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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 136/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BARRELLA LUIGI, Presidente e Relatore
MAZZUCA LUCIANO, Giudice
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1358/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447101250010001784 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione Soget spa, in atti;
Comune di Vibo Valentia non costituito in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con avviso di accertamento n. 447101250010001784 in data 09.09.2025, notificato in data 26.09.2025, la società Soget spa, per conto del Comune di Vibo Valentia, accertava e chiedeva alla società Ricorrente_1 Società di Gestione del Risparmio spa, in qualità di società di gestione del FIP - Fondo Immobili Pubblici -
Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso, il pagamento dell'imposta IMU anno 2020, per la somma di euro 18.397,00.
Con ricorso in data 03.11.2025 la società Ricorrente_1 Società di Gestione del Risparmio spa, nella suindicata qualità, adiva la Corte di Giustizia di Primo Grado di Vibo Valentia, impugnava l'avviso di accertamento e ne chiedeva l'annullamento, con vittoria delle spese di lite, eccependo: 1) Difetto di legittimazione passiva della società ricorrente;
2) Illegittimità dell'avviso per mancata riduzione degli importi al 50% per beni vincolati;
3) Violazione degli artt. 2, comma 6°, e 4, comma 2°, del D.L. n. 351/2001 e dell'art. 7, comma 1°, lett. a), del D.Lgs. n. 504/1992, nonché della risoluzione del Ministero delle Finanze in data 07.04.2005, prot.
25234/2004/DPF/UFF, relativa all'esenzione degli immobili.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della rituale notifica del ricorso alla controparte in data 03.11.2025
(cfr. ricevute di accettazione e di consegna pec, agli atti del fascicolo telematico della parte ricorrente), la società ricorrente si costituiva in giudizio in data 03.11.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio la società resistente Soget spa, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto;
invece, non si costituiva in giudizio il Comune di Vibo Valentia, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 03.11.2025, il quale pertanto rimaneva contumace.
All'udienza in camera di consiglio in data 29.01.2026, la Corte, in composizione collegiale, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 03.11.2025 (cfr. D.Lgs. n. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 Società di Gestione del Risparmio spa è infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
In proposito, vanno richiamate, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le condivisibili argomentazioni svolte dalla Corte adita nelle precedenti sentenze 748/24 e n. 458/25, relative a giudizi promossi dalla stessa odierna società ricorrente, riferiti alle annualità pregresse 2018 e 2019, dovendosi disattendere in parte, melius re perpensa, quanto già affermato dalla stessa Corte adita nella sentenza n. 09/24.
In particolare, nella sentenza n. 458/25 la Corte ha così argomentato, essendo il caso identico e sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio, cambiando solo l'annualità di riferimento, anno 2020:
“Preliminarmente, la legittimazione passiva della Soget non è da revocarsi in dubbio, sia perché indicata in ricorso come convenuta, sia perché pacificamente concessionaria del servizio sia di riscossione che anche
(per quel che qui interessa) di accertamento del Comune di Vibo Valentia.
Ciò detto, il ricorso va rigettato.
Intanto, questa Corte non disconosce l'andamento ondivago della giurisprudenza di merito ma anche di legittimità su alcuni punti nevralgici della controversia.
Cionondimeno, nel tempo recente, tale difformità decisionale pare essersi arrestata, per addivenire a pronunce conformi, che - va già sin d'ora detto – questa Corte condivide nel merito.
Questi sinteticamente i temi:
1. la questione della soggettività giuridica del fondo (un primo orientamento la negava, sostenendo che non sarebbe un soggetto di diritto diverso dalla società di gestione e che quest'ultima godrebbe della titolarità formale dei beni facenti parte del fondo in ragione dell'attività di investimento che deve svolgere nell'interesse dei partecipanti: Cass. 16605/2010, mentre un secondo orientamento riconosceva la sussistenza della soggettività giuridica in capo al fondo, ritenendo trattarsi di un soggetto di diritto distinto dalla società di gestione e dagli investitori: Cass. 16605/2010);
2. ciò inciderebbe su quale sia il soggetto passivo dell'ICI, se la società di gestione del risparmio o il fondo immobiliare da essa gestito.
