compensazione delle spese anche quando la parte sia risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio (art. 1, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n° 220).
Tuttavia, nel merito l'eccezione è infondata poiché ADER si è costituita tempestivamente nel giudizio di primo grado, con controdeduzioni depositate il 22.8.2022.
La sentenza appellata è stata pronunciata in data 19.11.2024 e depositata il giorno 23.12.2024.
Nella motivazione della sentenza appellata il Giudice di prime cure ha dato adeguate ragioni del suo convincimento deducendo: -le spese di lite sono a carico della parte soccombente.
A tal riguardo, la resistente richiama il dispositivo dell'art. 15 (D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) il quale al comma 1 prevede che: - la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.
La norma ricalca la formulazione dell'art.91 cpc secondo cui la parte soccombente e' condannata a rimborsare le spese di lite sostenute dalla parte vittoriosa salvo il potere di compensazione rimesso al giudice in base alla regola dell'art.92 cpc cui la disposizione tributaria fa espresso rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza impugnata, in quanto immune da vizi logici, incensurabile nel fatto e correttamente motivata in diritto, saldamente allegata al materiale probatorio acquisito, merita di essere integralmente confermata sul punto della regolamentazione delle spese. In primo luogo, la Corte Tributaria di primo grado ha dato adeguate ragioni del suo convincimento.
In secondo luogo, prescindendo dall'applicabilità al caso che ci occupa della norma invocata dall'appellante, va rilevato che il rigetto del ricorso è stato fondato non solo sulla documentazione prodotta solo in giudizio dall'Ufficio attestante la regolare notifica contestata dal ricorrente, avendo i primi giudici ampiamente motivato, respingendoli, su tutti i motivi di cui al ricorso, ovvero sul difetto di motivazione dell'atto impugnato e sulla richiesta di pagamento degli oneri di riscossione, sicché non può affermarsi che il resistente sia risultato vittorioso solo sulla base di documenti decisivi che lo stesso ha prodotto nel corso del giudizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante in favore della controparte costituita al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liuqidate in complessivi
€ 400,00 oltre accessori.