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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2829 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa CE IO, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13076/2024 R.G., promossa con ricorso ritualmente notificato da
, Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Silvestri e Ernesto Maria Cirillo, domicilio eletto in Roma, via Luigi Calamatta n. 16,
ricorrente contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dal prof. avv. Marco Marazza e dall'avv. Domenico De Feo,
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luca Failla, in Milano, piazza Diaz n. 6,
resistente
OGGETTO: retribuzione;
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo che venissero accolte le seguenti domande: Controparte_1 “Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla premessa, la illegittimità della condotta aziendale e, per l'effetto:
a) Accertare e dichiarare la nullità parziale dell'Accordo aziendale del 27/03/2013 CP_1
nella parte che prevede all'art. 4 la dedotta nuova modalità della prestazione lavorativa con riferimento all'inizio e al termine dell'attività lavorativa nonché del Regolamento aziendale del febbraio 2017 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che tutto il tempo impiegato dal ricorrente per raggiungere la propria postazione di lavoro e collegarsi al sistema aziendale così come, in uscita, quello necessario, dopo essersi scollegato, per abbandonare i locali aziendali, quantificato nella misura di 14 minuti al giorno ovvero in quella diversa che stabilirà il giudicante, costituisce “orario di lavoro”, ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs. n.
66/2003 e della vigente normativa;
b) Accertare e dichiarare, per l'effetto, il diritto del ricorrente al pagamento della somma di
10.295,00 per i titoli e le causali dedotti in premessa, ovvero della somma diversamente quantificata o qualificata da Codesto Onorevole Giudicante, condannando la Controparte_1
al pagamento del suddetto importo in favore del ricorrente, il tutto oltre rivalutazione
[...]
monetaria e interessi legali dal luglio 2013 ad oggi nonché oltre interessi di mora ex articolo 1284 comma 4° dalla presente domanda al saldo ovvero per quella somma che stabilirà il giudicante;
2) In via ancor più subordinata e gradata, ove sia ritenuta la essenzialità della detta clausola nulla, accertare e dichiarare la nullità dell'intero accordo aziendale del CP_1
27/03/2013 con le conseguenze di cui sopra;
3) Condannare la convenuta alla rifusione delle spese e delle competenze professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA e oltre al rimborso del Contributo Unificato versato, pari a euro 118,50 con attribuzione ai sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari”.
Si è costituita ritualmente spiegando ampie difese avverso la Controparte_1
pretsa avversaria di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
2 Ha eccepito, in particolare, che, nei conteggi allegati al ricorso, sono stati ingiustamente considerati anche i periodi in cui il ricorrente ha lavorato in modalità smart working;
periodi che, invece, devono essere esclusi dal calcolo attoreo da cui risultano soltanto decurtate le mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2020.
Tuttavia, durante tutto il periodo emergenziale causato dalla pandemia - ossia nel periodo che va da marzo 2020 ad aprile 2022 - il ricorrente (come tutti gli altri dipendenti della convenuta) avrebbe sempre svolto da remoto le sue mansioni in quanto perfettamente eseguibili a distanza.
A conferma di ciò, Telecon ha prodotto la comunicazione diffusa dalla datrice di lavoro in data 8 marzo 2020 (doc. 14).
Inoltre, anche dal 1° maggio 2022, il ricorrente avrebbe lavorato da remoto su base mensile al 50%.
In particolare, il ricorrente avrebbe alternato (ogni mese) due settimane di lavoro da casa e due settimane in sede, con comunicazione della pianificazione a cura della Regia di riferimento. (doc 15).
Tale modalità di lavoro “ibrido” sarebbe stata prorogata fino al 31 gennaio 2023
(doc. 16). Peraltro, anche nel periodo successivo - dal 1° febbraio 2023 - la prestazione del ricorrente si sarebbe svolta in modalità agile, a settimane alternate,
secondo uno schema predefinito: 50% presso la sede e 50% lavoro in agile, con l'aggiunta dei giorni di lavoro agile in coincidenza con la chiusura delle sedi per l'intera giornata di venerdì, sabato e domenica e festivi (doc. 17).
Infine, dal luglio 2023 ad oggi, con il passaggio del ricorrente in ambito O-
AM. , il ricorrente continuerebbe a svolgere lavoro Controparte_2
agile settimanale (settimane alternate secondo uno schema predefinito 50% presso la sede e 50% in agile) con l'aggiunta non solo dei giorni di lavoro agile in coincidenza con la chiusura delle sedi per l'intera giornata di venerdì, sabato e
3 domenica e festivi ma anche con l'aggiunta dei giorni di agile in coincidenza con i turni serali (docc. 18 e 19)
Dunque, nel periodo emergenziale il ricorrente non si sarebbe mai recato presso la sede aziendale mentre, nei periodi successivi, si sarebbe potuto recare presso la sede aziendale al massimo (senza considerare i giorni di assenza) 8 giorni al mese.
Nel calcolo attoreo invece, (da novembre 2020 in poi) si arriva a conteggiare fino a
20 giorni mensili di presenza in sede.
Fallita la conciliazione, all'esito del deposito di conteggi aggiornati e di note difensive, la causa, vertente su questione di diritto, è stata discussa e decisa con modalità da remoto.
In punto di fatto, il ricorrente ha esposto di essere dipendente di dal 1° CP_1
dicembre 1987 e di essere attualmente inquadrato nel livello 5° del CCNL e lavora presso il settore di Trapani, presso la sede di Via Marino Torre Controparte_3
n.32 fino al dicembre 2023 e attualmente presso la sede di via Tenente Alberti n. 64
(doc. n.
1 - Buste paga);
Fino al luglio 2013, in base alle disposizioni dell'art. 26 del CCNL di settore,
l'orario di lavoro era di 38,10 ore settimanali, distribuite su cinque giorni, con orario giornaliero di 7,38 ore.
L'orario di inizio (dalle 07:50 alle 12:22) scattava con la timbratura ai tornelli elettronici siti all'ingresso del locale aziendale.
L'orario di fine turno (15:28 – 20:00) veniva registrato in uscita sempre ai tornelli elettronici.
Il 27 marzo 2013, , con l'obiettivo dichiarato di migliorare la CP_1
produttività aziendale, sottoscriveva, con le OO.SS., degli accordi (efficaci dal
01.07.2013), che introducevano per i lavoratori in ambito una Controparte_3
4 nuova e diversa modalità della prestazione lavorativa relativa alla disciplina dell'orario di lavoro (doc. 3 in atti).
Si legge nell'accordo: “L'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione di lavoro degli operatori e del relativo personale di coordinamento di avverrà sulla Controparte_3
propria postazione di lavoro mediante registrazione on line sui sistemi informatici aziendali. Tale modalità sarà operativa con decorrenza 1° luglio 2013 per consentire all'Azienda l'adeguamento dei sistemi con la nuova modalità di attestazione stessa…”.
Dunque, in base all'accordo del 27.3.2013, dal 01.07.2013 anche per il ricorrente la prestazione lavorativa si intende iniziata allorquando il dipendente si collega al sistema informatico della propria postazione di lavoro, inserendo le credenziali
(username e password). La prestazione si intende poi ultimata alle ore 16:38
allorquando il dipendente si scollega dal sistema.
Risulta in tal modo escluso dall'orario di lavoro il tempo necessario per raggiungere la propria postazione e collegarsi al sistema e, quindi, i tempi di ingresso in azienda, timbratura ai tornelli (che resta obbligatoria), fila agli ascensori, oltre a tutto il tempo necessario per raggiungere l'ufficio e le operazioni di loggaggio al sistema.
In uscita, invece, non è computato come orario di lavoro tutto il tempo necessario ad uscire dall'azienda dopo essersi scollegati dal sistema.
Sostiene il ricorrente che, come anche accertato da precedenti pronunce rese in materia, il tempo necessario per raggiungere l'ufficio e collegarsi al sistema e quello per uscire dai locali aziendali è quantificabile in 14 minuti al giorno (5
minuti in entrata, 5 in uscita, 2 minuti pausa pranzo in entrata e 2 minuti pausa pranzo in uscita).
5 In occasione anche delle pause pranzo di mezz'ora, bisogna sempre cliccare a sistema l'inizio pausa, si prenota poi l'ascensore e solo quando si esce dai locali si può godere del riposo;
prima, invece, la pausa iniziava con la timbratura al tornello posto all'ingresso/uscita dei locali.
Lo stesso discorso vale alla fine della pausa pranzo che si certifica non più ai tornelli, ma in postazione. In tal modo, la pausa pranzo si riduce a meno di 10
minuti.
Si espone in ricorso che il Centro Direzionale impiega centinaia di CP_1
dipendenti distribuiti su 17 piani che raggiungono gli uffici con gli ascensori ove si formano lunghe code.
