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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 09/12/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Nr.610/2024 R.G. Trib.
R E P UB B L IC A I T A LI A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, RI MM, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 09.12.2025 dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Floriana Cafà (C.F. ), ed elettivamente C.F._2 domiciliato in Gela nella Via Pio x n. 18
- ricorrente
Contro
in persona del Presidente pro tempore, e Controparte_1 difeso dagli Avv.ti DOLCE STEFANO e RUSSO CARMELO ed elettivamente domiciliato in
Caltanissetta nella via Val d'Aosta 14/d - presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da atto introduttivo
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 30.04.2024, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate al consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione per il Parte_1 riconoscimento dell'invalidità civile con diritto alla indennità di accompagnamento nonché per il riconoscimento dello stato di soggetto portatore di handicap grave.
La ricorrente esponeva: che la commissione medica nella seduta del 28 Marzo 2023 la riconosceva invalida 100% CP_1 senza diritto all'indennità di accompagnamento e in condizione di handicap lieve ex art. 3 comma 1
L. 104/92; che pertanto adiva il Giudice del Lavoro per l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento delle predette prestazioni.
Si costituiva l' che contestava la pretesa avversaria. CP_1
Disposta ed espletata la consulenza tecnica medico-legale, in seguito al deposito della relazione peritale, è stato assegnato alle parti il termine di cui all'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. per contestare le conclusioni della CTU.
Entro il predetto termine parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso cui è seguito il deposito del presente ricorso previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Con il presente ricorso è stato rilevato che le conclusioni cui è giunto il CTU sono state viziate da errori e contraddizioni in ordine al mancato riconoscimento delle prestazioni previdenziali/assistenziali richieste.
Più in particolare, ha rilevato che le patologie erano state sottovalutate, secondo le considerazioni medico-legali meglio indicate in atti.
Sulla scorta di tali considerazioni medico-legali ha chiesto il rinnovo della consulenza tecnica. CP_ Si è costituito l' che ha contestato la fondatezza della domanda avversaria chiedendone il rigetto e, all'uopo, ha ribadito la correttezza delle conclusioni del CTU, poiché fondate sulla documentazione medica in atti e sull'esame clinico.
Disposta ed espletata una nuova consulenza tecnica, all'odierna udienza, le parti, collegate da remoto, hanno insistito nelle richieste e difese.
***
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU, di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Nel merito si osserva che il ricorso non è fondato.
Ed invero, nella fattispecie in esame, il Consulente medico legale nominato, dott. Per_1
è pervenuto alle seguenti conclusioni diagnostiche: “Pregressa emorragia subaracnoidea
[...] cerebrale da aneurisma dell'arteria comunicante posteriore di sinistra, trattata con embolizzazione;
Epilessia lesionale in trattamento con antiepilettici. Obesità di III°. Radicolopatia lombare bilaterale da spondilodiscoartrosi”.
Il consulente nominato ha evidenziato (si riporta stralcio dell'elaborato peritale): “Dalla disamina della documentazione sanitaria riportata in atti e da quanto emerso nel corso dell'attuale accertamento clinico si evince che la ricorrente è, allo stato attuale, affetta da: Pregressa emorragia subaracnoidea cerebrale da aneurisma dell'arteria comunicante posteriore di sinistra, trattata con embolizzazione;
Epilessia lesionale in trattamento con antiepilettici. Obesità di III°.
Radicolopatia lombare bilaterale da spondilodiscoartrosi. Il complesso morboso espresso in diagnosi, nella sostanza, è migliorato rispetto alla visita del 28.03.2023 dove era certificato CP_1 da visite neurologiche l'epilessia a frequenza plurisettimanali e in quel tempo era giustificato
l'attribuzione del 100% d'invalidità con i codici tabellari, del DM 05.02.92, Cod. 2007 e cod 6013.
Allo stato attuale la periziata risulta migliorata grazie alla terapia antiepilettica con frequenze mensili di epilessia, pertanto il complesso sopra accertato nella sua globalità determina una condizione di invalidità che trova dignità di valutazione nella misura del 77% senza il benefico dell'accompagnamento e lo stato di portatore di handicap art 3 comma 1 della L 104/92.
CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI La Sig.ra è affetta da: Pregressa Parte_1 emorragia subaracnoidea cerebrale da aneurisma dell'arteria comunicante posteriore di sinistra, trattata con embolizzazione;
Epilessia lesionale in trattamento con antiepilettici. Obesità di III°.
Radicolopatia lombare bilaterale da spondilodiscoartrosi Tale infermità determinano una invalidità del 77% senza il benefico dell'accompagnamento e lo stato di portatore di handicap art 3 comma 1 della L 104/92”.
Bisogna ricordare che, l'indennità di accompagnamento svolge una funzione di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (Cass.Sez. L, Sentenza n. 28705 del 23/12/2011, Rv. 620101).
Ai fini del riconoscimento si valuta la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri, considerati l'individuo nella sua interezza e le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale (v. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 25255 del 27/11/2014).
Per la concessione dell'indennità di accompagnamento sono considerati alternativamente come presupposti: l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza.
Ma ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (ad es. con riferimento alle fattispecie di pazienti affetti da malattie oncologiche richiedenti l'indennità per i soli periodi dei cicli di chemioterapia, Cass. Sez. L, Sentenza n. 7273 del 30/03/2011). Ora, nel caso in esame il consulente nominato ha ritenuto che le patologie determinano una condizione di invalidità nella misura del 77% e pertanto non hanno un'incidenza tale da eliminare la capacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita o di deambulare così come non ricorrono le condizioni per il riconoscimento dello stato di portatore di handicap art 3 comma 3 della L 104/92.
Le conclusioni cui è giunto il CTU in quanto scevre da errori e vizi logici, possono senz'altro condividersi, sicchè l'insussistenza del requisito medico legale richiesto dalla legge motiva il rigetto della domanda.
Le spese di giudizio sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; pone le spese di CTU a carico dell' . CP_1
Caltanissetta, 09 dicembre 2025
Il G.O.P
RI MM
R E P UB B L IC A I T A LI A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, RI MM, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 09.12.2025 dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Floriana Cafà (C.F. ), ed elettivamente C.F._2 domiciliato in Gela nella Via Pio x n. 18
- ricorrente
Contro
in persona del Presidente pro tempore, e Controparte_1 difeso dagli Avv.ti DOLCE STEFANO e RUSSO CARMELO ed elettivamente domiciliato in
Caltanissetta nella via Val d'Aosta 14/d - presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da atto introduttivo
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 30.04.2024, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate al consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione per il Parte_1 riconoscimento dell'invalidità civile con diritto alla indennità di accompagnamento nonché per il riconoscimento dello stato di soggetto portatore di handicap grave.
La ricorrente esponeva: che la commissione medica nella seduta del 28 Marzo 2023 la riconosceva invalida 100% CP_1 senza diritto all'indennità di accompagnamento e in condizione di handicap lieve ex art. 3 comma 1
L. 104/92; che pertanto adiva il Giudice del Lavoro per l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento delle predette prestazioni.
Si costituiva l' che contestava la pretesa avversaria. CP_1
Disposta ed espletata la consulenza tecnica medico-legale, in seguito al deposito della relazione peritale, è stato assegnato alle parti il termine di cui all'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. per contestare le conclusioni della CTU.
Entro il predetto termine parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso cui è seguito il deposito del presente ricorso previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Con il presente ricorso è stato rilevato che le conclusioni cui è giunto il CTU sono state viziate da errori e contraddizioni in ordine al mancato riconoscimento delle prestazioni previdenziali/assistenziali richieste.
Più in particolare, ha rilevato che le patologie erano state sottovalutate, secondo le considerazioni medico-legali meglio indicate in atti.
Sulla scorta di tali considerazioni medico-legali ha chiesto il rinnovo della consulenza tecnica. CP_ Si è costituito l' che ha contestato la fondatezza della domanda avversaria chiedendone il rigetto e, all'uopo, ha ribadito la correttezza delle conclusioni del CTU, poiché fondate sulla documentazione medica in atti e sull'esame clinico.
