Decreto cautelare 13 novembre 2024
Sentenza breve 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 17/02/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01242/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05673/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5673 del 2024, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- quali genitori della minore-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Dolores Broccoli, Elena Boccanfuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, Istituto Superiore -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
previa sospensione:
- del provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno, comunicato a seguito di accesso agli atti, -OMISSIS-, con cui il Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO SUPERIORE -OMISSIS- ha comunicato l’assegnazione per l’anno scolastico 2024/2025 di un insegnante di sostegno per un numero insufficiente di ore (18 ore settimanali) all’alunna -OMISSIS-;
- dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi in quanto atti endoprocedimentali mai pubblicati) con i quali il Ministero dell''Istruzione e del Merito, l''Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Ambito Territoriale Provinciale di Napoli hanno assegnato all’Istituto scolastico sopra indicato un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli studenti con disabilità iscritti presso tale scuola;
E PER L’ACCERTAMENTO del diritto della minore a fruire di un insegnante di sostegno secondo le sue esigenze ed in relazione alla sua condizione di disabilità;
E PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE dell’Amministrazione scolastica ad assegnare a -OMISSIS- il sostegno didattico il sostegno didattico per il numero di ore ritenuto necessario dal competente Gruppo di Lavoro Operativo (29 ore settimanali);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania e di Istituto -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti, nella indicata qualità, hanno chiesto annullarsi la -OMISSIS- dell’Istituto Superiore -OMISSIS- con sede in Napoli, con la quale si dà atto della assegnazione, in favore della minore-OMISSIS-, di n.18 ore settimanali di sostegno a fronte delle 29 ore settimanali di effettiva frequenza scolastica; hanno chiesto, conseguentemente, accertarsi il diritto della propria figlia minore di ottenere un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia e ordinarsi alla Amministrazione intimata di assegnare al minore un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza settimanale, per l’anno scolastico in corso.
Il Ministero dell’Istruzione si è costituito in giudizio, depositando documentazione.
Con decreto monocratico del 13 novembre 2'024, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare e disposto che si rideterminasse, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunna.
Pervenuta alla camera di consiglio del 4 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di una sua possibile definizione con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso si profila manifestamente fondato e come tale suscettibile di essere definito nel merito con sentenza in forma semplificata ex art. 60, c.p.a., come da avviso in tal senso dato alle parti presenti in Camera di consiglio e riportato nel relativo verbale.
Preliminarmente, il Collegio richiama quanto rilevato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, che questo T.A.R. ha avuto già modo di condividere, per la quale “il diritto all'istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, quale sancito dall'art. 38, comma 3, Cost. e dai principi di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost., costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore (in prima battuta) e l'amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersi dall'apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile. In base a quanto disposto dalla legge-quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, e dal d.lgs. 297/1994, recante disposizioni legislative in materia di istruzione che sanciscono il diritto del disabile all'integrazione scolastica ed allo sviluppo delle sue potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per consentirgli il raggiungimento della massima autonomia possibile, è illegittima la condotta dell'istituto scolastico che riconosce un monte-ore settimanali di sostegno inferiore, rispetto a quelle individuate come necessarie” (ex multis, T.A.R. Molise, 23 maggio 2023 n. 171, recante a sua volta ulteriori indicazioni giurisprudenziali; T.A.R Lazio, sez. III, 19 aprile 2019 n. 5127).
Occorre anche ricordare che il procedimento per l'assegnazione al minore delle ore di sostegno, di recente fatto oggetto di modifiche legislative ad opera del D.lgs. n. 96/2019, che ha riformulato l’art. 10 del D.lgs. n. 66/2017, si compone di più momenti e atti, tra i quali assumono particolare rilievo le “proposte” del G.L.O. L’art. 7, comma 2°, lett. d) del D.lgs. n. 66/2017 evidenzia, in particolare, la centralità della funzione e dei compiti del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione, che è chiamato ad esplicitare, appunto, “le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, …la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità e gli standards qualitativi previsti dall’accordo di cui al comma 5-bis dell’articolo 3”.
Parallelamente, l’art. 15 della l. n. 104/1992 assegna una importante funzione di verifica al Gruppo per l’Inclusione Territoriale, costituito in ciascun ambito territoriale provinciale, o a livello delle città metropolitane, e composto “da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative”.
Infine, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 66/2017 avviene che “il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il G.I.T., tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno”. (cfr T.A.R. Molise, 25 ottobre 2023 n. 239).
Orbene, dal delineato e complesso assetto normativo esposto emerge che il G.L.O. costituisce il titolare tecnico della competenza a valutare il fabbisogno delle ore di sostegno necessarie all’alunno diversamente abile, e si esprime, in proposito, in base all’analisi della sua condizione e delle necessità emerse nel corso dell’esame obiettivo del destinatario delle misure di sostegno.
