Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 21/03/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2191/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2191/2024 promossa da:
) rappresentata e difesa dall'Avv. CARLA GIOTTA (C.F. Parte_1 C.F._1
) del Foro di Sondrio ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in C.F._2
Sondrio, Piazzale Bertacchi 80 - giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.
e
( C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._3
SABRINA MACRÌ (C.F. ) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato C.F._4
presso il suo Studio in Milano, Via Goldoni 34 - giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: separazione personale – procedimento su domanda congiunta pagina 1 di 5
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_2
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Valeriana n. 11/D e la signora (C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._5
27.04.1989, residente in [...];
• ordinare al Comune di Castione Andevenno (SO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
• OMOLOGARE le sopra riportate condizioni della separazione
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati con gli obblighi di legge e con reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita Buglio in Monte (SO), in via Valeriana n. 11/D, di proprietà del signor
[...]
verrà a lui assegnata, con tutto l'arredo ivi esistente;
Parte_2
3) la signora sta acquistando una propria abitazione, dove vi si trasferirà con ed;
Pt_1 Per_1 Per_2
4) il signor anche in considerazione della rinuncia della moglie alla richiesta di Parte_2 assegnazione della casa coniugale, corrisponderà alla signora l'importo di € 30.000,00 da Pt_1 versarsi con le seguenti modalità: bonifico bancario entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento di omologazione delle presenti condizioni;
5) i figli e verranno affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e Per_1 Per_2 fissazione di residenza presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di maggiore interesse attinenti all'educazione, all'istruzione e alla salute dei minori e disgiuntamente nei periodi di permanenza dei minori presso l'uno o l'altro genitore con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione, impegnandosi entrambi a trovare soluzioni comuni e a collaborare tra loro nelle varie decisioni riguardanti e;
Per_1 Per_2
6) entrambi i genitori si impegnano al dialogo reciproco, nell'interesse dei figli;
7) salvo diverso e miglior accordo tra i genitori, il padre terrà con sé e secondo le Per_1 Per_2 seguenti modalità:
a) fine settimana alternati dalle 8:00 del sabato sino alle 8.00 del lunedì mattina con accompagnamento a scuola da parte del padre;
b) il sabato pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 18:30 nei weekend di competenza della madre;
c) il padre potrà frequentare i figli tutti i pomeriggi ad eccezione del mercoledì (giorno in cui la signora non lavora) dall'orario di uscita asilo/scuola (16:00/16:30) fino alle ore 18:45 circa Pt_1
(orari in cui la madre termina il lavoro). Il padre potrà accordarsi diversamente con la mamma e con i nonni materni e paterni;
d) il martedì i figli resteranno dal padre a cena e a dormire fino alla mattina successiva con accompagnamento a scuola;
pagina 2 di 5 e) il giovedì i figli resteranno dal padre a cena e a dormire fino alla mattina successiva con accompagnamento a scuola, nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza della madre;
f) durante l'estate i figli trascorreranno un periodo di vacanza della durata di 10 giorni consecutivi e 1 settimana con la madre e 10 giorni consecutivi e 1 settimana con il padre. Il tutto salvo eventuali impegni lavorativi e diversi accordi. I coniugi, entro la fine del mese di maggio di ogni anno, dovranno comunicarsi l'un l'altro l'eventuale luogo di destinazione ed un recapito ove poter essere rintracciabili;
g) i figli trascorreranno, alternativamente tra i genitori, le vacanze natalizie per una settimana dal 24 al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio, a partire dal prossimo anno per il periodo del 24 dicembre con la madre, inoltre le festività di Pasqua e Pasquetta, salvo diversi accordi tra i coniugi e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli;
i) i genitori, comunque, si avvarranno dell'aiuto dei nonni materni e paterni come già sino ad ora in corso e previ accordi;
8) il sig. tenuto conto delle permanenza dei figli con il padre, del suo contributo per Parte_2
