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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 30/11/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel. Dott. Michele Campanale Consigliere Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 305/2022 R.G. promossa da
(c.f. ), rappr. e dif. dall'Avv. Lorenzo Ciliento Parte_1 C.F._1
ATTORE IN REVOCAZIONE
contro
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv.ti Nicola Felice CP_1 C.F._2
GE e OL GE
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv.ti Nicola Felice Parte_2 C.F._3
GE e Controparte_2
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv.ti Nicola Felice
[...] Pt_2 C.F._4
GE e OL GE
NC DE EO (c.f. ), rappr. e dif. da Avv.ti Nicola Felice C.F._5
GE e OL GE
(c.f. non noto) anche quale erede di Controparte_3 Per_1 contumace
(c.f. non noto) anche quale erede di Controparte_4 Per_1 contumace
(c.f. non noto) anche quale erede di contumace Controparte_5 Per_1
CONVENUTI IN REVOCAZIONE
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale da udienza da intendersi qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO proponeva appello avverso la sentenza n. 900/2019 con cui il Tribunale di Parte_1
Taranto aveva rigettato la domanda dal medesimo formulata volta alla dichiarazione di nullità del testamento olografo, redatto in data 10 giugno 2003, da (detta Per_2
) , sorella della madre del deducente, con cui la de cuius aveva CP_3 CP_3 attribuito i seguenti immobili siti in Mottola (Taranto): a) la nuda proprietà di un appartamento al 4° piano in Piazza XX settembre n. 37 alla pronipote Persona_3 figlia della nipote b) due locali intercomunicanti siti nella stessa Piazza CP_1
XX Settembre al civico n. 39 ed in Via Umberto n. 15, un locale sito alla Via Umberto
n. 90, ed un mezzano sito alla Via Umberto n. 92 al pronipote NC De LE, figlio della nipote che designava quale usufruttaria;
c) due locali CP_1 intercomunicanti, siti alla Via Umberto n. 76 e Via Vittorio Emanuele n. 47 agli eredi
, e;
d) un terzo di Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 quanto le spettava della eredità ai nipoti e in CP_3 Parte_1 CP_1 particolare il Tribunale non ravvedeva né il collegamento prospettato da tra Parte_1 tale testamento ed il testamento redatto da (madre di Persona_4 Pt_1
, con i quali erano stati pretermessi - da parte di - la sorella
[...] Controparte_6
e - da parte di - il coniuge né il Per_4 Persona_4 CP_7 collegamento tra i predetti due testamenti e le vendite effettuate dalle due germane in data 28 luglio 1982 in favore di e nonché le donazioni CP_1 Parte_2 effettuate in pari data da , e Controparte_8 Controparte_9
in favore di e relativamente Controparte_4 Controparte_10 Per_1 alle quote di proprietà del suolo edificatorio di mq 457 in località Annunziata di
Mottola, in tesi integranti la stipula di convenzioni in violazione del divieto di patti successori ex art. 458 c.c., costituendo i due testamenti nei fatti l'esecuzione finale di accordi già raggiunti tra le parti ed in parte già realizzati circa venti anni prima della redazione del testamento, attraverso la stipula dei predetti atti inter vivos; il Tribunale aveva ritenuto che tale ricostruzione teorica fosse rimasta priva di prova atteso che risultava incontroverso che, con i suddetti atti di compravendita e di donazione, i pag. 2/9 venditori e i donanti avevano venduto e donato beni dei quali erano già inequivocabilmente proprietari ed altrettanto incontroverso risultava che, con il testamento redatto a distanza di quasi venti anni, aveva disposto Controparte_6 con riguardo ai beni di cui era rimasta proprietaria, descrivendoli in maniera tale da non dar luogo ad incertezze sulla loro individuazione, né vi era traccia nei contratti e nel testamento di convenzioni volte a porre limiti o vincoli con riferimento alla propria successione, non rappresentando in alcun modo argomento di prova a sostegno della ricostruzione prospettata la circostanza che le due germane, nelle rispettive schede testamentarie, avessero deciso di pretermettere l'una il coniuge e l'altra la sorella, trattandosi di determinazioni che ciascuna era stata libera di prendere non ravvisandosi condizionamenti derivanti da pregressi patti successori;
per completezza di motivazione il Tribunale rilevava la tardività del riferimento alla presunta usucapione maturata da ed incompatibile con la veste di proprietaria attribuitasi da Controparte_3 quest'ultima nel testamento del 10 giugno 2003 di un solo terzo delle eredità
[...]