Le valutazioni dei diversi organi a vario titolo coinvolti nel procedimento amministrativo di determinazione delle ore di sostegno devono essere, infine, strettamente ancorate alla fattispecie concreta, con particolare riguardo, quindi, alla situazione dell’alunno e alle sue esigenze, sì da poter effettivamente individuare la soluzione in concreto più idonea a garantirgli una fruizione piena e congrua del diritto all’istruzione scolastica.
La Corte Costituzionale, da ultimo, con sentenza n. 80 del 26 febbraio 2010, ha sancito l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che escludevano la possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti, in presenza, nelle classi, di studenti con disabilità grave. Ciò in quanto la discrezionalità di cui il Legislatore gode nella individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili non ha carattere assoluto, ma trova un limite “invalicabile nel […] rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati” (cfr. ancora Corte Cost., 26 febbraio 2010 n. 80, che richiama le precedenti sentenze della stessa Consulta 4 luglio 2008 n. 251, 23 dicembre 2008 n. 431, nonché 22 giugno 2000 n. 226).
Il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740). Orientamento che denota che né le norme di organizzazione del servizio scolastico, né tanto meno quelle sui vincoli di spesa pubblica, possono giustificare l’imposizione surrettizia di limiti generali e astratti, quale quelli sottesi al verbale impugnato, ignoti alla normativa positiva e condizionanti pregiudizievolmente il diritto all’istruzione dell’alunno affetto da grave disabilità (cfr T.A.R. Molise, 25 ottobre 2023 n. 239).
Infatti, i principi costituzionali in tema di diritto alla salute e all’istruzione, oltre che di tutela dell’infanzia e della disabilità, “impongono di dare una lettura sistematica alle disposizioni sulla tutela degli alunni disabili e a quelle sulla organizzazione scolastica e sulle disponibilità degli insegnanti di sostegno, nel senso che le posizioni degli alunni diversamente abili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria” (cfr. ancora Cons. Stato., sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341 e in senso analogo T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, n. 12 marzo 2019 n. 184).
Non può, quindi, costituire impedimento alla assegnazione, in favore dell’allievo disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un’apposita dotazione organica di docenti specializzati di sostegno, giacché la legge assicura comunque l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap con interventi adeguati al tipo e alla gravità della loro patologia, compreso il ricorso alla assunzione con contratto a tempo indeterminato di insegnanti di sostegno in deroga, consentendo così di garantire all’alunno bisognevole l’integrazione scolastica attraverso il miglioramento delle sue possibilità nell’apprendere, comunicare e socializzare (T.A.R Napoli, Sez. IV, 24 maggio 2010 n. 8328)".
Pertanto, il sostegno scolastico deve essere garantito nella misura occorrente a permettere all’alunno in condizione di disabilità di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, non essendovi alcuna preclusione di legge al raggiungimento del rapporto 1:1 (cfr. ancora T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051). Senza dire che, nei casi di disabilità particolarmente grave, l’attribuzione del sostegno nella misura 1:1, oltre a garantire il diritto all’istruzione dell’alunno portatore di “handicap”, salvaguarda, di riflesso, anche quello dei suoi compagni di classe (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 8 marzo 2019 n. 170).
Quanto fin qui illustrato acclara la fondatezza del ricorso in esame.
La previsione di sole 9 ore settimanali di sostegno all’alunna risulta, infatti, irragionevole non solo a fronte di una frequenza scolastica settimanale di 29 ore ma anche in relazione della gravità della patologia dalla quale la minore è affetta. Ed invero, ad ulteriore conferma della fondatezza del gravame, si rileva che il P.E.I., redatto per l’a. s. 2023/2024 dalla Scuola di provenienza, nella sezione dedicata alla verifica finale ed alla proposta delle ore di sostegno per l’a. s. successivo, sulla scorta del coevo verbale del G.L.O., proponeva l’assegnazione di 29 ore settimanali di sostegno alla minore, per le ragioni ivi specificate
Tale circostanza giustifica l’accoglimento del ricorso con obbligo dell’Amministrazione scolastica di dare esecuzione al PEI e provvedere all’assegnazione all’alunna del sostegno per 29 ore settimanali.
Le spese di lite vanno, infine poste a carico dell’Amministrazione soccombente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione;
condanna il Ministero della Istruzione e del Merito al pagamento delle spese e competenze di lite, liquidate in complessivi euro 750,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in solido ai procuratori costituiti dichiaratasi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
Rita Luce, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Luce | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.