Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/06/2025, n. 3836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3836 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA, PERSONA, MINORENNI E IPROTEZIONE INTERNAZIONALE
in composizione collegiale, nella persona dei Consiglieri
dott.ssa Francesca Romana Salvadori Presidente dott. Gabriele Sordi Consigliere dott.ssa Maika Marini Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello in sede di riassunzione N.R.G. 1454/2023, riservato in decisione alla udienza del 10 aprile 2025:
TRA nato a [...] il [...], cf , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, Via Carlo Mirabello nr. 23, presso lo studio dell'Avv. Simonetta Crisci che lo rappresenta e difende, come da procura in atti - appellante
E
in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi 12, Roma – non costituito
E
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma - intervenuto.
Fatto
Con l'atto di citazione introduttivo del presente procedimento, iscritto al ruolo il 15 marzo
2023, il Sig. ha riassunto il giudizio di appello in seguito all'ordinanza n. 36790/2022 Parte_1
emessa dalla Corte di Cassazione, Prima sez. Civile, in data 30.11.2022, pubblicata in data 15.12.2022
e comunicata alle parti in pari data, di annullamento, con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione, della sentenza n. 4974/2020 del 7. 10.2020, con la quale la Corte di Appello di Roma,
a conferma della ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 702 bis dal Tribunale di Roma, I sezione
Con l'atto di riassunzione, il ricorrente ha chiesto “il riconoscimento della protezione internazionale, nella forma del riconoscimento dell'asilo politico o della protezione sussidiaria di cui agli artt. 14-17 D. Lgs. 251/07, con conseguente obbligo a carico delle resistenti amministrazioni di rilascio del relativo titolo di soggiorno;
in subordine ha chiesto l'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale per motivi umanitari ex art. 5, comma 6, D. Lgs. 286/98 o ai sensi dell'art. 32, co. 3, del D.lgs n.25/2008, nella formulazione conseguente al Decreto Legge n. 130 del 21/10/2020 convertito nella legge n. 173 del 18/12/2020 che ha introdotto la disciplina relativa alla “protezione speciale, con ogni statuizione di legge e vittoria di spese, unitamente alla liquidazione delle spese legali per il grado di Cassazione”.
Con atto del 4 settembre 2023 il P.G ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in riassunzione, conformemente ai principi affermati dalla Corte di Cassazione.
Con ordinanza resa in data 15 settembre 2023, la Corte di Appello di Roma ha dichiarato la contumacia del Controparte_2
di Roma - e ha trattenuto in decisione la causa alla udienza del 10 aprile
[...]
2025, tenutasi con modalità cartolari, all'esito del deposito delle note scritte di udienza contenenti le conclusioni precisate dalla parte costituita.
Diritto
Con l'ordinanza di rinvio del 15 dicembre 2022, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Roma, nella parte in cui non ha riconosciuto la protezione sussidiaria in favore di affermando quanto segue: Parte_1
“La Corte di Appello ha negato credibilità al racconto del sig. bollando come generica, Pt_1
confusa e contraddittoria la sua narrazione, con una motivazione priva di ogni specificità e che non supera la soglia della mera apparenza, visto che non tiene nel minimo conto la documentazione medica prodotta e opportunamente “localizzata” in atti da parte ricorrente, che evidenziava, da un lato, uno stato di prostrazione psichica e, dall'altro e soprattutto, gli esiti cicatriziali da ustioni che confermavano con evidenza oggettiva e corroboravano il narrato di sevizie. Lacuna, questa, tanto più grave, perché la Corte capitolina si è indotta ad affermare che mancavano i riscontri dei maltrattamenti subiti”.
