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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/08/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17436 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. GASPARI WALTER presso il quale elettivamente domicilia
E
(c.f. rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. GASPARI WALTER presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'08/10/2024 e Parte_1 [...]
, premettendo: CP_1 di aver contratto matrimonio a Napoli il 21/09/1991; che dal matrimonio non erano nati figli;
che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Giudice relatore del Tribunale di Napoli, era intervenuta separazione consensuale in forza di sentenza n. 1537/2024 pubblicata il 07.02.2024;
1 che nelle condizioni della separazione le parti avevano pattuito l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, in quanto di proprietà della stessa, e non avevano previste statuizioni economiche, stante l'assenza di figli e la reciproca autosufficienza economica;
ciò premesso, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e, in seguito al trasferimento della Dott.ssa Romano, la causa veniva assegnata al Giudice Dott.ssa
Cozzolino. In seguito a rinvio disposto per il deposito in atti della sentenza di separazione e della relativa attestazione di passaggio in giudicato, all'udienza cartolare del 10.06.2025, raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore del Tribunale di Napoli ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni di cui al ricorso:
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Napoli il 21 settembre 1991 tra la sig.ra ed il sig. trascritto Parte_1 Controparte_1 al registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli, dell'anno 1991, atto n. 238, p.II s.A sez.
X;
b) i coniugi di comune accordo stabiliscono che la casa coniugale in Napoli alla Via Etna n.
13 di proprietà della sig.ra venga assegnata a quest'ultima; Parte_1
c) i coniugi sono entrambi dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, pertanto, avendo una propria autonomia patrimoniale ed economica e non essendoci figli nati dal matrimonio, rinunciano reciprocamente al mantenimento economico;
”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a NAPOLI il
21/09/1991 (atto n. 238, parte II, s. A, sez. X, reg. Atti Matrimonio anno 1991);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/06/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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