. CP_3
lamentata l'omessa riunione da parte del Tribunale del giudizio definito con Parte_1
l'anzidetta sentenza con quello proposto dal deducente nei confronti di CP_1
NC De LE e avent e al oggetto il testamento olografo di Persona_3
, sorella di , invocava - in riforma della Persona_4 Controparte_6 sentenza appellata - l'accoglimento della domanda di nullità del testamento del 10 giugno 2003, previo accertamento incidentale dei patti successori intervenuti con la stipula del rogito del 28 luglio 1982, e per l'effetto la dichiarazione di apertura della successione legittima di;
riproponeva le istanze di prova articolate Controparte_6 in primo grado e non ammesse ed insisteva nella riunione del giudizio di appello quello avente ad oggetto la sentenza n. 899/2019.
Si costituivano , e NC De LE CP_1 Parte_2 Persona_3 chiedendo il rigetto dell'appello mentre venivano dichiarati contumaci CP_4
, , e
[...] Controparte_5 Controparte_3 Per_1
La Corte, con sentenza n. 214/2022, giudicate inammissibili ed irrilevanti le istanze istruttorie riproposte, rigettava l'appello ritenute condivisibili le ragioni dalla sentenza impugnata e valutati, dunque, carenti in fatto e in diritto i presupposti della domanda di pag. 3/9 nullità del testamento del 10 giugno 2003 dedotto in causa, posto che la pretermissione della sorella da parte della testatrice non costituiva Per_4 Controparte_6 motivo di nullità del testamento mentre le vendite e le donazioni menzionate dal CP_1 avevano ad oggetto beni immobili di cui i venditori e i donanti già disponevano e lo stesso valeva per i residui beni di cui aveva disposto la de cuius. chiedeva la revocazione ex art. 395 n. 4, c.p.c. di detta sentenza e, all'esito Parte_1 della fase rescissoria, l'accoglimento del suo appello, con regolamentazione delle spese di lite.
Si costituivano , e NC De LE CP_1 Parte_2 Persona_3 eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione e comunque il contestando il suo fondamento, con vittoria delle spese di lite e condanna del ex art. 96 c.p.c.. CP_1
Non si costituivano le restanti parti indicate in epigrafe.
Con ordinanza del 23 settembre 2022 veniva rigettata l'istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione.
La causa, assegnata a nuovo relatore e trattenuta in decisione all'esito della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. e della discussione orale ritualmente richiesta, con ordinanza del 19 luglio-17 agosto 2024, rilevato che l'atto di citazione per revocazione non risultava notificato a (non ) , a , a CP_3 CP_11 CP_3 Controparte_4
(non ed a veniva rimessa sul ruolo con CP_5 CP_12 CP_3 Per_1 ordine di procedere alla notifica dell'atto di citazione in revocazione ai predetti soggetti per l'udienza del 13 dicembre 2024 nel rispetto dei termini di legge.
A tale udienza veniva autorizzata la rinnovazione delle notifiche non essendo andate a buon fine quelle effettuate.
Infine, verificata la regolarità della disposta rinnovazione delle notifiche e dichiarata la contumacia di , e , Controparte_3 Controparte_5 Controparte_4 anche quali eredi di la causa - sulle conclusioni nuovamente precisate - è Per_1 stata trattenuta in decisione all'esito di ulteriori termini ex art. 190 c.p.c. concessi su richiesta dell'attore in revocazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che non sono ammissibili i documenti prodotti con l'ultima comparsa conclusionale dall'impugnante, costituiti dallo stato di famiglia storico dei pag. 4/9 convenuti in riassunzione rimasti contumaci. Ed invero l'udienza di precisazione delle conclusioni costituisce l'ultima occasione utile alla eventuale formulazione di richieste di ulteriore produzione documentale in modo da consentire al giudicante, sentite le parti, di valutare se ricorrano i presupposti della sua ammissione (impossibilità di produzione in epoca anteriore o epoca sopravvenuta dei documenti).
