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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 5182/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. DONATI VITTORIO Parte_1
e
LUCA COLLINI, con l'Avv. FANTATO ELENA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti, sig.ri e CO UC, contraevano matrimonio Parte_2 concordatario in Strembo il 3.5.2003 e dall'unione coniugale nascevano i seguenti figli:
a) , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_3
), oggi maggiorenne, collaboratrice e socia presso C.F._1
l'azienda agricola del padre;
b) , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_4
), oggi maggiorenne, ma allo stato non autosufficiente;
C.F._2
c) , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_5
), oggi maggiorenne, ma allo stato non autosufficiente;
C.F._3 d) , nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_6 C.F._4 minorenne, che frequenta la quarta classe della scuola primaria “G.B. Righi” di Madonna di Campiglio (TN).
Gli esponenti si separavano consensualmente con convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/2014 dd. 24.07.2023, autorizzata dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Trento in data 28.07.2023 (doc. 3).
È ampiamente decorso il termine, decorrente dall'accordo di separazione, di cui all'art. 3, co. 3 della Legge 01.12.1970, n. 898.
Nel corso della separazione la convivenza tra le parti non è più ripresa, ed i coniugi non si sono più riconciliati.
Gli istanti, pertanto, attesa la loro volontà di non riconciliarsi, in data 15.11.2024 depositavano il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Strembo il 3.5.2003.
Gli istanti, inoltre, con dichiarazione ex artt. 473 bis 51 c.2 e 127 ter c.p.c., allegata in atti, chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al Presidente con lo scambio di note scritte.
Con provvedimento presidenziale del 20.11.2024, veniva concesso termine di giorni 45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.
Con note autorizzate del 20.12.2024, gli odierni ricorrenti, chiedevano che il
Tribunale adito, dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni contenute nel ricorso introduttivo:
1) Affidamento del figlio minore e diritto di visita.
Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, con Parte_6 affidamento condiviso e collocazione principale presso il padre, con il quale continuerà a risiedere, unitamente anche ai fratelli maggiori, presso la casa familiare sita in Pinzolo (TN), frazione S. Antonio di Mavignola, via Val Brenta
n. 44.
La madre avrà diritto di tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità:
a) nel periodo scolastico (da settembre a giugno): a week end alterni dal venerdì pomeriggio dalle ore 14.00, quando la madre lo preleverà presso la casa di abitazione in Sant'Antonio di Mavignola alla domenica sera alle ore 20.00, quando sarà il padre ad andare a prenderlo presso la casa della madre in
Strembo (TN). Nelle settimane quando il week end sarà di competenza del padre, un ulteriore pomeriggio (indicativamente il giovedì) dall'uscita di scuola in
Madonna di Campiglio (TN), quando sarà il padre ad accompagnarlo presso la casa di abitazione della madre, alla mattina successiva - con pernottamento
Pag. 2 di 5 presso la madre - che lo riaccompagnerà presso la casa del padre in
Sant'Antonio di Mavignola (TN) in orario per permettergli di essere accompagnato a scuola dal padre presso il plesso di Madonna di Campiglio ove frequenta la quarta classe della Scuola Primaria.
b) nel periodo estivo (giugno – settembre): con la fine dell'anno scolastico il minore si trasferirà con il padre e i fratelli presso la malga dove svolgono
l'alpeggio in questi mesi il minore frequenterà la madre a week end alterni dal venerdì sera dalle ore 18:30 quando la madre lo preleverà presso la casa di abitazione in Sant'Antonio di Mavignola al lunedì sera alle ore 18.30 quando la madre lo riaccompagnerà presso la casa del padre in Sant'Antonio di Mavignola
(TN). La madre sarà poi libera di andare a trovare il figlio – compatibilmente con le esigenze dello stesso - presso località ove viene svolto l'alpeggio ove il minore trascorrerà l'estate con il padre ed i fratelli.
• i giorni di Natale e Pasqua verranno trascorsi alternativamente di anno in anno con ognuno dei genitori, quando il minore trascorrerà il Natale con Pt_6 il padre, trascorrerà il Capodanno con la madre e viceversa. Quando il minore trascorrerà la Pasqua con il padre, trascorrerà il lunedì “in Albis” con la madre
e viceversa. La gestione del minore durante le vacanze natalizie e pasquali, sarà concordata tra i genitori in modo tale da permettere ad entrambi di stare con il minore il medesimo tempo;
• la madre terrà con sé il minore nel corso delle vacanze estive per due settimane non consecutive. I genitori si impegnano ad accordarsi sui periodi di vacanze estive entro il 31/05 di ogni anno (salvo diverse e comprovate esigenze lavorative), permettendo in tal modo reciprocamente l'organizzazione di tempi ed impegni;
• tale protocollo di affido dovrà essere compatibile con le esigenze lavorative di entrambi i genitori e con le esigenze scolastiche e non del minore;
• le parti esprimono il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo sia del proprio rispettivo passaporto, sia di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, sia di quello che dovesse essere richiesto in nome e per conto del figlio minore.