Sulla base di tale rilievo, la Corte di Cassazione ha quindi espresso i seguenti principi:
“L'art.3, comma 4, del dlgs 251/2007, in conformità alla direttiva 95/2011 (art.4 par.4), stabilisce che il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine. In merito alla rilevanza dei traumi fisici da tortura ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale il giudice non può eludere il rispetto del quadro normativo internazionale e in particolare del Protocollo di IS
(di cui è stata pubblicata in lingua inglese dall'Ufficio dell'Alto Commissariato N.U:. per i diritti umani il 29.06.2022 l'edizione aggiornata 2022 […] in riferimento alla documentazione di tortura, per attribuire il giusto peso alle prove mediche e alla documentazione medica relativa alla tortura nel contesto della valutazione di credibilità del richiedente asilo.
Le linee guida del della Salute adottate a norma dell'art.27, comma 1 bis dlgs CP_1
25/08, introdotto con il dlgs 21.1.14 n. 18 (linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari si status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito tortura stupri o altre forma gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale) indicano che per ciò che attiene all'accertamento di esiti fisici dei traumi, la procedura di certificazione si dovrebbe conformare agli standard internazionali previsti dal Protocollo di IS che, pur non avendo valore di norma cogente, rappresenta la più autorevole fonte internazionale di indirizzo sulle modalità di indagine e documentazione degli esiti di tortura. A tal proposito valgono i presenti principi: la certificazione medico legale degli esiti di tortura deve rispettare adeguati standard minimi;
la condizione essenziale per poter redigere una certificazione relativa ad esiti di tortura e violenza internazionale
è sempre rappresentata da una presa in carico in un percorso multidisciplinare, che tenga conto dell'approccio olistico alla salute e ai bisogni del richiedente asilo;
il paziente/richiedente deve essere valutato da personale appositamente formato;
il medico che redige la certificazione deve essere imparziale e deve riportare con precisione e senza omissioni tutti gli elementi rilevati nel corso della visita e tutta la documentazione esaminata, senza esprimere alcuna opinione sul merito della richiesta di protezione. La certificazione, dunque non deve includere conclusioni o pareri circa la veridicità della narrazione del richiedente, ma dovrebbe piuttosto limitarsi a valutare se i sintomi fisici o psichici riscontrati cono congruenti, e in che misura, con la descrizione degli eventi fornita dal richiedente rispetto ai trami subiti. La certificazione, inoltre, può dare indicazioni, quando è possibile, sull'epoca in cui si sono verificati e inoltre sull'eventuale permanenza in condizioni degradanti e prove di assistenza medica. Infatti, nel processo di valutazione della domanda di protezione internazionale, la certificazione deve essere considerata congiuntamente alle dichiarazioni rese dal richiedente, in sede della verbalizzazione della domanda e durante
l'audizione, alle informazioni sul Paese d'origine e agli altri documenti o testimonianze portati all'attenzione dell'organismo accertante, proprio perché ex art. 3 dlgs 251/07 l'esame della domanda di protezione internazionale è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda.”.
Alla stregua di tali principi di diritto, la Corte di Cassazione ha quindi concluso affermando quanto segue : “Pertanto la Corte territoriale, in sede di giudizio di attendibilità sul racconto del richiedente non poteva ignorare la documentazione medica circa le lesioni e gli esiti cicatriziali presenti sul corpo del richiedente e le relative indicazioni circa la loro congruità con il narrato”.
Ciò posto, in questa sede è dunque necessario svolgere una nuova valutazione dei fatti, dei documenti e delle dichiarazioni del richiedente asilo acquisite in giudizio, facendo applicazione del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio, al fine di valutare la fondatezza dell'appello.
Deve a tal fine precisarsi che nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che delimitano, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
Conseguentemente, posto che con l'atto di citazione in appello del 13 novembre 2019 la parte richiedente ha concluso chiedendo di accertare l'esigenza di una protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 251/07, e di ordinare alla Questura di Roma il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria in favore dell'appellante, deve essere considerato esclusivamente l'unico motivo di appello formulato nel medesimo atto, relativo al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria in violazione degli artt. 2, lett. e) e 15 Direttiva 2004/83
UE e degli artt 2, lett. g e 14 d.lgs. 251/2007.
