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Rigetto
Sentenza 5 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentario • 1
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 24 febbraio 2026
FATTO E DIRITTO 1. Gli appellanti, premettendo di essere militari e di essere stati destinati ad altra sede dopo la soppressione della struttura presso la quale prestavano servizio, impugnano la sentenza che ha respinto la loro domanda di riconoscimento del trattamento economico previsto dall'art. 1 della l. 29 marzo 2001, n. 86, in caso di trasferimento di autorità. 2. Il Ministero della difesa si è costituito nel giudizio di secondo grado, resistendo al gravame. 3. All'udienza pubblica del 9 dicembre 2025 il collegio ha rilevato d'ufficio una possibile causa d'inammissibilità dell'appello, dovuta alla mancanza della qualifica di "cassazionista" del difensore degli appellanti al tempo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/02/2026, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07803/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 05/02/2026
N. 00952 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07803/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7803 del 2025, proposto da IA LA
IR e IE BA, rappresentati e difesi dall'avvocato IA LA
IR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione
Terza) n. 3172/2025, resa tra le parti; N. 07803/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il Cons. Marco
NT;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata (limitatamente alla statuizione sulle spese del giudizio) è stato accolto il ricorso proposto per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 729/2024 del 13 febbraio 2024 (r.g. n.
12291/2023), nella sola parte in cui il Ministero dell'istruzione e del merito è stato condannato a pagare loro, nella qualità di difensori antistatari, le spese di giudizio liquidate nell'importo complessivo di € 650,00, oltre spese generali e accessori come per legge.
I ricorrenti chiedevano altresì, che fosse nominato un commissario ad acta che provvedesse in luogo dell'Amministrazione nel caso di perdurante inadempienza e che l'intimato Ministero fosse condannato al pagamento della c.d. “penalità di mora” per ogni violazione e/o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato.
Il Tar ha osservato che effettivamente risulta che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza in parte qua.
In conseguenza il Tar ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di ottemperare alla sopra indicata sentenza del Tribunale di Milano, limitatamente alla statuizione di condanna al pagamento delle spese ai difensori antistatari nel giudizio civile, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. N. 07803/2025 REG.RIC.
Tuttavia il Tar ha compensato le spese del giudizio di ottemperanza, fatto salvo il rimborso del contributo unificato.
Il Tar ha infatti motivato che l'azione proposta dai difensori antistatari costituisce sostanziale duplicazione di quella già proposta con il ricorso r.g. n. 2955 del 2024 per l'esecuzione della medesima sentenza nella parte relativa all'attribuzione della “carta del docente”. Peraltro, il ricorso predetto è stato accolto con la sentenza della Sezione
n. 320 del 20 gennaio 2025 e le spese di giudizio, liquidate nell'importo complessivo di € 1.000,00 oltre accessori di legge, sono state poste a carico del Ministero dell'istruzione e del merito, con distrazione in favore dei difensori antistatari, sicché occorre evitare che la scelta di agire mediante separati ricorsi per l'esecuzione dei capi diversi della medesima sentenza possa dare luogo ad una ingiustificata locupletazione.
2. Parte appellante ritiene l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite.
Secondo parte appellante la motivazione adottata dal giudice di prime cure non contempla nessuna delle ipotesi per le quali possa disporsi la compensazione, non essendo integrate quelle gravi ed eccezionali ragioni che afferiscono alla imprevedibilità della soccombenza e manifestandosi, invece, come irragionevole ed illogica per i seguenti motivi:
- sebbene il titolo giudiziario azionato nel giudizio di ottemperanza, ovvero la
Sentenza n. 729/2024 del Tribunale di Milano – Sez. Lavoro, fosse il medesimo rispetto a quello già azionato nel giudizio di cui al ricorso R.G. n. 2955 del 2024, nell'interesse della Prof.ssa BE, come rilevato dal giudice di prime cure esso, tuttavia, reca una distinta condanna al pagamento in favore della Prof.ssa BE della carta docente e al pagamento in favore dei difensori antistatari delle spese di lite; il titolo in questione è, dunque, fonte di due distinte autonome obbligazioni a carico del Ministero resistente. Il fatto, pertanto, che esso sia stato azionato prima nell'interesse della parte e successivamente nell'interesse dei difensori, che a distanza N. 07803/2025 REG.RIC.
