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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 27/02/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2571/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2571/2024 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSTO CRISTINA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
04/02/1987; rappresentato e difeso dall'Avv. TARAS ANNA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 12/12/2024, chiedendo che la sentenza n. 736/2023 pronunciata dal Tribunale di Vicenza sia modificata nei seguenti termini:
“1) il sig. , oltre al diritto di visita già stabilito nella predetta sentenza, potrà vedere i figli CP_1
e alle partite di calcio degli stessi, previo accordo con la madre;
Per_1 Per_2 2) la sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento per sé; Parte_1
3) il sig. , a partire dal mese di gennaio 2025, verserà alla OR , a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento dei due figli minori, un assegno di euro 700,00 mensili (euro 350,00 a figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici istat;
4) tutte le altre condizioni della sentenza di separazione restano invariate;
5) spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c. depositato in data 14/06/2024, esponeva: che con Parte_1
sentenza n. 736/2023 pubblicata il 19/04/2023 il Tribunale di Vicenza dichiarava la separazione personale delle parti con la previsione dell'affidamento esclusivo dei figli minori e Per_1 Per_2
alla madre e la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre;
che, dall'epoca della separazione, durante i tempi di permanenza dei minori con il padre, si erano verificate situazioni che avevano messo in difficoltà i figli minori. La ricorrente chiedeva, pertanto, che il Tribunale provvedesse a modificare le condizioni relative ai tempi di permanenza dei figli con il padre, previa relazione dei servizi sociali e della tutela minori competenti e che si prevedesse che la nonna materna non potesse incontrare i due figli minori se non alla presenza di un operatore/educatore dalla stessa pagato.
Costituitosi in giudizio, chiedeva, in via preliminare di rito, che venisse accertata Controparte_1
l'assenza di legittimazione passiva del resistente in relazione alla seconda domanda formulata da parte della OR , nella quale chiedeva che venisse limitato il contatto dei due figli Parte_1
e con la nonna paterna, la OR , nonché l'incompetenza per materia Per_3 Per_2 Parte_2
del Tribunale di Vicenza, a decidere della stessa domanda, in quanto il diritto dell'esercizio di visita in favore degli ascendenti, previsto dall'art. 317 bis c.c., è di competenza del Tribunale per i
Minorenni ex art. 38 disp. Att. c.c..
In via principale nel merito, chiedeva che venisse rigettata la domanda di revisione delle modalità di esercizio di visita del padre in favore dei figli e così come formulata dalla OR Per_3 Per_2
in quanto generica e lesiva del diritto di difesa del resistente, nonché infondata in fatto Parte_1
ed in diritto in quanto non erano intervenute delle modifiche rispetto a quanto osservato dai servizi sociali incaricati nella causa civile n. 8054/2019 R.G. avanti il Tribunale di Vicenza.
In via riconvenzionale nel merito, chiedeva che venisse accertata la modifica della situazione del carico familiare del signor con la nascita dei figli e , e che venisse Controparte_1 Per_4 Per_5 accertata l'attività lavorativa della OR e per l'effetto che venisse revocato Parte_1
l'assegno di mantenimento disposto con sentenza n. 736/2023 nella causa civile n. 8054/2019 R.G. avanti il Tribunale di Vicenza. Ovvero, in subordine, chiedeva che venisse ridotto l'assegno di mantenimento disposto in favore della OR con sentenza n. 736/2023 nella causa Parte_1
civile n. 8054/2019 R.G. avanti il Tribunale di Vicenza.
In via riconvenzionale nel merito, chiedeva che venisse incrementato l'esercizio del diritto di visita del signor ai figli e , aggiungendo a quanto già disposto con Controparte_1 Per_3 Per_2
sentenza n. 736/2023, un giorno infrasettimanale, da concordare in base agli impegni scolastici ed extrascolastici dei bambini, dalle ore 18,00 fino al mattino successivo quando il padre provvederà a riaccompagnarli a scuola.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice Delegato, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo conciliativo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse dei figli minori.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di separazione delle parti di cui alla sentenza n. 736/2023 del Tribunale di Vicenza, pubblicata in data 19/04/2023, vengano modificate nei termini seguenti:
- il sig. , oltre al diritto di visita già stabilito nella predetta sentenza, potrà vedere i figli CP_1 Per_1
e alle partite di calcio degli stessi, previo accordo con la madre;
Per_2
- la sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento per sé; Parte_1
- il sig. , a partire dal mese di gennaio 2025, verserà alla OR , a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento dei due figli minori, un assegno di euro 700,00 mensili (euro 350,00 a figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici istat;
- tutte le altre condizioni della sentenza di separazione restano invariate.
b) Compensa le spese.