In diritto, il ricorrente eccepisce quindi la non applicabilità, al suo caso,
dell'accordo sindacale del marzo 2013; osserva come, una volta entrato nello stabile aziendale e prima ancora di attestare la propria presenza sui sistemi informatici, egli si ritrova assoggettato al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro.
Previo richiamo alla nozione di orario lavorativo delineata dalla normativa nazionale ed europea, si sofferma sulle operazioni di collegamento, propedeutiche all'avvio dell'attività rivendicandone la riconducibilità alla nozione di orario lavorativo.
Così delineata la fattispecie, si rammenta che tanto questa Sezione (compreso chi scrive, rif. sent. n. 2698/2022), che la locale Corte d'Appello di Milano - che ha confermato integralmente un precedente del tutto sovrapponibile al presente
(sent. n. 2784/2021 est. dott. Pazienza) si sono già più volte pronunciate a favore della pretesa attorea nei seguenti termini:
6 “Come già evidenziato, fino alla stipula dell'accordo contestato l'azienda faceva coincidere l'inizio della prestazione con il momento della timbratura. Successivamente ha introdotto il sistema contestato. Tale sistema di rilevazione dell'orario contrasta con i principi dettati dal legislatore in materia di orario di lavoro, come pacificamente interpretati dalla giurisprudenza sia nazionale che comunitaria.
In ordine all'individuazione dell'arco temporale definibile come orario di lavoro rilevante ai fini retributivi e contributivi, con riguardo al tempo che precede e segue la prestazione lavorativa propriamente detta, la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che è
considerato lavoro effettivo ogni attività che richiede una occupazione assidua e continuativa.
Pertanto, anche il tempo necessario a porre in essere attività prodromiche a tale occupazione deve comunque considerarsi come lavoro effettivo, e ciò sia se si tratti di operazioni dirette dal datore di lavoro, sia anche se si tratti invece di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa propriamente detta (cfr. Cass 20694/2015; Cass 2017/2013).
Diventa quindi irrilevante la sussistenza del c.d potere di eterodirezione, della cui mancanza si duole nel caso di specie, e per cui muove il primo motivo di appello. CP_1
Le stesse sentenze che l'appellante cita a sostegno della sua tesi dimostrano, in realtà, il contrario, ossia che il tempo che il dipendente impiega per prepararsi a rendere la prestazione lavorativa rientra, appunto, nel concetto di orario lavorativo nei limiti in cui si tratti di una preparazione necessaria alla resa della prestazione medesima e ad essa preordinata.
Ha stabilito, al riguardo, questa Corte, con sentenza n. 560/2021 (ma cfr. anche n
524/2021) che il D. Lvo. 66/2003, attuativo della direttiva comunitaria 93/104/ Ce in materia di orario di lavoro (e successivamente della direttiva 2003/88/Ce) impone debba
7 essere ritenuto orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore, appunto, sia “al lavoro”, quindi a disposizione del datore di lavoro. In altri termini, la nozione attuale di orario lavorativo attribuisce espresso rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva,
ma anche a quello della disponibilità del tempo da parte del lavoratore e della sua presenza,
quindi, nel luogo di lavoro.
Occorre quindi valutare se il lavoratore, in tali casi, sia obbligato ad essere presente sul luogo di lavoro e ad essere immediatamente a disposizione del datore per poter rendere la prestazione (cfr. Corte Giust. Com. Causa C – 151/02 del 9. 09. 2003).
In buona sostanza, si afferma che il rapporto di lavoro si sviluppa attraverso una fase
“finale”, volta alla soddisfazione diretta del datore, ed una preparatoria, volta a fornire
/predisporre attività o prestazioni accessorie e strumentali, comunque esigibili da parte del datore. Ne consegue che, come appunto sostenuto proprio dalla giurisprudenza citata dall'appellante, deve considerarsi orario di lavoro anche l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore all'interno dell'azienda, nello svolgimento di attività prodromiche e necessarie alla resa della prestazione effettiva.
Non è seriamente dubitabile che tale sia il caso degli odierni appellati, cui viene richiesto,
dopo l'ingresso ai tornelli, che individua la loro presenza in azienda, e determina la loro collocazione a disposizione del datore, tutta una serie di attività la cui unica funzione è
consentire la resa della prestazione effettiva.
Quanto al potere di eterodirezione, questo deve necessariamente essere presunto, proprio in ragione della sussistenza, nel datore di lavoro, del poter di disporre della prestazione lavorativa;
ciò, a meno che il datore non provi che il prestatore sia libero di autodeterminarsi in tali fasi, ovvero che non sia, per i periodi temporali in contestazione,
assoggettato al potere gerarchico (cfr. Cass 13465/2017).
Nel caso di specie non ha allegato né tantomeno provato nulla in proposito. DE CP_1
resto, è intuibile che una tale “indipendenza “non possa ragionevolmente sussistere nello
8 svolgimento delle attività sopra descritte;
tanto è vero che al lavoratore è richiesto di segnalare il proprio ingresso e la propria uscita (al datore) utilizzando il badge ed i tornelli.
I periodi di tempo tra ingresso e inizio della prestazione sono necessari per iniziare e terminare la prestazione stessa. Il dipendente che striscia il badge al tornello non agisce per suo capriccio, in piena indipendenza, ma per accedere alla postazione e rendere la prestazione di competenza. Identica considerazione per le attività successive (log in ecc.).
Anzi; in tale attività l'eterodirezione si presume anche in quanto espressa dall'orologio marcatempo che segnala l'ingresso del dipendente, mentre sono documentalmente provate proprio le attività successive, (log in pop up ecc.). Queste, infatti, costituiscono, frutto di precise direttive aziendali, rispetto alle quali il lavoratore non gode di alcuna autonomia.
Lo stesso appellante deposita, al riguardo, un manuale di istruzioni aziendali molto preciso e dettagliato, che ogni lavoratore è tenuto ad osservare scrupolosamente.
Infondato è anche il secondo motivo di appello sulla pretesa inscindibilità della clausola.
A parte l'ovvia considerazione per cui una presunta inscindibilità determinerebbe, semmai,
l'annullamento dell'intero accordo, si osserva come non abbia fornito alcuna prova CP_1
atta a supportare la sua interpretazione dell'intesa. Non ha, cioè, provato che senza l'art. 4
non sarebbe stato stipulato accordo alcuno.
Si osserva che il principio di conservazione, di cui l'art. 1419 cc è una delle varie espressioni, in materia contrattuale, costituisce regola generale dell'ordinamento.
L'invalidità della singola clausola, tendenzialmente, non pregiudica l'intero contratto,
salvo che non si dimostri appunto una patente relazione di interdipendenza della stessa da tutte le altre.
Tali principi sono sicuramente applicabili anche ai contratti collettivi, a quelli integrativi ed a quelli, appunto, aziendali.
In conclusione;
la nullità parziale è la regola, quella totale l'eccezione (cfr. tra le tante Cass
n. 9475 del 21. 4 2009).
9 Sulla ragione che giustificherebbe l'eccezione, è stata tanto parca di allegazioni CP_1
concrete quanto di elementi di prova. Al di là di una lunga spiegazione storica sulle modalità con cui sarebbe stata raggiunta l'intesa, sulle finalità perseguite dalle OOSS di tutela dei livelli occupazionali (che sono le finalità primarie di regola perseguite dalle
OOSS); al di là di tutto ciò, non vi è alcun elemento, né letterale né di altro tipo, che faccia emergere una fantomatica interconnessione tra la clausola contestata e addirittura tutto il complesso programma negoziale illustrato (cfr. in fattispecie analoga Corte Appello Milano
n 161/2022).
Irrilevante, e peraltro nemmeno esattamente corrispondente al vero, che per 7 anni i lavoratori avessero osservato l'accordo, con ciò delineandosi una fattispecie di acquiescenza.
L'acquiescenza – istituto di derivazione processuale - intesa come fattispecie estintiva di un diritto, concretata dalla rinuncia alla contestazione di un atto lesivo - deve, di necessità,
qualificarsi ed essere individuata secondo criteri estremamente rigorosi qualora, come nel caso di specie, non sia espressamente dichiarata. In tali casi deve riscontrarsi, con puntualità, una condotta palesemente incompatibile con la volontà di contestare il provvedimento ritenuto lesivo/ostativo al diritto.