di quasi 2 anni non hanno ancora ricevuto il pagamento dei loro compensi, non costituisce alcuna parcellizzazione del credito di rispettiva spettanza e non realizza alcuna illegittima ed ingiustificata locupletazione, così rilevandosi sotto un primo profilo l'erroneità della motivazione che sorregge la compensazione delle spese;
- nessuna norma impone al creditore titolare di un autonomo diritto di credito, di agire giudizialmente nei confronti del debitore all'unisono con i titolari di corrispondenti ed autonomi diritto di credito, ancorché riconosciuti dallo stesso titolo.
3. L'appello è infondato.
Il Tar ha fornito ampia ed esaustiva motivazione riguardo la compensazione delle spese di giudizio.
Infatti il Tar ha motivato che “l'azione proposta dai difensori antistatari costituisce sostanziale duplicazione di quella già proposta con il ricorso r.g. n. 2955 del 2024 per l'esecuzione della medesima sentenza nella parte relativa all'attribuzione della “carta del docente”. Peraltro, il ricorso predetto è stato accolto con la sentenza della Sezione
n. 320 del 20 gennaio 2025 e le spese di giudizio, liquidate nell'importo complessivo di € 1.000,00 oltre accessori di legge, sono state poste a carico del Ministero dell'istruzione e del merito, con distrazione in favore degli odierni ricorrenti nella loro qualità di difensori antistatari, sicché occorre evitare che la scelta di agire mediante separati ricorsi per l'esecuzione dei capi diversi della medesima sentenza possa dare luogo ad una ingiustificata locupletazione.”
Il collegio osserva che la sentenza appellata soddisfa i canoni motivazionali richiesti sulla base degli artt. 26 del cod. del proc. amm. e 92 del cod. di proc. civ..
L'appello deve pertanto essere respinto.
Essendosi l'Amministrazione costituita in appello solo formalmente, le spese del presente giudizio possono essere compensate.
P.Q.M. N. 07803/2025 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CL ES, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco NT, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco NT CL ES
IL SEGRETARIO N. 07803/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 05/02/2026
N. 00952 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07803/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7803 del 2025, proposto da IA LA
IR e IE BA, rappresentati e difesi dall'avvocato IA LA
IR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione
Terza) n. 3172/2025, resa tra le parti; N. 07803/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il Cons. Marco
NT;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata (limitatamente alla statuizione sulle spese del giudizio) è stato accolto il ricorso proposto per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 729/2024 del 13 febbraio 2024 (r.g. n.
12291/2023), nella sola parte in cui il Ministero dell'istruzione e del merito è stato condannato a pagare loro, nella qualità di difensori antistatari, le spese di giudizio liquidate nell'importo complessivo di € 650,00, oltre spese generali e accessori come per legge.
I ricorrenti chiedevano altresì, che fosse nominato un commissario ad acta che provvedesse in luogo dell'Amministrazione nel caso di perdurante inadempienza e che l'intimato Ministero fosse condannato al pagamento della c.d. “penalità di mora” per ogni violazione e/o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato.
Il Tar ha osservato che effettivamente risulta che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza in parte qua.
In conseguenza il Tar ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di ottemperare alla sopra indicata sentenza del Tribunale di Milano, limitatamente alla statuizione di condanna al pagamento delle spese ai difensori antistatari nel giudizio civile, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. N. 07803/2025 REG.RIC.
Tuttavia il Tar ha compensato le spese del giudizio di ottemperanza, fatto salvo il rimborso del contributo unificato.
