Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00321/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00484/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 484 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Edil Tre Esse S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, AT OL, AN OL, OV OL, DD OL, IN OL, DD TI, LO IN, ES IN, ON IN rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Demartis, Alberto Sechi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Alghero, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Masala, Valeria Paola Cubeddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AR IL, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di conclusione negativa del procedimento per l'approvazione definitiva del Piano di lottizzazione relativo alla zona C1 in località` Calabona emesso in data 04.04.2019 dal Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico del Comune di Alghero;
-di ogni altro provvedimento connesso, prodromico o consequenziale
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Edil Tre Esse S.r.l. il 24/7/2023:
per l'annullamento
del provvedimento del Dirigente del Comune di Alghero Settore 4 Servizio Urbanistica in data 10 maggio 2023, di conferma del “parere istruttorio e comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis legge n. 241/1990” reso in data 31.3.2023;
ove occorra del citato atto in data 31.3.2023 dello stesso Dirigente e di ogni altro provvedimento connesso, prodromico o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alghero;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti, proprietari di terreni inclusi nella zona C1 del Comune di Alghero, hanno domandato l’annullamento del provvedimento di conclusione negativa del procedimento per l’approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione relativo alla zona C1 in località Calabona, emesso in data 04.04.2019 dal Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico del Comune di Alghero.
In fatto, i ricorrenti hanno esposto che il Piano di Lottizzazione era stato adottato con la delibera del Consiglio comunale n. 71/1997 e aveva ad oggetto una zona C1 (espansione urbana) e riguardava il solo ambito ricompreso tra la Strada Provinciale n. 105 (Alghero-Bosa) e il tessuto urbano, ambito posizionato a monte di detta strada; al contrario, non disciplinava anche il separato e diverso ambito con analoga destinazione urbanistica C1 posizionato a valle della medesima Strada Provinciale e ricompreso tra detta strada e la scogliera.
L’Amministrazione comunale, tuttavia, aveva inizialmente ritenuto necessaria, per l’approvazione del Piano, la pianificazione congiunta di entrambe le zone C; superata tale criticità con la delibera consiliare n 1/2017, con il provvedimento oggetto dell’odierno giudizio, adottato a seguito delle istanze di taluni proprietari, l’Amministrazione comunale ha comunque escluso di poter dare seguito al Piano di lottizzazione, non sussistendo i requisiti per l’edificazione richiesti dall’art. 15 delle NTA del PPR in base a quanto espresso dal Direttore Generale del settore urbanistico della Regione Sardegna negli incontri con il Comune e con la proprietà, il quale suggeriva il programma integrato ex lege 8/2015 che l’Amministrazione si riserverebbe di valutare.
2. Dell’impugnato provvedimento i ricorrenti hanno domandato l’annullamento, lamentando:
I. l’incompetenza ai sensi degli articoli 20 e 21 della l.r. n. 45/1989 e dell’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000, in quanto soltanto il Consiglio Comunale è competente ad adottare e approvare in via definitiva gli strumenti urbanistici generali e attuativi;
II. la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. In sintesi, i ricorrenti hanno esposto che il provvedimento impugnato, senza alcuna esplicita motivazione e attività istruttoria, è pervenuto ad affermare il contrasto del Piano con l’art. 15 delle NTA del PPR. Inoltre, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento, il Dirigente regionale si era in realtà espresso a favore della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 15;
III. la violazione di legge, dell’art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, in quanto l’ambito di intervento oggetto del Piano di lottizzazione presenterebbe tutti i requisiti alla cui sussistenza l’art. 15 citato subordina la realizzazione di nuova attività edilizia nella fascia costiera;
IV. la violazione degli articoli 6 e 18 delle NTA del P.R.G. laddove si dovesse ritenere che nel provvedimento impugnato sia stata nuovamente evidenziata la necessità della pianificazione congiunta delle zone C;
V. l’eccesso di potere per incoerenza, illogicità, contraddittorietà dell’azione amministrativa in quanto il Comune, pur avendo già svolto una specifica istruttoria sul punto della pianificazione congiunta e del rispetto dell’art. 15 delle NTA del PPR, non ne ha poi tenuto adeguatamente conto, violando l’affidamento dei proprietari sull’attività amministrativa già svolta.
3. Il Comune di Alghero si è costituito in giudizio, in data 17 luglio 2019, per resistere all’accoglimento del ricorso ed eccependo, tra le altre cose, la natura non provvedimentale dell’atto impugnato.
4. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 24 luglio 2023, i ricorrenti hanno domandato l’annullamento del provvedimento del Dirigente del Comune di Alghero Settore 4 Servizio Urbanistica in data 10 maggio 2023, di conferma del “parere istruttorio e comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis legge n. 241/1990” reso in data 31.3.2023.
