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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/02/2024, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Sossio Pellecchia, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 2142/2020 R.G., assegnata in decisione all'udienza “cartolare” del 28/09/2023, con fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352
c.p.c. per il deposito della memoria conclusionale e della memoria di replica, avente ad ogget- to “appello avverso la sentenza n. 395/2019, del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombar- di” e vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
DRAGONE, in virtù di procura in atti,
APPELLANTE
E
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Felice PIZ- Controparte_1 C.F._2
ZA, in virtù di procura in atti,
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta e atti di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 22/11/2018, ha Parte_1
proposto opposizione al precetto notificatole a mezzo servizio postale in data 12/11/2018 uni- tamente alla sentenza n. 754/2018 resa dal Tribunale di Avellino, Sezione Penale, nell'ambito del procedimento penale iscritto n. 429/2017 R.G., munita di formula esecutiva il 06/11/2018, in virtù del quale le veniva intimato da il pagamento della somma comples- Controparte_1 siva di € 3.517,50, comprensiva delle spese di precetto e accessori di legge.
A fondamento dell'opposizione ha eccepito la nullità della notificazione Parte_1
del titolo esecutivo effettuata erroneamente ai sensi della Legge n. 53/1992 ed ha dedotto di essere creditrice nei confronti dell'opposto di un importo dovuto, per il mancato versamento
1 dal febbraio 2016 dell'assegno di mantenimento di € 300,00 mensili, disposto in suo favore e posto a carico di , in virtù di ordinanza emessa in data 22/03/2014 Controparte_1 nell'ambito del procedimento di separazione iscritto al n. 576/2013 del Tribunale di
Sant'Angelo dei Lombardi, nonché di € 5.000,00 a titolo di provvisionale in forza della sen- tenza n. 1063/2018 del Tribunale di Avellino, Sezione Penale, emessa in data 30/05/202018 e depositata in data 06/06/2018, per cui si riservava <di agire nella sedi opportune>>.
Per questi motivi
ha chiesto: motivazione ed eccezione sollevata in atto di opposizione, dichiarare fondata ed accogliere la proposta opposizione all'atto di precetto per l'operata compensazione dei crediti e, per gli effetti, dichiarare la inefficacia, nullità, inefficacia e/o revoca per i vizi di cui è affetto il pre- cetto impugnato e per gli effetti rendere inefficace e/o revocare l'atto di precetto impugnato
o, in via gradata, limitarne l'importo alla cifra di cui la sig.ra risulterà ef- Parte_1
fettivamente debitrice;
- condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze di lite, IVA e Cap come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara essere antistatario>>.
Con comparsa depositata in data 10/05/2019 si è costituito che ha contesta- Controparte_1 to l'avverso dedotto e nel merito si è opposto alla richiesta di compensazione.
Per questi motivi
ha chiesto di: <rigettare l'opposizione in quanto inammissibile, improce- dibile e, in ogni caso, infondata, con pronunzia di temerarietà e con vittoria di spese e com- petenze di lite>>.
Il Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi con la sentenza n. 395/2019, pronunciata in- ter partes in data 04/10/2019, depositata in cancelleria in data 25/10/2019, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 276/2018 R.G., ha rigettato la domanda ed ha condannato Parte_1
al pagamento delle spese di lite.
[...]