Questa Corte intende aderire all'orientamento più recente, che considera la società di gestione il corretto soggetto passivo dell'IMU, in applicazione del principio in base al quale "i fondi comuni d'investimento (nella specie, fondi immobiliare chiusi), disciplinati nel T.u.f. (d. lgs. n. 5811998, e successive modificazioni), sono privi di autonoma soggettività giuridica, costituendo patrimoni separati della società di gestione del risparmio" (in tal senso, oltre alle richiamate sentenze Cass. n. 16605/10 e n. 12187/2013, cfr. più recentemente Cass. n. 12062/2019).
In base alla consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, non sussistono elementi significativi che permettano di considerare i fondi quali autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, in quanto le norme del TUF affidano alla società di gestione del risparmio l'attività di istituzione, promozione e gestione del fondo;
più semplicemente, la disciplina normativa prevede l'autonomia e la separatezza dei patrimoni del fondo rispetto a quello della società che lo gestisce, a garanzia degli investitori nel fondo stesso.
In tal senso, va considerato quanto previsto dall'art. 36, comma 5, del TUF, ossia che "ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti". Pertanto, deve affermarsi che il presupposto impositivo dell'IMU, ossia il possesso degli immobili a titolo di proprietà si è realizzato in capo alla società di gestione del risparmio.
Ciò detto, come correttamente sostenuto dalla convenuta Soget, qualsivoglia riduzione prevista dalla legge deve essere oggetto di precipua richiesta all'Ente comunale, affinché questi la valuti e – se la ritiene fondata – la applichi.
Nel caso di specie, ciò non è avvenuto e per il vero neppure la ricorrente sostiene che vi sia stata apposita istanza, limitandosi a ritenere nel merito che tale riduzione le spetti, trattandosi di bene vincolato.
Si ribadisce che non è compito di questa Corte valutare se il bene sia o meno vincolato e se quindi spetti o meno la riduzione, dovendosi limitare a verificare se vi sia stata o meno istanza apposita. Il perimetro del giudizio sarebbe stato esteso al merito nel caso in cui (diversamente dal caso che oggi ci occupa) ci fosse stata istanza e la stessa fosse stata rigettata, in quanto l'Ente comunale aveva ritenuto non applicabile lariduzione al caso concreto.
Venendo all'ultimo motivo, lo stesso va rigettato per difetto di prova.
Infatti, la società di gestione non si è premurata per il vero neppure di allegare a quale destinazione istituzionale sia dedicato il compendio immobiliare in trattazione. Neppure indica l'indirizzo corretto, limitandosi ad una via, priva di numero civico.
L'unica allegazione è una stampata di google maps dalla quale parrebbe evincersi (per il vero è una deduzione del Giudicante) che l'edificio ospiti la sede della caserma della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate (all. 4). Ma certamente in assenza di certa riconducibilità catastale dell'immobile, tale non può costituire prova (si ribadisce, la circostanza non è neppure dedotta in ricorso, ma si trae verosimilmente da tale allegazione). Inoltre, ben potrebbero esserci anche appartamenti locati a privati, negozi al pian terreno, depositi o garage interrati. Di ciò non vi è alcun elemento probatorio.
Incombendo tale onere su parte ricorrente secondo gli ordinari criteri di riparto, si deve ritenere che tale onere non sia stato assolto”.
In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992 la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente società Soget spa, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I;
invece, nessuna statuizione sulle spese va adottata fra la parte ricorrente e il resistente Comune di Vibo
Valentia, il quale non si è costituito in giudizio e, quindi, non ha sostenuto spese rimborsabili.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 03.11.2025 dalla società Ricorrente_1 Società di Gestione del Risparmio spa nei confronti della società Soget spa e del Comune di Vibo Valentia, ritualmente notificato in data 03.11.2025 e depositato in data 03.11.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso, e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna la società ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della resistente Soget spa, le quali vengono liquidate in euro 2.250,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo;
3) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite fra la società ricorrente e il resistente Comune di Vibo
Valentia.
Così deciso in Vibo Valentia in data 29.01.2026.
