CA
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 22/05/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 70/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai Signori:
dott.ssa Anna Rita PASCA Presidente
dott. Riccardo MELE Consigliere
dott.ssa Virginia ZUPPETTA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 70 del ruolo generale delle cause dell'anno 2024
TRA
(c.f.: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Direttore p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari
, Patrizia Morciano e Iunio Valerio Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Romano, ed elettivamente domiciliato presso i propri uffici in alla Via Giovanni Paolo II, Pt_1
n. 3;
CP_4
[...]
(c.f.: , in proprio e in qualità di titolare Parte_2 C.F._1
dell'omonima ditta individuale, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Salvatore Spano, Maurizio Valentini e Claudio Spano, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in alla via G. Oberdan n. 11, giusta mandato rilasciato in calce alla memoria Pt_1
di costituzione nel presente grado.
-APPELLATA-
All'udienza collegiale dell'8.5.2025, previo deposito di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata decisa con contestuale deposito del dispositivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 22 della Legge n. 689/1981, ritualmente notificato, , in proprio Parte_2
e in qualità di titolare della omonima Ditta, proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Lecce
avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 737/2021, prot. n. 48974, notificatale in data 16.12.2021, con la quale l' le ingiungeva il pagamento della somma di Parte_1
euro 10.585,27, a titolo di sanzione amministrativa e spese di procedura, per le seguenti violazioni:
a) occupazione irregolare (lavoro “in nero”) delle lavoratrici , Persona_1 Persona_2
e nella giornata del 30.09.2017;
[...] Persona_3
b) omessa comunicazione nei termini (oltre i prescritti 5 giorni) al Centro per l'Impiego della proroga del contratto a tempo determinato del lavoratore (contratto in scadenza Parte_3
il 10.09.2017, comunicazione di proroga effettuata il 20.09.2017);
c) infedeli registrazioni sul Libro Unico del Lavoro con riferimento al lavoratore Parte_3
(registrate 3 ore di lavoro per 4 giorni anziché 4 ore per 7 giorni) e al lavoratore
[...] Per_4
(registrate 7 ore di lavoro per 5 giorni anziché 8 ore per 6 giorni);
[...]
d) omessa concessione del riposo settimanale al lavoratore nel periodo Parte_3
02.07.2017 – 30.09.2017.
In particolare, l'opponente eccepiva la tardività della notifica del verbale di accertamento per violazione dell'art. 14 della Legge n. 689/81, sostenendo che già in data 09.11.2017 -a fronte del successivo verbale conclusivo degli accertamenti notificato in data 22.06.2018- l'Amministrazione era in possesso di tutti gli elementi necessari alla puntuale individuazione delle condotte illecite, non essendo necessarie ulteriori verifiche.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della pretesa sanzionatoria, rilevando che:
– la tardiva comunicazione della proroga del contratto del lavoratore era Parte_3
dovuta a mera svista;
– il lavoratore aveva sempre svolto l'attività per 7 ore al giorno per 5 giorni a Persona_4
settimana e 5 ore in un sesto giorno, in conformità a quanto registrato;
– le lavoratrici “in nero” e sarebbero state assunte Persona_2 Persona_3
con contratto a tempo determinato dal 01.04.2017 al 17.09.2017, poi prorogato fino al 30.09.2017,
e che anche in tal caso la comunicazione di proroga sarebbe stata tardiva per mero errore del consulente;
– infine, l'omessa comunicazione di assunzione della lavoratrice sarebbe Persona_1
dipesa da una mera incomprensione con il consulente.
Concludeva per l'annullamento delle ordinanza-ingiunzione opposta, deducendo, in rito, la nullità
del verbale unico di accertamento e, nel merito, l'infondatezza della pretesa sanzionatoria.
L' , costituendosi in giudizio, eccepiva la piena legittimità del Parte_1
procedimento accertativo e sanzionatorio, e, contestando l'infondatezza delle censure avversarie,
concludeva per il rigetto dell'opposizione e per la conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita mediante produzione documentale e acquisizione di prova testimoniale, veniva decisa con sentenza n. 2234/2023 del 21.07.2023, con la quale il Tribunale di Lecce così statuiva:
“Accoglie il ricorso avanzato da , e per quanto innanzi motivato, revoca e annulla Parte_2
l'ordinanza ingiunzione n.737/2021 prot. 48974, emessa dall' di Parte_1
in data 16/12/2021, perché notificata oltre i novanta giorni previsti ex-lege; pertanto, Pt_1
acclara che l'obbligo di di pagare la somma dovuta è estinto ex-lege. Parte_2
Spese di lite interamente compensate, perché la materia del contendere è risultata meritevole di valutazione giudiziale.”
Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 18.1.2024, interponeva appello l' Parte_1
di instando per la riforma della sentenza impugnata e il rigetto dell'opposizione
[...] Pt_1
proposta da , avverso l'ordinanza ingiunzione n°737/2021; il tutto con vittoria Parte_2
delle spese del doppio grado di giudizio.