Avverso la prefata sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
“PRIMO MOTIVO DI APPELLO - La sentenza oggetto di gravame deve essere revocata in- tegralmente, in quanto il Giudice di Pace ha errato nella interpretazione e valutazione delle eccezioni sollevate con l'atto di opposizione a precetto in relazione a quanto statuito dall'art. 1 della Legge 53/1994”; “SECONDO MOTIVO DI APPELLO - Vizio di difetto di motiva- zione del rigetto dell'eccezione di compensazione. Pronuncia generica e non motivata rispetto alla eccezione di compensazione dei rispettivi crediti formulata in atto di citazione in opposi- zione a precetto dalla sig.ra ”; “TERZO MOTIVO DI APPELLO - Altro Parte_1
motivo di appello è che il Giudice di primo grado ha disposto in sentenza la condanna della sig.ra al pagamento delle spese e competenze di lite”. Parte_1
2 L'appellante ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: sentenza, per le argomentazioni e causale in atti, accogliere il primo motivo di gravame, ed assumere all'uopo ogni conseguente provvedimento di legge in rito e nel merito;
- in riforma della impugnata sentenza, per le argomentazioni e causale in atti, accogliere il secondo moti- vo di gravame ed assumere all'uopo ogni conseguente provvedimento di legge in rito e nel merito;
- in riforma della impugnata sentenza, per le argomentazioni e causale in atti, acco- gliere il terzo motivo di gravame ed in riforma, anche parziale della sentenza impugnata, condannare la parte appellata al pagamento delle spese e competenze, oltre accessori come per legge, del primo grado di giudizio;
- condannare la parte appellata al pagamento delle spese e competenze, oltre accessori come per legge, del presente grado di appello, oltre ac- cessori come per legge, precisando che la sig.ra è stata ammessa al patro- Parte_1
cinio a Spese dello Stato con provvedimento - prot. n. 2020/885 - emesso il dì 08.05.2020 dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino. >>
L'appellata, costituitasi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: to inammissibile, improcedibile e, in ogni caso, infondato, con pronunzia di temerarietà, ex art. 96 c.p.c., e con vittoria di spese e competenze di lite.>>
A seguito della trattazione ed acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del
28/09/2023 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposi- to delle memorie conclusionali e delle repliche.
2. Così brevemente riassunti i fatti di causa, il tribunale ritiene, che l'appello sia infondato.
Sul primo motivo di gravame si osserva che, per la Suprema Corte, anche per la condanna alle spese relativa all'azione civile nel processo penale, vanno applicate le norme processuali civi- li, in tal senso statuendo che “in relazione alla condanna di natura civile del giudice penale trovano applicazione le norme processuali civili” (cfr. Cass. Pen. Sez. I, n. 4908/2013).
Oltre che per le spese processuali liquidate dal giudice penale, anche per le statuizioni civili dallo stesso pronunciate vanno applicati i principi civilistici delle sentenze di condanna, in quanto trattasi di statuizioni di natura civilistica che trovano la loro genesi all'interno di un processo, in coerenza con la funzione che è propria dell'azione civile nel processo penale, a mezzo della quale si fanno valere le proprie doglianze e pretese privatistiche e risarcitorie nell'ambito del procedimento penale.
Il richiamo alla normativa procedurale civile in argomenti che riguardano il processo penale trova conferma in quanto affermato in motivazione da Cass. civ. n. 6022/2017, secondo cui la pronuncia del giudice penale di condanna al pagamento di una provvisionale costituisce l'accoglimento di una domanda civile di contenuto risarcitorio o restitutorio spiegata in sede
3 penale, anche se il regime di formazione del titolo esecutivo e di validità dello stesso va ricer- cato nell'ordinamento processuale penale.
Va, pertanto, ritenuta rituale la notifica del titolo esecutivo eseguita dal difensore dell'opposto, avv. Felice PIZZA, ai sensi della legge n. 53/1992, in uno a quella dell'atto di precetto, al fine di mettere in esecuzione il titolo stesso, atteso che si è trattato di atti prodro- mici all'inizio di un procedimento di esecuzione civile, per i quali non potevano che applicar- si le normative di riferimento in ambito processualcivilistico.
3. In tema di contenuto della sentenza, la mancanza della motivazione prevista dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. sussiste quando la pronuncia riveli un'obiettiva carenza nell'indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina lo- gico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr., ex plurimis, Cass. n.
3819/2020).
Il vizio di omessa pronuncia, di cui all'art. 112 c.p.c., si verifica nell'ipotesi in cui manchi completamente il provvedimento del giudice che risolva la questione portata alla sua attenzio- ne. Quindi tale vizio si configura in tutte quelle ipotesi in cui manchi una decisione in ordine alle domande delle parti che rendevano necessaria l'emissione di una pronuncia di accogli- mento o di rigetto.
