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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 25/11/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AV
Sez. Civile
RG 2150/2024
Verbale di udienza
Oggi, all'udienza del 25.11.2025, alle ore 12:00, sono presenti per l'attore l'avv. Alain Barbera in sostituzione dell'avv. Ruocco, il quale insiste nelle conclusioni come rassegnate in atti;
Per la convenuta è comparso l'avv. Sandra Bollorino, in sostituzione dell'avv. Zeroli, la quale, nel riportarsi a tutti gli scritti conclusivi e note autorizzate, insiste per le conclusioni rassegnate.
le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice, alle ore 12:10, letti gli atti e le note depositate dalle parti, letto l'art. 281sexies c.p.c., sentite le parti e le rispettive conclusioni, dà lettura delle motivazioni e del dispositivo della sentenza dando atto che essa viene emessa unitamente al verbale depositato in forma telematica.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AV
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Giovanni Maria Sacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2150/2024 incardinata tra le seguenti parti:
- nato a [...] il [...] ( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Andrea Ruocco, come da procura in atti,
- ricorrente/attore –
contro
1 - , con sede legale in Milano, alla via Caldera n.21, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Zeroli, come da procura in atti;
- resistente/convenuta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato l'11.11.2024 il ricorrente chiamava Parte_2 in causa la resistente al fine di sentir accertare e dichiarare la nullità del Controparte_1 contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, co.3, c.c., domanda poi precisata in termini di mero accertamento della nullità del contratto versato in atti.
In particolare, il ricorrente asseriva e documentava di aver stipulato con la convenuta, in data
20.06.2005, un contratto di finanziamento per l'acquisto di un elettrodomestico e che, con il medesimo contratto, era stata concessa una linea di credito con carta c.d. revolving, ovvero una apertura di credito collocata per il tramite di un venditore appartenente alla grande distribuzione non iscritto presso l'UIC, ciò in violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari di cui al D.lgs. 374/1999. L'art. 3 del D.lgs. in questione, infatti, prevede che: “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n),
è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”; parallelamente, non avrebbe potuto invocarsi l'art. 2 del regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze (D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, all. 4), a mente del quale non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: “la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma
1, del testo unico bancario, unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari” in quanto, come sostenuto da un richiamato orientamento della giurisprudenza di merito, la carta di credito c.d. revolving nn può essere inclusa nel novero delle mere carte di pagamento, e quindi degli strumenti o servizi di pagamento, dovendo essere ricondotta ad una operazione di finanziamento vera e propria.
2 In secondo luogo, il ricorrente asseriva che l'inserimento di un diverso contratto di finanziamento rispetto all'oggetto principale del contratto fosse comunque violativo della trasparenza e determinabilità delle clausole contrattuali, con conseguente nullità ex art. 117 TUB.
Si costituiva la resistente la quale, oltre ad eccepire l'improcedibilità della Controparte_1 domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, premettendo l'incontestata distinzione fra il finanziamento di € 400,00 per l'acquisto di una fotocamera e quello correlato alla carta revolving, evidenziando come solo il secondo fosse specificamente oggetto di domanda, evidenziava come la asserita violazione della disciplina pubblicistica di settore fosse da ritenersi insussistente in quanto, all'epoca della sottoscrizione del contratto, non era stata ancora introdotta la più severa disciplina di cui al D.lgs. 141/2010, di recepimento della Direttiva Europea
2008/48, il quale all'art. 11 ha previsto che: “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo
128-undecies” e “
1. L'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: (...) c) requisiti di onorabilità e professionalità, compreso il superamento di un apposito esame.”A sostegno delle proprie ragioni la convenuta invocava un secondo orientamento, formatosi in seno alla più recente giurisprudenza di merito, che evidenziava la natura non imperativa della normativa richiamata, e comunque, la pacifica rintracciabilità della forma scritta richiesta dall'art. 117 TUB.
Ciò posto, occorre innanzitutto rilevare il compiuto esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria previsto per legge, motivo peer cui deve ritenersi che l'eccezione di improcedibilità sia superata.
Venendo al merito, si rileva che l'appartenenza del venditore alla grande distribuzione e la mancata iscrizione dello stesso nell'apposito elenco istituito presso l'UIC (ora assorbito dalla ) CP_2 non è contestata, così come pacifica è l'operatività del finanziamento tramite carta revolving, come da documentazione depositata da part ricorrente in cui si rinvengono le movimentazioni sulla carta
(cfr. “estratto conto storico” in all.2 prod. ricorrente), incentrandosi la lite unitamente sulla portata imperativa o meno della normativa ratione temporis invocata.
Ebbene, giova preliminarmente rammentarsi che la carta di credito costituisce uno strumento di pagamento che consente al suo titolare di assumere un debito nei confronti dell'intermediario che dovrà essere saldato in un momento successivo e, dunque, diversamente da quanto avviene con la carta di debito, il titolare della carta di credito può usare quest'ultima anche se non dispone immediatamente delle risorse per effettuare un pagamento o un prelievo. Il tratto distintivo della carta di credito cd. revolving risiede nella facoltà riservata al titolare effettuare spese, nei limiti del fido accordato, e di restituire il relativo importo, anche ratealmente, con l'addebito di interessi.
