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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/08/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5608/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5608/2025 promossa da:
, nato a [...], ora Alto Reno Terme (BO), il 15-09-1953, residente in Persona_1 Casalecchio di Reno (BO), Via Papa Giovanni Ventitreesimo n. 6 – int. 8, pensionato;
titolo di studio perito elettronico;
difeso e rappresentato dall'avv. Alessandro Baroni del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo, in Via Cesare Battisti n. 10 - Bologna e
, nata a [...], il [...], residente in [...] n. 313, difesa e rappresentata dall'avv. Francesco Biagini del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, in Via Matteotti, 17
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 08/07/2025; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 17/04/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nato , maggiorenne ed economicamente Per_2 autosufficiente;
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
pagina 1 di 3 visto l'intervento del P.M.; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...], Persona_1 ora Alto Reno Terme (BO), il 15-09-1953, e , nata a [...], il Controparte_1
22-12-1954, uniti in matrimonio celebrato a Bologna (BO) il 15/12/1973 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna (BO) al n. 601 parte I Ufficio 01 anno 1973;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) dispone che l'immobile sito in Bologna, Via di Corticella n. 313, identificato al N.C.E.U. al foglio 21, particella 754, sub. 5, di proprietà per 1/2 ciascuno dei sig.ri e rimarrà in Persona_1 Controparte_1 comproprietà tra i coniugi, ma continuerà ad essere abitato dalla moglie e dal di loro figlio;
3)stabilisce che le spese condominiali ordinarie relative all'immobile sopra descritto saranno interamente a carico della sig.ra mentre quelle straordinarie verranno suddivise per il 50% ciascuno tra i coniugi;
CP_1
4) prende atto che il sig. si impegna a lasciare nella piena disponibilità della sig.ra Persona_1 CP_1 tutti i beni mobili presenti nel predetto immobile;
[...]
5) dispone che il sig. nulla corrisponderà per il mantenimento del figlio, in quanto Persona_1 autosufficiente economicamente;
6) prende atto che i coniugi si danno vicendevolmente atto di essere entrambi autosufficienti e di rinunciare all'assegno di mantenimento, dichiarando, altresì, che ogni altro rapporto economico e patrimoniale è già stato regolato separatamente;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di BOLOGNA (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 16.7.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 2 di 3
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5608/2025 promossa da:
, nato a [...], ora Alto Reno Terme (BO), il 15-09-1953, residente in Persona_1 Casalecchio di Reno (BO), Via Papa Giovanni Ventitreesimo n. 6 – int. 8, pensionato;
titolo di studio perito elettronico;
difeso e rappresentato dall'avv. Alessandro Baroni del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo, in Via Cesare Battisti n. 10 - Bologna e
, nata a [...], il [...], residente in [...] n. 313, difesa e rappresentata dall'avv. Francesco Biagini del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, in Via Matteotti, 17
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 08/07/2025; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 17/04/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nato , maggiorenne ed economicamente Per_2 autosufficiente;
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
pagina 1 di 3 visto l'intervento del P.M.; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...], Persona_1 ora Alto Reno Terme (BO), il 15-09-1953, e , nata a [...], il Controparte_1
22-12-1954, uniti in matrimonio celebrato a Bologna (BO) il 15/12/1973 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna (BO) al n. 601 parte I Ufficio 01 anno 1973;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) dispone che l'immobile sito in Bologna, Via di Corticella n. 313, identificato al N.C.E.U. al foglio 21, particella 754, sub. 5, di proprietà per 1/2 ciascuno dei sig.ri e rimarrà in Persona_1 Controparte_1 comproprietà tra i coniugi, ma continuerà ad essere abitato dalla moglie e dal di loro figlio;
3)stabilisce che le spese condominiali ordinarie relative all'immobile sopra descritto saranno interamente a carico della sig.ra mentre quelle straordinarie verranno suddivise per il 50% ciascuno tra i coniugi;
CP_1
4) prende atto che il sig. si impegna a lasciare nella piena disponibilità della sig.ra Persona_1 CP_1 tutti i beni mobili presenti nel predetto immobile;
[...]
5) dispone che il sig. nulla corrisponderà per il mantenimento del figlio, in quanto Persona_1 autosufficiente economicamente;
6) prende atto che i coniugi si danno vicendevolmente atto di essere entrambi autosufficienti e di rinunciare all'assegno di mantenimento, dichiarando, altresì, che ogni altro rapporto economico e patrimoniale è già stato regolato separatamente;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di BOLOGNA (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 16.7.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
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