Pertanto, la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di moti- vazione da un punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra af- fermazioni inconciliabili” e che presentano “una motivazione perplessa ed obiettivamente in- comprensibile” (cfr. Cass. SS.UU. n. 8053/2014), ma anche quelle che ne contengono una meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la stessa non consente di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (cfr. Cass. SS.UU. n. 22232/2016), non potendosi lasciare all'in- terprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha fondato la sua decisione sul merito della do- manda, contenuta nell'opposizione, richiamando il principio civilistico dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. che incombe in capo all'opponente in relazione ai fatti dedotti e posti a fondamento della domanda ed ha rilevato il difetto di prova di prova in relazione alla doman- da, ovvero all'estinzione del credito per compensazione.
4 4. La sentenza del primo giudice va confermata anche nel merito.
Il Giudice di Pace non solo ha emesso una sentenza esente da qualsivoglia vizio di difetto di motivazione ma ha correttamente applicato il principio civilistico su richiamato.
Infatti, non si rinviene nel fascicolo d'ufficio acquisito in formato cartaceo, alcuna prova dell'avvenuto deposito dei titoli giudiziali posti a fondamento della domanda e opposti da
[...]
in compensazione. Parte_2
I titoli giudiziali allegati all'atto di appello risultano per la prima volta depositati nel presente giudizio e non anche in quello di primo grado, ragion per cui il Giudice di Pace ha corretta- mente disatteso la domanda.
I titoli giudiziali posti a fondamento della domanda e opposti da in com- Parte_1 pensazione non sono indicati nemmeno nel file scansionato denominato “Folia- rio_primo_grado.pdf”, che peraltro non riporta alcun timbro di deposito della cancelleria comprovante la sua effettiva produzione in giudizio.
Nella fattispecie in esame non ricorre neppure il principio di “non dispersione o di acquisizio- ne della prova”, operante anche per i documenti - che siano stati prodotti con modalità telema- tiche o in formato cartaceo - e che comporterebbe che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle succes- sive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione.
Il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare i documenti purché siano stati ritualmen- te prodotti in primo grado e nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formu- lati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudi- ce, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni.
Come correttamente valutato dal giudice di prime cure, la domanda dell'odierna appellante non è stata suffragata da prova e nemmeno con l'atto di appello la stessa parte ha dedotto che tali documenti fossero stati depositati e non considerati dal giudice di prime cure.
5. Ad abundantiam si rileva che la compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, ri- spetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari;
né ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando di ef-
5 ficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito.
(Cass. n. 9912/2007).
Nella fattispecie al vaglio, invece, il titolo esecutivo giudiziale ex art. 189 disp. att. c.p.c., da cui scaturiva l'unico credito opposto in compensazione ex art. 1241 c.c. dall'attuale appellan- te, è costituito dall'ordinanza presidenziale del 22/03-28/03/2014 (v. i primi sei righi della terza pagina dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, cui segue il terzo periodo: < più, e ci si riserva di agire nelle sedi opportune, la sig.ra è creditrice, nei confronti Pt_1 del sig. di € 5.000,00 a titolo di provvisionale in forza della sentenza n. Controparte_1
1063/2018 del Tribunale di Avellino…>>).
Per tutto quanto su motivato, l'appello è infondato.
6. Infine, non può trovare accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellato, in quanto non sono ravvisabili comportamenti processuali assunti dall'appellante in mala fede o colpa grave per agire o resistere in giudizio.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda (II scaglione di riferimento), dell'assenza della fase istruttoria e del- la decisione assunta con il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.
8. Trattandosi di appello introdotto dopo il 30/01/2012, va dato atto, altresì, della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo), pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, inserito dall'art. 1, comma
17, L. 228/2012.
Difatti, secondo cass. s.u. 4315/2020 “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art.
13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria”.