Istauratosi il contraddittorio, si costituiva , nella qualità in atti, chiedendo il rigetto Parte_2
dell'avverso gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
La causa, previo deposito -da parte dei procuratori delle parti- di note scritte, nel termine loro assegnato, è stata decisa all'udienza dell'8.5.2025, con contestuale deposito del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico, articolato, motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto tardiva la notifica della contestazione dell'illecito amministrativo, per asserita violazione del termine di 90 giorni di cui all'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981.
In particolare, lamenta che il primo giudice abbia erroneamente individuato il dies a quo del termine decadenziale nella data del 9 novembre 2017 (ovvero, in via subordinata, nel 12 marzo 2018),
assumendo che alla medesima data l' avesse già acquisito tutti gli elementi necessari alla Parte_1
contestazione.
Deduce, al contrario, che l'accertamento ispettivo si sia articolato in più fasi, con acquisizioni progressive di documentazione e dichiarazioni ritenute indispensabili per una compiuta ricostruzione dei fatti.
Segnala, in particolare, che solo in data 12 marzo 2018 è stato possibile procedere alla nuova audizione della lavoratrice resa necessaria per chiarire l'incongruenza Controparte_5
tra la data di inizio del rapporto lavorativo, da lei inizialmente dichiarata, e quella risultante dalla documentazione acquisita. Parimenti, evidenzia che il Libro Unico del Lavoro, relativo ai lavoratori e Parte_3
è stato acquisito solo in data 7 giugno 2018, consentendo l'accertamento di Persona_4
ulteriori violazioni non precedentemente rilevabili.
Deduce come l'istruttoria non poteva considerarsi completata prima di tale ultima data e che,
conseguentemente, la notificazione del verbale ispettivo, avvenuta il 22 giugno 2018, dovesse ritenersi tempestiva.
Rileva, altresì, la legittimità e la rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese dalla lavoratrice in data 12 marzo 2018, acquisite al fine di chiarire dati discordanti, non potendosi CP_5
qualificare detta acquisizione come tardiva o strumentale. Analogamente, l'acquisizione del LUL del lavoratore non può ritenersi strumentale a giustificare eventuali ritardi, avendo, viceversa, Per_4
consentito l'emersione di ulteriori profili di illecito.
Lamenta, inoltre, l'omessa valutazione, da parte del primo giudice, delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, le quali – in quanto rese dinanzi a pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni – devono ritenersi assistite da particolare efficacia probatoria, in assenza di elementi idonei a inficiarne l'attendibilità.
Contesta, infine, le deduzioni difensive formulate dalla parte ricorrente in ordine alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti Parte_3 Per_4
e rilevando come le dichiarazioni rese
[...] Persona_2 Persona_3
da costoro in sede di accertamento confermassero le violazioni contestate.
Conclude, quindi, rilevando che la complessità dell'accertamento – esteso a quattordici posizioni lavorative e finalizzato alla contestazione di plurime violazioni in materia di lavoro irregolare,
riposi settimanali e infedeli registrazioni sul LUL – giustificava l'arco temporale occorso per il completamento delle verifiche, con conseguente insussistenza della dedotta violazione del termine decadenziale previsto dalla normativa richiamata.
2. Il motivo è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Ed invero, per giurisprudenza costante il limite temporale di 90 giorni - entro cui procedere alla contestazione dell'illecito amministrativo, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle relative sanzioni, come stabilito dall'art. 14, comma 2, della L. n. 689/1981 - è collegato all'esito del procedimento di accertamento ed al compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi delle irregolarità dedotte, e non già alla data di commissione dell'illecito stesso, ovvero alla conoscenza dello stesso, da cui decorre il solo termine di prescrizione previsto dall' art. 28
della medesima legge.
Senonché l'attività di accertamento deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti, ed afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima, e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione.
Il termine di novanta giorni, previsto dalla norma citata, per la notifica degli estremi della violazione, dunque, come osservato dalla Suprema Corte, “decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto” (Cass. n.
7681/2014).
Detto termine non coincide “sic et simpliciter” con la generica ed approssimativa percezione del fatto, e con l'acquisizione di documentazione ad esso relativa, ma richiede l'avvenuta elaborazione dei dati così ottenuti al fine di individuare gli elementi costituitivi delle eventuali violazioni.
In tal senso la Suprema Corte ha recentemente ribadito che “in tema di sanzioni amministrative,
nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre,
che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza,
individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui alla L. n. 689 del 1981,
art. 14, comma 2″ (cfr. Cass. S.U., n. 28210/2019).
Sulla scorta di tale consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi –
astrattamente – legittima l'emissione della notificazione dell'illecito amministrativo a conclusione degli accertamenti ispettivi, da intendersi definiti allorquando l'intero procedimento per la verifica dell'accertamento dell'infrazione possa dirsi completato. Accertamento per il quale l'organo ispettivo può necessitare di indagini ulteriori rispetto a quanto rilevato in sede di primo accesso,
al fine di acquisire tutti gli elementi soggettivi e oggettivi fondanti l'infrazione medesima.
Orbene, dall'esame degli atti emerge che, nel caso di specie, l'attività ispettiva non poteva ritenersi conclusa, né sul piano oggettivo né su quello soggettivo, alla data del 9 novembre 2017, indicata dal primo giudice quale dies a quo del termine decadenziale.