Tanto puntualizzato, ha dedotto, a fondamento della sua domanda di Parte_1 revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., che il Tribunale aveva deciso la causa “senza aver letto gli atti acquisiti al processo” e la Corte aveva confermato la sentenza di primo grado “ma il giudizio [era] stata condizionato dall'erronea percezione degli atti processuali, per difese e documenti: v. il patto di indivisione dell'Eredità CP_3 non percepito, v. l'atto di divisione per notar del 27.9.1986 non percepito, e le Per_5 esclusioni del coniuge e della sorella nei due testamenti, mirate ad impedire che il coniuge e gli eredi di in caso di premorienza dell'una e Persona_4 dell'altra delle autrici, potesse agire per la divisione dell'Eredità (tanto CP_3 accorte le anziane autrici, da sospettarsi che qualcuno avesse professionalmente suggerito), anch'esse non percepite, tutti fatti decisivi, ai quali la rilevabilità d'ufficio
(quella postulata dall'attore) è consentita fino a risalire agli "atti dispositivi" contenuti nel rogito del 28.7.1982, tutti documentali, che connotano la fattispecie di cui all'art.
458 cod. civ..”, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, a fronte di una domanda di accertamento e declaratoria di nullità, sussiste sempre il potere dovere del giudice di rilevare anche d'ufficio la nullità ex art. 1421 cod. civ., anche per motivi diversi non allegati dalle parti (Cass. s.u. n. 26242 e n. 26243 del 12 dicembre 2014) ed affermando che l'errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. presuppone il contrasto tra le rappresentazioni dello stesso oggetto risultanti dagli atti processuali e dalla sentenza (Cass. 10 giugno 2021, n. 16439), ovvero che le difese e i documenti siano semplicemente ignorati, nel qual caso l'errore è propriamente di percezione;
ha poi riproposto gli argomenti a fondamento della ricostruzione disattesa da Tribunale e dalla Corte, che aveva condiviso le ragioni del Tribunale, ribadendo, in sintesi, che l'esclusione della sorella da parte di nel testamento del Per_4 Controparte_6
10 giugno 2003 (così come l'esclusione del coniuge da parte di CP_7
nel suo testamento del 23 gennaio 2001) costituiva motivo di Persona_4
pag. 5/9 nullità “se essa fu a causa e in conseguenza d'un patto successorio di indivisione (art.
1111 codice civile. Che non necessita della forma scritta, ma nel caso di specie risulta espresso negli atti), e se l'esclusione fu necessaria al fine di preservare l'indivisione dell'Eredità e di preservare le disposizioni testamentarie e quelle CP_3 pregresse di cui al rogito del 28 luglio 1982, nel quale è parte, Controparte_6 senza obblighi di collazione”.
L'impugnazione è infondata.
L'art. 395 n. 4 c.p.c., al netto delle pronunzie di incostituzionalità incidenti sui provvedimenti suscettibili di impugnazione per revocazione e che qui non rilevano, prevede: “Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: … omissis … 4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
… omissis …”.
Sulla base del tenore letterale della norma e dell'interpretazione datane dalla S.C. deve ritenersi che nel caso di specie difettino tutti i requisiti richiesti per la revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c..
L'impugnante non ha invero fatto valere un errore riconducibile all'art. 395 n. 4 cit., i.e. un errore meramente percettivo, avendo piuttosto lamentato un errore di valutazione dei documenti in atti ed il fatto che sia stata disattesa la ricostruzione prospettata incentrata su un collegamento tra ∙ il testamento di , ∙ il testamento di Controparte_6
e ∙ i contratti dal medesimo indicati. Persona_4
Ad ogni buon conto va poi detto che, ai fini dell'ammissibilità del motivo di revocazione, è necessario che il fatto erroneamente supposto come esistente o inesistente sia in sé determinante ai fini della decisione e non debba essere apprezzato in un quadro ben più ampio e complesso. Si veda Cass. 14 novembre 2014, n. 24334 secondo cui “L'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve essere la conseguenza di una falsa percezione di quanto emerge direttamente dagli atti, concretatasi in una svista materiale o in un errore di percezione, ma deve anche avere pag. 6/9 carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione” (si vedano, altresì, ex plurimis Cass. 19 novembre 2014, n. 24667, Cass. 29 marzo 2005, n. 6557). Tra l'errore di fatto e la decisione assunta deve, dunque, intercorrere un rapporto di causalità tale che, senza di esso, la decisione sarebbe stata senz'altro diversa al punto che la rimozione dell'errore conduca di per sé ad una differente soluzione della lite. Come statuito dalla S.C. nell'ipotesi di revocazione prevista dall'art. 395 n. 4 c.p.c., “il nesso causale tra errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità e decisività dell'errore revocatorio, non è un nesso di causalità storica, ma di carattere logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l'errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell'errore, per necessità logico- giuridica” (Cass. 18 febbraio 2009, n. 3935; si veda anche Cass. 21 aprile 2006, n.