Pertanto, sempre secondo cass. s.u. 4315/2020, “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulte- riore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato ini- zialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione
6 della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta atte- stazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitiva- mente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni diver- sa istanza ed eccezione:
a. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 395/2019 del Giudice di Pace di
Sant'Angelo dei Lombardi;
b. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato Parte_3 CP_1
delle spese del giudizio di appello, liquidate in € 1.000,00 per compensi professionali
[...]
forensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute nelle misure di legge, e rimborso delle spese forfetta- rie nella misura del 15% dei compensi;
c. dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Avellino, 03/02/2024
Il giudice dott. Sossio Pellecchia
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Sossio Pellecchia, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 2142/2020 R.G., assegnata in decisione all'udienza “cartolare” del 28/09/2023, con fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352
c.p.c. per il deposito della memoria conclusionale e della memoria di replica, avente ad ogget- to “appello avverso la sentenza n. 395/2019, del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombar- di” e vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
DRAGONE, in virtù di procura in atti,
APPELLANTE
E
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Felice PIZ- Controparte_1 C.F._2
ZA, in virtù di procura in atti,
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta e atti di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 22/11/2018, ha Parte_1
proposto opposizione al precetto notificatole a mezzo servizio postale in data 12/11/2018 uni- tamente alla sentenza n. 754/2018 resa dal Tribunale di Avellino, Sezione Penale, nell'ambito del procedimento penale iscritto n. 429/2017 R.G., munita di formula esecutiva il 06/11/2018, in virtù del quale le veniva intimato da il pagamento della somma comples- Controparte_1 siva di € 3.517,50, comprensiva delle spese di precetto e accessori di legge.
A fondamento dell'opposizione ha eccepito la nullità della notificazione Parte_1
del titolo esecutivo effettuata erroneamente ai sensi della Legge n. 53/1992 ed ha dedotto di essere creditrice nei confronti dell'opposto di un importo dovuto, per il mancato versamento
1 dal febbraio 2016 dell'assegno di mantenimento di € 300,00 mensili, disposto in suo favore e posto a carico di , in virtù di ordinanza emessa in data 22/03/2014 Controparte_1 nell'ambito del procedimento di separazione iscritto al n. 576/2013 del Tribunale di
Sant'Angelo dei Lombardi, nonché di € 5.000,00 a titolo di provvisionale in forza della sen- tenza n. 1063/2018 del Tribunale di Avellino, Sezione Penale, emessa in data 30/05/202018 e depositata in data 06/06/2018, per cui si riservava <di agire nella sedi opportune>>.
Per questi motivi
ha chiesto: motivazione ed eccezione sollevata in atto di opposizione, dichiarare fondata ed accogliere la proposta opposizione all'atto di precetto per l'operata compensazione dei crediti e, per gli effetti, dichiarare la inefficacia, nullità, inefficacia e/o revoca per i vizi di cui è affetto il pre- cetto impugnato e per gli effetti rendere inefficace e/o revocare l'atto di precetto impugnato
o, in via gradata, limitarne l'importo alla cifra di cui la sig.ra risulterà ef- Parte_1
fettivamente debitrice;
- condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze di lite, IVA e Cap come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara essere antistatario>>.
Con comparsa depositata in data 10/05/2019 si è costituito che ha contesta- Controparte_1 to l'avverso dedotto e nel merito si è opposto alla richiesta di compensazione.
Per questi motivi
ha chiesto di: <rigettare l'opposizione in quanto inammissibile, improce- dibile e, in ogni caso, infondata, con pronunzia di temerarietà e con vittoria di spese e com- petenze di lite>>.
Il Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi con la sentenza n. 395/2019, pronunciata in- ter partes in data 04/10/2019, depositata in cancelleria in data 25/10/2019, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 276/2018 R.G., ha rigettato la domanda ed ha condannato Parte_1
al pagamento delle spese di lite.
[...]