Dagli accertamenti risulta, infatti, che solo in data 12 marzo 2018 l' ha potuto procedere Parte_1
alla nuova audizione della lavoratrice necessaria per chiarire Controparte_5
l'incongruenza tra la sua dichiarazione originaria, circa la data di inizio del rapporto lavorativo, e i dati formali risultanti dalla documentazione acquisita. Tale attività – lungi dal potersi qualificare come strumentale o dilatoria – si è rivelata essenziale per la definizione dell'infrazione, integrando quella fase valutativa degli elementi soggettivi e oggettivi ritenuta dalla giurisprudenza imprescindibile per la maturazione della conoscenza completa del fatto. A ciò si aggiunge che, solo in data 7 giugno 2018, è stato acquisito il Libro Unico del Lavoro relativo ai lavoratori e da cui sono emerse ulteriori e autonome Parte_3 Persona_4
irregolarità, non rilevabili sulla base degli atti già in possesso dell' . Parte_1
Pertanto, l'acquisizione di tale documentazione – come sostenuto dall'appellante e corroborato da elementi oggettivi contrari – non può ritenersi artificiosamente differita, bensì legata alla fisiologica complessità delle verifiche richieste in un contesto ispettivo riguardante una pluralità di posizioni lavorative e ipotesi di illecito.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che l'attività di accertamento non potesse dirsi conclusa in un momento anteriore a tale ultima data, essendo stato necessario per l'amministrazione completare l'istruttoria attraverso il riesame delle dichiarazioni rese dai lavoratori, nonchè l'analisi dei documenti acquisiti, al fine di pervenire a una valutazione complessiva, coerente e fondata della condotta datoriale.
In tale prospettiva, deve altresì ritenersi infondata la tesi di parte opponente - recepita dal primo giudice - secondo cui la conoscenza dei fatti sarebbe stata già compiutamente raggiunta in epoca precedente (9 novembre 2017 ovvero 12 marzo 2018), trattandosi – come evidenziato – di momenti intermedi di un'attività investigativa ancora in corso, che ha trovato la sua effettiva conclusione solo con l'acquisizione dell'ultimo elemento istruttorio.
La complessità dell'istruttoria, che ha coinvolto quattordici posizioni lavorative e dato luogo all'accertamento di plurime violazioni in materia di lavoro nero, riposi settimanali e registrazioni infedeli sul LUL, giustifica ampiamente l'arco temporale impiegato per pervenire alla formulazione della contestazione, risultando del tutto coerente con il principio di ragionevole durata dell'attività
amministrativa di accertamento, come elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.
Deve escludersi, pertanto, che la notifica della contestazione in data 22 giugno 2018 sia avvenuta entro il termine decadenziale di 90 giorni, di cui all'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, dovendo tale termine decorrere, nel caso di specie, dalla data di effettivo completamento dell'attività istruttoria, e dunque dal 7 giugno 2018. Consegue, in accoglimento del motivo di gravame, la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto tardiva la notificazione della contestazione e, per l'effetto, la conferma della validità
del verbale ispettivo notificato in data 22 giugno 2018.
Una volta accertata la validità del procedimento sanzionatorio e, dunque, la tempestività della notificazione del verbale di accertamento, occorre esaminare il merito delle violazioni contestate a
. Parte_2
Tale profilo, infatti, non è stato oggetto di alcuna valutazione da parte del primo giudice, il quale si è
limitato a dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato sotto un profilo meramente formale,
accogliendo il ricorso in rito, e omettendo ogni esame della fondatezza delle violazioni contestate,
nonché delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva.
Sennonché è noto - alla luce del consolidato orientamento della S.C. - che le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accesso ispettivo rivestono un significativo valore probatorio, in quanto rilasciate con immediatezza, spontaneità e in assenza di condizionamenti o interessi a compiacere l'amministrazione o a ledere la posizione del datore di lavoro.
Ed invero, secondo la Corte di Cassazione: “le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti da parte
del lavoratore non possono che rivelare una spontaneità e genuinità tali da non potersi trascurare,
non avendo lo stesso, al momento dell'ispezione, contezza alcuna circa la gravosità delle
conseguenze delle proprie affermazioni sul proprio datore di lavoro e non avendo alcuna ragione di
riportare una versione dei fatti non conforme ai reali accadimenti. Dichiarazioni, peraltro, che
contengono una serie di precisazioni e puntualizzazioni che non possono che rafforzare tale
valutazione di attendibilità” (Cass. n. 17774/2015; n. 18551/2012; n. 24128/2007).
È stato inoltre affermato che, “l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto
intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive
di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni
dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori
in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità”
(Cass. n. 15073/2008; n. 3525/2005; conf. Cass. n. 12618/2022; Cass. n. 4182/2021; Cass. n.
8445/2020).
In tale prospettiva, è stato altresì precisato che “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali
o dell' fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in Parte_1
loro presenza, mentre le circostanze accertate indirettamente o sulla base di dichiarazioni di terzi
sono liberamente valutabili dal giudice, il quale può anche ritenerle sufficienti a fondare il proprio
convincimento, qualora siano sorrette da riscontri oggettivi o dal concorso di ulteriori elementi
probatori” (Cass. n. 10427/2014).
Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dai lavoratori Parte_3 Persona_4 [...]
e in sede ispettiva si presentano come univoche, dettagliate e Persona_2 Persona_3
coerenti, confermando in modo inequivoco sia le concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, sia la sussistenza delle irregolarità contestate.
Nello specifico:
- a fronte della versione difensiva secondo cui avrebbe lavorato solo 20 Parte_3
ore settimanali, ha dichiarato di lavorare 4 ore al giorno per 7 giorni a settimana, senza alcuna interruzione, affermando testualmente: “Da quando ho iniziato a lavorare non mi sono mai
assentato ed ho lavorato ogni giorno della settimana, dal lunedì alla domenica”. Una
dichiarazione chiara, coerente e non suscettibile di diverse interpretazioni.
- rispetto alla versione fornita dalla parte resistente (secondo cui avrebbe Persona_4
lavorato 7 ore al giorno per 5 giorni e 5 ore in un sesto giorno), ha riferito di lavorare 8 ore al giorno, dal lunedì alla domenica, con un solo giorno di riposo settimanale (martedì),
specificando gli orari in due turni (10:00–13:00 e 18:00–23:00).
Tali dichiarazioni sono state confermate in giudizio dall'ispettore , la quale ha riferito Tes_1
come il verbale fosse stato letto e sottoscritto dal lavoratore. Le successive rettifiche fornite dal medesimo Durante in sede processuale — giustificate con un generico riferimento a una “situazione emozionale” — non appaiono idonee a scalfirne la attendibilità originaria delle dichiarazioni rese “a caldo”, tanto più in assenza di elementi concreti che ne giustifichino il mutamento.
- Quanto a e le loro dichiarazioni sono chiare e Persona_3 Persona_2
univoche nell'attestare che avevano cessato di lavorare il 17.09.2017 e si erano presentate il
30.09.2017 solo per dare una mano, smentendo la tesi difensiva secondo cui si tratterebbe di una proroga del contratto non formalizzata per mero errore materiale del consulente del lavoro.
ha dichiarato: “Lavoro qui da oggi 30.09.2017. Ho lavorato anche questa estate Persona_3
fino al 17.09.2017 poi ho finito e oggi sono venuta a dare una mano”;
ha aggiunto: “Mi trovo qui nelle cucine del ristorante 'Antimo' di Porto Persona_2
Cesareo, in quanto sono venuta solo questa mattina e stavo lavando le teglie. Ho lavorato già questa
estate. Stavo dando una mano solo per questa mattina…”.
Tali dichiarazioni escludono qualsiasi continuità del rapporto di lavoro fino al giorno dell'accesso ispettivo e confermano la natura irregolare della prestazione lavorativa resa il 30 settembre 2017.
Senonché, come affermato dalla Suprema Corte, “eguale attendibilità, al contrario, non può essere
riconosciuta alle deposizioni successivamente rese in sede processuale, le quali risultano
all'evidenza non solo uniformate e cooptate alla tesi difensiva del datore di lavoro, ma anche non
supportate da alcuna valida giustificazione circa le ragioni della difforme versione. Giustificazione
che non può certo essere ricondotta allo stato emozionale o ad un'eventuale equivocità delle
domande poste dagli ispettori” (Cass. n. 17774/2015).
Invero, detta discrasia va risolta, secondo l'id quod plerumque accidit, alla luce della oggettiva asimmetria delle posizioni tra datore di lavoro e lavoratore, essendo altamente probabile che nel lasso di tempo intercorso tra l'accesso ispettivo e la successiva testimonianza giudiziale, il lavoratore possa essere stato indotto a rivedere le proprie dichiarazioni, nel tentativo di attenuare o annullare le conseguenze a carico del datore di lavoro (Cass. n. 24128/2007).
Pertanto, alla luce di quanto esposto, in assenza di elementi idonei a infirmare l'attendibilità delle dichiarazioni rese in sede ispettiva - tutte verbalizzate da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni e sottoscritte dagli stessi lavoratori - e stante la loro coerenza, spontaneità e precisione, le stesse devono ritenersi pienamente attendibili e idonee a fondare il convincimento del giudicante in merito alla fondatezza delle violazioni accertate e la conseguente pretesa sanzionatoria.
Le violazioni contestate devono quindi ritenersi provate e, conseguentemente, l'opposizione proposta dalla sig.ra deve essere rigettata, con integrale riforma della sentenza di primo grado. Pt_2
3. All'esito del presente gravame consegue la condanna della alla rifusione, in favore Pt_2
dell'appellante, delle spese del doppio grado giudizio, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Prima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso depositato in data Parte_1
19/01/2024, nei confronti di nella qualità di titolare della omonima ditta Parte_2
individuale, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2234/2023 del 21/07/2023, così
provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' Parte_1
e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza Parte_2
ingiunzione n°737/2021;
- condanna la , nella qualità in atti, alla rifusione, in favore dall' Pt_2 [...]
delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, Parte_1
per il primo grado in euro 1.800,00 per compensi, e per il presente gravame in euro 1200,00 per compensi, il tutto oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%, nonché rimborso spese documentate;
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello,
in data 8 maggio 2023.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Virginia Zuppetta Dott.ssa Anna Rita Pasca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai Signori:
dott.ssa Anna Rita PASCA Presidente
dott. Riccardo MELE Consigliere
dott.ssa Virginia ZUPPETTA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 70 del ruolo generale delle cause dell'anno 2024
TRA
(c.f.: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Direttore p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari
, Patrizia Morciano e Iunio Valerio Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Romano, ed elettivamente domiciliato presso i propri uffici in alla Via Giovanni Paolo II, Pt_1
n. 3;
CP_4
[...]