Ben difficilmente tale fattispecie può essere ravvisata nella doverosa obbedienza di lavoratori dipendenti alle istruzioni ed alle direttive del datore di lavoro. Ciò soprattutto quando il diritto che si afferma essere stato estinto attiene alla retribuzione, ossia ad un diritto contemplato e difeso anche dalla Costituzione. Non si vede, invero, cosa i lavoratori avrebbero dovuto fare per non restare “acquiescenti”; tanto più che è pacifico tra le parti come il Sindacato non firmatario dell'accordo, cui i lavoratori aderivano (Snater) era stato invece vivacemente critico avverso tale modalità, invero contra legem, di valutazione dell'orario di lavoro.
10 Infondata anche la doglianza relativa alla mancata prova della quantificazione dell'orario di cui si discute.
Intanto, si osserva che la prova richiesta dall'appellante, nei termini in cui la ha disegnata,
assume le caratteristiche di una probatio diabolica, come tale incompatibile con i principi del giusto processo e di effettività della tutela giudiziale, di derivazione, anche,
eurounitaria.
Appare invece assai ragionevole e coerente, come ritenuto dal primo Giudice, la quantificazione del tempo necessario intercorrente tra inizio prestazione e ingresso in azienda (e viceversa tra fine prestazione e uscita dall'azienda), come specificata in atti. DE
resto, è la stessa a non contestare la quantificazione in sé stessa ed anzi ad CP_1
ammettere che potevano passare dei minuti tra log in e inizio della prestazione lavorativa propriamente detta.
Non appare quindi incongrua la quantificazione di 5 minuti in ingresso e 5 in uscita per l'attività lavorativa svolta nella sede di Ferrara al terzo piano, e di 2 in ingresso 2 in uscita,
invece, per attività svolta sempre nella stessa sede, ma al piano terra, per e Per_1 Per_2
ugualmente coerente la quantificazione di 1 minuto in ingresso e 1 in uscita per CP_4
nella sede di Roma, terzo piano, in relazione alle caratteristiche delineate nel ricorso di primo grado e riprese in appello. Si richiamano, sul punto, le considerazioni di cui alla sentenza citata di questa Corte n. 560/2021.
Va, infine, respinta, come giustamente in primo grado, l'eccezione di prescrizione.
È pur vero che sulla questione relativa alla decorrenza del termine di prescrizione in corso di rapporto, a seguito delle modifiche introdotte dalla L 92/12 all'art. 18 della L 300/1970,
si è registrato un contrasto giurisprudenziale.
I contrasti sono però definitivamente stati sanati dalle SS UU della Corte di Cassazione n
26426/2022, la quale ha statuito che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così
come modificato per effetto della L 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015,
mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di
11 una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicchè, per tutti quei diritti che non sia prescritti al momento dell'entrata in vigore della L 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 2935
cc, dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Peraltro, questo Collegio aderiva già alla tesi consacrata dalle SS UU nella sentenza sopra citata e cioè all'orientamento secondo il quale, anche dopo l'entrata in vigore della c d
Legge vige il principio generale della non decorrenza della prescrizione dei crediti Per_3
da lavoro in costanza di rapporto, come affermato dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 63/1996, da ritenere valido anche nel quadro normativo post 2012. Si riporta,
al riguardo, uno dei più recenti precedenti di questa Corte sul punto (sentenza n.
161/2022) “Come è noto, la decorrenza della prescrizione dal momento dell'insorgenza del diritto del lavoratore viene affermata dalla Corte di Cassazione con riferimento esclusivo ai rapporti assistiti dalla c.d. tutela forte, ossia dalla reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo.
La ratio è nota e pacifica: si esclude che, in tali rapporti, possa raffigurarsi una condizione di metus tale da rappresentare un serio ostacolo all'esercizio della tutela, da parte del lavoratore, dei propri diritti. (principi, appunto, consacrati dalla citata sentenza della Corte
Costituzionale del 1966).
In rapporti che non siano assistiti da questa garanzia ferrea, il timore del licenziamento e conseguente perdita definitiva del posto di lavoro ben può spingere il lavoratore a desistere e rinunciare ai propri diritti;
di modo che, come afferma il Giudice delle Leggi, una rinuncia effettuata in corso di quel tipo di rapporto non può essere considerata libera espressione della volontà negoziale.
Ciò che è stato considerato dalla Corte Costituzionale come determinante (cfr. anche la successiva sentenza 174/1972) è quindi la condizione psicologica del lavoratore (metus)
prima ancora della sussistenza di ostacoli di tipo materiale. ET che, invece, non ha ragione di esistere, per esempio, nel rapporto di pubblico impiego, caratterizzato da
12 fortissima stabilità. Occorre dare applicazione a tali principi nell'attuale quadro normativo e, conseguentemente, ritenere che una stabilità adeguata a consentire il decorso della prescrizione può essere solo quella che subordini il licenziamento - e, con esso, la effettiva possibilità di riottenere il posto di lavoro – a circostanze obiettive e predeterminate, che compete al Giudice valutare, al fine di poter rimuovere direttamente, se del caso, gli effetti del licenziamento medesimo.
Una tale stabilità può dirsi assicurata solo quando la conseguenza della rimozione del licenziamento sia appunto costituita dal reintegro, risultando insufficiente, invece, la mera tutela risarcitoria. Ora, a seguito dell'entrata in vigore della c.d. Legge Fornero, è stato introdotto nell'ordinamento un quadro ed un sistema sanzionatorio più che articolato sul tema. In sostanza, però, la tutela forte (la reintegra) è stata molto ridimensionata (cfr. art. 18 L 300/70, commi 1, 4 e 7); il risarcimento, invece, è divenuto la forma di tutela generale.
Si aggiunga che non poche incertezze, ed anche interventi normativi, hanno caratterizzato la perimetrazione delle circostanze di cui ai citati commi 1, 4 e 7. Ne consegue che, in corso di rapporto, il lavoratore viene a trovarsi in uno stato di più che comprensibile incertezza circa la stabilità del proprio posto di lavoro;
incertezza destinata a venir meno solo,
appunto, ex post, cioè una volta che si sia accertata non solo l'illegittimità del recesso datoriale, ma anche la sua riconducibilità all'una o all'altra categoria.
Innegabile, quindi, che persista, anzi, che si sia addirittura rafforzata quella situazione di metus che, giustamente, la Corte Costituzionale ravvisava come fondamento delle pronunce adottate sul punto. Il Collegio, va ulteriormente precisato, aderisce all'orientamento giurisprudenziale che ritiene di dover valorizzare l'effettiva condizione del rapporto del prestatore, nella sua concretezza e nell'altrettanto concreto atteggiarsi del rapporto stesso, in relazione alla sussistenza della condizione psicologica che legittima la decorrenza, o la sospensione, del decorso della prescrizione (cfr. Cass 1717/2009; n
12553/2014).
La sentenza deve quindi essere confermata”.
13 La fattispecie, peraltro, è stata di recente interessata da pronunce di legittimità che paiono assumere valenza dirimente:
“1.4. Sul piano logico e giuridico, nella sentenza impugnata non si rinviene, in ogni caso,
alcuna violazione di legge, perché la Corte d'appello si è adeguata a quella che è
l'interpretazione corrente e consolidata della normativa sull'orario di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 e delle direttive comunitarie Nn. 93/104 e 203/88. Avendo la Corte
fondato la propria pronuncia sul medesimo principio di diritto richiamato nel ricorso da ovvero quello secondo cui il tempo retribuito richiede che le operazioni anteriori o CP_1
posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro siano necessarie e obbligatorie.
In tal senso è orientata la giurisprudenza consolidata di questa Corte, con orientamento di recente ribadito proprio in relazione a vertenze promosse da ai fini della Parte_2 CP_1
computabilità del tempo per raggiungere il luogo di lavoro, il quale rientra nell'attività
lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione lavorativa (Cass. 27008/2023).
La stessa soluzione è da sempre estesa nella giurisprudenza di legittimità a tutte le attività
preparatorie e preliminari alla prestazione lavorativa (ordinanza 27799/2017, ordinanza n.
12935/2018).
In termini specificamente aderenti al tema oggetto della presente causa è stato pure affermato (sentenza n. 13466 del 29/05/2017) il principio secondo cui "ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 66 del
2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro;
ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività
prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non
14 assoggettato al potere gerarchico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti di una acciaieria per raggiungere il posto di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo alla portineria dello stabilimento, e quello trascorso all'interno di quest'ultimo immediatamente dopo il turno)".
1.5. Ciò posto, la Corte territoriale non ha affermato nulla di diverso rispetto a tali principi;
e solamente - secondo i propri poteri discrezionali in materia di selezione e valutazione del materiale probatorio - ha effettuato una diversa valutazione delle circostanze di fatto acquisite in giudizio in ordine alle operazioni che i lavoratori devono compiere: avendo considerato necessario e obbligatorio fare il tragitto dall'ingresso fino alla postazione di lavoro e compiere ogni altra attività preliminare cui essi sono tenuti, prima, ai fini del log in e, dopo, ai fini del log out.