9396).
Così non è nella vicenda in esame poiché, anche a ravvisare l'errore percettivo denunciato, le conclusioni a cui giunge l'impugnante non sono il necessario effetto di quell'errore. Ed infatti la valutazione di fondatezza della ricostruzione sostenuta dal sulla base degli atti in tesi non letti e non percepiti non dipende in maniera diretta CP_1 ed esclusiva dall'errore percettivo a fondamento dell'impugnazione ma dipende eventualmente da errori - si ribadisce - di valutazione da far valere con ricorso per cassazione.
Ogni altra questione o argomentazione esposta dalle parti resta assorbita.
Conclusivamente l'impugnazione va rigettata.
Infine, si osserva che non sussistono i presupposti per la condanna dell'impugnante per responsabilità aggravata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., invocata da CP_1 nonché da e NC De LE non avendo questi ultimi fornito
[...] Per_3 dimostrazione del pregiudizio economico patito, considerazione che rende superfluo l'esame di ogni altra questione (si veda ex plurimis Cass. 4 novembre 2005, n. 21393 così massimata: “Con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. è onere della parte che lo richiede dedurre e dimostrare la pag. 7/9 concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente
l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto temeraria e ingiustificata dell'avversario”).
Le spese di lite, comprensive di quelle relative al procedimento ex art. 398, co. 4, c.p.c., seguono la soccombenza tra l'impugnante ed i convenuti in riassunzioni costituiti in giudizio, nella misura liquidata in dispositivo in base alle tariffe contenute nel d.m. n.
147/2022, con riferimento allo scaglione riguardante le cause di valore indeterminabile di complessità bassa e considerati i parametri minimi poiché la decisione della controversia ha comportato l'applicazione di principi consolidati, nonché tenuto conto delle attività espletate, con esclusione della duplicazione di voci per studio della controversia, spettante una sola volta in quanto valevole per il giudizio principale e per quello incidentale ex art. 398, co. 4, c.c., e riconoscimento della maggiorazione per la difesa di più parti ai sensi dell'art. 4, co. 4, d.m. cit. secondo i criteri indicati da Cass. 17 aprile 2024, n. 10367, con la notazione che non sono cumulabili la maggiorazione prevista per la difesa di più parti con quella prevista per il caso di difesa di una sola parte nei confronti di una pluralità di parti in ragione del testo della disposizione su richiamata, così pervenendosi all'importo di euro 6.644,68 per il giudizio di appello
(considerata la maggiorazione 30% per ciascuna delle tre ulteriori parti difese dal medesimo legale calcolata sull'importo base di euro 4.996,00 per tutte le fasi, riferito ad una sola parte e da diminuire del 30%) ed all'importo di euro 1.942,30 per il procedimento incidentale ex art. 398, co. 4, c.p.c. (considerata la maggiorazione del
30% per ciascuna delle tre ulteriori parti difese dal medesimo legale calcolata sull'importo base di euro 1.027,00 per la fase introduttiva e quella decisionale, riferito ad una sola parte e da diminuire del 30%), oltre spese generali nella percentuale del
15%.
Vanno invece dichiarate irripetibili le spese di lite con riguardo ai restanti convenuti in riassunzione rimasti contumaci.
pag. 8/9 Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115\2002 si dà atto della sussistenza dell'obbligo, gravante su di versamento di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sulla impugnazione per revocazione proposta dal avverso la Parte_1 sentenza n. 214/2022, pubblicata in data 10 giugno 2022, così provvede: rigetta l'impugnazione; rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da e CP_1 Persona_3
NC De LE;
condanna alla rifusione in favore di , Parte_1 CP_1 Parte_2 [...]
e NC De LE, delle spese di lite del presente grado, liquidate in euro Per_3
8.386,98, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
dichiara irripetibili le spese di lite quanto alle restanti parti;
dichiara infine, ai sensi dell'art 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Presidente est.