(c.f.: , in proprio e in qualità di titolare Parte_2 C.F._1
dell'omonima ditta individuale, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Salvatore Spano, Maurizio Valentini e Claudio Spano, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in alla via G. Oberdan n. 11, giusta mandato rilasciato in calce alla memoria Pt_1
di costituzione nel presente grado.
-APPELLATA-
All'udienza collegiale dell'8.5.2025, previo deposito di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata decisa con contestuale deposito del dispositivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 22 della Legge n. 689/1981, ritualmente notificato, , in proprio Parte_2
e in qualità di titolare della omonima Ditta, proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Lecce
avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 737/2021, prot. n. 48974, notificatale in data 16.12.2021, con la quale l' le ingiungeva il pagamento della somma di Parte_1
euro 10.585,27, a titolo di sanzione amministrativa e spese di procedura, per le seguenti violazioni:
a) occupazione irregolare (lavoro “in nero”) delle lavoratrici , Persona_1 Persona_2
e nella giornata del 30.09.2017;
[...] Persona_3
b) omessa comunicazione nei termini (oltre i prescritti 5 giorni) al Centro per l'Impiego della proroga del contratto a tempo determinato del lavoratore (contratto in scadenza Parte_3
il 10.09.2017, comunicazione di proroga effettuata il 20.09.2017);
c) infedeli registrazioni sul Libro Unico del Lavoro con riferimento al lavoratore Parte_3
(registrate 3 ore di lavoro per 4 giorni anziché 4 ore per 7 giorni) e al lavoratore
[...] Per_4
(registrate 7 ore di lavoro per 5 giorni anziché 8 ore per 6 giorni);
[...]
d) omessa concessione del riposo settimanale al lavoratore nel periodo Parte_3
02.07.2017 – 30.09.2017.
In particolare, l'opponente eccepiva la tardività della notifica del verbale di accertamento per violazione dell'art. 14 della Legge n. 689/81, sostenendo che già in data 09.11.2017 -a fronte del successivo verbale conclusivo degli accertamenti notificato in data 22.06.2018- l'Amministrazione era in possesso di tutti gli elementi necessari alla puntuale individuazione delle condotte illecite, non essendo necessarie ulteriori verifiche.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della pretesa sanzionatoria, rilevando che:
– la tardiva comunicazione della proroga del contratto del lavoratore era Parte_3
dovuta a mera svista;
– il lavoratore aveva sempre svolto l'attività per 7 ore al giorno per 5 giorni a Persona_4
settimana e 5 ore in un sesto giorno, in conformità a quanto registrato;
– le lavoratrici “in nero” e sarebbero state assunte Persona_2 Persona_3
con contratto a tempo determinato dal 01.04.2017 al 17.09.2017, poi prorogato fino al 30.09.2017,
e che anche in tal caso la comunicazione di proroga sarebbe stata tardiva per mero errore del consulente;
– infine, l'omessa comunicazione di assunzione della lavoratrice sarebbe Persona_1
dipesa da una mera incomprensione con il consulente.
Concludeva per l'annullamento delle ordinanza-ingiunzione opposta, deducendo, in rito, la nullità
del verbale unico di accertamento e, nel merito, l'infondatezza della pretesa sanzionatoria.
L' , costituendosi in giudizio, eccepiva la piena legittimità del Parte_1
procedimento accertativo e sanzionatorio, e, contestando l'infondatezza delle censure avversarie,
concludeva per il rigetto dell'opposizione e per la conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita mediante produzione documentale e acquisizione di prova testimoniale, veniva decisa con sentenza n. 2234/2023 del 21.07.2023, con la quale il Tribunale di Lecce così statuiva:
“Accoglie il ricorso avanzato da , e per quanto innanzi motivato, revoca e annulla Parte_2
l'ordinanza ingiunzione n.737/2021 prot. 48974, emessa dall' di Parte_1
in data 16/12/2021, perché notificata oltre i novanta giorni previsti ex-lege; pertanto, Pt_1
acclara che l'obbligo di di pagare la somma dovuta è estinto ex-lege. Parte_2
Spese di lite interamente compensate, perché la materia del contendere è risultata meritevole di valutazione giudiziale.”
Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 18.1.2024, interponeva appello l' Parte_1
di instando per la riforma della sentenza impugnata e il rigetto dell'opposizione
[...] Pt_1
proposta da , avverso l'ordinanza ingiunzione n°737/2021; il tutto con vittoria Parte_2
delle spese del doppio grado di giudizio.