Per la Corte di appello si tratta di una attività eterodiretta ed obbligatoria e tale conclusione deve essere ritenuta altresì logica e fondata perché è la datrice di lavoro che ha deciso come strutturare la propria sede;
dove collocare la postazione di lavoro dei ricorrenti ed il percorso da effettuare;
è la datrice di lavoro che ha assegnato ai ricorrenti mansioni svolgibili solo tramite una postazione telematica ed ha quindi provveduto a scegliere il tipo di computer che ha ritenuto più opportuno e ne ha determinato con puntualità la procedura di accensione necessaria all'uso della stessa determinando così anche i tempi necessari;
è la datrice che ha deciso che all'orario esatto di inizio turno i ricorrenti debbano essere già innanzi alla propria postazione già inizializzata e pronta all'uso; è la TIM, infine che, con il regolamento aziendale del febbraio 2017, ha deciso che tutti coloro che accedono agli spazi aziendali sono tenuti durante la loro permanenza all'osservanza di un comportamento corretto e rispettoso delle regole stabilite da Tim.
Conta pure rilevare inoltre che è pacifico che fino al marzo 2013 questo tempo iniziale e finale della prestazione era considerato tempo di lavoro ed è sempre stato retribuito da
. CP_1
15 2. - Con il secondo motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697
c.c. con riferimento alla statuizione di condanna della società al pagamento delle differenze retributive, posto che, a differenza di quanto affermato dal giudice di primo grado e confermato dal giudice d'appello, la società ricorrente avrebbe provato e documentato il tempo di percorrenza dai tornelli alla postazione (circa 2-3 minuti), mentre i lavoratori nulla avrebbero dedotto di specifico sul punto. La società ricorrente aveva invece puntualmente evidenziato come la quantificazione del tempo impiegato dai lavoratori per recarsi dall'ingresso della sede alla propria postazione di lavoro come genericamente dedotta nel ricorso di primo grado fosse all'evidenza comunque eccessiva, generica e priva di riscontro, nonché indicata senza alcun elemento probatorio al supporto. Nel caso di specie come detto le odierne controricorrenti si erano limitate a dedurre la natura di orario di lavoro del predetto lasso temporale, senza offrire alcuna prova in merito alla relativa durata di tale periodo.
2.1. Il secondo motivo è inammissibile essendo incentrato sulla sindacabilità nel merito dell'accertamento dei fatti ed è comunque privo di autosufficienza.
Le stesse censure proposte nel motivo di ricorso violano l'onere di specificità e di autosufficienza del ricorso, di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 C.P.C., pur nella versione dell'onere di specificazione modulata in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU
del 28 ottobre 2021 (causa CC ed altri c/Italia), secondo i criteri di sinteticità e chiarezza,
realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti per la parte d'interesse (in particolare del ricorso dei lavoratori che si dice essere carente e generico) in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. Cass. 04/02/2022 n.
3612).
16 2.2. Inoltre le questioni poste dallo stesso motivo, implicanti accertamenti di fatto, non sono state specificamente affrontate dalla sentenza impugnata;
costituiva pertanto onere della ricorrente, onde impedire una valutazione di novità della questione, allegare l'avvenuta deduzione di esse innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito
(Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013), come, viceversa, non è avvenuto.
2.3. Il motivo non tiene poi conto che la Corte di appello ha operato un accertamento di merito sul quantum del tempo di lavoro, attraverso una valutazione di fatto e senza fare applicazione del principio dell'onere della prova e della regola dell'art. 2697 c.c. che non ha perciò certamente violato;
mentre i controricorrenti avevano richiesto il pagamento del periodo di tempo minimo, necessario ed inevitabile, per effettuare gli spostamenti;
ed è
quindi irrilevante ogni eventuale variabilità in più del tempo impiegato.
3.- Con il terzo motivo si deduce violazione falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., art. 36
Cost. con riferimento al pagamento delle somme a titolo di indennizzo per l'orario di lavoro espletato nella fascia oraria 20-22 (art. 360 n. 3 C.P.C.); si censura la sentenza gravata anche nella parte in cui rigettando l'appello incidentale proposto da ha CP_1
confermato la condanna della società al pagamento in favore degli odierni controricorrenti delle somme rivendicate a titolo di indennità per l'orario di lavoro espletato dalle 20,00 alle ore 22,00.
3.1. Il terzo motivo deve essere ritenuto inammissibile non essendo correlato sia dal punto di vista giuridico che fattuale con le statuizioni della sentenza impugnata.
Ed invero esso non tiene conto, anzitutto, che la sentenza gravata, in relazione alla prova della prestazione serale svolta dai lavoratori, abbia sostenuto che la contestazione della società sulla carenza di prova dello svolgimento di siffatte ore fosse mal posta, in quanto i
17 lavoratori avevano richiesto il supplemento sulla scorta delle ore che emergevano dallo stesso cartellino marcatempo. Sono pertanto irrilevanti le censure sollevate nel motivo.
3.2. Oltre tutto senza considerare che sul lavoro serale c'è "doppia conforme" essendo perciò preclusa ex art. 348 ter., ultimo comma, C.P.C. qualsiasi contestazione di omessa valutazione di fatti decisivi, senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente,
della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774 del 2016; Conf. Cass. n. 20944 del 2019).
3.3. Inoltre, quanto alla doglianza per cui in caso di successione di contratti collettivi si realizzerebbe una sostituzione delle nuove clausole con le precedenti disposizioni che non sono suscettibili di essere conservate, la sentenza impugnata aveva già rilevato come sia incontroverso che alla disdetta dell'accordo del maggio 2008 non abbia fatto seguito un nuovo accordo e che quindi non ci sia stata nessuna successione di norme collettive” (Cass.
Civ. n. 14843 e 14848 del 28 maggio 2024).
La presente fattispecie può dunque essere decisa alla luce delle considerazioni di diritto che precedono.
Ne consegue l'accertamento della nullità parziale dell'accordo collettivo aziendale stipulato dalla in data 27 marzo 2013 con , , Controparte_1 CP_5 CP_6
Cont
e con il coordinamento nazionale delle R.S.U. nella parte in cui al paragrafo 4
prevede che “l'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione lavorativa degli operatori e del relativo personale di coordinamento di avverrà sulla propria Controparte_3
postazione di lavoro mediante registrazione on line sui sistemi informatici aziendali”.
Va conseguentemente accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a che tutto il tempo impiegato (a partire dal 1.7.2013) per raggiungere – in entrata - la propria postazione di lavoro e collegarsi al sistema aziendale e – in uscita – il tempo necessario dopo essersi scollegato, per lasciare i locali aziendali venga considerato dalla società resistente alla stregua di orario lavorativo.
18 Con specifico riferimento al profilo del quantum, la parte ricorrente rivendica l'importo complessivo di euro 6.973,00 oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma
1 c.c. e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Invero, la difesa attorea, con conteggi aggiornati, ha aderito alle difese avversarie in punto di integrale regime di smart working nel triennio della pandemia e di presenza fisica in sede del ricorrente, nel periodo successivo per soli 8 giorni al mese mentre , in caso di accoglimento della pretesa avversaria, ha CP_1
valutato i conteggi corretti.
Le spese di lite seguono la soccombenza tenuto conto del ridimensionamento della pretesa di parte ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara la nullità parziale dell'Accordo aziendale del 27/03/2013 CP_1
nella parte che prevede, all'art. 4, la nuova modalità della prestazione lavorativa con riferimento all'inizio e al termine dell'attività lavorativa nonché del
Regolamento aziendale del febbraio 2017;
2) per l'effetto, accerta e dichiara che tutto il tempo impiegato dal ricorrente per raggiungere la propria postazione di lavoro e collegarsi al sistema aziendale così
come, in uscita, quello necessario, dopo essersi scollegato, per abbandonare i locali aziendali, quantificato nella misura di 14 minuti al giorno ovvero in quella diversa che stabilirà il giudicante, costituisce “orario di lavoro”, ai sensi dir. UE n. 2003/88
e d.lgs. n. 66/2003 e della vigente normativa;
3) accerta e dichiara, per l'effetto, il diritto del ricorrente al pagamento della somma di euro 6.973,00, oltre a interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.p.c. e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
19 4) condanna al pagamento del suddetto importo in favore del Controparte_1
ricorrente, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal luglio 2013 ad oggi;
5) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal Controparte_1
ricorrente, liquidate in euro 3.118,50 di cui euro 118,50 per esborsi ed euro 3.000,00
per compensi oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA;
con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
6) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 17/06/2025
Il giudice
CE IO
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa CE IO, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13076/2024 R.G., promossa con ricorso ritualmente notificato da
, Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Silvestri e Ernesto Maria Cirillo, domicilio eletto in Roma, via Luigi Calamatta n. 16,
ricorrente contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dal prof. avv. Marco Marazza e dall'avv. Domenico De Feo,
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luca Failla, in Milano, piazza Diaz n. 6,
resistente
OGGETTO: retribuzione;
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo che venissero accolte le seguenti domande: Controparte_1 “Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla premessa, la illegittimità della condotta aziendale e, per l'effetto:
a) Accertare e dichiarare la nullità parziale dell'Accordo aziendale del 27/03/2013 CP_1
nella parte che prevede all'art. 4 la dedotta nuova modalità della prestazione lavorativa con riferimento all'inizio e al termine dell'attività lavorativa nonché del Regolamento aziendale del febbraio 2017 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che tutto il tempo impiegato dal ricorrente per raggiungere la propria postazione di lavoro e collegarsi al sistema aziendale così come, in uscita, quello necessario, dopo essersi scollegato, per abbandonare i locali aziendali, quantificato nella misura di 14 minuti al giorno ovvero in quella diversa che stabilirà il giudicante, costituisce “orario di lavoro”, ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs. n.