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel. Dott. Michele Campanale Consigliere Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 305/2022 R.G. promossa da
(c.f. ), rappr. e dif. dall'Avv. Lorenzo Ciliento Parte_1 C.F._1
ATTORE IN REVOCAZIONE
contro
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv.ti Nicola Felice CP_1 C.F._2
GE e OL GE
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv.ti Nicola Felice Parte_2 C.F._3
GE e Controparte_2
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv.ti Nicola Felice
[...] Pt_2 C.F._4
GE e OL GE
NC DE EO (c.f. ), rappr. e dif. da Avv.ti Nicola Felice C.F._5
GE e OL GE
(c.f. non noto) anche quale erede di Controparte_3 Per_1 contumace
(c.f. non noto) anche quale erede di Controparte_4 Per_1 contumace
(c.f. non noto) anche quale erede di contumace Controparte_5 Per_1
CONVENUTI IN REVOCAZIONE
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale da udienza da intendersi qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO proponeva appello avverso la sentenza n. 900/2019 con cui il Tribunale di Parte_1
Taranto aveva rigettato la domanda dal medesimo formulata volta alla dichiarazione di nullità del testamento olografo, redatto in data 10 giugno 2003, da (detta Per_2
) , sorella della madre del deducente, con cui la de cuius aveva CP_3 CP_3 attribuito i seguenti immobili siti in Mottola (Taranto): a) la nuda proprietà di un appartamento al 4° piano in Piazza XX settembre n. 37 alla pronipote Persona_3 figlia della nipote b) due locali intercomunicanti siti nella stessa Piazza CP_1
XX Settembre al civico n. 39 ed in Via Umberto n. 15, un locale sito alla Via Umberto
n. 90, ed un mezzano sito alla Via Umberto n. 92 al pronipote NC De LE, figlio della nipote che designava quale usufruttaria;
c) due locali CP_1 intercomunicanti, siti alla Via Umberto n. 76 e Via Vittorio Emanuele n. 47 agli eredi
, e;
d) un terzo di Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 quanto le spettava della eredità ai nipoti e in CP_3 Parte_1 CP_1 particolare il Tribunale non ravvedeva né il collegamento prospettato da tra Parte_1 tale testamento ed il testamento redatto da (madre di Persona_4 Pt_1
, con i quali erano stati pretermessi - da parte di - la sorella
[...] Controparte_6
e - da parte di - il coniuge né il Per_4 Persona_4 CP_7 collegamento tra i predetti due testamenti e le vendite effettuate dalle due germane in data 28 luglio 1982 in favore di e nonché le donazioni CP_1 Parte_2 effettuate in pari data da , e Controparte_8 Controparte_9
in favore di e relativamente Controparte_4 Controparte_10 Per_1 alle quote di proprietà del suolo edificatorio di mq 457 in località Annunziata di
Mottola, in tesi integranti la stipula di convenzioni in violazione del divieto di patti successori ex art. 458 c.c., costituendo i due testamenti nei fatti l'esecuzione finale di accordi già raggiunti tra le parti ed in parte già realizzati circa venti anni prima della redazione del testamento, attraverso la stipula dei predetti atti inter vivos; il Tribunale aveva ritenuto che tale ricostruzione teorica fosse rimasta priva di prova atteso che risultava incontroverso che, con i suddetti atti di compravendita e di donazione, i pag. 2/9 venditori e i donanti avevano venduto e donato beni dei quali erano già inequivocabilmente proprietari ed altrettanto incontroverso risultava che, con il testamento redatto a distanza di quasi venti anni, aveva disposto Controparte_6 con riguardo ai beni di cui era rimasta proprietaria, descrivendoli in maniera tale da non dar luogo ad incertezze sulla loro individuazione, né vi era traccia nei contratti e nel testamento di convenzioni volte a porre limiti o vincoli con riferimento alla propria successione, non rappresentando in alcun modo argomento di prova a sostegno della ricostruzione prospettata la circostanza che le due germane, nelle rispettive schede testamentarie, avessero deciso di pretermettere l'una il coniuge e l'altra la sorella, trattandosi di determinazioni che ciascuna era stata libera di prendere non ravvisandosi condizionamenti derivanti da pregressi patti successori;
per completezza di motivazione il Tribunale rilevava la tardività del riferimento alla presunta usucapione maturata da ed incompatibile con la veste di proprietaria attribuitasi da Controparte_3 quest'ultima nel testamento del 10 giugno 2003 di un solo terzo delle eredità
[...]
