Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/03/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 21.3.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8355/2023 R.G.L., avente a oggetto: mansioni superiori;
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Giovanni Lotà; Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Davide Controparte_1
Rossi;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 27.7.2023, parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “… Che il Giudice:
Ritenga e dichiari che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data del 01.11.2021 a tutt'oggi;
Dichiari che il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato alla posizione livello 2 del CCNL
“Fise” per i dipendenti di imprese e società esercenti ambientali per le mansioni espletate sin dal 01.11.2021 o quella data che sarà ritenuta dovuta in corso di causa;
Condannare la resistente al riconoscimento delle mansioni superiori ed all'immediato aumento di livello per i motivi in ricorso. Con riserva di autonomo giudizio per differenze retributive.
1
A sostegno di quanto sopra, il ricorrente deduce che è stato assunto dalla resistente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in data 1.11.2021 ed è attualmente impiegato nel cantiere di Catania con inquadramento nel livello 1B; che, secondo quanto previsto dal CCNL Fise-Assoambiente, a questo livello appartengono i lavoratori che: “eseguono attività di spazzamento... utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B esclusivamente per spostarsi ...”; che, nonostante tale inquadramento professionale, sin dal giorno della sua assunzione egli è stato comandato dalla società resistente a condurre un mezzo targato
FV862WK denominato Porter con cassone ribaltabile, in quanto adibito alla raccolta dei rifiuti;
che, secondo il sistema di classificazione del predetto CCNL FISE, appartengono al
2° livello i lavoratori che “eseguono operazioni esecutive elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo... utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B…”, tra cui a titolo esemplificativo l'addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli;
che egli ha dunque diritto al superiore inquadramento fin dall'assunzione; che egli ha svolto le mansioni di cui al superiore livello per più di 120 giorni consecutivi e comunque anche non consecutivi nel periodo di 575 giorni calendariali;
che, conseguentemente, ai sensi dell'art. 16 del suddetto CCNL di categoria, egli ha diritto all'assegnazione definitiva al livello superiore richiesto.
Con memoria difensiva depositata in data 30.10.2023 (a fronte della prima udienza del 3.11.2023), si è tardivamente costituita in giudizio la società convenuta contestando la domanda di parte ricorrente e chiedendo preliminarmente la riunione del presente procedimento agli altri procedimenti indicati in ricorso poiché promossi nei suoi confronti da altri dipendenti e aventi identici petitum e causa petendi.
All'udienza del 3.11.2023 sono stati “…ritenuti allo stato insussistenti i presupposti per la chiesta riunione dei procedimenti, stante la diversità dei lavoratori ricorrenti” ed è stata pertanto disattesa l'istanza di riunione formulata da parte resistente (cfr. verbale di udienza del 3.11.2023).
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e prove orali.
L'udienza del 21.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2 2. Merito.
Il ricorso appare fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
2.1. In termini generali, l'art. 2103 c.c., in tema di mansioni superiori, nella versione vigente ratione temporis – dopo la sostituzione disposta dall'art. 3 D.Lgs. n.
81/2015 – stabilisce che “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. […]. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
[…]. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo”.
Ai fini del superiore accertamento, la Suprema Corte ha precisato che “Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di unlavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce comunque giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione ….” (cfr. C. Cass.
26233/2008; C. Cass. 26234/2008; C. Cass. 28284/2009; C. Cass. 20272/2010; C. Cass.
8589/2015; C. Cass.21329/2017; C. Cass. 26593/2018; C. Cass. ord. n. 8158/2020).
Sul punto, inoltre, la Corte di Cassazione ha osservato che “L'assegnazione a mansioni diverse da quelle di assunzione determina il diritto del lavoratore all'inquadramento superiore di cui all'art. 2103 c.c. anche quando le prime siano solo prevalenti rispetto agli altri compiti affidatigli, non richiedendo la predetta norma lo svolgimento di tutte le mansioni proprie della qualifica superiore, ma solo che i compiti affidati al lavoratore siano superiori a quelli della categoria in cui è inquadrato” (cfr. C.
Cass. 25673/2019; cfr. altresì C. Cass. 2969/2021 secondo cui “In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per
3 l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale”).
In merito alla ripartizione dell'onere della prova, infine, la Suprema Corte ha ritenuto che “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto…..” (cfr. C.
Cass. 23354/2018; C. Cass. 8025/2003).
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha altresì osservato che “Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansione svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale, non gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore” (cfr. C. Cass. n. 5536/2021 e Cass. n. 1012/2003).
2.2. Nel caso in esame, come detto, il ricorrente ha dedotto di avere diritto al superiore inquadramento nel livello 2 del CCNL FISE poiché, fin dal giorno dell'assunzione, è stato comandato a condurre un mezzo targato FV862WK denominato porter con cassone ribaltabile, in quanto adibito alla raccolta dei rifiuti, venendo dunque addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli;
la società resistente ha, invece, contestato la superiore prospettazione.