66/2003 e della vigente normativa;
b) Accertare e dichiarare, per l'effetto, il diritto del ricorrente al pagamento della somma di
10.295,00 per i titoli e le causali dedotti in premessa, ovvero della somma diversamente quantificata o qualificata da Codesto Onorevole Giudicante, condannando la Controparte_1
al pagamento del suddetto importo in favore del ricorrente, il tutto oltre rivalutazione
[...]
monetaria e interessi legali dal luglio 2013 ad oggi nonché oltre interessi di mora ex articolo 1284 comma 4° dalla presente domanda al saldo ovvero per quella somma che stabilirà il giudicante;
2) In via ancor più subordinata e gradata, ove sia ritenuta la essenzialità della detta clausola nulla, accertare e dichiarare la nullità dell'intero accordo aziendale del CP_1
27/03/2013 con le conseguenze di cui sopra;
3) Condannare la convenuta alla rifusione delle spese e delle competenze professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA e oltre al rimborso del Contributo Unificato versato, pari a euro 118,50 con attribuzione ai sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari”.
Si è costituita ritualmente spiegando ampie difese avverso la Controparte_1
pretsa avversaria di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
2 Ha eccepito, in particolare, che, nei conteggi allegati al ricorso, sono stati ingiustamente considerati anche i periodi in cui il ricorrente ha lavorato in modalità smart working;
periodi che, invece, devono essere esclusi dal calcolo attoreo da cui risultano soltanto decurtate le mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2020.
Tuttavia, durante tutto il periodo emergenziale causato dalla pandemia - ossia nel periodo che va da marzo 2020 ad aprile 2022 - il ricorrente (come tutti gli altri dipendenti della convenuta) avrebbe sempre svolto da remoto le sue mansioni in quanto perfettamente eseguibili a distanza.
A conferma di ciò, Telecon ha prodotto la comunicazione diffusa dalla datrice di lavoro in data 8 marzo 2020 (doc. 14).
Inoltre, anche dal 1° maggio 2022, il ricorrente avrebbe lavorato da remoto su base mensile al 50%.
In particolare, il ricorrente avrebbe alternato (ogni mese) due settimane di lavoro da casa e due settimane in sede, con comunicazione della pianificazione a cura della Regia di riferimento. (doc 15).
Tale modalità di lavoro “ibrido” sarebbe stata prorogata fino al 31 gennaio 2023
(doc. 16). Peraltro, anche nel periodo successivo - dal 1° febbraio 2023 - la prestazione del ricorrente si sarebbe svolta in modalità agile, a settimane alternate,
secondo uno schema predefinito: 50% presso la sede e 50% lavoro in agile, con l'aggiunta dei giorni di lavoro agile in coincidenza con la chiusura delle sedi per l'intera giornata di venerdì, sabato e domenica e festivi (doc. 17).
Infine, dal luglio 2023 ad oggi, con il passaggio del ricorrente in ambito O-
AM. , il ricorrente continuerebbe a svolgere lavoro Controparte_2
agile settimanale (settimane alternate secondo uno schema predefinito 50% presso la sede e 50% in agile) con l'aggiunta non solo dei giorni di lavoro agile in coincidenza con la chiusura delle sedi per l'intera giornata di venerdì, sabato e
3 domenica e festivi ma anche con l'aggiunta dei giorni di agile in coincidenza con i turni serali (docc. 18 e 19)
Dunque, nel periodo emergenziale il ricorrente non si sarebbe mai recato presso la sede aziendale mentre, nei periodi successivi, si sarebbe potuto recare presso la sede aziendale al massimo (senza considerare i giorni di assenza) 8 giorni al mese.
Nel calcolo attoreo invece, (da novembre 2020 in poi) si arriva a conteggiare fino a
20 giorni mensili di presenza in sede.
Fallita la conciliazione, all'esito del deposito di conteggi aggiornati e di note difensive, la causa, vertente su questione di diritto, è stata discussa e decisa con modalità da remoto.
In punto di fatto, il ricorrente ha esposto di essere dipendente di dal 1° CP_1
dicembre 1987 e di essere attualmente inquadrato nel livello 5° del CCNL e lavora presso il settore di Trapani, presso la sede di Via Marino Torre Controparte_3
n.32 fino al dicembre 2023 e attualmente presso la sede di via Tenente Alberti n. 64
(doc. n.
1 - Buste paga);
Fino al luglio 2013, in base alle disposizioni dell'art. 26 del CCNL di settore,
l'orario di lavoro era di 38,10 ore settimanali, distribuite su cinque giorni, con orario giornaliero di 7,38 ore.
L'orario di inizio (dalle 07:50 alle 12:22) scattava con la timbratura ai tornelli elettronici siti all'ingresso del locale aziendale.
L'orario di fine turno (15:28 – 20:00) veniva registrato in uscita sempre ai tornelli elettronici.
Il 27 marzo 2013, , con l'obiettivo dichiarato di migliorare la CP_1
produttività aziendale, sottoscriveva, con le OO.SS., degli accordi (efficaci dal
01.07.2013), che introducevano per i lavoratori in ambito una Controparte_3
4 nuova e diversa modalità della prestazione lavorativa relativa alla disciplina dell'orario di lavoro (doc. 3 in atti).
Si legge nell'accordo: “L'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione di lavoro degli operatori e del relativo personale di coordinamento di avverrà sulla Controparte_3
propria postazione di lavoro mediante registrazione on line sui sistemi informatici aziendali. Tale modalità sarà operativa con decorrenza 1° luglio 2013 per consentire all'Azienda l'adeguamento dei sistemi con la nuova modalità di attestazione stessa…”.
Dunque, in base all'accordo del 27.3.2013, dal 01.07.2013 anche per il ricorrente la prestazione lavorativa si intende iniziata allorquando il dipendente si collega al sistema informatico della propria postazione di lavoro, inserendo le credenziali
(username e password). La prestazione si intende poi ultimata alle ore 16:38
allorquando il dipendente si scollega dal sistema.
Risulta in tal modo escluso dall'orario di lavoro il tempo necessario per raggiungere la propria postazione e collegarsi al sistema e, quindi, i tempi di ingresso in azienda, timbratura ai tornelli (che resta obbligatoria), fila agli ascensori, oltre a tutto il tempo necessario per raggiungere l'ufficio e le operazioni di loggaggio al sistema.
In uscita, invece, non è computato come orario di lavoro tutto il tempo necessario ad uscire dall'azienda dopo essersi scollegati dal sistema.
Sostiene il ricorrente che, come anche accertato da precedenti pronunce rese in materia, il tempo necessario per raggiungere l'ufficio e collegarsi al sistema e quello per uscire dai locali aziendali è quantificabile in 14 minuti al giorno (5
minuti in entrata, 5 in uscita, 2 minuti pausa pranzo in entrata e 2 minuti pausa pranzo in uscita).
5 In occasione anche delle pause pranzo di mezz'ora, bisogna sempre cliccare a sistema l'inizio pausa, si prenota poi l'ascensore e solo quando si esce dai locali si può godere del riposo;
prima, invece, la pausa iniziava con la timbratura al tornello posto all'ingresso/uscita dei locali.
Lo stesso discorso vale alla fine della pausa pranzo che si certifica non più ai tornelli, ma in postazione. In tal modo, la pausa pranzo si riduce a meno di 10
minuti.
Si espone in ricorso che il Centro Direzionale impiega centinaia di CP_1
dipendenti distribuiti su 17 piani che raggiungono gli uffici con gli ascensori ove si formano lunghe code.
