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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/12/2024, n. 2986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2986 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente est.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2526 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio cumulativi, vertente
T R A
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Diego Chirico, presso il cui Studio Legale a Scafati (SA) alla Via Enrico Fermi n. 6 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...]; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01.07.2018, ha chiesto che fosse pronunciata la Parte_1 separazione dal coniuge con il quale ha contratto matrimonio in Sant'Egidio CP_1
Del Monte Albino (SA) il 15.10.1994 e dalla cui unione sono nati i figli Persona_1 in data 14.02.1995 a Castellammare di Stabia (NA), occupata a tempo indeterminato ed in data 01.05.1998 a Castellammare di Stabia (NA) studente. Persona_2
La ricorrente ha chiesto poi che fosse riconosciuto un assegno di mantenimento in proprio favore e del figlio non economicamente autonomo. Nel contempo ella ha chiesto la successiva pronuncia di divorzio alle stesse condizioni.
Non si è costituito in giudizio il resistente.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il GI delegato alla trattazione all'udienza del
21.11.2024 ha rimesso la causa al Collegio per la decisione per la pronuncia di separazione.
*******
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio CP_1 nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo nei suoi confronti.
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risul- tando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Ciò posto, quanto poi ai provvedimenti concernenti la prole, entrambi i figli sono maggiorenni e quindi alcun provvedimento dovrà essere reso in punto di affidamento, collocamento e diritto di visita.
Sotto il profilo economico, il figlio non è ancora economicamente autosufficiente in Per_2 quanto studente.
Ebbene, la Giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne, gravante sul genitore separato o divorziato non convivente, cessa all'atto del conseguimento, da parte figlio, di uno "status" di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità - quale che sia - acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato (cfr. ex multis Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 24498 del 17/11/2006).
Si concluderà pertanto per il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento in capo al padre che si reputa equo quantificare, sulla scorta delle allegazioni e produzioni di parte, in euro 200 mensili da versare direttamente in favore del giovane entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico, oltre rivalutazione come per legge. Spese straordinarie nella misura del 50% in capo ad entrambi i genitori.
Infine, ritiene il Collegio che debba trovare accoglimento la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore proposta da Parte_1
L'art. 156 c.c. dispone, difatti, che il Giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non la stessa non sia addebitabile il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri;
l'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo il dovere di assistenza materiale ancora attuale (Cass. n. 21504/2021).
Nel caso di specie, considerando l'età della ricorrente, il suo stato di inoccupazione, la durata del matrimonio ed il presumibile tenore di vita goduto in costanza di esso, il Collegio pone a carico di l'assegno di mantenimento pari ad euro 200 mensili da versare in CP_1 favore della ricorrente con le modalità di cui sopra, oltre rivalutazione Istat.
In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura della decisione.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunziando sul ricorso proposta da , così provvede: Parte_1
A. Dichiara la contumacia di CP_1
B. Pronuncia la separazione dei coniugi e , che CP_1 Parte_1 contrassero matrimonio in Sant'Egidio Del Monte Albino (SA) il 15.10.1994 (atto anno 1994 n. 139, parte II°, serie B comune di AN);
C. Dispone che versi in favore del figlio , entro il 5 di ogni CP_1 Per_2 mese, tramite bonifico, la somma di euro 200,00 per il suo mantenimento, somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;
D. Pone le spese straordinarie nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori;
E. Dispone che versi in favore della ricorrente, entro il 5 di ogni mese, CP_1 tramite bonifico, la somma di euro 200,00 per il suo mantenimento, somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;
F. Compensa integralmente le spese di lite;
G. Ordina all'ufficio anagrafe e stato civile di AN (Sa) di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto anno 1999 n. 139, parte II°, serie B);
H. Rimette la causa sul ruolo per la pronuncia sulla domanda di divorzio contestualmente proposta con separata ordinanza.
Così deciso in Nocera Inferiore in camera di consiglio il 03.12.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Aurelia Cuomo