Tanto premesso, con riferimento alla sussistenza degli elementi di tale forma di protezione, si osserva quanto segue.
In sede di audizione davanti alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino turco di etnia curda, nato e cresciuto nel villaggio di Echin Yolu, nella provincia di OL, zona situata nell'area considerata il c.d. ”; di non poter fare rientro in IA in ragione delle Persona_1 discriminazioni subite in quanto appartenente alla comunità curda nonché a causa del pericolo di essere sottoposto a torture e maltrattamenti perché individuato dalle autorità turche quale attivista politico oppositore al governo.
Nello specifico, il sig. ha riferito di provenire da una famiglia benestante e di Parte_1
non aver mai avuto difficoltà economiche;
di essere un simpatizzante del partito HDP e di aver svolto attività politica distribuendo giornali del PKK e dell'HDP; ha quindi precisato che, proprio nell'ambito dello svolgimento di tale attività politica, durante la celebrazione del Newroz, capodanno tradizionale curdo, è stato individuato dalla polizia turca mentre portava con sé uno striscione e alcuni manifesti con le foto di Ocalan;
nella medesima occasione ha dichiarato di essere stato condotto in caserma e di essere stato picchiato e poi rilasciato. Il ricorrente ha specificato altresì di essere stato fermato in altre diverse occasioni dalla polizia turca, anche senza un valido motivo, e di essere stato maltrattato e picchiato dalle autorità. ha riferito in proposito Parte_1
di aver subito gravi maltrattamenti a livello fisico e psicologico sia durante lo svolgimento del servizio militare in IA sia durante i fermi di polizia, subendone ancora le conseguenze. Quindi,
a seguito di un'ondata di arresti di attivisti curdi, il ricorrente ha riferito di essere fuggito dal proprio paese, dapprima recandosi ad IS e, successivamente, raggiungendo l'Italia nascosto in un furgone attraverso la frontiera di Ancona. Il ricorrente ha infine evidenziato di essere stato cercato più volte dalle autorità presso la propria abitazione anche a seguito della propria partenza dalla
IA, come riferitogli dai parenti.
Sentito all'udienza dell'1 giugno 2017, il ricorrente ha precisato di aver partecipato sin dal
2009 a tutte le manifestazioni del popolo curdo e di essere stato arrestato più volte dalla polizia e portato nelle celle di sicurezza dove è stato picchiato e poi rilasciato. Con riferimento alle ferite presenti sulle braccia ha riferito come le stesse siano ferite auto inferte mentre ha dichiarato che le bruciature di sigaretta e le altre ferite al cuoio capelluto gli sono state procurate durante il servizio militare.
Sentito nuovamente all'udienza del 28 gennaio 2019, il ricorrente ha ulteriormente precisato di essere un'attivista e di essere andato via nel 2015 dopo essere stato arrestato in occasione della sua partecipazione alla festa del Newroz, in quanto non autorizzata dalle autorità.
A sostegno delle dichiarazioni rese, il ricorrente ha prodotto in giudizio la documentazione medica rilasciata dall'Associazione “ME contro la Tortura” nella quale sono state certificate
“cicatrici rotonde del diametro di 1 cm con i caratteri degli esiti di ustioni, provocate da spegnimento di sigarette” oltre a “ferite lacero contuse sul cuoio capelluto, sulla superficie del gomito destro e sul braccio destro” ed è stato attestato il grave stato di prostrazione del richiedente asilo, accompagnato da rilevanti disturbi del sonno attenuati dalla somministrazione di farmaci. Nella documentazione medica sono state rilevate anche lesioni traumatiche sulla superficie laterale delle braccia e degli avambracci nonché cicatrici lineari trasversali di lunghezza compresa tra i 4 e i 7 cm con i caratteri delle ferite auto inferte. Come sottolineato nel certificato medico “gli esiti evidenziati sono consolidati e quindi non recenti, da traumi subiti più di 6 mesi fa. Tali esiti sono riferibili alle modalità denunciate: ferite auto inferte sulle braccia quali si riscontrano spesso in ex detenuti curdi nelle prigioni turche ed esiti di traumi contusivi”. Risulta anche rilevato uno stato depressivo cronicizzato che richiede sostegno psicologico.
