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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/05/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1195/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1195/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENOVA MORENO ANTONIO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il Parte_1 C.F._1 difensore avv. GENOVA MORENO ANTONIO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANNINI SILVIA PAOLA TEODORA e dell'avv. VERGANO EMANUELA CP_1 C.F._2
( ) VIA ROSSINI, 7/C 20020 LAINATE;
, elettivamente domiciliato in CORSO MAGENTA, 64 20025 LEGNANO presso il difensore avv. ZANNINI C.F._3
SILVIA PAOLA TEODORA
CONVENUTO
nonchè contro
(c.f. ) e (c.f. , contumaci CP_2 C.F._4 Controparte_3 C.F._5
CONVENUTI
Con l'intervento di
Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. , GRUPPO IVA Partita IVA nr. con sede in Modena, via Controparte_4 P.IVA_1 CP_4 P.IVA_2
San Carlo, 8/20, società Aderente al Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932, Capogruppo del Gruppo Controparte_5 bancario iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6, in persona del procuratore nato a [...] il [...], cod.fisc. Controparte_4 CP_6 C.F._6 in forza di atto rogato dal notaio (rep.49.235/racc.14.840) del 22.09.2021 (doc.1), rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Bina (cod.fisc. ; fax Persona_1 C.F._7
0332.242706; PEC
TERZA CHIAMATA
Oggetto: Proprietà
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come segue:
per : Parte_1 precisa le conclusioni riportandosi integralmente alle conclusioni già formulate nell'atto introduttivo così come successivamente integrate e/o modificate nell'ambito della memoria difensiva ex art. 183, co. VI, n. 1, cpc.
Per : CP_1 premesso che era stata già riconosciuta la prescrizione delle domande avversarie, si riporta alle conclusioni in atti ivi comprese le domande svolte in via subordinata ed ulteriormente subordinata come da comparsa costitutiva.
Per : CP_4
Si riporta alle conclusioni di cui alla comparsa di intervento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'oggetto del giudizio, con illustrazione delle domande ed eccezioni svolte, è già stato sintetizzato nella sentenza emessa in data 6 giugno 2024, la quale ha stabilito che “i IGg.ri
e sono comproprietari in ragione del 50% ciascuno, dell'immobile distinto al N.C.E.U. al foglio 6, Sez. CR, cat. A/3 mappale 1705, sub.4 Parte_1 CP_1
(appartamento mansarda al 2° piano) e relative pertinenze “.
Successivamente la causa è proseguita ai fini dell'istruttoria rispetto alle residue domande e per consentire alle parti di trovare un'intesa a definizione del procedimento tenuto conto del pregiudizio economico che subirebbero per effetto della vendita forzosa dell'immobile in comproprietà.
Purtroppo quest'ultimo risultato non è stato raggiunto e quindi, prima di procedere alle operazioni funzionali alla divisione, vanno definite le ulteriori domande, di seguito riportate, attinenti ai rapporti tra i fratelli (essendo la posizione di funzionale unicamente alla tutela della propria posizione di creditore ipotecario e non avendo quindi un Pt_1 CP_4
interesse diretto alla controversia tra i comproprietari).
Rimborso degli oneri e delle spese sostenute da Parte_1
L'attrice assume di essere “creditrice nei confronti del sig. come di chiunque altro dichiarato partecipe della comunione dell'immobile in esito al presente giudizio, della CP_1 somma pari all'incidenza dell'esborso sostenuto dalla stessa sul valore di mercato dell'immobile nel 2003, da rideterminarsi nella misura risultante dalla medesima incidenza percentuale sul valore attuale dell'immobile e, quindi, da accertarsi in base alla CTU predetta, ovvero, in via subordinata della somma di €. 66.095,60, pari alla metà della entità complessiva degli esborsi a suo tempo dalla stessa sostenuti maggiorata degli interessi e della rivalutazione ISTAT, somma da eventualmente incrementarsi in misura proporzionale nei confronti del e/o di CP_1 altri riconosciuti comproprietari dell'immobile laddove a venisse riconosciuta una quota di comproprietà inferiore al 50%“ (vd. conclusioni in atti, ribadite anche in Parte_1
occasione della precedente pronuncia).