L'assunto attoreo appare fondato.
2.3. Il CCNL FISE Assoambiente “per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali” del 6.12.2016 (pacificamente applicato al rapporto di lavoro in esame), con riguardo alla “Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari”, prevede che al livello professionale 1, attribuito al ricorrente all'atto dell'assunzione, appartengono i “Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni della declaratoria del livello
J, effettuano attività di spazzamento e/o di raccolta manuale utilizzando veicoli per la cui
4 conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria A ovvero il possesso della patente di categoria B esclusivamente per spostarsi lungo il percorso nel quale svolgono attività di spazzamento manuale. Profili esemplificativi: - addetto allo spazzamento manuale con utilizzo di veicoli;
- addetto, nella piattaforma ecologica/centro di raccolta, alle attività di: smistamento dei rifiuti, pulizia interna ed esterna all'area, informazione/assistenza all'utenza per conferimento rifiuti, segnalazione di saturazione raccolta specifici rifiuti per programmazione ritiro, segnalazione di eventuali anomalie, di furti, есс.; - addetto alla raccolta manuale anche con modalità "porta a porta" con utilizzo di veicoli.”.
Il CCNL in esame prevede, sempre in relazione alla medesima area, che al livello professionale 2 - invocato da parte ricorrente - appartengono i “Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività esecutive elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando veicoli per la cui conduzioni è richiesto il possesso della patente di categoria B, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello professionale 3”.
Tra i profili esemplificativi della predetta declaratoria, per quel che qui rileva e siccome invocato in ricorso, vi è quello di “- addetto all'attività di spazzamento e/o raccolta anche con l'ausilio di veicoli”.
2.4. Ebbene, a fronte della pacifica e documentata sussistenza del rapporto di lavoro de quo sin dall'1.11.2021 con inquadramento del ricorrente nel livello 1° del CCNL FISE
Assoambiente, l'attività istruttoria espletata ha confermato lo svolgimento delle mansioni superiori allegate in ricorso dal mese di maggio del 2022 e sino, per quel che qui rileva, al deposito dell'odierno ricorso in data 27.7.2023.
A tal fine, assumono rilievo decisivo le dichiarazioni rese sul punto dai testi di parte ricorrente, della cui attendibilità non vi sono ragioni sostanziali per dubitare nonostante l'evidenziato contenzioso in corso riferito dal teste , in difetto di Testimone_1
ulteriori e significativi elementi contrari forniti da parte resistente e non potendo per ciò solo il predetto teste neppure ritenersi “…incapace a testimoniare” (cfr. note di parte resistente del 17.3.2025).
Né, in relazione al teste , appare configurabile un'ipotesi di Testimone_2
“...sostanziale incapacità a testimoniare”, siccome invece genericamente eccepito da parte resistente nei propri scritti difensivi.
5 2.5. In particolare, il teste , dopo avere premesso che “... conosco Testimone_2
le parti in quanto sono collega di lavoro del ricorrente;
io lavoro alle dipendenze della dall'1.11.2021; anche il ricorrente lavora alle dipendenze della società Controparte_1 resistente dall'1.11.2021; io svolgo le mansioni di sorvegliante;
prima dell'1.11.2021 sia io sia il ricorrente lavoravamo alle dipendenze della Dusty S.r.l. e siamo passati alle dipendenze della a seguito di cambio appalto.”, all'udienza del 21.5.2024 Controparte_1 ha sul punto riferito quanto segue: “…A.D.R. cap. n. 1 del ricorso: quando il ricorrente è passato alle dipendenze della resistente, all'inizio, ha svolto l'attività di CP_2
spazzamento a piedi;
successivamente, da maggio del 2022 la società resistente ha assegnato al ricorrente il compito di condurre il mezzo denominato porter e di provvedere alla raccolta dei residui dello scerbamento;
il ricorrente si occupa anche di fare alcuni interventi quando viene chiamato da me, ad esempio per raccogliere spazzatura o svuotare i carrellati, sempre utilizzando il porter;
per carrellati si intendono i recipienti contenenti i sacchetti di spazzatura;
A.D.R. cap. 2: dal maggio del 2022 il ricorrente ha svolto unicamente la predetta attività di conduzione del mezzo denominato porter;
quando vi è bisogno, a volte, il ricorrente svolge anche l'attività di spazzamento a piedi;
ciò, ad esempio, quando vi è maltempo e non si effettua lo scerbamento;
il ricorrente, come detto, svolge in via prevalente l'attività di conduzione del porter e ciò dal maggio del 2022; preciso che il ricorrente svolge ancora adesso tali attività di conduzione del porter e ciò ininterrottamente dal maggio 2022; come detto, tale attività si può fermare per qualche giorno ad esempio in caso di maltempo, ma nel resto il ricorrente svolge sempre questa attività; ricordo che il numero di targa del porter utilizzato dal ricorrente è FV862, ma non ricordo le altre due lettere finali. SI ESIBISCONO AL TESTE LE FOTO DEL MEZZO
ALLEGATE DA PARTE RICORRENTE. Confermo che si tratta del mezzo c.d. CP_3
porter utilizzato dal ricorrente per lo svolgimento della propria attività. A.D.R. Avv. Lotà: preciso che il mezzo in questione serve all'operatore per raccogliere i residui dello scerbamento;
preciso che il mezzo ha un cassone che viene riempito con i residui dello scerbamento e quando si riempie l'operatore lo va a scaricare nel compattatore;
questa, come detto, è l'attività che viene svolta dal ricorrente dal maggio del 2022; preciso che per svuotare il porter ci sono delle manovelle che vengono manovrate dall'operatore;
A.D.R.: preciso che sono stato io a chiedere al direttore della Parte_2
se il ricorrente poteva svolgere detta attività e il predetto direttore ha
[...]