Ciò posto, l'appello è fondato per i motivi che seguono.
Deve premettersi, per quanto concerne il giudizio sulla credibilità del ricorrente, che “La valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di un procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007.” (Cass. Civ. 26921/17, 2875/18, 3932/ 2018 e
26822/19, Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande sezione, sentenza 2 dicembre 2014 nelle cause riunite da C-148.13 a C 150-13). L'art 3, 5 comma, del d.lgs. 251/2007 stabilisce che, anche in difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata;
e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.
Tanto premesso, la vicenda narrata dal richiedente appare credibile e fornita di adeguata coerenza interna, oltre che esterna, tanto che il ricorrente può accedere al beneficio dell'onere agevolato della prova di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 251/07.
Invero, la narrazione relativa a tutti gli aspetti significativi della domanda che rappresentano i fatti integrativi della fattispecie costitutiva della protezione sussidiaria, con particolare riferimento ai prospettati profili di danno grave, risulta coerente, plausibile e dotata di generale attendibilità, tenuto conto dei riscontri documentali forniti dal richiedente, che attestano la veridicità del racconto sulle violenze subite dal ricorrente in IA a causa della sua appartenenza all'etnia curda e della sua partecipazione alle manifestazioni di tipo politico, sia avuto riguardo alle informazioni sul paese di origine, alla luce delle quali il narrato delle violenze subite risulta coerente. Nella specie, risultano innanzitutto credibili gli elementi relativi alla cittadinanza turca, all'appartenenza del ricorrente all'etnia curda e alla sua provenienza da OL, in virtù dell'intervista resa e della lingua parlata, nonché gli elementi relativi alla sua partecipazione alle manifestazioni curde, come il Newroz, e ad altre riunioni curde. La stessa Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha ritenuto implicitamente credibili le dichiarazioni rese dal ricorrente sul punto, là dove ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, sul rilievo che il ricorrente non presenti un profilo politico rilevante, essendosi limitato a riferire di aver partecipato ad alcune manifestazioni pubbliche distribuendo solo giornali e manifesti.
A differenza di quanto ritenuto dalla Commissione Territoriale il racconto del ricorrente, dettagliato e ricco di particolari è pienamente credibile e trova riscontro della documentazione medica depositata che attesta che il ricorrente è stato vittima di trattamenti inumani e degradanti.
Invero, gli accadimenti specifici e circostanziati riferiti dal ricorrente, secondo i quali, in quanto sarebbe stato soggetto a continue pressioni e maltrattamenti da parte delle autorità locali, Pt_2
e le tenute ripercussioni in caso di rientro nel suo paese di origine, in quanto sarebbe sempre vittima degli stessi maltrattamenti, hanno trovato riscontro documentale nella certificazione medica prodotta in giudizio, che corrobora la sussistenza degli elementi idonei ad integrare l'ipotesi del danno grave ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 251/2007 e che consentono di pervenire al riconoscimento della protezione sussidiaria.
In particolare, la documentazione medica rilasciata dall'Associazione “ME contro la
Tortura” ha attestato l'esistenza degli esiti di lesioni traumatiche, evidenziando come si tratti di esiti consolidati, non recenti e riferibili alle modalità denunciate dal ricorrente, là dove le ferite autoinferte risultano spesso riscontrabili in ex detenuti curdi nelle prigioni turche e le altre lesioni sono pertinenti ad esiti di traumi contusivi coerenti con il narrato del richiedente protezione;
la stessa certificazione medica ha anche attestato la presenza di uno stato depressivo ormai cronicizzato che richiede un sostegno psicologico.