Il Presidente estensore dott. Luigi Barrella
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BARRELLA LUIGI, Presidente e Relatore
MAZZUCA LUCIANO, Giudice
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1358/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447101250010001784 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione Soget spa, in atti;
Comune di Vibo Valentia non costituito in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con avviso di accertamento n. 447101250010001784 in data 09.09.2025, notificato in data 26.09.2025, la società Soget spa, per conto del Comune di Vibo Valentia, accertava e chiedeva alla società Ricorrente_1 Società di Gestione del Risparmio spa, in qualità di società di gestione del FIP - Fondo Immobili Pubblici -
Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso, il pagamento dell'imposta IMU anno 2020, per la somma di euro 18.397,00.
Con ricorso in data 03.11.2025 la società Ricorrente_1 Società di Gestione del Risparmio spa, nella suindicata qualità, adiva la Corte di Giustizia di Primo Grado di Vibo Valentia, impugnava l'avviso di accertamento e ne chiedeva l'annullamento, con vittoria delle spese di lite, eccependo: 1) Difetto di legittimazione passiva della società ricorrente;
2) Illegittimità dell'avviso per mancata riduzione degli importi al 50% per beni vincolati;
3) Violazione degli artt. 2, comma 6°, e 4, comma 2°, del D.L. n. 351/2001 e dell'art. 7, comma 1°, lett. a), del D.Lgs. n. 504/1992, nonché della risoluzione del Ministero delle Finanze in data 07.04.2005, prot.
25234/2004/DPF/UFF, relativa all'esenzione degli immobili.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della rituale notifica del ricorso alla controparte in data 03.11.2025
(cfr. ricevute di accettazione e di consegna pec, agli atti del fascicolo telematico della parte ricorrente), la società ricorrente si costituiva in giudizio in data 03.11.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio la società resistente Soget spa, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto;
invece, non si costituiva in giudizio il Comune di Vibo Valentia, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 03.11.2025, il quale pertanto rimaneva contumace.
All'udienza in camera di consiglio in data 29.01.2026, la Corte, in composizione collegiale, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 03.11.2025 (cfr. D.Lgs. n. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 Società di Gestione del Risparmio spa è infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
In proposito, vanno richiamate, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le condivisibili argomentazioni svolte dalla Corte adita nelle precedenti sentenze 748/24 e n. 458/25, relative a giudizi promossi dalla stessa odierna società ricorrente, riferiti alle annualità pregresse 2018 e 2019, dovendosi disattendere in parte, melius re perpensa, quanto già affermato dalla stessa Corte adita nella sentenza n. 09/24.
In particolare, nella sentenza n. 458/25 la Corte ha così argomentato, essendo il caso identico e sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio, cambiando solo l'annualità di riferimento, anno 2020:
“Preliminarmente, la legittimazione passiva della Soget non è da revocarsi in dubbio, sia perché indicata in ricorso come convenuta, sia perché pacificamente concessionaria del servizio sia di riscossione che anche
(per quel che qui interessa) di accertamento del Comune di Vibo Valentia.
Ciò detto, il ricorso va rigettato.
Intanto, questa Corte non disconosce l'andamento ondivago della giurisprudenza di merito ma anche di legittimità su alcuni punti nevralgici della controversia.
Cionondimeno, nel tempo recente, tale difformità decisionale pare essersi arrestata, per addivenire a pronunce conformi, che - va già sin d'ora detto – questa Corte condivide nel merito.
Questi sinteticamente i temi:
1. la questione della soggettività giuridica del fondo (un primo orientamento la negava, sostenendo che non sarebbe un soggetto di diritto diverso dalla società di gestione e che quest'ultima godrebbe della titolarità formale dei beni facenti parte del fondo in ragione dell'attività di investimento che deve svolgere nell'interesse dei partecipanti: Cass. 16605/2010, mentre un secondo orientamento riconosceva la sussistenza della soggettività giuridica in capo al fondo, ritenendo trattarsi di un soggetto di diritto distinto dalla società di gestione e dagli investitori: Cass. 16605/2010);
2. ciò inciderebbe su quale sia il soggetto passivo dell'ICI, se la società di gestione del risparmio o il fondo immobiliare da essa gestito.