Avverso la prefata sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
“PRIMO MOTIVO DI APPELLO - La sentenza oggetto di gravame deve essere revocata in- tegralmente, in quanto il Giudice di Pace ha errato nella interpretazione e valutazione delle eccezioni sollevate con l'atto di opposizione a precetto in relazione a quanto statuito dall'art. 1 della Legge 53/1994”; “SECONDO MOTIVO DI APPELLO - Vizio di difetto di motiva- zione del rigetto dell'eccezione di compensazione. Pronuncia generica e non motivata rispetto alla eccezione di compensazione dei rispettivi crediti formulata in atto di citazione in opposi- zione a precetto dalla sig.ra ”; “TERZO MOTIVO DI APPELLO - Altro Parte_1
motivo di appello è che il Giudice di primo grado ha disposto in sentenza la condanna della sig.ra al pagamento delle spese e competenze di lite”. Parte_1
2 L'appellante ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: sentenza, per le argomentazioni e causale in atti, accogliere il primo motivo di gravame, ed assumere all'uopo ogni conseguente provvedimento di legge in rito e nel merito;
- in riforma della impugnata sentenza, per le argomentazioni e causale in atti, accogliere il secondo moti- vo di gravame ed assumere all'uopo ogni conseguente provvedimento di legge in rito e nel merito;
- in riforma della impugnata sentenza, per le argomentazioni e causale in atti, acco- gliere il terzo motivo di gravame ed in riforma, anche parziale della sentenza impugnata, condannare la parte appellata al pagamento delle spese e competenze, oltre accessori come per legge, del primo grado di giudizio;
- condannare la parte appellata al pagamento delle spese e competenze, oltre accessori come per legge, del presente grado di appello, oltre ac- cessori come per legge, precisando che la sig.ra è stata ammessa al patro- Parte_1
cinio a Spese dello Stato con provvedimento - prot. n. 2020/885 - emesso il dì 08.05.2020 dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino. >>
L'appellata, costituitasi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: to inammissibile, improcedibile e, in ogni caso, infondato, con pronunzia di temerarietà, ex art. 96 c.p.c., e con vittoria di spese e competenze di lite.>>
A seguito della trattazione ed acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del
28/09/2023 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposi- to delle memorie conclusionali e delle repliche.
2. Così brevemente riassunti i fatti di causa, il tribunale ritiene, che l'appello sia infondato.
Sul primo motivo di gravame si osserva che, per la Suprema Corte, anche per la condanna alle spese relativa all'azione civile nel processo penale, vanno applicate le norme processuali civi- li, in tal senso statuendo che “in relazione alla condanna di natura civile del giudice penale trovano applicazione le norme processuali civili” (cfr. Cass. Pen. Sez. I, n. 4908/2013).
Oltre che per le spese processuali liquidate dal giudice penale, anche per le statuizioni civili dallo stesso pronunciate vanno applicati i principi civilistici delle sentenze di condanna, in quanto trattasi di statuizioni di natura civilistica che trovano la loro genesi all'interno di un processo, in coerenza con la funzione che è propria dell'azione civile nel processo penale, a mezzo della quale si fanno valere le proprie doglianze e pretese privatistiche e risarcitorie nell'ambito del procedimento penale.
Il richiamo alla normativa procedurale civile in argomenti che riguardano il processo penale trova conferma in quanto affermato in motivazione da Cass. civ. n. 6022/2017, secondo cui la pronuncia del giudice penale di condanna al pagamento di una provvisionale costituisce l'accoglimento di una domanda civile di contenuto risarcitorio o restitutorio spiegata in sede
3 penale, anche se il regime di formazione del titolo esecutivo e di validità dello stesso va ricer- cato nell'ordinamento processuale penale.
Va, pertanto, ritenuta rituale la notifica del titolo esecutivo eseguita dal difensore dell'opposto, avv. Felice PIZZA, ai sensi della legge n. 53/1992, in uno a quella dell'atto di precetto, al fine di mettere in esecuzione il titolo stesso, atteso che si è trattato di atti prodro- mici all'inizio di un procedimento di esecuzione civile, per i quali non potevano che applicar- si le normative di riferimento in ambito processualcivilistico.
3. In tema di contenuto della sentenza, la mancanza della motivazione prevista dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. sussiste quando la pronuncia riveli un'obiettiva carenza nell'indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina lo- gico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr., ex plurimis, Cass. n.
3819/2020).
Il vizio di omessa pronuncia, di cui all'art. 112 c.p.c., si verifica nell'ipotesi in cui manchi completamente il provvedimento del giudice che risolva la questione portata alla sua attenzio- ne. Quindi tale vizio si configura in tutte quelle ipotesi in cui manchi una decisione in ordine alle domande delle parti che rendevano necessaria l'emissione di una pronuncia di accogli- mento o di rigetto.