Tale documentazione risulta conforme alle linee guida del Ministero della Salute adottate a norma dell'art.27, comma 1 bis dlgs 25/08, introdotto con il dlgs 21.1.14 n. 18 (linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari si status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito tortura stupri o altre forma gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale) nella parte in cui, nella fase dell'accertamento degli esiti fisici dei traumi, la certificazione risulta rispettosa degli standard internazionali previsti dal Protocollo di IS, fonte primaria della prassi internazionale in materia di valutazione medica di torture e trattamenti inumani o degradanti, là dove il richiedente è stato valutato da personale medico appositamente formato e imparziale e la certificazione riporta con precisione tutti gli elementi rilevati nel corso della visita e tutta la documentazione esaminata.
Ciò posto, la documentazione medica certifica espressamente che i sintomi fisici e psichici riscontrati sono congruenti con la descrizione degli eventi fornita dal richiedente rispetto ai trami subiti , tal che detta certificazione è idonea a dimostrare la correlazione tra l'asserito danno grave e i segni dei trattamenti inumani o degradanti rinvenuti sulla persona del richiedente ed è conseguentemente idonea anche a costituire un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o danni gravi in caso di rientro nel proprio paese di origine.
Le dichiarazioni del ricorrente hanno quindi trovato pieno riscontro nella documentazione medica depositata e la loro attendibilità è anche confermata dalle fonti internazionali più accreditate che testimoniano la consolidata discriminazione e persecuzione di coloro che appartengono all'etnia curda, attuata per decenni dallo Stato turco e peraltro accentuatasi con l'attacco del 10 ottobre 2019 posto in essere dalle milizie turche, guidate dal presidente , contro le postazioni curde nel Per_2
Nord della Siria (http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Erdogan-ordina-attacco-esercito-turco-
Email_1
cad24f8bd9cb.html).
A conferma dell'atteggiamento persecutorio del governo turco nei confronti della minoranza etnica curda, il World Report 2020 di denuncia gravi restrizioni al diritto di Controparte_3
manifestazione ed assemblea in IA. Ciò ha permesso che ai governatori provinciali fossero concessi poteri maggiori per limitare i movimenti e le assemblee nelle loro province, influenzando in modo sproporzionato le manifestazioni nel sud-est curdo. Inoltre, ad agosto 2019, il ministero
Pers dell'Interno ha rimosso dall'incarico i sindaci di HDP dei comuni maggiori di Diyarbakir, e
, recentemente eletti dalla maggioranza dei voti nelle elezioni locali del 31 marzo, accusandoli Per_4
di legami con il terrorismo. Al posto dei sindaci scelti dagli elettori, il Ministero degli Interni ha nominato i governatori provinciali come "amministratori fiduciari", sospendendo così la democrazia locale in queste città. Nei mesi seguenti, altri 24 sindaci HDP eletti nei distretti della regione sono stati rimossi e 14, tra cui il sindaco di Diyarbakir, incarcerati in attesa di Persona_5
indagini e processo (https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/turkey).
La Commissione Territoriale, pur non mettendo in dubbio gli elementi relativi all'etnia del ricorrente e alla partecipazione dello stesso alle principali manifestazioni del popolo curdo, ha basato l'affermazione di non credibilità degli atti persecutori a danno del ricorrente senza tenere in adeguato conto le fonti che univocamente affermano il rischio cui sono soggetti gli appartenenti all'etnia curda, in special modo nel sud est del paese. Sul punto, è noto che la polizia e le autorità turche effettuino pressioni psicologiche ed arresti nei confronti di semplici sostenitori della causa curda. Tali condotte vessatorie sono spesso indirizzate e diffuse verso personalità non di primo piano, la cui persecuzione può avere minore risonanza mediatica e maggiore effetto intimidatorio sull'insieme dei simpatizzanti (UK Home Office - Country
Policy and Information Note Turkey: Kurds - September 2018: https://www.justice.gov/eoir/page/file/1101921/download). Nella relazione di Controparte_4 sottoposta al Consiglio dei Diritti Umani ONU a fine settembre 2017 si legge che “le persone che esprimono il loro dissenso politico specialmente in relazione alla questione curda, sono state soggette a trattamenti violenti e di criminale persecuzione” (v. Turkey: Deterioration Controparte_4
of human rights situation must be addressed by the Human Rights Council - Written Statement to the
36th session of the Human Rights Council - https://www.amnesty.org/en/documents/ior40/7043/2017/en/). Ne consegue pertanto che a prescindere dal ruolo svolto, chiunque esprima qualsivoglia forma di opposizione politica e di sostegno alla causa curda rischia di essere perseguitato.