In diritto, il ricorrente eccepisce quindi la non applicabilità, al suo caso,
dell'accordo sindacale del marzo 2013; osserva come, una volta entrato nello stabile aziendale e prima ancora di attestare la propria presenza sui sistemi informatici, egli si ritrova assoggettato al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro.
Previo richiamo alla nozione di orario lavorativo delineata dalla normativa nazionale ed europea, si sofferma sulle operazioni di collegamento, propedeutiche all'avvio dell'attività rivendicandone la riconducibilità alla nozione di orario lavorativo.
Così delineata la fattispecie, si rammenta che tanto questa Sezione (compreso chi scrive, rif. sent. n. 2698/2022), che la locale Corte d'Appello di Milano - che ha confermato integralmente un precedente del tutto sovrapponibile al presente
(sent. n. 2784/2021 est. dott. Pazienza) si sono già più volte pronunciate a favore della pretesa attorea nei seguenti termini:
6 “Come già evidenziato, fino alla stipula dell'accordo contestato l'azienda faceva coincidere l'inizio della prestazione con il momento della timbratura. Successivamente ha introdotto il sistema contestato. Tale sistema di rilevazione dell'orario contrasta con i principi dettati dal legislatore in materia di orario di lavoro, come pacificamente interpretati dalla giurisprudenza sia nazionale che comunitaria.
In ordine all'individuazione dell'arco temporale definibile come orario di lavoro rilevante ai fini retributivi e contributivi, con riguardo al tempo che precede e segue la prestazione lavorativa propriamente detta, la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che è
considerato lavoro effettivo ogni attività che richiede una occupazione assidua e continuativa.
Pertanto, anche il tempo necessario a porre in essere attività prodromiche a tale occupazione deve comunque considerarsi come lavoro effettivo, e ciò sia se si tratti di operazioni dirette dal datore di lavoro, sia anche se si tratti invece di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa propriamente detta (cfr. Cass 20694/2015; Cass 2017/2013).
Diventa quindi irrilevante la sussistenza del c.d potere di eterodirezione, della cui mancanza si duole nel caso di specie, e per cui muove il primo motivo di appello. CP_1
Le stesse sentenze che l'appellante cita a sostegno della sua tesi dimostrano, in realtà, il contrario, ossia che il tempo che il dipendente impiega per prepararsi a rendere la prestazione lavorativa rientra, appunto, nel concetto di orario lavorativo nei limiti in cui si tratti di una preparazione necessaria alla resa della prestazione medesima e ad essa preordinata.
Ha stabilito, al riguardo, questa Corte, con sentenza n. 560/2021 (ma cfr. anche n
524/2021) che il D. Lvo. 66/2003, attuativo della direttiva comunitaria 93/104/ Ce in materia di orario di lavoro (e successivamente della direttiva 2003/88/Ce) impone debba
7 essere ritenuto orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore, appunto, sia “al lavoro”, quindi a disposizione del datore di lavoro. In altri termini, la nozione attuale di orario lavorativo attribuisce espresso rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva,
ma anche a quello della disponibilità del tempo da parte del lavoratore e della sua presenza,
quindi, nel luogo di lavoro.
Occorre quindi valutare se il lavoratore, in tali casi, sia obbligato ad essere presente sul luogo di lavoro e ad essere immediatamente a disposizione del datore per poter rendere la prestazione (cfr. Corte Giust. Com. Causa C – 151/02 del 9. 09. 2003).
In buona sostanza, si afferma che il rapporto di lavoro si sviluppa attraverso una fase
“finale”, volta alla soddisfazione diretta del datore, ed una preparatoria, volta a fornire
/predisporre attività o prestazioni accessorie e strumentali, comunque esigibili da parte del datore. Ne consegue che, come appunto sostenuto proprio dalla giurisprudenza citata dall'appellante, deve considerarsi orario di lavoro anche l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore all'interno dell'azienda, nello svolgimento di attività prodromiche e necessarie alla resa della prestazione effettiva.
Non è seriamente dubitabile che tale sia il caso degli odierni appellati, cui viene richiesto,
dopo l'ingresso ai tornelli, che individua la loro presenza in azienda, e determina la loro collocazione a disposizione del datore, tutta una serie di attività la cui unica funzione è
consentire la resa della prestazione effettiva.
Quanto al potere di eterodirezione, questo deve necessariamente essere presunto, proprio in ragione della sussistenza, nel datore di lavoro, del poter di disporre della prestazione lavorativa;
ciò, a meno che il datore non provi che il prestatore sia libero di autodeterminarsi in tali fasi, ovvero che non sia, per i periodi temporali in contestazione,
assoggettato al potere gerarchico (cfr. Cass 13465/2017).
Nel caso di specie non ha allegato né tantomeno provato nulla in proposito. DE CP_1
resto, è intuibile che una tale “indipendenza “non possa ragionevolmente sussistere nello
8 svolgimento delle attività sopra descritte;
tanto è vero che al lavoratore è richiesto di segnalare il proprio ingresso e la propria uscita (al datore) utilizzando il badge ed i tornelli.
I periodi di tempo tra ingresso e inizio della prestazione sono necessari per iniziare e terminare la prestazione stessa. Il dipendente che striscia il badge al tornello non agisce per suo capriccio, in piena indipendenza, ma per accedere alla postazione e rendere la prestazione di competenza. Identica considerazione per le attività successive (log in ecc.).
Anzi; in tale attività l'eterodirezione si presume anche in quanto espressa dall'orologio marcatempo che segnala l'ingresso del dipendente, mentre sono documentalmente provate proprio le attività successive, (log in pop up ecc.). Queste, infatti, costituiscono, frutto di precise direttive aziendali, rispetto alle quali il lavoratore non gode di alcuna autonomia.
Lo stesso appellante deposita, al riguardo, un manuale di istruzioni aziendali molto preciso e dettagliato, che ogni lavoratore è tenuto ad osservare scrupolosamente.
Infondato è anche il secondo motivo di appello sulla pretesa inscindibilità della clausola.
A parte l'ovvia considerazione per cui una presunta inscindibilità determinerebbe, semmai,
l'annullamento dell'intero accordo, si osserva come non abbia fornito alcuna prova CP_1
atta a supportare la sua interpretazione dell'intesa. Non ha, cioè, provato che senza l'art. 4
non sarebbe stato stipulato accordo alcuno.
Si osserva che il principio di conservazione, di cui l'art. 1419 cc è una delle varie espressioni, in materia contrattuale, costituisce regola generale dell'ordinamento.
L'invalidità della singola clausola, tendenzialmente, non pregiudica l'intero contratto,
salvo che non si dimostri appunto una patente relazione di interdipendenza della stessa da tutte le altre.
Tali principi sono sicuramente applicabili anche ai contratti collettivi, a quelli integrativi ed a quelli, appunto, aziendali.
In conclusione;
la nullità parziale è la regola, quella totale l'eccezione (cfr. tra le tante Cass
n. 9475 del 21. 4 2009).
9 Sulla ragione che giustificherebbe l'eccezione, è stata tanto parca di allegazioni CP_1
concrete quanto di elementi di prova. Al di là di una lunga spiegazione storica sulle modalità con cui sarebbe stata raggiunta l'intesa, sulle finalità perseguite dalle OOSS di tutela dei livelli occupazionali (che sono le finalità primarie di regola perseguite dalle
OOSS); al di là di tutto ciò, non vi è alcun elemento, né letterale né di altro tipo, che faccia emergere una fantomatica interconnessione tra la clausola contestata e addirittura tutto il complesso programma negoziale illustrato (cfr. in fattispecie analoga Corte Appello Milano
n 161/2022).
Irrilevante, e peraltro nemmeno esattamente corrispondente al vero, che per 7 anni i lavoratori avessero osservato l'accordo, con ciò delineandosi una fattispecie di acquiescenza.
L'acquiescenza – istituto di derivazione processuale - intesa come fattispecie estintiva di un diritto, concretata dalla rinuncia alla contestazione di un atto lesivo - deve, di necessità,
qualificarsi ed essere individuata secondo criteri estremamente rigorosi qualora, come nel caso di specie, non sia espressamente dichiarata. In tali casi deve riscontrarsi, con puntualità, una condotta palesemente incompatibile con la volontà di contestare il provvedimento ritenuto lesivo/ostativo al diritto.
