Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 29/12/2025, n. 23973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23973 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23973/2025 REG.PROV.COLL.
N. 15025/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15025 del 2023, proposto da TE - Rete elettrica nazionale s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Caturani, Giuseppe De Vergottini, Francesco Quintili, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe De Vergottini in Roma, via Antonio Bertoloni n. 44;
contro
Autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale Genova, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Agenzia del demanio - filiale Liguria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- dell’avviso di pagamento n. 443/D del 27 luglio 2023 inviato alla ricorrente in data 1 agosto 2023 recante la richiesta del canone, per il periodo 01-01-2023 – 31-12-2023, in riferimento alla concessione demaniale marittima di cui all’atto rep. n. 148, reg. 15/2021 del 29 novembre 2021 relativa a un compendio demaniale su cui insiste la Stazione Elettrica denominata Genova Termica, nella misura pari a € 144.491,94, nonché della stessa concessione demaniale marittima di cui all’atto rep. 2 n. 148, reg. 15/20121 del 29 novembre 2021 nella parte relativa alla determinazione del canone dovuto
nonché per l’accertamento
del diritto della ricorrente all’applicazione, relativamente alla stessa concessione demaniale marittima di cui all’atto rep. n. 148, reg. 15/20121 del 29 novembre 2021, di un canone demaniale di mero riconoscimento determinato, per le occupazioni per fini di pubblico interesse, ai sensi del combinato disposto degli artt. 39, comma 2, del R.D. 30.3.1942, n. 327 (recante il “Codice della Navigazione”) e 37, comma 2, del D.P.R. 15.2.1952, n. 328 (recante “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione”) nonché dell’art. 3, comma 1, lett. d), del d.l. 05.10.1993, n. 400
e la conseguente condanna
- dell’Autorità resistente alla restituzione di tutte le somme che, nelle more, la ricorrente TE s.p.a. si è trovata costretta a versare in eccesso in favore della concedente e di cui si accerterà la non spettanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’Agenzia del demanio, dell’Autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale Genova e dell’Agenzia del demanio filiale Liguria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 il cons. NN AR LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 30/10/2023 (dep. 13/11), TE - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. (d’ora in poi, TE) ha impugnato l’avviso di pagamento del canone, per il periodo 01-01-2023 – 31-12-2023, emesso da Ports of Genoa - Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, in riferimento alla concessione di un compendio demaniale su cui insiste la stazione elettrica denominata Genova Termica, in quanto non riconoscerebbe a quest’ultima l’applicazione di un canone meramente ricognitorio ai sensi dell’art. 39 cod. nav..
1.1. Con il ricorso in epigrafe TE ha articolato il seguente motivo di censura:
I. “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 del Codice della navigazione e dell’art. 37, comma 2 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione marittima, nonché del D.M. del 19 luglio 1989, d.l. n. 400/1993 e D.M. 5 agosto 1988, n. 342. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta, irragionevolezza. Violazione artt. 3 e 97 Cost. nonché 12 preleggi. Motivazione perplessa e contraddittoria”: dall’appartenenza di un impianto alla RTN discenderebbe che la sua costruzione ed esercizio siano da considerare attività di preminente interesse statale, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico nazionale, e conseguentemente ne discenderebbe l’applicazione del canone ricognitorio di cui all’art. 39 cod. nav., tenuto altresì conto del fatto che non vi sarebbe alcun rapporto di derivazione diretta immediata ed esclusiva tra i proventi dell’attività svolta dal concessionario e il bene demaniale occupato, posto che “l’utilità che la Società ritrae non deriva dall’occupazione in sé e per sé e/o dall’uso concesso delle aree demaniali ma dallo svolgimento del servizio pubblico”.
2. Il 19/12/23 si sono costituiti in resistenza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’Agenzia del Demanio, la Filiale Liguria dell’Agenzia del demanio e l’Autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale Genova, con atto di stile.
3. In data 28/10/2025 l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato documenti.
4. Il 4 novembre 2025 TE ha depositato memoria con cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso con compensazione delle spese.
5. Il 7 novembre 2025 Ports of Genoa ha depositato una memoria.
6. Alla pubblica udienza del 9 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Il Collegio, preso atto della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso rappresentata dalla ricorrente, dichiara il ricorso improcedibile, compensando le spese alla luce delle oscillazioni della giurisprudenza sulle questioni proposte alla data di proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO ER di NE, Presidente
NN AR LE, Consigliere, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN AR LE | IO ER di NE |
IL SEGRETARIO