Questa Corte intende aderire all'orientamento più recente, che considera la società di gestione il corretto soggetto passivo dell'IMU, in applicazione del principio in base al quale "i fondi comuni d'investimento (nella specie, fondi immobiliare chiusi), disciplinati nel T.u.f. (d. lgs. n. 5811998, e successive modificazioni), sono privi di autonoma soggettività giuridica, costituendo patrimoni separati della società di gestione del risparmio" (in tal senso, oltre alle richiamate sentenze Cass. n. 16605/10 e n. 12187/2013, cfr. più recentemente Cass. n. 12062/2019).
In base alla consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, non sussistono elementi significativi che permettano di considerare i fondi quali autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, in quanto le norme del TUF affidano alla società di gestione del risparmio l'attività di istituzione, promozione e gestione del fondo;
più semplicemente, la disciplina normativa prevede l'autonomia e la separatezza dei patrimoni del fondo rispetto a quello della società che lo gestisce, a garanzia degli investitori nel fondo stesso.
In tal senso, va considerato quanto previsto dall'art. 36, comma 5, del TUF, ossia che "ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti". Pertanto, deve affermarsi che il presupposto impositivo dell'IMU, ossia il possesso degli immobili a titolo di proprietà si è realizzato in capo alla società di gestione del risparmio.
Ciò detto, come correttamente sostenuto dalla convenuta Soget, qualsivoglia riduzione prevista dalla legge deve essere oggetto di precipua richiesta all'Ente comunale, affinché questi la valuti e – se la ritiene fondata – la applichi.
Nel caso di specie, ciò non è avvenuto e per il vero neppure la ricorrente sostiene che vi sia stata apposita istanza, limitandosi a ritenere nel merito che tale riduzione le spetti, trattandosi di bene vincolato.
Si ribadisce che non è compito di questa Corte valutare se il bene sia o meno vincolato e se quindi spetti o meno la riduzione, dovendosi limitare a verificare se vi sia stata o meno istanza apposita. Il perimetro del giudizio sarebbe stato esteso al merito nel caso in cui (diversamente dal caso che oggi ci occupa) ci fosse stata istanza e la stessa fosse stata rigettata, in quanto l'Ente comunale aveva ritenuto non applicabile lariduzione al caso concreto.
Venendo all'ultimo motivo, lo stesso va rigettato per difetto di prova.
Infatti, la società di gestione non si è premurata per il vero neppure di allegare a quale destinazione istituzionale sia dedicato il compendio immobiliare in trattazione. Neppure indica l'indirizzo corretto, limitandosi ad una via, priva di numero civico.
L'unica allegazione è una stampata di google maps dalla quale parrebbe evincersi (per il vero è una deduzione del Giudicante) che l'edificio ospiti la sede della caserma della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate (all. 4). Ma certamente in assenza di certa riconducibilità catastale dell'immobile, tale non può costituire prova (si ribadisce, la circostanza non è neppure dedotta in ricorso, ma si trae verosimilmente da tale allegazione). Inoltre, ben potrebbero esserci anche appartamenti locati a privati, negozi al pian terreno, depositi o garage interrati. Di ciò non vi è alcun elemento probatorio.
Incombendo tale onere su parte ricorrente secondo gli ordinari criteri di riparto, si deve ritenere che tale onere non sia stato assolto”.
In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992 la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente società Soget spa, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I;
invece, nessuna statuizione sulle spese va adottata fra la parte ricorrente e il resistente Comune di Vibo
Valentia, il quale non si è costituito in giudizio e, quindi, non ha sostenuto spese rimborsabili.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 03.11.2025 dalla società Ricorrente_1 Società di Gestione del Risparmio spa nei confronti della società Soget spa e del Comune di Vibo Valentia, ritualmente notificato in data 03.11.2025 e depositato in data 03.11.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso, e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna la società ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della resistente Soget spa, le quali vengono liquidate in euro 2.250,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo;
3) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite fra la società ricorrente e il resistente Comune di Vibo
Valentia.
Così deciso in Vibo Valentia in data 29.01.2026.
Il Presidente estensore dott. Luigi Barrella