Ben difficilmente tale fattispecie può essere ravvisata nella doverosa obbedienza di lavoratori dipendenti alle istruzioni ed alle direttive del datore di lavoro. Ciò soprattutto quando il diritto che si afferma essere stato estinto attiene alla retribuzione, ossia ad un diritto contemplato e difeso anche dalla Costituzione. Non si vede, invero, cosa i lavoratori avrebbero dovuto fare per non restare “acquiescenti”; tanto più che è pacifico tra le parti come il Sindacato non firmatario dell'accordo, cui i lavoratori aderivano (Snater) era stato invece vivacemente critico avverso tale modalità, invero contra legem, di valutazione dell'orario di lavoro.
10 Infondata anche la doglianza relativa alla mancata prova della quantificazione dell'orario di cui si discute.
Intanto, si osserva che la prova richiesta dall'appellante, nei termini in cui la ha disegnata,
assume le caratteristiche di una probatio diabolica, come tale incompatibile con i principi del giusto processo e di effettività della tutela giudiziale, di derivazione, anche,
eurounitaria.
Appare invece assai ragionevole e coerente, come ritenuto dal primo Giudice, la quantificazione del tempo necessario intercorrente tra inizio prestazione e ingresso in azienda (e viceversa tra fine prestazione e uscita dall'azienda), come specificata in atti. DE
resto, è la stessa a non contestare la quantificazione in sé stessa ed anzi ad CP_1
ammettere che potevano passare dei minuti tra log in e inizio della prestazione lavorativa propriamente detta.
Non appare quindi incongrua la quantificazione di 5 minuti in ingresso e 5 in uscita per l'attività lavorativa svolta nella sede di Ferrara al terzo piano, e di 2 in ingresso 2 in uscita,
invece, per attività svolta sempre nella stessa sede, ma al piano terra, per e Per_1 Per_2
ugualmente coerente la quantificazione di 1 minuto in ingresso e 1 in uscita per CP_4
nella sede di Roma, terzo piano, in relazione alle caratteristiche delineate nel ricorso di primo grado e riprese in appello. Si richiamano, sul punto, le considerazioni di cui alla sentenza citata di questa Corte n. 560/2021.
Va, infine, respinta, come giustamente in primo grado, l'eccezione di prescrizione.
È pur vero che sulla questione relativa alla decorrenza del termine di prescrizione in corso di rapporto, a seguito delle modifiche introdotte dalla L 92/12 all'art. 18 della L 300/1970,
si è registrato un contrasto giurisprudenziale.
I contrasti sono però definitivamente stati sanati dalle SS UU della Corte di Cassazione n
26426/2022, la quale ha statuito che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così
come modificato per effetto della L 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015,
mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di
11 una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicchè, per tutti quei diritti che non sia prescritti al momento dell'entrata in vigore della L 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 2935
cc, dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Peraltro, questo Collegio aderiva già alla tesi consacrata dalle SS UU nella sentenza sopra citata e cioè all'orientamento secondo il quale, anche dopo l'entrata in vigore della c d
Legge vige il principio generale della non decorrenza della prescrizione dei crediti Per_3
da lavoro in costanza di rapporto, come affermato dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 63/1996, da ritenere valido anche nel quadro normativo post 2012. Si riporta,
al riguardo, uno dei più recenti precedenti di questa Corte sul punto (sentenza n.
161/2022) “Come è noto, la decorrenza della prescrizione dal momento dell'insorgenza del diritto del lavoratore viene affermata dalla Corte di Cassazione con riferimento esclusivo ai rapporti assistiti dalla c.d. tutela forte, ossia dalla reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo.
La ratio è nota e pacifica: si esclude che, in tali rapporti, possa raffigurarsi una condizione di metus tale da rappresentare un serio ostacolo all'esercizio della tutela, da parte del lavoratore, dei propri diritti. (principi, appunto, consacrati dalla citata sentenza della Corte
Costituzionale del 1966).
In rapporti che non siano assistiti da questa garanzia ferrea, il timore del licenziamento e conseguente perdita definitiva del posto di lavoro ben può spingere il lavoratore a desistere e rinunciare ai propri diritti;
di modo che, come afferma il Giudice delle Leggi, una rinuncia effettuata in corso di quel tipo di rapporto non può essere considerata libera espressione della volontà negoziale.
Ciò che è stato considerato dalla Corte Costituzionale come determinante (cfr. anche la successiva sentenza 174/1972) è quindi la condizione psicologica del lavoratore (metus)
prima ancora della sussistenza di ostacoli di tipo materiale. ET che, invece, non ha ragione di esistere, per esempio, nel rapporto di pubblico impiego, caratterizzato da
12 fortissima stabilità. Occorre dare applicazione a tali principi nell'attuale quadro normativo e, conseguentemente, ritenere che una stabilità adeguata a consentire il decorso della prescrizione può essere solo quella che subordini il licenziamento - e, con esso, la effettiva possibilità di riottenere il posto di lavoro – a circostanze obiettive e predeterminate, che compete al Giudice valutare, al fine di poter rimuovere direttamente, se del caso, gli effetti del licenziamento medesimo.
Una tale stabilità può dirsi assicurata solo quando la conseguenza della rimozione del licenziamento sia appunto costituita dal reintegro, risultando insufficiente, invece, la mera tutela risarcitoria. Ora, a seguito dell'entrata in vigore della c.d. Legge Fornero, è stato introdotto nell'ordinamento un quadro ed un sistema sanzionatorio più che articolato sul tema. In sostanza, però, la tutela forte (la reintegra) è stata molto ridimensionata (cfr. art. 18 L 300/70, commi 1, 4 e 7); il risarcimento, invece, è divenuto la forma di tutela generale.
Si aggiunga che non poche incertezze, ed anche interventi normativi, hanno caratterizzato la perimetrazione delle circostanze di cui ai citati commi 1, 4 e 7. Ne consegue che, in corso di rapporto, il lavoratore viene a trovarsi in uno stato di più che comprensibile incertezza circa la stabilità del proprio posto di lavoro;
incertezza destinata a venir meno solo,
appunto, ex post, cioè una volta che si sia accertata non solo l'illegittimità del recesso datoriale, ma anche la sua riconducibilità all'una o all'altra categoria.
Innegabile, quindi, che persista, anzi, che si sia addirittura rafforzata quella situazione di metus che, giustamente, la Corte Costituzionale ravvisava come fondamento delle pronunce adottate sul punto. Il Collegio, va ulteriormente precisato, aderisce all'orientamento giurisprudenziale che ritiene di dover valorizzare l'effettiva condizione del rapporto del prestatore, nella sua concretezza e nell'altrettanto concreto atteggiarsi del rapporto stesso, in relazione alla sussistenza della condizione psicologica che legittima la decorrenza, o la sospensione, del decorso della prescrizione (cfr. Cass 1717/2009; n
12553/2014).
La sentenza deve quindi essere confermata”.
13 La fattispecie, peraltro, è stata di recente interessata da pronunce di legittimità che paiono assumere valenza dirimente:
“1.4. Sul piano logico e giuridico, nella sentenza impugnata non si rinviene, in ogni caso,
alcuna violazione di legge, perché la Corte d'appello si è adeguata a quella che è
l'interpretazione corrente e consolidata della normativa sull'orario di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 e delle direttive comunitarie Nn. 93/104 e 203/88. Avendo la Corte
fondato la propria pronuncia sul medesimo principio di diritto richiamato nel ricorso da ovvero quello secondo cui il tempo retribuito richiede che le operazioni anteriori o CP_1
posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro siano necessarie e obbligatorie.
In tal senso è orientata la giurisprudenza consolidata di questa Corte, con orientamento di recente ribadito proprio in relazione a vertenze promosse da ai fini della Parte_2 CP_1
computabilità del tempo per raggiungere il luogo di lavoro, il quale rientra nell'attività
lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione lavorativa (Cass. 27008/2023).
La stessa soluzione è da sempre estesa nella giurisprudenza di legittimità a tutte le attività
preparatorie e preliminari alla prestazione lavorativa (ordinanza 27799/2017, ordinanza n.
12935/2018).
In termini specificamente aderenti al tema oggetto della presente causa è stato pure affermato (sentenza n. 13466 del 29/05/2017) il principio secondo cui "ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 66 del
2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro;
ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività
prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non
14 assoggettato al potere gerarchico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti di una acciaieria per raggiungere il posto di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo alla portineria dello stabilimento, e quello trascorso all'interno di quest'ultimo immediatamente dopo il turno)".
1.5. Ciò posto, la Corte territoriale non ha affermato nulla di diverso rispetto a tali principi;
e solamente - secondo i propri poteri discrezionali in materia di selezione e valutazione del materiale probatorio - ha effettuato una diversa valutazione delle circostanze di fatto acquisite in giudizio in ordine alle operazioni che i lavoratori devono compiere: avendo considerato necessario e obbligatorio fare il tragitto dall'ingresso fino alla postazione di lavoro e compiere ogni altra attività preliminare cui essi sono tenuti, prima, ai fini del log in e, dopo, ai fini del log out.