Così deciso in Vicenza il 27/02/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Elena Sollazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2571/2024 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSTO CRISTINA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
04/02/1987; rappresentato e difeso dall'Avv. TARAS ANNA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 12/12/2024, chiedendo che la sentenza n. 736/2023 pronunciata dal Tribunale di Vicenza sia modificata nei seguenti termini:
“1) il sig. , oltre al diritto di visita già stabilito nella predetta sentenza, potrà vedere i figli CP_1
e alle partite di calcio degli stessi, previo accordo con la madre;
Per_1 Per_2 2) la sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento per sé; Parte_1
3) il sig. , a partire dal mese di gennaio 2025, verserà alla OR , a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento dei due figli minori, un assegno di euro 700,00 mensili (euro 350,00 a figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici istat;
4) tutte le altre condizioni della sentenza di separazione restano invariate;
5) spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c. depositato in data 14/06/2024, esponeva: che con Parte_1
sentenza n. 736/2023 pubblicata il 19/04/2023 il Tribunale di Vicenza dichiarava la separazione personale delle parti con la previsione dell'affidamento esclusivo dei figli minori e Per_1 Per_2
alla madre e la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre;
che, dall'epoca della separazione, durante i tempi di permanenza dei minori con il padre, si erano verificate situazioni che avevano messo in difficoltà i figli minori. La ricorrente chiedeva, pertanto, che il Tribunale provvedesse a modificare le condizioni relative ai tempi di permanenza dei figli con il padre, previa relazione dei servizi sociali e della tutela minori competenti e che si prevedesse che la nonna materna non potesse incontrare i due figli minori se non alla presenza di un operatore/educatore dalla stessa pagato.
Costituitosi in giudizio, chiedeva, in via preliminare di rito, che venisse accertata Controparte_1
l'assenza di legittimazione passiva del resistente in relazione alla seconda domanda formulata da parte della OR , nella quale chiedeva che venisse limitato il contatto dei due figli Parte_1
e con la nonna paterna, la OR , nonché l'incompetenza per materia Per_3 Per_2 Parte_2
del Tribunale di Vicenza, a decidere della stessa domanda, in quanto il diritto dell'esercizio di visita in favore degli ascendenti, previsto dall'art. 317 bis c.c., è di competenza del Tribunale per i
Minorenni ex art. 38 disp. Att. c.c..
In via principale nel merito, chiedeva che venisse rigettata la domanda di revisione delle modalità di esercizio di visita del padre in favore dei figli e così come formulata dalla OR Per_3 Per_2
in quanto generica e lesiva del diritto di difesa del resistente, nonché infondata in fatto Parte_1
ed in diritto in quanto non erano intervenute delle modifiche rispetto a quanto osservato dai servizi sociali incaricati nella causa civile n. 8054/2019 R.G. avanti il Tribunale di Vicenza.
In via riconvenzionale nel merito, chiedeva che venisse accertata la modifica della situazione del carico familiare del signor con la nascita dei figli e , e che venisse Controparte_1 Per_4 Per_5 accertata l'attività lavorativa della OR e per l'effetto che venisse revocato Parte_1
l'assegno di mantenimento disposto con sentenza n. 736/2023 nella causa civile n. 8054/2019 R.G. avanti il Tribunale di Vicenza. Ovvero, in subordine, chiedeva che venisse ridotto l'assegno di mantenimento disposto in favore della OR con sentenza n. 736/2023 nella causa Parte_1
civile n. 8054/2019 R.G. avanti il Tribunale di Vicenza.
In via riconvenzionale nel merito, chiedeva che venisse incrementato l'esercizio del diritto di visita del signor ai figli e , aggiungendo a quanto già disposto con Controparte_1 Per_3 Per_2
sentenza n. 736/2023, un giorno infrasettimanale, da concordare in base agli impegni scolastici ed extrascolastici dei bambini, dalle ore 18,00 fino al mattino successivo quando il padre provvederà a riaccompagnarli a scuola.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice Delegato, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo conciliativo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse dei figli minori.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di separazione delle parti di cui alla sentenza n. 736/2023 del Tribunale di Vicenza, pubblicata in data 19/04/2023, vengano modificate nei termini seguenti:
- il sig. , oltre al diritto di visita già stabilito nella predetta sentenza, potrà vedere i figli CP_1 Per_1
e alle partite di calcio degli stessi, previo accordo con la madre;
Per_2
- la sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento per sé; Parte_1
- il sig. , a partire dal mese di gennaio 2025, verserà alla OR , a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento dei due figli minori, un assegno di euro 700,00 mensili (euro 350,00 a figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici istat;
- tutte le altre condizioni della sentenza di separazione restano invariate.
b) Compensa le spese.
Così deciso in Vicenza il 27/02/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Elena Sollazzo