Il sig. si è opposto all'accoglimento di tale domanda chiedendo di “accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito in capo alla sig.ra CP_1 Pt_1
in merito alla domanda di rimborso degli esborsi…“ e contestando comunque il credito azionato dall'attrice.
[...]
Si procede dunque alla disamina della richiesta attorea distinguendo le due voci esposte.
pagina 2 di 4 a) Oneri del mutuo
Per quanto concerne le rate del mutuo sostenuto dall'attrice (mutuo estinto in data 10/1/2011: doc. 4 di parte attrice), si osserva che, a prescindere da ogni altra considerazione e come già rilevato con l'ordinanza emessa in data 8/7/2024, non risultano atti interruttivi della prescrizione, la quale dunque è maturata prima dell'instaurazione del presente giudizio.
L'operatività della prescrizione non è preclusa dalla permanenza della comunione, la quale è ostativa al decorso della prescrizione solo con riferimento ai crediti afferenti alle spese sostenute da ciascuno dei comunisti in relazione all'immobile in comunione (a ciò riferendosi la Suprema Corte nella massima di cui alla sentenza del 14/2/2005, n. 2954) e non a quelli contratti dai comunisti per procurarsi la provvista per sostenere tali oneri.
Solo per i primi, infatti, si pone un problema di rendicontazione in seguito alla divisione, giustificandosi l'inerzia pregressa in ragione del rapporto di comunione, laddove per i secondi la comunione non ha alcuna incidenza, rilevando unicamente il solidale impegno assunto nei confronti del soggetto mutuante, il cui ammontare (anche ai fini del regresso) è chiaramente esplicitato nel contratto di mutuo.
b) Spese sostenute dall'attrice per realizzare l'appartamento mansarda
Con riferimento a tali spese non opera la prescrizione, come si è evidenziato, ma si pone il problema, a monte, dell'onere della prova pur nel contesto della posizione più articolata assunta dal convenuto.
Quest'ultimo invero ha affermato che, a prescindere dalla questione della titolarità dell'immobile in questione, vi era un accordo tra le parti, che coinvolgeva anche i genitori, in forza del quale il piano mansardato sarebbe stato goduto dall'attrice e quello al primo piano del convenuto, facendosi carico ognuno delle spese funzionali a rendere abitabili le rispettive unità.
Tale affermazione corroborerebbe l'assunto attoreo sul fatto che la IG.ra abbia sostenuto in esclusiva le spese per rendere abitabile la mansarda, ma nel contempo Parte_1 smentirebbe l'asserito credito vantato nei confronti del convenuto.
In sede di interpello il convenuto ha riconosciuto che i lavori sono stati fatti (in termini tipologici, non di dettaglio), ma ha dichiarato che la spesa è stata sostenuta dai genitori (e quindi l'ammissione dell'esecuzione dei lavori è controbilanciata da quest'ultima precisazione ai sensi dell'art. 2734 cc.: vd. Cass Sez. 1, Ordinanza n. 8768 del 03/04/2024).
In ogni caso, resta il fatto che l'attrice non ha fornito prova adeguata né delle specifiche opere realizzate (la documentazione allegata è costituita per lo più da preventivi e da appunti a penna su fogli non intestati) né degli esborsi che assume di avere sostenuto in relazione ad esse.
Anche sotto questo profilo, dunque, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Scioglimento della comunione
L'attrice ha chiesto “in ogni caso, accertata la consistenza della quota di proprietà, pronunciarsi tra e la divisione giudiziale relativamente agli immobili Parte_1 CP_1
distinti al N.C.E.U. al foglio 6, Sez. CR, cat. A/4 mappale 1705, sub.1 oltre alle relative pertinenze (autorimessa censita al N.C.E.U. al foglio 6, Sez. CR, cat. C/6 piano T-S1 mappale 5434, sub.1 ed aree cortili zie come sopra meglio individuate e per quanto di effettiva proprietà) quanto all'appartamento al p. 1, e al N.C.E.U. al foglio 6, Sez. CR, cat. A/3 mappale 1705, sub.4 al
p. 2“.