Istauratosi il contraddittorio, si costituiva , nella qualità in atti, chiedendo il rigetto Parte_2
dell'avverso gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
La causa, previo deposito -da parte dei procuratori delle parti- di note scritte, nel termine loro assegnato, è stata decisa all'udienza dell'8.5.2025, con contestuale deposito del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico, articolato, motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto tardiva la notifica della contestazione dell'illecito amministrativo, per asserita violazione del termine di 90 giorni di cui all'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981.
In particolare, lamenta che il primo giudice abbia erroneamente individuato il dies a quo del termine decadenziale nella data del 9 novembre 2017 (ovvero, in via subordinata, nel 12 marzo 2018),
assumendo che alla medesima data l' avesse già acquisito tutti gli elementi necessari alla Parte_1
contestazione.
Deduce, al contrario, che l'accertamento ispettivo si sia articolato in più fasi, con acquisizioni progressive di documentazione e dichiarazioni ritenute indispensabili per una compiuta ricostruzione dei fatti.
Segnala, in particolare, che solo in data 12 marzo 2018 è stato possibile procedere alla nuova audizione della lavoratrice resa necessaria per chiarire l'incongruenza Controparte_5
tra la data di inizio del rapporto lavorativo, da lei inizialmente dichiarata, e quella risultante dalla documentazione acquisita. Parimenti, evidenzia che il Libro Unico del Lavoro, relativo ai lavoratori e Parte_3
è stato acquisito solo in data 7 giugno 2018, consentendo l'accertamento di Persona_4
ulteriori violazioni non precedentemente rilevabili.
Deduce come l'istruttoria non poteva considerarsi completata prima di tale ultima data e che,
conseguentemente, la notificazione del verbale ispettivo, avvenuta il 22 giugno 2018, dovesse ritenersi tempestiva.
Rileva, altresì, la legittimità e la rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese dalla lavoratrice in data 12 marzo 2018, acquisite al fine di chiarire dati discordanti, non potendosi CP_5
qualificare detta acquisizione come tardiva o strumentale. Analogamente, l'acquisizione del LUL del lavoratore non può ritenersi strumentale a giustificare eventuali ritardi, avendo, viceversa, Per_4
consentito l'emersione di ulteriori profili di illecito.
Lamenta, inoltre, l'omessa valutazione, da parte del primo giudice, delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, le quali – in quanto rese dinanzi a pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni – devono ritenersi assistite da particolare efficacia probatoria, in assenza di elementi idonei a inficiarne l'attendibilità.
Contesta, infine, le deduzioni difensive formulate dalla parte ricorrente in ordine alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti Parte_3 Per_4
e rilevando come le dichiarazioni rese
[...] Persona_2 Persona_3
da costoro in sede di accertamento confermassero le violazioni contestate.
Conclude, quindi, rilevando che la complessità dell'accertamento – esteso a quattordici posizioni lavorative e finalizzato alla contestazione di plurime violazioni in materia di lavoro irregolare,
riposi settimanali e infedeli registrazioni sul LUL – giustificava l'arco temporale occorso per il completamento delle verifiche, con conseguente insussistenza della dedotta violazione del termine decadenziale previsto dalla normativa richiamata.
2. Il motivo è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Ed invero, per giurisprudenza costante il limite temporale di 90 giorni - entro cui procedere alla contestazione dell'illecito amministrativo, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle relative sanzioni, come stabilito dall'art. 14, comma 2, della L. n. 689/1981 - è collegato all'esito del procedimento di accertamento ed al compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi delle irregolarità dedotte, e non già alla data di commissione dell'illecito stesso, ovvero alla conoscenza dello stesso, da cui decorre il solo termine di prescrizione previsto dall' art. 28
della medesima legge.
Senonché l'attività di accertamento deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti, ed afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima, e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione.
Il termine di novanta giorni, previsto dalla norma citata, per la notifica degli estremi della violazione, dunque, come osservato dalla Suprema Corte, “decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto” (Cass. n.
7681/2014).
Detto termine non coincide “sic et simpliciter” con la generica ed approssimativa percezione del fatto, e con l'acquisizione di documentazione ad esso relativa, ma richiede l'avvenuta elaborazione dei dati così ottenuti al fine di individuare gli elementi costituitivi delle eventuali violazioni.
In tal senso la Suprema Corte ha recentemente ribadito che “in tema di sanzioni amministrative,
nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre,
che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza,
individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui alla L. n. 689 del 1981,
art. 14, comma 2″ (cfr. Cass. S.U., n. 28210/2019).
Sulla scorta di tale consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi –
astrattamente – legittima l'emissione della notificazione dell'illecito amministrativo a conclusione degli accertamenti ispettivi, da intendersi definiti allorquando l'intero procedimento per la verifica dell'accertamento dell'infrazione possa dirsi completato. Accertamento per il quale l'organo ispettivo può necessitare di indagini ulteriori rispetto a quanto rilevato in sede di primo accesso,
al fine di acquisire tutti gli elementi soggettivi e oggettivi fondanti l'infrazione medesima.
Orbene, dall'esame degli atti emerge che, nel caso di specie, l'attività ispettiva non poteva ritenersi conclusa, né sul piano oggettivo né su quello soggettivo, alla data del 9 novembre 2017, indicata dal primo giudice quale dies a quo del termine decadenziale.