Il Tar ha infatti motivato che l'azione proposta dai difensori antistatari costituisce sostanziale duplicazione di quella già proposta con il ricorso r.g. n. 2955 del 2024 per l'esecuzione della medesima sentenza nella parte relativa all'attribuzione della “carta del docente”. Peraltro, il ricorso predetto è stato accolto con la sentenza della Sezione
n. 320 del 20 gennaio 2025 e le spese di giudizio, liquidate nell'importo complessivo di € 1.000,00 oltre accessori di legge, sono state poste a carico del Ministero dell'istruzione e del merito, con distrazione in favore dei difensori antistatari, sicché occorre evitare che la scelta di agire mediante separati ricorsi per l'esecuzione dei capi diversi della medesima sentenza possa dare luogo ad una ingiustificata locupletazione.
2. Parte appellante ritiene l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite.
Secondo parte appellante la motivazione adottata dal giudice di prime cure non contempla nessuna delle ipotesi per le quali possa disporsi la compensazione, non essendo integrate quelle gravi ed eccezionali ragioni che afferiscono alla imprevedibilità della soccombenza e manifestandosi, invece, come irragionevole ed illogica per i seguenti motivi:
- sebbene il titolo giudiziario azionato nel giudizio di ottemperanza, ovvero la
Sentenza n. 729/2024 del Tribunale di Milano – Sez. Lavoro, fosse il medesimo rispetto a quello già azionato nel giudizio di cui al ricorso R.G. n. 2955 del 2024, nell'interesse della Prof.ssa BE, come rilevato dal giudice di prime cure esso, tuttavia, reca una distinta condanna al pagamento in favore della Prof.ssa BE della carta docente e al pagamento in favore dei difensori antistatari delle spese di lite; il titolo in questione è, dunque, fonte di due distinte autonome obbligazioni a carico del Ministero resistente. Il fatto, pertanto, che esso sia stato azionato prima nell'interesse della parte e successivamente nell'interesse dei difensori, che a distanza N. 07803/2025 REG.RIC.
di quasi 2 anni non hanno ancora ricevuto il pagamento dei loro compensi, non costituisce alcuna parcellizzazione del credito di rispettiva spettanza e non realizza alcuna illegittima ed ingiustificata locupletazione, così rilevandosi sotto un primo profilo l'erroneità della motivazione che sorregge la compensazione delle spese;
- nessuna norma impone al creditore titolare di un autonomo diritto di credito, di agire giudizialmente nei confronti del debitore all'unisono con i titolari di corrispondenti ed autonomi diritto di credito, ancorché riconosciuti dallo stesso titolo.
3. L'appello è infondato.
Il Tar ha fornito ampia ed esaustiva motivazione riguardo la compensazione delle spese di giudizio.
Infatti il Tar ha motivato che “l'azione proposta dai difensori antistatari costituisce sostanziale duplicazione di quella già proposta con il ricorso r.g. n. 2955 del 2024 per l'esecuzione della medesima sentenza nella parte relativa all'attribuzione della “carta del docente”. Peraltro, il ricorso predetto è stato accolto con la sentenza della Sezione
n. 320 del 20 gennaio 2025 e le spese di giudizio, liquidate nell'importo complessivo di € 1.000,00 oltre accessori di legge, sono state poste a carico del Ministero dell'istruzione e del merito, con distrazione in favore degli odierni ricorrenti nella loro qualità di difensori antistatari, sicché occorre evitare che la scelta di agire mediante separati ricorsi per l'esecuzione dei capi diversi della medesima sentenza possa dare luogo ad una ingiustificata locupletazione.”
Il collegio osserva che la sentenza appellata soddisfa i canoni motivazionali richiesti sulla base degli artt. 26 del cod. del proc. amm. e 92 del cod. di proc. civ..
L'appello deve pertanto essere respinto.
Essendosi l'Amministrazione costituita in appello solo formalmente, le spese del presente giudizio possono essere compensate.
P.Q.M. N. 07803/2025 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CL ES, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco NT, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco NT CL ES
IL SEGRETARIO N. 07803/2025 REG.RIC.