Nulla osta allo scioglimento della comunione ed a tal fine va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza in funzione della valutazione già disposta.
pagina 3 di 4 Spese di lite
Le spese di lite vanno compensate interamente tra i IGg.ri con riferimento alla precedente pronuncia tenuto conto del fatto che se è vero che è stata accolta la domanda Pt_1 attorea volta ad accertare la comproprietà della mansarda, è altresì vero che nell'atto di citazione la IG.ra aveva chiesto in principalità di dichiarare il proprio Parte_1 diritto di proprietà esclusivo sull'immobile.
A ci si aggiunga, quanto ai IGg.ri e che alcuna opposizione è stata formulata da parte loro, rimasti contumaci. CP_2 Controparte_3
La compensazione vale anche per le spese afferenti alla fase della mediazione.
Con riferimento alle domande svolte nel presente giudizio va riconosciuta la soccombenza dell'attrice, in ragione di quanto in premessa, per cui questa deve rimborsare al convenuto le spese di lite nella misura che si determina come da dispositivo. CP_1
Nulla per quanto riguarda la posizione di , non avendo un proprio interesse rispetto alla controversia tra le altre parti CP_4
PQM
Il Tribunale così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea di condanna del convenuto al rimborso degli oneri sostenuti per il mutuo e delle spese afferenti all'immobile; CP_1
2) Dispone lo scioglimento della comunione;
3) Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza,
4) Compensate in parte le spese di lite, condanna l'attrice a rifondere al convenuto quelle residue, come da parte motiva, liquidate in euro 8.000,00 per CP_1
compensi professionali, oltre spese generali ed oneri di legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 23 maggio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1195/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENOVA MORENO ANTONIO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il Parte_1 C.F._1 difensore avv. GENOVA MORENO ANTONIO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANNINI SILVIA PAOLA TEODORA e dell'avv. VERGANO EMANUELA CP_1 C.F._2
( ) VIA ROSSINI, 7/C 20020 LAINATE;
, elettivamente domiciliato in CORSO MAGENTA, 64 20025 LEGNANO presso il difensore avv. ZANNINI C.F._3
SILVIA PAOLA TEODORA
CONVENUTO
nonchè contro
(c.f. ) e (c.f. , contumaci CP_2 C.F._4 Controparte_3 C.F._5
CONVENUTI
Con l'intervento di
Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. , GRUPPO IVA Partita IVA nr. con sede in Modena, via Controparte_4 P.IVA_1 CP_4 P.IVA_2
San Carlo, 8/20, società Aderente al Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932, Capogruppo del Gruppo Controparte_5 bancario iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6, in persona del procuratore nato a [...] il [...], cod.fisc. Controparte_4 CP_6 C.F._6 in forza di atto rogato dal notaio (rep.49.235/racc.14.840) del 22.09.2021 (doc.1), rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Bina (cod.fisc. ; fax Persona_1 C.F._7
0332.242706; PEC
TERZA CHIAMATA
Oggetto: Proprietà
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come segue:
per : Parte_1 precisa le conclusioni riportandosi integralmente alle conclusioni già formulate nell'atto introduttivo così come successivamente integrate e/o modificate nell'ambito della memoria difensiva ex art. 183, co. VI, n. 1, cpc.
Per : CP_1 premesso che era stata già riconosciuta la prescrizione delle domande avversarie, si riporta alle conclusioni in atti ivi comprese le domande svolte in via subordinata ed ulteriormente subordinata come da comparsa costitutiva.