3 Il titolare della carta di credito cd. revolving, alla scadenza del periodo di riferimento, potrà corrispondere quanto utilizzato, ricostituendo interamente il fido, ovvero restituire una percentuale inferiore, ricostituendo, dunque, parzialmente la disponibilità concessagli dall'emittente; nel caso in cui il titolare non comunichi alcunché all'emittente, sarà comunque tenuto a restituire quantomeno una somma di importo esiguo contrattualmente stabilita. In entrambi i casi, il titolare potrà beneficiare di un'aggiuntiva dilazione di pagamento delle somme effettivamente utilizzate, con conseguente pagamento di interessi.
Ciò posto, a tal riguardo occorre prendere atto del più recente orientamento inaugurato dalla Corte di Cassazione Sent. n. 12838 del 14.03.2025 adita in via pregiudiziale, la quale, dopo aver riepilogato la funzione della carta revolving in questi stessi termini, con un ragionamento che si ritiene assolutamente condivisibile ha chiarito che “la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale” […] e sebbene in alcuni casi il legislatore attribuisca espressamente al termine «carte di pagamento» un significato più ampio, tale da includere al suo interno anche le carte di credito, tuttavia “in quei casi la scelta legislativa è dettata dalla necessità di utilizzare un termine più omnicomprensivo e generale, in relazione alle esigenze perseguite di assoggettare a unica disciplina tutte le diverse tipologie di mezzi di pagamento. Può aggiungersi che il controverso secondo comma dell'art. 3 del regolamento attuativo n. 485 del 2001 nell'indicare le attività che non costituiscono agenzia in attività finanziaria introduce una deroga rispetto alla norma generale e, dando luogo a una previsione eccezionale, è da ritenersi di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi” (cfr. punti 23 e 24 parte motiva sent. 12838 cit.).
Compiuto tale inquadramento, la suprema Corte è giunta a ritenere nullo ex art. 1418 c.c. il finanziamento compiuto da soggetti non iscritti nell'apposito elenco, ritenendo imperativa la normativa violata, osservando che: “la normativa in esame si inserisce nell'ambito del quadro regolamentare dello svolgimento dell'attività finanziaria ed è espressamente specificamente finalizzata alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, come chiaramente evincibile dalle premesse al d.lgs. n.
374 del 1999 e dai considerando della Direttiva 91/308/CEE del 10 giugno 1991 di cui costituisce recepimento”.
Ed infatti, “la disposizione violata ha una immediata valenza civilistica, interessando direttamente il diritto del venditore di agire quale promotore e distributore di carte di credito cd. revolving, è preordinata alla tutela di rilevanti interessi pubblici e generali, attinenti, in particolare, alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico interno, nonché alla tutela dei consumatori, potenzialmente esposti dalla inosservanza della disposizione medesima, e il sistema di controlli riservati all'autorità di settore non appare idoneo a realizzare gli effetti specifici voluti della norma” (cfr. punti 31 e
36).
Tale ultimo orientamento appare nettamente preferibile, non trattandosi di un mero strumento di pagamento ma di una vera e propria attività di intermediazione finanziaria finalizzata alla allocazione sul mercato di un servizio di finanziamento oneroso, attività non consentita in assenza di requisiti
4 richiesti per i soggetti non qualificati secondo l'invocata normativa, finalizzata a prevenire rischi sottesi ad interessi pubblicistici di carattere generale.
Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda del ricorrente deve essere accolta, dovendo il contratto versato in atti essere dichiarato nullo per violazione della sopraindicata normativa di settore, da ritenersi imperativa.
Venendo alle spese di lite, si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, antecedentemente alla introduzione della presente controversia sussistevano due orientamenti giurisprudenziali – entrambi di merito, quantitativamente equivalenti e diametralmente opposti (per l'orientamento contrario alla nullità, ex alia, cfr. Trib. di Roma sent. n. 1062/2021; Trib. Milano sent. n.
1765/2024; Trib. Foggia sent. 2835/2024; per l'orientamento favorevole cfr. Tribunale Firenze sez. III, 13/09/2024, n.2805; Corte Appello Torino, sez. I, 26/09/2024, n.806) – che andavano a formare un vero e proprio contrasto probabilmente destinato a dirimersi con il consolidamento del più recente orientamento di legittimità (ma, a riguardo, si veda la posizione apertamente contraria adotta di recente da Trib. di Milano, sent. n. 4956/2025 del 18 giugno 2025). Pertanto, sussistono eccezionali e gravi ragioni come richiesto dall'art. 92 c.p.c. modificato dalla Corte Cost. sent. n.77/2018, analoghe all'overruling giurisprudenziale già richiamato dalla menzionata norma processuale, per compensare interamente le spese fra le parti.
Tutto ciò premesso, questo Tribunale, definitivamente pronunciando su tutte le domande proposte, reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa,
P.Q.M.
DICHIARA nullo il contratto di finanziamento tramite carta revolving di cui al contratto del
20.06.2005 versato in atti;
COMPENSA interamente le spese di lite fra le parti.
DISPONE la anonimizzazione delle generalità e/o di ogni altro dato identificativo della convenuta in caso di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giuridica e che la
Cancelleria provveda, ex art. 52, co. 3, D. Lgs. n. 196/2003, a riportare sull'originale del provvedimento, all'atto del deposito, una annotazione che specifichi che in caso di riproduzione del provvedimento non può essere riportata l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della convenuta.
Così è deciso.
Savona, lì 25.11.2025 il Giudice
dott. Giovanni Maria Sacchi
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