acconsentito; sono stato io, a seguito di ciò, a dire al ricorrente che doveva svolgere detta attività.” (cfr. verbale di udienza del 21.5.2024).
6 Parimenti, l'ulteriore teste , dopo avere premesso che Testimone_1
“…conosco le parti in quanto sono collega di lavoro del ricorrente;
io lavoro alle dipendenze della dal novembre del 2021; anche il ricorrente lavora alle Controparte_1
dipendenze della società resistente dal novembre del 2021; io svolgo le mansioni di scerbatore;
prima del novembre 2021 io lavoravo per la società Green Team sempre per l'appalto di nettezza urbana del comune di Catania;
anche il ricorrente in precedenza lavorava per la Green Team ed era addetto allo stesso appalto ma in una zona diversa;
preciso che prima del passaggio alla io e il ricorrente non ci Controparte_1
conoscevamo; so che il ricorrente lavorava alle dipendenze della Green Team in quanto era quella la società che aveva in appalto il servizio di nettezza urbana del Comune di
Catania; sia io sia il ricorrente siamo passati alle dipendenze della a Controparte_1
seguito del cambio di appalto nel novembre 2021; io ho una causa in corso nei confronti della avente a oggetto il riconoscimento del livello di inquadramento Controparte_1 relativo allo scerbamento”, all'udienza del 21.5.2024 ha sul punto riferito quanto segue:
“A.D.R. cap. n. 1 del ricorso: io ho conosciuto il ricorrente subito quando siamo passati alle dipendenze della quando è passato alla il ricorrente Controparte_1 Controparte_1 era addetto all'area spazzamento e quindi svolgeva l'attività di spazzamento a piedi;
Ciò è avvenuto sino al mese di maggio 2022; Dal mese di maggio del 2022 è iniziato il lavoro di scerbamento e al ricorrente è stato assegnato un mezzo c.d. porter per assistermi nell'attività di scerbamento;
in particolare, il ricorrente si occupava di condurre questo mezzo c.d. porter e raccoglieva quello che io tagliavo nell'attività di scerbamento;
inoltre, il ricorrente raccoglieva l'erba e svuotava i carrellati sempre utilizzando il porter;
in tale attività il ricorrente caricava il mezzo e poi lo andava a scaricare nel compattatore;
sia per caricare sia per scaricare il mezzo il ricorrente utilizzava le leve presenti sul mezzo stesso. Non ricordo il numero di targa di questo mezzo. SI ESIBISCONO AL TESTE LE
FOTO DEL MEZZO ALLEGATE DA PARTE RICORRENTE. A.D.R.: Confermo che si tratta del mezzo c.d. porter utilizzato dal ricorrente. A.D.R. cap. 2: dal maggio del 2022 il ricorrente ha svolto unicamente la predetta attività utilizzando il mezzo denominato porter;
se tuttavia il mezzo è guasto il ricorrente si occupa dell'attività di spazzamento, però prevalentemente svolge l'attività con il porter;
preciso che questo porter è assegnato solamente al ricorrente;
il ricorrente ha svolto ininterrottamente questa attività dal maggio del 2022 sino ad adesso;
preciso che il ricorrente svolge detta attività anche adesso. A.D.R.: preciso che è stato il nostro superiore a dire al Testimone_2
7 ricorrente di svolgere detta attività dal mese di maggio 2022.” (cfr. verbale di udienza del
21.5.2024, cit.).
2.6. Tali concordi dichiarazioni testimoniali (anche suffragate in parte qua dalla documentazione in atti – cfr. carta di circolazione e prospetti turni prodotti da parte ricorrente), non appaiono confutate da parte resistente, risultando peraltro incontestata pure la necessità della patente B per la conduzione del mezzo porter in esame.