Per : CP_4
Si riporta alle conclusioni di cui alla comparsa di intervento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'oggetto del giudizio, con illustrazione delle domande ed eccezioni svolte, è già stato sintetizzato nella sentenza emessa in data 6 giugno 2024, la quale ha stabilito che “i IGg.ri
e sono comproprietari in ragione del 50% ciascuno, dell'immobile distinto al N.C.E.U. al foglio 6, Sez. CR, cat. A/3 mappale 1705, sub.4 Parte_1 CP_1
(appartamento mansarda al 2° piano) e relative pertinenze “.
Successivamente la causa è proseguita ai fini dell'istruttoria rispetto alle residue domande e per consentire alle parti di trovare un'intesa a definizione del procedimento tenuto conto del pregiudizio economico che subirebbero per effetto della vendita forzosa dell'immobile in comproprietà.
Purtroppo quest'ultimo risultato non è stato raggiunto e quindi, prima di procedere alle operazioni funzionali alla divisione, vanno definite le ulteriori domande, di seguito riportate, attinenti ai rapporti tra i fratelli (essendo la posizione di funzionale unicamente alla tutela della propria posizione di creditore ipotecario e non avendo quindi un Pt_1 CP_4
interesse diretto alla controversia tra i comproprietari).
Rimborso degli oneri e delle spese sostenute da Parte_1
L'attrice assume di essere “creditrice nei confronti del sig. come di chiunque altro dichiarato partecipe della comunione dell'immobile in esito al presente giudizio, della CP_1 somma pari all'incidenza dell'esborso sostenuto dalla stessa sul valore di mercato dell'immobile nel 2003, da rideterminarsi nella misura risultante dalla medesima incidenza percentuale sul valore attuale dell'immobile e, quindi, da accertarsi in base alla CTU predetta, ovvero, in via subordinata della somma di €. 66.095,60, pari alla metà della entità complessiva degli esborsi a suo tempo dalla stessa sostenuti maggiorata degli interessi e della rivalutazione ISTAT, somma da eventualmente incrementarsi in misura proporzionale nei confronti del e/o di CP_1 altri riconosciuti comproprietari dell'immobile laddove a venisse riconosciuta una quota di comproprietà inferiore al 50%“ (vd. conclusioni in atti, ribadite anche in Parte_1
occasione della precedente pronuncia).
Il sig. si è opposto all'accoglimento di tale domanda chiedendo di “accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito in capo alla sig.ra CP_1 Pt_1
in merito alla domanda di rimborso degli esborsi…“ e contestando comunque il credito azionato dall'attrice.
[...]
Si procede dunque alla disamina della richiesta attorea distinguendo le due voci esposte.
pagina 2 di 4 a) Oneri del mutuo
Per quanto concerne le rate del mutuo sostenuto dall'attrice (mutuo estinto in data 10/1/2011: doc. 4 di parte attrice), si osserva che, a prescindere da ogni altra considerazione e come già rilevato con l'ordinanza emessa in data 8/7/2024, non risultano atti interruttivi della prescrizione, la quale dunque è maturata prima dell'instaurazione del presente giudizio.
L'operatività della prescrizione non è preclusa dalla permanenza della comunione, la quale è ostativa al decorso della prescrizione solo con riferimento ai crediti afferenti alle spese sostenute da ciascuno dei comunisti in relazione all'immobile in comunione (a ciò riferendosi la Suprema Corte nella massima di cui alla sentenza del 14/2/2005, n. 2954) e non a quelli contratti dai comunisti per procurarsi la provvista per sostenere tali oneri.
Solo per i primi, infatti, si pone un problema di rendicontazione in seguito alla divisione, giustificandosi l'inerzia pregressa in ragione del rapporto di comunione, laddove per i secondi la comunione non ha alcuna incidenza, rilevando unicamente il solidale impegno assunto nei confronti del soggetto mutuante, il cui ammontare (anche ai fini del regresso) è chiaramente esplicitato nel contratto di mutuo.
b) Spese sostenute dall'attrice per realizzare l'appartamento mansarda
Con riferimento a tali spese non opera la prescrizione, come si è evidenziato, ma si pone il problema, a monte, dell'onere della prova pur nel contesto della posizione più articolata assunta dal convenuto.