Pertanto, la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di moti- vazione da un punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra af- fermazioni inconciliabili” e che presentano “una motivazione perplessa ed obiettivamente in- comprensibile” (cfr. Cass. SS.UU. n. 8053/2014), ma anche quelle che ne contengono una meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la stessa non consente di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (cfr. Cass. SS.UU. n. 22232/2016), non potendosi lasciare all'in- terprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha fondato la sua decisione sul merito della do- manda, contenuta nell'opposizione, richiamando il principio civilistico dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. che incombe in capo all'opponente in relazione ai fatti dedotti e posti a fondamento della domanda ed ha rilevato il difetto di prova di prova in relazione alla doman- da, ovvero all'estinzione del credito per compensazione.
4 4. La sentenza del primo giudice va confermata anche nel merito.
Il Giudice di Pace non solo ha emesso una sentenza esente da qualsivoglia vizio di difetto di motivazione ma ha correttamente applicato il principio civilistico su richiamato.
Infatti, non si rinviene nel fascicolo d'ufficio acquisito in formato cartaceo, alcuna prova dell'avvenuto deposito dei titoli giudiziali posti a fondamento della domanda e opposti da
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in compensazione. Parte_2
I titoli giudiziali allegati all'atto di appello risultano per la prima volta depositati nel presente giudizio e non anche in quello di primo grado, ragion per cui il Giudice di Pace ha corretta- mente disatteso la domanda.
I titoli giudiziali posti a fondamento della domanda e opposti da in com- Parte_1 pensazione non sono indicati nemmeno nel file scansionato denominato “Folia- rio_primo_grado.pdf”, che peraltro non riporta alcun timbro di deposito della cancelleria comprovante la sua effettiva produzione in giudizio.
Nella fattispecie in esame non ricorre neppure il principio di “non dispersione o di acquisizio- ne della prova”, operante anche per i documenti - che siano stati prodotti con modalità telema- tiche o in formato cartaceo - e che comporterebbe che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle succes- sive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione.
Il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare i documenti purché siano stati ritualmen- te prodotti in primo grado e nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formu- lati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudi- ce, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni.
Come correttamente valutato dal giudice di prime cure, la domanda dell'odierna appellante non è stata suffragata da prova e nemmeno con l'atto di appello la stessa parte ha dedotto che tali documenti fossero stati depositati e non considerati dal giudice di prime cure.
5. Ad abundantiam si rileva che la compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, ri- spetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari;
né ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando di ef-
5 ficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito.
(Cass. n. 9912/2007).
Nella fattispecie al vaglio, invece, il titolo esecutivo giudiziale ex art. 189 disp. att. c.p.c., da cui scaturiva l'unico credito opposto in compensazione ex art. 1241 c.c. dall'attuale appellan- te, è costituito dall'ordinanza presidenziale del 22/03-28/03/2014 (v. i primi sei righi della terza pagina dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, cui segue il terzo periodo: < più, e ci si riserva di agire nelle sedi opportune, la sig.ra è creditrice, nei confronti Pt_1 del sig. di € 5.000,00 a titolo di provvisionale in forza della sentenza n. Controparte_1
1063/2018 del Tribunale di Avellino…>>).
Per tutto quanto su motivato, l'appello è infondato.
6. Infine, non può trovare accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellato, in quanto non sono ravvisabili comportamenti processuali assunti dall'appellante in mala fede o colpa grave per agire o resistere in giudizio.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda (II scaglione di riferimento), dell'assenza della fase istruttoria e del- la decisione assunta con il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.
8. Trattandosi di appello introdotto dopo il 30/01/2012, va dato atto, altresì, della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo), pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, inserito dall'art. 1, comma
17, L. 228/2012.
Difatti, secondo cass. s.u. 4315/2020 “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art.
13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria”.
Pertanto, sempre secondo cass. s.u. 4315/2020, “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulte- riore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato ini- zialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione
6 della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta atte- stazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitiva- mente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni diver- sa istanza ed eccezione:
a. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 395/2019 del Giudice di Pace di
Sant'Angelo dei Lombardi;
b. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato Parte_3 CP_1
delle spese del giudizio di appello, liquidate in € 1.000,00 per compensi professionali
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forensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute nelle misure di legge, e rimborso delle spese forfetta- rie nella misura del 15% dei compensi;
c. dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Avellino, 03/02/2024
Il giudice dott. Sossio Pellecchia
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