. CP_3
lamentata l'omessa riunione da parte del Tribunale del giudizio definito con Parte_1
l'anzidetta sentenza con quello proposto dal deducente nei confronti di CP_1
NC De LE e avent e al oggetto il testamento olografo di Persona_3
, sorella di , invocava - in riforma della Persona_4 Controparte_6 sentenza appellata - l'accoglimento della domanda di nullità del testamento del 10 giugno 2003, previo accertamento incidentale dei patti successori intervenuti con la stipula del rogito del 28 luglio 1982, e per l'effetto la dichiarazione di apertura della successione legittima di;
riproponeva le istanze di prova articolate Controparte_6 in primo grado e non ammesse ed insisteva nella riunione del giudizio di appello quello avente ad oggetto la sentenza n. 899/2019.
Si costituivano , e NC De LE CP_1 Parte_2 Persona_3 chiedendo il rigetto dell'appello mentre venivano dichiarati contumaci CP_4
, , e
[...] Controparte_5 Controparte_3 Per_1
La Corte, con sentenza n. 214/2022, giudicate inammissibili ed irrilevanti le istanze istruttorie riproposte, rigettava l'appello ritenute condivisibili le ragioni dalla sentenza impugnata e valutati, dunque, carenti in fatto e in diritto i presupposti della domanda di pag. 3/9 nullità del testamento del 10 giugno 2003 dedotto in causa, posto che la pretermissione della sorella da parte della testatrice non costituiva Per_4 Controparte_6 motivo di nullità del testamento mentre le vendite e le donazioni menzionate dal CP_1 avevano ad oggetto beni immobili di cui i venditori e i donanti già disponevano e lo stesso valeva per i residui beni di cui aveva disposto la de cuius. chiedeva la revocazione ex art. 395 n. 4, c.p.c. di detta sentenza e, all'esito Parte_1 della fase rescissoria, l'accoglimento del suo appello, con regolamentazione delle spese di lite.
Si costituivano , e NC De LE CP_1 Parte_2 Persona_3 eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione e comunque il contestando il suo fondamento, con vittoria delle spese di lite e condanna del ex art. 96 c.p.c.. CP_1
Non si costituivano le restanti parti indicate in epigrafe.
Con ordinanza del 23 settembre 2022 veniva rigettata l'istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione.
La causa, assegnata a nuovo relatore e trattenuta in decisione all'esito della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. e della discussione orale ritualmente richiesta, con ordinanza del 19 luglio-17 agosto 2024, rilevato che l'atto di citazione per revocazione non risultava notificato a (non ) , a , a CP_3 CP_11 CP_3 Controparte_4
(non ed a veniva rimessa sul ruolo con CP_5 CP_12 CP_3 Per_1 ordine di procedere alla notifica dell'atto di citazione in revocazione ai predetti soggetti per l'udienza del 13 dicembre 2024 nel rispetto dei termini di legge.
A tale udienza veniva autorizzata la rinnovazione delle notifiche non essendo andate a buon fine quelle effettuate.
Infine, verificata la regolarità della disposta rinnovazione delle notifiche e dichiarata la contumacia di , e , Controparte_3 Controparte_5 Controparte_4 anche quali eredi di la causa - sulle conclusioni nuovamente precisate - è Per_1 stata trattenuta in decisione all'esito di ulteriori termini ex art. 190 c.p.c. concessi su richiesta dell'attore in revocazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che non sono ammissibili i documenti prodotti con l'ultima comparsa conclusionale dall'impugnante, costituiti dallo stato di famiglia storico dei pag. 4/9 convenuti in riassunzione rimasti contumaci. Ed invero l'udienza di precisazione delle conclusioni costituisce l'ultima occasione utile alla eventuale formulazione di richieste di ulteriore produzione documentale in modo da consentire al giudicante, sentite le parti, di valutare se ricorrano i presupposti della sua ammissione (impossibilità di produzione in epoca anteriore o epoca sopravvenuta dei documenti).