Quest'ultimo invero ha affermato che, a prescindere dalla questione della titolarità dell'immobile in questione, vi era un accordo tra le parti, che coinvolgeva anche i genitori, in forza del quale il piano mansardato sarebbe stato goduto dall'attrice e quello al primo piano del convenuto, facendosi carico ognuno delle spese funzionali a rendere abitabili le rispettive unità.
Tale affermazione corroborerebbe l'assunto attoreo sul fatto che la IG.ra abbia sostenuto in esclusiva le spese per rendere abitabile la mansarda, ma nel contempo Parte_1 smentirebbe l'asserito credito vantato nei confronti del convenuto.
In sede di interpello il convenuto ha riconosciuto che i lavori sono stati fatti (in termini tipologici, non di dettaglio), ma ha dichiarato che la spesa è stata sostenuta dai genitori (e quindi l'ammissione dell'esecuzione dei lavori è controbilanciata da quest'ultima precisazione ai sensi dell'art. 2734 cc.: vd. Cass Sez. 1, Ordinanza n. 8768 del 03/04/2024).
In ogni caso, resta il fatto che l'attrice non ha fornito prova adeguata né delle specifiche opere realizzate (la documentazione allegata è costituita per lo più da preventivi e da appunti a penna su fogli non intestati) né degli esborsi che assume di avere sostenuto in relazione ad esse.
Anche sotto questo profilo, dunque, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Scioglimento della comunione
L'attrice ha chiesto “in ogni caso, accertata la consistenza della quota di proprietà, pronunciarsi tra e la divisione giudiziale relativamente agli immobili Parte_1 CP_1
distinti al N.C.E.U. al foglio 6, Sez. CR, cat. A/4 mappale 1705, sub.1 oltre alle relative pertinenze (autorimessa censita al N.C.E.U. al foglio 6, Sez. CR, cat. C/6 piano T-S1 mappale 5434, sub.1 ed aree cortili zie come sopra meglio individuate e per quanto di effettiva proprietà) quanto all'appartamento al p. 1, e al N.C.E.U. al foglio 6, Sez. CR, cat. A/3 mappale 1705, sub.4 al
p. 2“.
Nulla osta allo scioglimento della comunione ed a tal fine va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza in funzione della valutazione già disposta.
pagina 3 di 4 Spese di lite
Le spese di lite vanno compensate interamente tra i IGg.ri con riferimento alla precedente pronuncia tenuto conto del fatto che se è vero che è stata accolta la domanda Pt_1 attorea volta ad accertare la comproprietà della mansarda, è altresì vero che nell'atto di citazione la IG.ra aveva chiesto in principalità di dichiarare il proprio Parte_1 diritto di proprietà esclusivo sull'immobile.
A ci si aggiunga, quanto ai IGg.ri e che alcuna opposizione è stata formulata da parte loro, rimasti contumaci. CP_2 Controparte_3
La compensazione vale anche per le spese afferenti alla fase della mediazione.
Con riferimento alle domande svolte nel presente giudizio va riconosciuta la soccombenza dell'attrice, in ragione di quanto in premessa, per cui questa deve rimborsare al convenuto le spese di lite nella misura che si determina come da dispositivo. CP_1
Nulla per quanto riguarda la posizione di , non avendo un proprio interesse rispetto alla controversia tra le altre parti CP_4
PQM
Il Tribunale così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea di condanna del convenuto al rimborso degli oneri sostenuti per il mutuo e delle spese afferenti all'immobile; CP_1
2) Dispone lo scioglimento della comunione;
3) Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza,
4) Compensate in parte le spese di lite, condanna l'attrice a rifondere al convenuto quelle residue, come da parte motiva, liquidate in euro 8.000,00 per CP_1
compensi professionali, oltre spese generali ed oneri di legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 23 maggio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 4 di 4