Per la Corte di appello si tratta di una attività eterodiretta ed obbligatoria e tale conclusione deve essere ritenuta altresì logica e fondata perché è la datrice di lavoro che ha deciso come strutturare la propria sede;
dove collocare la postazione di lavoro dei ricorrenti ed il percorso da effettuare;
è la datrice di lavoro che ha assegnato ai ricorrenti mansioni svolgibili solo tramite una postazione telematica ed ha quindi provveduto a scegliere il tipo di computer che ha ritenuto più opportuno e ne ha determinato con puntualità la procedura di accensione necessaria all'uso della stessa determinando così anche i tempi necessari;
è la datrice che ha deciso che all'orario esatto di inizio turno i ricorrenti debbano essere già innanzi alla propria postazione già inizializzata e pronta all'uso; è la TIM, infine che, con il regolamento aziendale del febbraio 2017, ha deciso che tutti coloro che accedono agli spazi aziendali sono tenuti durante la loro permanenza all'osservanza di un comportamento corretto e rispettoso delle regole stabilite da Tim.
Conta pure rilevare inoltre che è pacifico che fino al marzo 2013 questo tempo iniziale e finale della prestazione era considerato tempo di lavoro ed è sempre stato retribuito da
. CP_1
15 2. - Con il secondo motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697
c.c. con riferimento alla statuizione di condanna della società al pagamento delle differenze retributive, posto che, a differenza di quanto affermato dal giudice di primo grado e confermato dal giudice d'appello, la società ricorrente avrebbe provato e documentato il tempo di percorrenza dai tornelli alla postazione (circa 2-3 minuti), mentre i lavoratori nulla avrebbero dedotto di specifico sul punto. La società ricorrente aveva invece puntualmente evidenziato come la quantificazione del tempo impiegato dai lavoratori per recarsi dall'ingresso della sede alla propria postazione di lavoro come genericamente dedotta nel ricorso di primo grado fosse all'evidenza comunque eccessiva, generica e priva di riscontro, nonché indicata senza alcun elemento probatorio al supporto. Nel caso di specie come detto le odierne controricorrenti si erano limitate a dedurre la natura di orario di lavoro del predetto lasso temporale, senza offrire alcuna prova in merito alla relativa durata di tale periodo.
2.1. Il secondo motivo è inammissibile essendo incentrato sulla sindacabilità nel merito dell'accertamento dei fatti ed è comunque privo di autosufficienza.
Le stesse censure proposte nel motivo di ricorso violano l'onere di specificità e di autosufficienza del ricorso, di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 C.P.C., pur nella versione dell'onere di specificazione modulata in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU
del 28 ottobre 2021 (causa CC ed altri c/Italia), secondo i criteri di sinteticità e chiarezza,
realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti per la parte d'interesse (in particolare del ricorso dei lavoratori che si dice essere carente e generico) in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. Cass. 04/02/2022 n.
3612).
16 2.2. Inoltre le questioni poste dallo stesso motivo, implicanti accertamenti di fatto, non sono state specificamente affrontate dalla sentenza impugnata;
costituiva pertanto onere della ricorrente, onde impedire una valutazione di novità della questione, allegare l'avvenuta deduzione di esse innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito
(Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013), come, viceversa, non è avvenuto.
2.3. Il motivo non tiene poi conto che la Corte di appello ha operato un accertamento di merito sul quantum del tempo di lavoro, attraverso una valutazione di fatto e senza fare applicazione del principio dell'onere della prova e della regola dell'art. 2697 c.c. che non ha perciò certamente violato;
mentre i controricorrenti avevano richiesto il pagamento del periodo di tempo minimo, necessario ed inevitabile, per effettuare gli spostamenti;
ed è
quindi irrilevante ogni eventuale variabilità in più del tempo impiegato.
3.- Con il terzo motivo si deduce violazione falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., art. 36
Cost. con riferimento al pagamento delle somme a titolo di indennizzo per l'orario di lavoro espletato nella fascia oraria 20-22 (art. 360 n. 3 C.P.C.); si censura la sentenza gravata anche nella parte in cui rigettando l'appello incidentale proposto da ha CP_1
confermato la condanna della società al pagamento in favore degli odierni controricorrenti delle somme rivendicate a titolo di indennità per l'orario di lavoro espletato dalle 20,00 alle ore 22,00.
3.1. Il terzo motivo deve essere ritenuto inammissibile non essendo correlato sia dal punto di vista giuridico che fattuale con le statuizioni della sentenza impugnata.
Ed invero esso non tiene conto, anzitutto, che la sentenza gravata, in relazione alla prova della prestazione serale svolta dai lavoratori, abbia sostenuto che la contestazione della società sulla carenza di prova dello svolgimento di siffatte ore fosse mal posta, in quanto i
17 lavoratori avevano richiesto il supplemento sulla scorta delle ore che emergevano dallo stesso cartellino marcatempo. Sono pertanto irrilevanti le censure sollevate nel motivo.
3.2. Oltre tutto senza considerare che sul lavoro serale c'è "doppia conforme" essendo perciò preclusa ex art. 348 ter., ultimo comma, C.P.C. qualsiasi contestazione di omessa valutazione di fatti decisivi, senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente,
della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774 del 2016; Conf. Cass. n. 20944 del 2019).
3.3. Inoltre, quanto alla doglianza per cui in caso di successione di contratti collettivi si realizzerebbe una sostituzione delle nuove clausole con le precedenti disposizioni che non sono suscettibili di essere conservate, la sentenza impugnata aveva già rilevato come sia incontroverso che alla disdetta dell'accordo del maggio 2008 non abbia fatto seguito un nuovo accordo e che quindi non ci sia stata nessuna successione di norme collettive” (Cass.
Civ. n. 14843 e 14848 del 28 maggio 2024).
La presente fattispecie può dunque essere decisa alla luce delle considerazioni di diritto che precedono.
Ne consegue l'accertamento della nullità parziale dell'accordo collettivo aziendale stipulato dalla in data 27 marzo 2013 con , , Controparte_1 CP_5 CP_6
Cont
e con il coordinamento nazionale delle R.S.U. nella parte in cui al paragrafo 4
prevede che “l'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione lavorativa degli operatori e del relativo personale di coordinamento di avverrà sulla propria Controparte_3
postazione di lavoro mediante registrazione on line sui sistemi informatici aziendali”.
Va conseguentemente accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a che tutto il tempo impiegato (a partire dal 1.7.2013) per raggiungere – in entrata - la propria postazione di lavoro e collegarsi al sistema aziendale e – in uscita – il tempo necessario dopo essersi scollegato, per lasciare i locali aziendali venga considerato dalla società resistente alla stregua di orario lavorativo.
18 Con specifico riferimento al profilo del quantum, la parte ricorrente rivendica l'importo complessivo di euro 6.973,00 oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma
1 c.c. e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Invero, la difesa attorea, con conteggi aggiornati, ha aderito alle difese avversarie in punto di integrale regime di smart working nel triennio della pandemia e di presenza fisica in sede del ricorrente, nel periodo successivo per soli 8 giorni al mese mentre , in caso di accoglimento della pretesa avversaria, ha CP_1
valutato i conteggi corretti.
Le spese di lite seguono la soccombenza tenuto conto del ridimensionamento della pretesa di parte ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara la nullità parziale dell'Accordo aziendale del 27/03/2013 CP_1
nella parte che prevede, all'art. 4, la nuova modalità della prestazione lavorativa con riferimento all'inizio e al termine dell'attività lavorativa nonché del
Regolamento aziendale del febbraio 2017;
2) per l'effetto, accerta e dichiara che tutto il tempo impiegato dal ricorrente per raggiungere la propria postazione di lavoro e collegarsi al sistema aziendale così
come, in uscita, quello necessario, dopo essersi scollegato, per abbandonare i locali aziendali, quantificato nella misura di 14 minuti al giorno ovvero in quella diversa che stabilirà il giudicante, costituisce “orario di lavoro”, ai sensi dir. UE n. 2003/88
e d.lgs. n. 66/2003 e della vigente normativa;
3) accerta e dichiara, per l'effetto, il diritto del ricorrente al pagamento della somma di euro 6.973,00, oltre a interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.p.c. e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
19 4) condanna al pagamento del suddetto importo in favore del Controparte_1
ricorrente, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal luglio 2013 ad oggi;
5) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal Controparte_1
ricorrente, liquidate in euro 3.118,50 di cui euro 118,50 per esborsi ed euro 3.000,00
per compensi oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA;
con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
6) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 17/06/2025
Il giudice
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