Tanto puntualizzato, ha dedotto, a fondamento della sua domanda di Parte_1 revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., che il Tribunale aveva deciso la causa “senza aver letto gli atti acquisiti al processo” e la Corte aveva confermato la sentenza di primo grado “ma il giudizio [era] stata condizionato dall'erronea percezione degli atti processuali, per difese e documenti: v. il patto di indivisione dell'Eredità CP_3 non percepito, v. l'atto di divisione per notar del 27.9.1986 non percepito, e le Per_5 esclusioni del coniuge e della sorella nei due testamenti, mirate ad impedire che il coniuge e gli eredi di in caso di premorienza dell'una e Persona_4 dell'altra delle autrici, potesse agire per la divisione dell'Eredità (tanto CP_3 accorte le anziane autrici, da sospettarsi che qualcuno avesse professionalmente suggerito), anch'esse non percepite, tutti fatti decisivi, ai quali la rilevabilità d'ufficio
(quella postulata dall'attore) è consentita fino a risalire agli "atti dispositivi" contenuti nel rogito del 28.7.1982, tutti documentali, che connotano la fattispecie di cui all'art.
458 cod. civ..”, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, a fronte di una domanda di accertamento e declaratoria di nullità, sussiste sempre il potere dovere del giudice di rilevare anche d'ufficio la nullità ex art. 1421 cod. civ., anche per motivi diversi non allegati dalle parti (Cass. s.u. n. 26242 e n. 26243 del 12 dicembre 2014) ed affermando che l'errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. presuppone il contrasto tra le rappresentazioni dello stesso oggetto risultanti dagli atti processuali e dalla sentenza (Cass. 10 giugno 2021, n. 16439), ovvero che le difese e i documenti siano semplicemente ignorati, nel qual caso l'errore è propriamente di percezione;
ha poi riproposto gli argomenti a fondamento della ricostruzione disattesa da Tribunale e dalla Corte, che aveva condiviso le ragioni del Tribunale, ribadendo, in sintesi, che l'esclusione della sorella da parte di nel testamento del Per_4 Controparte_6
10 giugno 2003 (così come l'esclusione del coniuge da parte di CP_7
nel suo testamento del 23 gennaio 2001) costituiva motivo di Persona_4
pag. 5/9 nullità “se essa fu a causa e in conseguenza d'un patto successorio di indivisione (art.
1111 codice civile. Che non necessita della forma scritta, ma nel caso di specie risulta espresso negli atti), e se l'esclusione fu necessaria al fine di preservare l'indivisione dell'Eredità e di preservare le disposizioni testamentarie e quelle CP_3 pregresse di cui al rogito del 28 luglio 1982, nel quale è parte, Controparte_6 senza obblighi di collazione”.
L'impugnazione è infondata.
L'art. 395 n. 4 c.p.c., al netto delle pronunzie di incostituzionalità incidenti sui provvedimenti suscettibili di impugnazione per revocazione e che qui non rilevano, prevede: “Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: … omissis … 4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
… omissis …”.
Sulla base del tenore letterale della norma e dell'interpretazione datane dalla S.C. deve ritenersi che nel caso di specie difettino tutti i requisiti richiesti per la revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c..
L'impugnante non ha invero fatto valere un errore riconducibile all'art. 395 n. 4 cit., i.e. un errore meramente percettivo, avendo piuttosto lamentato un errore di valutazione dei documenti in atti ed il fatto che sia stata disattesa la ricostruzione prospettata incentrata su un collegamento tra ∙ il testamento di , ∙ il testamento di Controparte_6
e ∙ i contratti dal medesimo indicati. Persona_4
Ad ogni buon conto va poi detto che, ai fini dell'ammissibilità del motivo di revocazione, è necessario che il fatto erroneamente supposto come esistente o inesistente sia in sé determinante ai fini della decisione e non debba essere apprezzato in un quadro ben più ampio e complesso. Si veda Cass. 14 novembre 2014, n. 24334 secondo cui “L'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve essere la conseguenza di una falsa percezione di quanto emerge direttamente dagli atti, concretatasi in una svista materiale o in un errore di percezione, ma deve anche avere pag. 6/9 carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione” (si vedano, altresì, ex plurimis Cass. 19 novembre 2014, n. 24667, Cass. 29 marzo 2005, n. 6557). Tra l'errore di fatto e la decisione assunta deve, dunque, intercorrere un rapporto di causalità tale che, senza di esso, la decisione sarebbe stata senz'altro diversa al punto che la rimozione dell'errore conduca di per sé ad una differente soluzione della lite. Come statuito dalla S.C. nell'ipotesi di revocazione prevista dall'art. 395 n. 4 c.p.c., “il nesso causale tra errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità e decisività dell'errore revocatorio, non è un nesso di causalità storica, ma di carattere logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l'errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell'errore, per necessità logico- giuridica” (Cass. 18 febbraio 2009, n. 3935; si veda anche Cass. 21 aprile 2006, n.