Dagli accertamenti risulta, infatti, che solo in data 12 marzo 2018 l' ha potuto procedere Parte_1
alla nuova audizione della lavoratrice necessaria per chiarire Controparte_5
l'incongruenza tra la sua dichiarazione originaria, circa la data di inizio del rapporto lavorativo, e i dati formali risultanti dalla documentazione acquisita. Tale attività – lungi dal potersi qualificare come strumentale o dilatoria – si è rivelata essenziale per la definizione dell'infrazione, integrando quella fase valutativa degli elementi soggettivi e oggettivi ritenuta dalla giurisprudenza imprescindibile per la maturazione della conoscenza completa del fatto. A ciò si aggiunge che, solo in data 7 giugno 2018, è stato acquisito il Libro Unico del Lavoro relativo ai lavoratori e da cui sono emerse ulteriori e autonome Parte_3 Persona_4
irregolarità, non rilevabili sulla base degli atti già in possesso dell' . Parte_1
Pertanto, l'acquisizione di tale documentazione – come sostenuto dall'appellante e corroborato da elementi oggettivi contrari – non può ritenersi artificiosamente differita, bensì legata alla fisiologica complessità delle verifiche richieste in un contesto ispettivo riguardante una pluralità di posizioni lavorative e ipotesi di illecito.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che l'attività di accertamento non potesse dirsi conclusa in un momento anteriore a tale ultima data, essendo stato necessario per l'amministrazione completare l'istruttoria attraverso il riesame delle dichiarazioni rese dai lavoratori, nonchè l'analisi dei documenti acquisiti, al fine di pervenire a una valutazione complessiva, coerente e fondata della condotta datoriale.
In tale prospettiva, deve altresì ritenersi infondata la tesi di parte opponente - recepita dal primo giudice - secondo cui la conoscenza dei fatti sarebbe stata già compiutamente raggiunta in epoca precedente (9 novembre 2017 ovvero 12 marzo 2018), trattandosi – come evidenziato – di momenti intermedi di un'attività investigativa ancora in corso, che ha trovato la sua effettiva conclusione solo con l'acquisizione dell'ultimo elemento istruttorio.
La complessità dell'istruttoria, che ha coinvolto quattordici posizioni lavorative e dato luogo all'accertamento di plurime violazioni in materia di lavoro nero, riposi settimanali e registrazioni infedeli sul LUL, giustifica ampiamente l'arco temporale impiegato per pervenire alla formulazione della contestazione, risultando del tutto coerente con il principio di ragionevole durata dell'attività
amministrativa di accertamento, come elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.
Deve escludersi, pertanto, che la notifica della contestazione in data 22 giugno 2018 sia avvenuta entro il termine decadenziale di 90 giorni, di cui all'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, dovendo tale termine decorrere, nel caso di specie, dalla data di effettivo completamento dell'attività istruttoria, e dunque dal 7 giugno 2018. Consegue, in accoglimento del motivo di gravame, la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto tardiva la notificazione della contestazione e, per l'effetto, la conferma della validità
del verbale ispettivo notificato in data 22 giugno 2018.
Una volta accertata la validità del procedimento sanzionatorio e, dunque, la tempestività della notificazione del verbale di accertamento, occorre esaminare il merito delle violazioni contestate a
. Parte_2
Tale profilo, infatti, non è stato oggetto di alcuna valutazione da parte del primo giudice, il quale si è
limitato a dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato sotto un profilo meramente formale,
accogliendo il ricorso in rito, e omettendo ogni esame della fondatezza delle violazioni contestate,
nonché delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva.
Sennonché è noto - alla luce del consolidato orientamento della S.C. - che le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accesso ispettivo rivestono un significativo valore probatorio, in quanto rilasciate con immediatezza, spontaneità e in assenza di condizionamenti o interessi a compiacere l'amministrazione o a ledere la posizione del datore di lavoro.
Ed invero, secondo la Corte di Cassazione: “le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti da parte
del lavoratore non possono che rivelare una spontaneità e genuinità tali da non potersi trascurare,
non avendo lo stesso, al momento dell'ispezione, contezza alcuna circa la gravosità delle
conseguenze delle proprie affermazioni sul proprio datore di lavoro e non avendo alcuna ragione di
riportare una versione dei fatti non conforme ai reali accadimenti. Dichiarazioni, peraltro, che
contengono una serie di precisazioni e puntualizzazioni che non possono che rafforzare tale
valutazione di attendibilità” (Cass. n. 17774/2015; n. 18551/2012; n. 24128/2007).
È stato inoltre affermato che, “l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto
intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive
di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni
dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori
in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità”
(Cass. n. 15073/2008; n. 3525/2005; conf. Cass. n. 12618/2022; Cass. n. 4182/2021; Cass. n.
8445/2020).
In tale prospettiva, è stato altresì precisato che “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali
o dell' fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in Parte_1
loro presenza, mentre le circostanze accertate indirettamente o sulla base di dichiarazioni di terzi
sono liberamente valutabili dal giudice, il quale può anche ritenerle sufficienti a fondare il proprio
convincimento, qualora siano sorrette da riscontri oggettivi o dal concorso di ulteriori elementi
probatori” (Cass. n. 10427/2014).
Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dai lavoratori Parte_3 Persona_4 [...]
e in sede ispettiva si presentano come univoche, dettagliate e Persona_2 Persona_3
coerenti, confermando in modo inequivoco sia le concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, sia la sussistenza delle irregolarità contestate.
Nello specifico:
- a fronte della versione difensiva secondo cui avrebbe lavorato solo 20 Parte_3
ore settimanali, ha dichiarato di lavorare 4 ore al giorno per 7 giorni a settimana, senza alcuna interruzione, affermando testualmente: “Da quando ho iniziato a lavorare non mi sono mai
assentato ed ho lavorato ogni giorno della settimana, dal lunedì alla domenica”. Una
dichiarazione chiara, coerente e non suscettibile di diverse interpretazioni.
- rispetto alla versione fornita dalla parte resistente (secondo cui avrebbe Persona_4
lavorato 7 ore al giorno per 5 giorni e 5 ore in un sesto giorno), ha riferito di lavorare 8 ore al giorno, dal lunedì alla domenica, con un solo giorno di riposo settimanale (martedì),
specificando gli orari in due turni (10:00–13:00 e 18:00–23:00).
Tali dichiarazioni sono state confermate in giudizio dall'ispettore , la quale ha riferito Tes_1
come il verbale fosse stato letto e sottoscritto dal lavoratore. Le successive rettifiche fornite dal medesimo Durante in sede processuale — giustificate con un generico riferimento a una “situazione emozionale” — non appaiono idonee a scalfirne la attendibilità originaria delle dichiarazioni rese “a caldo”, tanto più in assenza di elementi concreti che ne giustifichino il mutamento.
- Quanto a e le loro dichiarazioni sono chiare e Persona_3 Persona_2
univoche nell'attestare che avevano cessato di lavorare il 17.09.2017 e si erano presentate il
30.09.2017 solo per dare una mano, smentendo la tesi difensiva secondo cui si tratterebbe di una proroga del contratto non formalizzata per mero errore materiale del consulente del lavoro.
ha dichiarato: “Lavoro qui da oggi 30.09.2017. Ho lavorato anche questa estate Persona_3
fino al 17.09.2017 poi ho finito e oggi sono venuta a dare una mano”;
ha aggiunto: “Mi trovo qui nelle cucine del ristorante 'Antimo' di Porto Persona_2
Cesareo, in quanto sono venuta solo questa mattina e stavo lavando le teglie. Ho lavorato già questa
estate. Stavo dando una mano solo per questa mattina…”.
Tali dichiarazioni escludono qualsiasi continuità del rapporto di lavoro fino al giorno dell'accesso ispettivo e confermano la natura irregolare della prestazione lavorativa resa il 30 settembre 2017.
Senonché, come affermato dalla Suprema Corte, “eguale attendibilità, al contrario, non può essere
riconosciuta alle deposizioni successivamente rese in sede processuale, le quali risultano
all'evidenza non solo uniformate e cooptate alla tesi difensiva del datore di lavoro, ma anche non
supportate da alcuna valida giustificazione circa le ragioni della difforme versione. Giustificazione
che non può certo essere ricondotta allo stato emozionale o ad un'eventuale equivocità delle
domande poste dagli ispettori” (Cass. n. 17774/2015).
Invero, detta discrasia va risolta, secondo l'id quod plerumque accidit, alla luce della oggettiva asimmetria delle posizioni tra datore di lavoro e lavoratore, essendo altamente probabile che nel lasso di tempo intercorso tra l'accesso ispettivo e la successiva testimonianza giudiziale, il lavoratore possa essere stato indotto a rivedere le proprie dichiarazioni, nel tentativo di attenuare o annullare le conseguenze a carico del datore di lavoro (Cass. n. 24128/2007).
Pertanto, alla luce di quanto esposto, in assenza di elementi idonei a infirmare l'attendibilità delle dichiarazioni rese in sede ispettiva - tutte verbalizzate da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni e sottoscritte dagli stessi lavoratori - e stante la loro coerenza, spontaneità e precisione, le stesse devono ritenersi pienamente attendibili e idonee a fondare il convincimento del giudicante in merito alla fondatezza delle violazioni accertate e la conseguente pretesa sanzionatoria.
Le violazioni contestate devono quindi ritenersi provate e, conseguentemente, l'opposizione proposta dalla sig.ra deve essere rigettata, con integrale riforma della sentenza di primo grado. Pt_2
3. All'esito del presente gravame consegue la condanna della alla rifusione, in favore Pt_2
dell'appellante, delle spese del doppio grado giudizio, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Prima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso depositato in data Parte_1
19/01/2024, nei confronti di nella qualità di titolare della omonima ditta Parte_2
individuale, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2234/2023 del 21/07/2023, così
provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' Parte_1
e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza Parte_2
ingiunzione n°737/2021;
- condanna la , nella qualità in atti, alla rifusione, in favore dall' Pt_2 [...]
delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, Parte_1
per il primo grado in euro 1.800,00 per compensi, e per il presente gravame in euro 1200,00 per compensi, il tutto oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%, nonché rimborso spese documentate;
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello,
in data 8 maggio 2023.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Virginia Zuppetta Dott.ssa Anna Rita Pasca