Ciò chiarito, l'odierno ricorrente è stato vittima di maltrattamenti da parte delle autorità statuali turche, come anche dimostrato dalla certificazione di ME contro la tortura, e solamente lasciando il suo Paese di origine è riuscito a sottrarsi agli ulteriori atti repressivi e discriminatori cui sarebbe andato incontro, così come ampiamente confermato dalle più accreditate fonti internazionali.
Nel rapporto 2017/2018 di si legge: “Lo stato d'emergenza, imposto Controparte_4 dopo il tentato colpo di stato del luglio 2016, è rimasto in vigore per tutto l'anno. Questo ha aperto la strada a limitazioni illegittime dei diritti umani e ha permesso al governo di approvare leggi senza il vaglio effettivo del parlamento e dei tribunali. Dopo essere stati rinviati in custodia cautelare nel
2016, nove parlamentari del gruppo di sinistra radicato tra i curdi, Partito democratico popolare
(Halkların Demokratik Partisi – Hdp), tra cui due leader del partito, sono rimasti in carcere per tutto l'anno. Sono rimasti detenuti anche i 60 sindaci eletti del Partito delle regioni democratiche
(Demokratik Bölgeler Partisi – Dbp), consociato dell'Hdp, che rappresentavano l'elettorato dell'est e del sud-est della IA a predominanza curda”.
La situazione nella zona di provenienza del ricorrente, rimane caratterizzata da forti tensioni che portano ad un costante e serio pericolo per la vita dei curdi che molto spesso vengono arbitrariamente considerati affiliati del Partito dei Lavoratori del . Dal Rapporto “COI Per_1
IA – Post elezioni 2018” si legge “Nel sud-est della IA, regione politicamente vicina a istanze filo-curde, ogni rapporto qualificato discrezionalmente dalle autorità come di affiliazione o di sostegno al Pkk, viene severamente represso. Molte cariche amministrative aderenti al partito Hdp sono state letteralmente destituite e sostituite da commissari governativi. […] In tutta la regione, da due anni a questa parte, si assiste a violente rappresaglie nei confronti degli esponenti HDP considerati dalle autorità come sostenitori del PKK;
l'accusa è di sostenerlo a mezzo di discorsi elettorali. Nelle operazioni condotte nei villaggi al fine di rintracciare i sostenitori del PKK si registrano uccisioni, violenze sessuali ed atti di tortura da parte delle forze di sicurezza. L'area di
Suruç, la più vicina al confine siriano, sembra prossima all'essere un territorio di guerra;
il governo, per motivi di sicurezza, abbatte palazzi e rade al suolo intere aree boschive. Il rapporto ONU, infatti, recita che le denunce di continue violazione dei diritti umani e gli abusi nel sud-est della IA sono ingenti e serie, si richiedono a livello nazionale indagini tempestive ed efficaci ed accertamenti indipendenti da parte degli osservatori internazionali”.