9396).
Così non è nella vicenda in esame poiché, anche a ravvisare l'errore percettivo denunciato, le conclusioni a cui giunge l'impugnante non sono il necessario effetto di quell'errore. Ed infatti la valutazione di fondatezza della ricostruzione sostenuta dal sulla base degli atti in tesi non letti e non percepiti non dipende in maniera diretta CP_1 ed esclusiva dall'errore percettivo a fondamento dell'impugnazione ma dipende eventualmente da errori - si ribadisce - di valutazione da far valere con ricorso per cassazione.
Ogni altra questione o argomentazione esposta dalle parti resta assorbita.
Conclusivamente l'impugnazione va rigettata.
Infine, si osserva che non sussistono i presupposti per la condanna dell'impugnante per responsabilità aggravata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., invocata da CP_1 nonché da e NC De LE non avendo questi ultimi fornito
[...] Per_3 dimostrazione del pregiudizio economico patito, considerazione che rende superfluo l'esame di ogni altra questione (si veda ex plurimis Cass. 4 novembre 2005, n. 21393 così massimata: “Con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. è onere della parte che lo richiede dedurre e dimostrare la pag. 7/9 concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente
l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto temeraria e ingiustificata dell'avversario”).
Le spese di lite, comprensive di quelle relative al procedimento ex art. 398, co. 4, c.p.c., seguono la soccombenza tra l'impugnante ed i convenuti in riassunzioni costituiti in giudizio, nella misura liquidata in dispositivo in base alle tariffe contenute nel d.m. n.
147/2022, con riferimento allo scaglione riguardante le cause di valore indeterminabile di complessità bassa e considerati i parametri minimi poiché la decisione della controversia ha comportato l'applicazione di principi consolidati, nonché tenuto conto delle attività espletate, con esclusione della duplicazione di voci per studio della controversia, spettante una sola volta in quanto valevole per il giudizio principale e per quello incidentale ex art. 398, co. 4, c.c., e riconoscimento della maggiorazione per la difesa di più parti ai sensi dell'art. 4, co. 4, d.m. cit. secondo i criteri indicati da Cass. 17 aprile 2024, n. 10367, con la notazione che non sono cumulabili la maggiorazione prevista per la difesa di più parti con quella prevista per il caso di difesa di una sola parte nei confronti di una pluralità di parti in ragione del testo della disposizione su richiamata, così pervenendosi all'importo di euro 6.644,68 per il giudizio di appello
(considerata la maggiorazione 30% per ciascuna delle tre ulteriori parti difese dal medesimo legale calcolata sull'importo base di euro 4.996,00 per tutte le fasi, riferito ad una sola parte e da diminuire del 30%) ed all'importo di euro 1.942,30 per il procedimento incidentale ex art. 398, co. 4, c.p.c. (considerata la maggiorazione del
30% per ciascuna delle tre ulteriori parti difese dal medesimo legale calcolata sull'importo base di euro 1.027,00 per la fase introduttiva e quella decisionale, riferito ad una sola parte e da diminuire del 30%), oltre spese generali nella percentuale del
15%.
Vanno invece dichiarate irripetibili le spese di lite con riguardo ai restanti convenuti in riassunzione rimasti contumaci.
pag. 8/9 Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115\2002 si dà atto della sussistenza dell'obbligo, gravante su di versamento di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sulla impugnazione per revocazione proposta dal avverso la Parte_1 sentenza n. 214/2022, pubblicata in data 10 giugno 2022, così provvede: rigetta l'impugnazione; rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da e CP_1 Persona_3
NC De LE;
condanna alla rifusione in favore di , Parte_1 CP_1 Parte_2 [...]
e NC De LE, delle spese di lite del presente grado, liquidate in euro Per_3
8.386,98, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
dichiara irripetibili le spese di lite quanto alle restanti parti;
dichiara infine, ai sensi dell'art 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Presidente est.
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
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