2) Mantenimento del figlio minore e dei figli maggiorenni non autosufficienti.
Il sig. CO UC, considerate le rispettive situazioni economiche delle parti, rinuncia a chiedere l'assegno di mantenimento per il figlio minore e per i figli maggiorenni non autosufficienti che risiederanno presso di lui;
rinuncia altresì a chiedere alla moglie il suo contributo alle spese straordinarie relative ai figli,
Pag. 3 di 5 che pertanto rimarranno a carico del padre nella misura del 100% anche per quanto riguarda la spettanza delle detrazioni fiscali.
La NO autorizza il sig. CO UC a chiedere ed ottenere, nella Parte_2 misura del 100%, l'assegno unico relativo ai figli, fatta eccezione per quanto riguarda l'assegno relativo al minore , la spettanza del quale viene Pt_6 riconosciuta alla NO , che provvederà alla presentazione della Parte_7 domanda e ad incassare le relative somme.
3) Mantenimento dei coniugi.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano
a formulare reciproche domande di assegno, ritenendo di provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
4) Assegnazione casa coniugale.
La casa coniugale sita in Pinzolo (TN), frazione S. Antonio di Mavignola, via Val
Brenta n. 44, di proprietà del sig. CO UC, rimane definitivamente assegnata allo stesso come già stabilito in sede di separazione.
5) Conferma degli accordi di separazione.
Rimangono per il resto confermati tutti gli ulteriori accordi raggiunti dai coniugi in sede di separazione consensuale.
La causa è stata trattenuta in decisione successivamente al deposito di note scritte del 20.12.2024.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 27.05.2024, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. B), della l. n. 898/1970 e ss.mm.
È poi incontroverso che la separazione è durata ininterrottamente, non vi è mai stata riconciliazione ed è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale avendo le parti dichiarato espressamente di non volersi più riconciliare.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Il Tribunale, preso atto quindi dell'accordo raggiunto, provvede in conformità, atteso che lo stesso non risulta in contrasto con l'interesse della prole, né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita della madre e neppure di formulare obiezioni in ordine alle condizioni di mantenimento del figlio minore, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ. ed inoltre risultano rispettati tutti i presupposti di legge per la richiesta dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pag. 4 di 5 Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e CO UC in Strembo il 3.5.2003 alle condizioni concordate, così Parte_2 come riportate in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritte;
-dispone, ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. n. 1238/1939.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 8 gennaio 2025
Il Presidente
(Dott. Luciano SPINA)
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 5182/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. DONATI VITTORIO Parte_1
e
LUCA COLLINI, con l'Avv. FANTATO ELENA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti, sig.ri e CO UC, contraevano matrimonio Parte_2 concordatario in Strembo il 3.5.2003 e dall'unione coniugale nascevano i seguenti figli:
a) , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_3
), oggi maggiorenne, collaboratrice e socia presso C.F._1
l'azienda agricola del padre;
b) , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_4
), oggi maggiorenne, ma allo stato non autosufficiente;
C.F._2
c) , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_5
), oggi maggiorenne, ma allo stato non autosufficiente;
C.F._3 d) , nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_6 C.F._4 minorenne, che frequenta la quarta classe della scuola primaria “G.B. Righi” di Madonna di Campiglio (TN).
Gli esponenti si separavano consensualmente con convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/2014 dd. 24.07.2023, autorizzata dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Trento in data 28.07.2023 (doc. 3).
È ampiamente decorso il termine, decorrente dall'accordo di separazione, di cui all'art. 3, co. 3 della Legge 01.12.1970, n. 898.
Nel corso della separazione la convivenza tra le parti non è più ripresa, ed i coniugi non si sono più riconciliati.
Gli istanti, pertanto, attesa la loro volontà di non riconciliarsi, in data 15.11.2024 depositavano il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Strembo il 3.5.2003.
Gli istanti, inoltre, con dichiarazione ex artt. 473 bis 51 c.2 e 127 ter c.p.c., allegata in atti, chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al Presidente con lo scambio di note scritte.
Con provvedimento presidenziale del 20.11.2024, veniva concesso termine di giorni 45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.
Con note autorizzate del 20.12.2024, gli odierni ricorrenti, chiedevano che il
Tribunale adito, dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni contenute nel ricorso introduttivo:
1) Affidamento del figlio minore e diritto di visita.
Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, con Parte_6 affidamento condiviso e collocazione principale presso il padre, con il quale continuerà a risiedere, unitamente anche ai fratelli maggiori, presso la casa familiare sita in Pinzolo (TN), frazione S. Antonio di Mavignola, via Val Brenta
n. 44.