l'acquisto della nuova abitazione e dell'attribuzione alla madre della quota paterna dell'assegno unico, attualmente pari ad € 138,00 mensili, contribuirà al mantenimento dei figli, corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora l'importo mensile complessivo di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), con Pt_1 rivalutazione ISTAT dall'anno successivo all'udienza presidenziale;
9) l'assegno unico – dell'INPS - per i figli verrà percepito dalla madre;
10) i figli saranno posti fiscalmente al 50% a carico dei genitori;
11) il sig. contribuirà nella misura del 60% (sessanta%) alle spese straordinarie Parte_2 sostenute nell'interesse dei figli, previamente concordate tra i coniugi e documentate – come individuate nel vigente protocollo del Tribunale di Sondrio che si produce con il ricorso;
12) il sig. inoltre, pagherà integralmente la mensa scolastica e il campo estivo dei figli;
Parte_2
13) la signora si occuperà ad intestarsi, a propria cura e spese, l'autovettura Ford Focus Tg. CD Pt_1
655 DF (doc. 12), attualmente intestata al signor e già in possesso della signora Parte_2 Pt_1
14) i coniugi sono cointestatari di obbligazioni della Banca popolare di Sondrio, deposito titoli n. 021-
653410-0, depositate sul conto corrente intestato alla signora Queste obbligazioni sono state Pt_1 acquistate dal signor il quale, ad inizio anno 2023, ha effettuato un bonifico di euro Parte_2
20.000,00 sul conto corrente della moglie. La signora si impegna ad effettuare tutti gli Pt_1 incombenti per il trasferimento di detto importo sul deposito titoli del marito numero 10.693890 della Banca Popolare di Sondrio entro e non oltre 14 giorni dalla comunicazione del provvedimento di omologazione delle presenti condizioni. La signora potrà tenere per sé le cedole semestrali che Pt_1 sono maturate fino a quel giorno (e che sono già sul suo conto corrente);
15) i coniugi si dichiarano autosufficienti e non pretendono alcuna somma a titolo di mantenimento l'uno dall'altro;
16) i coniugi si danno reciprocamente atto di non avere beni cointestati, salvo la precisazione del punto 14) di cui sopra;
pagina 3 di 5 17) i coniugi danno atto, con l'adempimento di quanto pattuito nel presente ricorso, di aver risolto ogni questione tra loro e null'altro avere a che pretendere, l'uno a favore dell'altro, per alcun titolo, ragione o causa;
18) per un anno dalla separazione entrambi i coniugi si impegnano a non frequenteranno eventuali compagni/partner in presenza dei figli;
19) i coniugi si concedono fin da ora nulla osta per il rinnovo o il rilascio dei documenti per l'espatrio anche per i figli minori;
20) le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 29/11/2024 e Parte_1 [...] proponevano domanda di separazione personale giusto matrimonio concordatario Parte_2 celebrato in data 06.09.2014 in Castione Andevenno (SO) – atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Castione Andevenno (SO), al numero 4, parte II, serie A, dell'anno 2014 - da cui sono nati i figli in data 13.07.2017 e in data 14.07.2020, allegando che tra i coniugi sono Per_1 Per_2 emersi problemi che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto coniugale.
Con decreto del 3/12/2024 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 19/2/2025.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di separazione sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Collegio dall'esame degli atti di causa ravvisa i presupposti per la separazione.
- In primo luogo, il matrimonio tra le parti è comprovato dalla produzione del certificato anagrafico di matrimonio (doc. 1);
- in secondo luogo, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. come allegato concordemente dalle parti di causa;
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero in data 3/12/2024;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative ai figli minori nato Per_1 in data 13.07.2017 e in data 14.07.2020, laddove regolamenta compiutamente le condizioni Per_2 inerenti alla prole e ai rapporti economici in modo conforme ai preminenti interessi degli stessi;
- l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo, nonché dell'età dei minori.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge. pagina 4 di 5 Spese di lite compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di e i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in data 06.09.2014 in Castione Andevenno (SO) – atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Castione Andevenno (SO), al numero 4, parte II, serie A, dell'anno 2014;
2) omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza al competente Ufficiale di Stato
Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 5/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
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