2.7. Sulla base delle superiori e convergenti dichiarazioni testimoniali e tenuto conto delle suesposte declaratorie del CCNL di categoria, può dunque reputarsi provato l'effettivo svolgimento da parte del ricorrente, sin dal mese di maggio 2022, delle mansioni di “addetto all'attività di spazzamento e/o raccolta anche con l'ausilio di veicoli” riconducibili al rivendicato livello 2° del CCNL FISE Assoambiente.
Entrambi i testimoni escussi hanno infatti confermato la superiore circostanza di fatto, evidenziando altresì come tali mansioni superiori siano state svolte dal ricorrente in maniera non occasionale, ma stabile, prolungata e prevalente sin dal mese di maggio 2022.
Inoltre, come riferito da entrambi i testimoni escussi, il ricorrente non ha utilizzato il suddetto automezzo porter “…esclusivamente per spostarsi lungo il percorso nel quale
[svolge] attività di spazzamento manuale” (cfr. declaratoria livello professionale 1 di formale inquadramento), ma si è avvalso dell'ausilio dello stesso – nei suindicati termini descritti dai testi – per lo svolgimento delle proprie “attività di spazzamento e/o raccolta”
(cfr. declaratoria del rivendicato livello professionale 2; v. suesposte dichiarazioni del teste secondo cui “…preciso che il mezzo in questione serve all'operatore per Tes_2
raccogliere i residui dello scerbamento;
preciso che il mezzo ha un cassone che viene riempito con i residui dello scerbamento e quando si riempie l'operatore lo va a scaricare nel compattatore;
questa, come detto, è l'attività che viene svolta dal ricorrente dal maggio del 2022; preciso che per svuotare il porter ci sono delle manovelle che vengono manovrate dall'operatore […]”, nonché del teste secondo cui “…il ricorrente si Tes_1
occupava di condurre questo mezzo c.d. porter e raccoglieva quello che io tagliavo nell'attività di scerbamento;
inoltre, il ricorrente raccoglieva l'erba e svuotava i carrellati sempre utilizzando il porter;
in tale attività il ricorrente caricava il mezzo e poi lo andava a scaricare nel compattatore;
sia per caricare sia per scaricare il mezzo il ricorrente utilizzava le leve presenti sul mezzo stesso. […]”).
2.8. Ne discende, a fronte della dimostrata adibizione del ricorrente allo svolgimento delle mansioni anzidette, rientranti tra quelle indicate nei citati profili esemplificativi del livello professionale 2, che deve ritenersi fondata la pretesa dello stesso
8 di avere riconosciuta la definitiva assegnazione alla mansione superiore effettivamente espletata. Ciò, però, non dal mese di maggio 2022, bensì decorsi 120 giorni dalla predetta data a partire dalla quale è stato chiamato a svolgere tali mansioni (cfr. testi escussi).
In proposito l'art. 2103 co. 7 c.c. stabilisce che “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
L'articolo 16 del CCNL applicato dalla resistente prevede che “10. Qualora lo svolgimento di mansioni di livello superiore non abbia avuto luogo per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione al livello superiore, nella posizione parametrale B, ove prevista, diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, in applicazione dei criteri di cui al comma seguente.
11. Relativamente ai livelli dal J al 4:
per effettivo svolgimento delle mansioni:
a) per 120 giorni consecutivi;
b) ovvero per 120 giorni non consecutivi nel periodo di 575 giorni calendariali”.
2.9. Per le ragioni appena esposte, il ricorso va in definitiva accolto nei predetti termini.
Va, pertanto, dichiarato il diritto del ricorrente a essere inquadrato nel livello professionale 2 del CCNL FISE Assoambiente dal 121° giorno successivo alla data di adibizione all'espletamento delle suddette mansioni di “addetto all'attività di spazzamento e/o raccolta anche con l'ausilio di veicoli” (id est: 1.5.2022) e, per l'effetto, va ordinato alla società resistente di assegnare definitivamente il ricorrente alle relative mansioni superiori con la medesima decorrenza.
3.Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022) tenuto conto della natura e del valore della controversia, vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
9 dichiara il diritto di a essere inquadrato nel livello Parte_1
professionale 2 del CCNL FISE Assoambiente dalla data indicata in parte motiva (id est: dal 121° giorno successivo all'1.5.2022) e, per l'effetto, ordina alla di Controparte_1
assegnare definitivamente il ricorrente alle relative mansioni superiori con la medesima decorrenza;
condanna la al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle Controparte_1
spese processuali, che si liquidano in complessivi € 2.694,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93
c.p.c. a favore del procuratore.
Catania, 21 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
10