La madre avrà diritto di tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità:
a) nel periodo scolastico (da settembre a giugno): a week end alterni dal venerdì pomeriggio dalle ore 14.00, quando la madre lo preleverà presso la casa di abitazione in Sant'Antonio di Mavignola alla domenica sera alle ore 20.00, quando sarà il padre ad andare a prenderlo presso la casa della madre in
Strembo (TN). Nelle settimane quando il week end sarà di competenza del padre, un ulteriore pomeriggio (indicativamente il giovedì) dall'uscita di scuola in
Madonna di Campiglio (TN), quando sarà il padre ad accompagnarlo presso la casa di abitazione della madre, alla mattina successiva - con pernottamento
Pag. 2 di 5 presso la madre - che lo riaccompagnerà presso la casa del padre in
Sant'Antonio di Mavignola (TN) in orario per permettergli di essere accompagnato a scuola dal padre presso il plesso di Madonna di Campiglio ove frequenta la quarta classe della Scuola Primaria.
b) nel periodo estivo (giugno – settembre): con la fine dell'anno scolastico il minore si trasferirà con il padre e i fratelli presso la malga dove svolgono
l'alpeggio in questi mesi il minore frequenterà la madre a week end alterni dal venerdì sera dalle ore 18:30 quando la madre lo preleverà presso la casa di abitazione in Sant'Antonio di Mavignola al lunedì sera alle ore 18.30 quando la madre lo riaccompagnerà presso la casa del padre in Sant'Antonio di Mavignola
(TN). La madre sarà poi libera di andare a trovare il figlio – compatibilmente con le esigenze dello stesso - presso località ove viene svolto l'alpeggio ove il minore trascorrerà l'estate con il padre ed i fratelli.
• i giorni di Natale e Pasqua verranno trascorsi alternativamente di anno in anno con ognuno dei genitori, quando il minore trascorrerà il Natale con Pt_6 il padre, trascorrerà il Capodanno con la madre e viceversa. Quando il minore trascorrerà la Pasqua con il padre, trascorrerà il lunedì “in Albis” con la madre
e viceversa. La gestione del minore durante le vacanze natalizie e pasquali, sarà concordata tra i genitori in modo tale da permettere ad entrambi di stare con il minore il medesimo tempo;
• la madre terrà con sé il minore nel corso delle vacanze estive per due settimane non consecutive. I genitori si impegnano ad accordarsi sui periodi di vacanze estive entro il 31/05 di ogni anno (salvo diverse e comprovate esigenze lavorative), permettendo in tal modo reciprocamente l'organizzazione di tempi ed impegni;
• tale protocollo di affido dovrà essere compatibile con le esigenze lavorative di entrambi i genitori e con le esigenze scolastiche e non del minore;
• le parti esprimono il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo sia del proprio rispettivo passaporto, sia di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, sia di quello che dovesse essere richiesto in nome e per conto del figlio minore.
2) Mantenimento del figlio minore e dei figli maggiorenni non autosufficienti.
Il sig. CO UC, considerate le rispettive situazioni economiche delle parti, rinuncia a chiedere l'assegno di mantenimento per il figlio minore e per i figli maggiorenni non autosufficienti che risiederanno presso di lui;
rinuncia altresì a chiedere alla moglie il suo contributo alle spese straordinarie relative ai figli,
Pag. 3 di 5 che pertanto rimarranno a carico del padre nella misura del 100% anche per quanto riguarda la spettanza delle detrazioni fiscali.
La NO autorizza il sig. CO UC a chiedere ed ottenere, nella Parte_2 misura del 100%, l'assegno unico relativo ai figli, fatta eccezione per quanto riguarda l'assegno relativo al minore , la spettanza del quale viene Pt_6 riconosciuta alla NO , che provvederà alla presentazione della Parte_7 domanda e ad incassare le relative somme.
3) Mantenimento dei coniugi.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano
a formulare reciproche domande di assegno, ritenendo di provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
4) Assegnazione casa coniugale.
La casa coniugale sita in Pinzolo (TN), frazione S. Antonio di Mavignola, via Val
Brenta n. 44, di proprietà del sig. CO UC, rimane definitivamente assegnata allo stesso come già stabilito in sede di separazione.
5) Conferma degli accordi di separazione.
Rimangono per il resto confermati tutti gli ulteriori accordi raggiunti dai coniugi in sede di separazione consensuale.
La causa è stata trattenuta in decisione successivamente al deposito di note scritte del 20.12.2024.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 27.05.2024, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. B), della l. n. 898/1970 e ss.mm.
È poi incontroverso che la separazione è durata ininterrottamente, non vi è mai stata riconciliazione ed è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale avendo le parti dichiarato espressamente di non volersi più riconciliare.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Il Tribunale, preso atto quindi dell'accordo raggiunto, provvede in conformità, atteso che lo stesso non risulta in contrasto con l'interesse della prole, né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita della madre e neppure di formulare obiezioni in ordine alle condizioni di mantenimento del figlio minore, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ. ed inoltre risultano rispettati tutti i presupposti di legge per la richiesta dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pag. 4 di 5 Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e CO UC in Strembo il 3.5.2003 alle condizioni concordate, così Parte_2 come riportate in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritte;
-dispone, ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. n. 1238/1939.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 8 gennaio 2025
Il Presidente
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