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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 23/12/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
IU TO Presidente rel.
DO ZA IC
Valentina Prudente IC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2688 Reg. Gen. anno 2025, vertente tra
( ) – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) elettivamente domiciliati nello studio dell'Avv. C.F._2
ON PO, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 23.12.2025, la causa veniva ritenuta in decisione sulle conclusioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.
I coniugi , con ricorso congiunto ritualmente depositato, hanno Parte_3
chiesto in via cumulativa la pronuncia di separazione personale e di scioglimento del matrimonio celebrato in Tirana il 28.6.2005, deducendo che dall'unione dei coniugi era nata la figlia (13.4.2009); che la Per_1
prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.
2.
La decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio evidenzia l'irreversibilità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda.
Vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di: affidamento congiunto della minore;
assegnazione della casa coniugale;
diritto di visita e di permanenza della minore in favore del padre;
contributo al mantenimento della figlia a carico del padre e regime di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie;
assegno unico;
obbligo a trasferire di cui al punto 7) del ricorso;
assegnazione del veicolo di cui al punto 11);
3.
La causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Albania) il 24.4.1986, e , nato a [...] il Parte_2
16.12.1980 (matrimonio contratto in Tirana il 28.6.2005 e trascritto in data
24.3.2017 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Villafranca in
Lunigiana al numero 11, e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villafranca in Lunigiana di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23.12.2025 dal Tribunale di Massa, come sopra composto.
Il Presidente estensore
IU TO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
IU TO Presidente rel.
DO ZA IC
Valentina Prudente IC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2688 Reg. Gen. anno 2025, vertente tra
( ) – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) elettivamente domiciliati nello studio dell'Avv. C.F._2
ON PO, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 23.12.2025, la causa veniva ritenuta in decisione sulle conclusioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.
I coniugi , con ricorso congiunto ritualmente depositato, hanno Parte_3
chiesto in via cumulativa la pronuncia di separazione personale e di scioglimento del matrimonio celebrato in Tirana il 28.6.2005, deducendo che dall'unione dei coniugi era nata la figlia (13.4.2009); che la Per_1
prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.
2.
La decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio evidenzia l'irreversibilità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda.
Vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di: affidamento congiunto della minore;
assegnazione della casa coniugale;
diritto di visita e di permanenza della minore in favore del padre;
contributo al mantenimento della figlia a carico del padre e regime di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie;
assegno unico;
obbligo a trasferire di cui al punto 7) del ricorso;
assegnazione del veicolo di cui al punto 11);
3.
La causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Albania) il 24.4.1986, e , nato a [...] il Parte_2
16.12.1980 (matrimonio contratto in Tirana il 28.6.2005 e trascritto in data
24.3.2017 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Villafranca in
Lunigiana al numero 11, e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villafranca in Lunigiana di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23.12.2025 dal Tribunale di Massa, come sopra composto.
Il Presidente estensore
IU TO