4.1. In fatto, i ricorrenti hanno esposto di avere presentato nel febbraio 2023 un progetto per la lottizzazione dell’area C1, rispetto al quale il Dirigente comunale, in data 31 marzo 2023, ha adottato la comunicazione dei motivi ostativi in cui ha evidenziato che: a) conformemente ad una recente sentenza del Tar Sardegna n. 65/23, l’art. 15 comma primo non consente nuovi piani attuativi; b) vi sarebbe, per la zona C1, il requisito della contiguità al tessuto urbano consolidato ma non quello della interclusione in quanto le zone S1 ed S4 non sarebbero elemento di interclusione perché segno urbanistico e non fisico.
Tali rilievi sono poi stati confermati dal Dirigente con l’atto impugnato, nonostante le osservazioni formulate dai ricorrenti.
4.2. Dell’impugnato provvedimento i ricorrenti hanno domandato l’annullamento, lamentando:
I. l’incompetenza del Dirigente comunale che avrebbe, da un lato, adottato meri pareri endoprocedimentali (da egli denominati in tal senso), qualificandoli tuttavia anche in senso decisorio con il richiamo all’art. 10 bis della legge n. 241/1990, nonostante la competenza a decidere sugli strumenti attuativi spetti soltanto al Consiglio comunale;
II. la violazione dell’art. 15 delle NTA del PPR in quanto nel caso di specie vi sarebbero i requisiti di interclusione in presenza dei quali sarebbero consentiti anche nuovi piani attuativi, essendo sufficiente anche un confine urbanistico. Infatti, non avrebbe senso, logicamente, preservare una zona C che sia interclusa, anche solo urbanisticamente, in una zona urbanistica già compromessa e integrata nel disegno urbanistico. Inoltre, i ricorrenti hanno osservato, come già fatto nel contraddittorio procedimentale, che entrambe le zone S, che secondo il Dirigente non rappresentano segni di interclusione fisica, sono standard di cessione della zona B e quindi zona B.
Quanto al necessario presupposto del piano attuativo (che il Dirigente ha desunto dalla sentenza n. 65/2023 di questo T.A.R.) i ricorrenti hanno rilevato come il dato normativo non richieda tale elemento.
5. Con la memoria depositata il 26 luglio 2023, il Comune ha domandato il rigetto del ricorso per motivi aggiunti, evidenziando la natura non provvedimentale dell’atto impugnato e che, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 21 della L.R. 49/1985, il piano di lottizzazione sarà debitamente sottoposto all’attenzione del Consiglio Comunale.
6. IN PI LO, IN ES e IN ON si sono costituiti in giudizio, in data 27 settembre 2024, in qualità di eredi della ricorrente TI DD.
6.1. Con istanza depositata il 4 aprile 2025, i ricorrenti hanno domandato la riunione con il ricorso iscritto al n.r.g. 83/2025, proposto per l’annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Alghero n. 53/2024 del 15 luglio 2024, pubblicata in data 19 luglio 2024, con la quale è stata rigettata la loro proposta di lottizzazione presentata nel mese di febbraio 2023. L’Amministrazione comunale, invece, si è opposta a tale riunione, evidenziando come fra le due cause non vi sia comunanza di soggetti coinvolti.
7. All’udienza pubblica del 28 gennaio 2025, in previsione della quale le parti hanno depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover disattendere l’istanza di riunione formulata dai ricorrenti, in ragione dell’assenza di identità dei soggetti coinvolti, nonché della natura degli atti impugnati nel presente giudizio con il ricorso e i motivi aggiunti.
2. Entrambi i ricorsi, infatti, sono inammissibili in ragione della natura non provvedimentale degli atti impugnati, come eccepito dall’Amministrazione comunale.
2.1. Quanto al ricorso principale, si osserva che i ricorrenti hanno impugnato una nota di riscontro alle loro istanze nonostante l’assenza, nel momento in cui l’Amministrazione si è espressa, di un piano di lottizzazione da esaminare. L’atto impugnato, pertanto, non ha natura provvedimentale, trattandosi infatti di un riscontro alle plurime note, diffide ed istanze di riesame in autotutela con riferimento ad un piano di lottizzazione che era stato definitivamente respinto con le delibere consiliari n. 69/2000 e 9/2001.
2.2. Relativamente al ricorso per motivi aggiunti, deve osservarsi negli stessi termini che l’atto impugnato non ha natura provvedimentale e che dunque non può essere soggetto ad impugnazione. Trattasi, infatti, di un mero parere endoprocedimentale di natura tecnica, non conclusivo del procedimento e finalizzato esclusivamente ad attivare il contraddittorio con i ricorrenti.
3. Per tutte le ragioni esposte, sia il ricorso principale, sia i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili.
4. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della natura in rito dell’odierna decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | IT AR |
IL SEGRETARIO