Per quanto riguarda la situazione dei curdi in IA, come documentato da diverse fonti internazionali, si continuano a verificare una grave violazioni dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza, specialmente, nel sud-est del paese – a prevalenza curda. Il rapporto dell' Immigration and
Refugee Board of Canada, sulla IA, “la situazione e il trattamento di opo il tentato Pt_3 Pt_4 colpo di stato del luglio 2016” (disponibile sul sito https://www.ecoi.net/en/document/1393263.html), riporta “La situazione per i in IA è Pt_3
peggiorata. Sotto lo [stato di emergenza], gli ordini esecutivi rendono facile arrestare i curdi e metterli in prigione senza un giusto processo. I pubblici ministeri possono tenere in arresto le persone fino a un mese senza un avvocato. Inoltre, l'attuale ambiente politico permissivo ha accresciuto l'intolleranza contro i curdi nel paese. Gli ordini esecutivi hanno come bersaglio i curdi. […] Per quanto riguarda la società, la crescita delle attitudini anti-curde è in aumento. […] Coloro che parlano la lingua curda non sono tollerati e sono considerati in IA come potenziali terroristi. La violenza comunitaria contro i curdi è in aumento in seguito al tentativo di colpo di stato, ma i media tradizionali sono esitanti nel dare notizie in merito a questi incidenti…La società turca in gran parte sostiene questi [ordini esecutivi]. In IA il sentimento anti-curdo è alto e l'ambiente politico permissivo trasforma in alcuni casi questo sentimento in violenza”.
Altre fonti hanno costatato come “[…] La IA continua ad essere alle prese con i curdi che hanno combattuto il governo turco per l'auto-riconoscimento e l'autonomia per oltre 40 anni. Il trattato che il governo di ha firmato nel 2013 con il Kurdistan Workers' Party (PKK) è Per_2
andato in fumo ed è stato formalmente infranto nel 2015. Da allora la IA è stata in conflitto crescente con la popolazione curda, arrestando molti cittadini curdi e legislatori pro-curdi. Il fallito colpo di stato di luglio 2016 ha dato maggiori ragioni al governo per inasprire i controlli sui sospetti collusi, che includono giornalisti, accademici e politici curdi. Questa stretta è riuscita a rendere ostili i curdi e a rinnovare le vecchie rimostranze con il governo” (RSiS - S. Rajaratnam School of International Studies: “Counter Terrorist Trends and Analysis”, reperibile sul sito: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CTTA-January-2017.pdf).
E' del tutto verosimile, pertanto, che il ricorrente, dopo essere arrestato durante il Pt_5
perché la polizia aveva ritenuto che fossero presenti dei guerriglieri, sia rimasta persona continuamente “attenzionata” dalla polizia e sottoposto a continui controlli, con il rischio di essere arrestato in qualsiasi occasione di “tensione” si potesse verificare nel territorio di provenienza
(situazioni che come si è visto in quel territorio accadono con cadenza sempre più frequente), anche se non era un militante attivo del HDP.
Secondo le informazioni più aggiornate, la regressione della IA negli indicatori internazionali dei diritti umani ha continuato a precipitare negli ultimi anni dopo il tentativo di colpo di stato del 2016. Subito dopo il tentativo di colpo di stato e fino ad oggi, la IA è stata sottoposta a una massiccia repressione, che ha portato alla persecuzione di migliaia di persone con false accuse di terrorismo. Nella sua dichiarazione del 15 luglio 2020, il ministro dell'Interno ha Persona_6
evidenziato che 99.066 operazioni erano state effettuate, 282.790 persone erano state arrestate e
94.975 arresti erano stati fatti negli ultimi quattro anni in casi legati al movimento . I curdi e le Pt_6
comunità LGBT sono anche tra i gruppi repressi in IA (ASSEDEL - Association européenne pour la défense des droits et des libertés (Author), published by UN Human Rights Committee,
Submission of the Assedel Relating to the List of Issues Prior to Reporting for the Republic of Turkey;
132nd Session (28 June to 23 July 2021) of the United Nations Human Rights Committee, 21 maggio
2021, https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/TUR/INT_CCPR_ICS_TUR_44
920_E.pdf ).
A ciò si aggiunge che la situazione della violazione dei diritti umani nel Paese si è ulteriormente aggravata con il ricorso da parte della IA alla deroga prevista dall'articolo 15 della
Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, che ha determinato un forte incremento dei poteri della polizia e la possibilità di derogare agli obblighi relativi all'effettivitá del diritto di difesa degli indagati ed imputati.