Disposta ed espletata una nuova consulenza tecnica, all'odierna udienza, le parti, collegate da remoto, hanno insistito nelle richieste e difese.
***
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU, di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Nel merito si osserva che il ricorso non è fondato.
Ed invero, nella fattispecie in esame, il Consulente medico legale nominato, dott. Per_1
è pervenuto alle seguenti conclusioni diagnostiche: “Pregressa emorragia subaracnoidea
[...] cerebrale da aneurisma dell'arteria comunicante posteriore di sinistra, trattata con embolizzazione;
Epilessia lesionale in trattamento con antiepilettici. Obesità di III°. Radicolopatia lombare bilaterale da spondilodiscoartrosi”.
Il consulente nominato ha evidenziato (si riporta stralcio dell'elaborato peritale): “Dalla disamina della documentazione sanitaria riportata in atti e da quanto emerso nel corso dell'attuale accertamento clinico si evince che la ricorrente è, allo stato attuale, affetta da: Pregressa emorragia subaracnoidea cerebrale da aneurisma dell'arteria comunicante posteriore di sinistra, trattata con embolizzazione;
Epilessia lesionale in trattamento con antiepilettici. Obesità di III°.
Radicolopatia lombare bilaterale da spondilodiscoartrosi. Il complesso morboso espresso in diagnosi, nella sostanza, è migliorato rispetto alla visita del 28.03.2023 dove era certificato CP_1 da visite neurologiche l'epilessia a frequenza plurisettimanali e in quel tempo era giustificato
l'attribuzione del 100% d'invalidità con i codici tabellari, del DM 05.02.92, Cod. 2007 e cod 6013.
Allo stato attuale la periziata risulta migliorata grazie alla terapia antiepilettica con frequenze mensili di epilessia, pertanto il complesso sopra accertato nella sua globalità determina una condizione di invalidità che trova dignità di valutazione nella misura del 77% senza il benefico dell'accompagnamento e lo stato di portatore di handicap art 3 comma 1 della L 104/92.
CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI La Sig.ra è affetta da: Pregressa Parte_1 emorragia subaracnoidea cerebrale da aneurisma dell'arteria comunicante posteriore di sinistra, trattata con embolizzazione;
Epilessia lesionale in trattamento con antiepilettici. Obesità di III°.
Radicolopatia lombare bilaterale da spondilodiscoartrosi Tale infermità determinano una invalidità del 77% senza il benefico dell'accompagnamento e lo stato di portatore di handicap art 3 comma 1 della L 104/92”.
Bisogna ricordare che, l'indennità di accompagnamento svolge una funzione di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (Cass.Sez. L, Sentenza n. 28705 del 23/12/2011, Rv. 620101).
Ai fini del riconoscimento si valuta la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri, considerati l'individuo nella sua interezza e le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale (v. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 25255 del 27/11/2014).
Per la concessione dell'indennità di accompagnamento sono considerati alternativamente come presupposti: l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza.
Ma ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (ad es. con riferimento alle fattispecie di pazienti affetti da malattie oncologiche richiedenti l'indennità per i soli periodi dei cicli di chemioterapia, Cass. Sez. L, Sentenza n. 7273 del 30/03/2011). Ora, nel caso in esame il consulente nominato ha ritenuto che le patologie determinano una condizione di invalidità nella misura del 77% e pertanto non hanno un'incidenza tale da eliminare la capacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita o di deambulare così come non ricorrono le condizioni per il riconoscimento dello stato di portatore di handicap art 3 comma 3 della L 104/92.
Le conclusioni cui è giunto il CTU in quanto scevre da errori e vizi logici, possono senz'altro condividersi, sicchè l'insussistenza del requisito medico legale richiesto dalla legge motiva il rigetto della domanda.
Le spese di giudizio sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; pone le spese di CTU a carico dell' . CP_1
Caltanissetta, 09 dicembre 2025
Il G.O.P
RI MM