Peraltro, “nel 2023, centinaia di persone sono state arrestate per presunti legami con il PKK.
Le ONG hanno stimato che circa 8 500 persone sospettate di appartenere al PKK erano state detenute in custodia cautelare o erano state imprigionate dopo essere state condannate. Dal 2016, le accuse di tortura e maltrattamenti da parte della polizia in custodia rimangono insufficientemente indagate e le persone responsabili rimangono spesso impunite. Alcune unità delle forze di sicurezza continuano a ricorrere a tortura e a maltrattamenti e le persone con presunti legami con il PKK o con il movimento
Gülen hanno più probabilità di essere prese di mira. Gli abusi da parte delle forze di polizia sono più comuni nel sud-est del Paese. Il procedimento giudiziario per la messa al bando del partito filo-curdo
HDP non è ancora stato completato. Nell'ottobre 2023, il partito ha cambiato nome, adottando quello di «Peoples' and Democracy Party» (DEM). Nel giugno 2024, un sindaco del partito DEM CP_5
nella provincia di Hakkari è stato arrestato e rimosso dall'incarico”. Con riferimento all'operazione militare contro il PKK e all'attentato ad Ankara, “nel 2023, le operazioni militari turche contro il PKK si sono concentrate principalmente nel nord dell'Iraq e sempre più nel nord-est della Siria, ma sono state condotte operazioni di sicurezza anche nel sud-est della IA. Nell'ottobre 2023, un gruppo affiliato al PKK ha perpetrato un attentato suicida ad Ankara, in cui sono rimasti feriti due agenti di polizia”.
(reperibile sul sito: https://www.ecoi.net/en/file/local/2116775/240613_TUR_Factsheet_IT_web.pdf
SFH - Schweizerische Flüchtlingshilfe, June 2024).
Ciò posto, in caso di rimpatrio il ricorrente si troverebbe inoltre nella condizione di essere un richiedente asilo respinto, rimpatriato in IA e di etnia curda. In merito, il Report del DFAT, nel capitolo relativo alle “Conditions for Returnees” evidenzia come grazie ai sofisticati database di informazioni della IA, i richiedenti asilo respinti vengano portati all'attenzione del governo se hanno precedenti penali o sono membri di un gruppo di particolare interesse, come gli appartenenti al movimento di , gli appartenenti all'etnia curda, gli attivisti politici dell'opposizione, gli Per_7
attivisti per i diritti umani e gli evasori o i disertori (DFAT Country Information Report Turkey - 10
September 2020 - https://www.ecoi.net/en/file/local/2038892/country-information-report- turkey.pdf).
In conclusione, in considerazione della situazione descritta e della coerenza ed attendibilità delle dichiarazioni rese deve ritenersi che i fatti narrati integrino i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 2 lett g) e dell'art. 14 del D.lgs 251/2007, là dove sussistono fondati motivi di ritenere che qualora ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un Parte_1 rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14, lett. b) d.lgs n. 251/2007 ( tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine).
Si deve pertanto riconoscere in favore dell'appellante la protezione sussidiaria che comporta il rilascio in suo favore, da parte della competente autorità amministrativa, di un permesso di soggiorno con validità quinquennale (art. 23 d.lgs. 19-11-2007 n. 251).
Le spese del presente giudizio di rinvio, e di quello di legittimità, devono essere dichiarate irripetibili, stante la delicatezza delle questioni trattate e degli interessi alle stesse sottese, tenuto conto peraltro del riconoscimento della protezione sussidiaria, a fronte dell' instaurazione del giudizio per chiedere la maggiore forma di protezione internazionale, non riproposta in questa sede.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, giudicando in sede di giudizio di rinvio, in accoglimento dell'appello, secondo la domanda formulata con l'atto di citazione in riassunzione, ed in parziale riforma della ordinanza di primo grado, confermata nel resto, così provvede:
1. riconosce in favore di lo status di protezione sussidiaria;
Parte_1
2. dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di rinvio e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maika Marini Dott.ssa Francesca Romana Salvadori